N. 589 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2004

Ordinanza   emessa   il   19   ottobre  2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  13  dicembre  2005)  dal tribunale di Palermo sul
ricorso  proposto  da  Valenti  Pietro contro Assessorato del lavoro,
della   previdenza   sociale,   della   formazione   professionale  e
dell'emigrazione della Regione siciliana ed altro.

Impiego  pubblico  -  Regione  Siciliana  - Incarichi dirigenziali di
  seconda  e terza fascia gia' conferiti per contratto - Possibilita'
  di  revoca  entro  novanta  giorni  dall'insediamento del dirigente
  generale  nella  struttura  cui e' preposto (c.d. «spoil system») -
  Contrasto   con   la   normativa  statale  (art. 3  T.U.  165/2001)
  costituente  «norma  fondamentale  di  riforma economico-sociale» -
  Violazione   del   principio   di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione.
- Legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 96.
- Costituzione,  art. 97, primo comma; Statuto della Regione Sicilia,
  art. 14.
(GU n.52 del 28-12-2005 )
                             IL GIUDICE

    Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso che con ricorso depositato il 4 marzo 2003 il ricorrente
in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Assessorato lavoro, previdenza
sociale,   formazione  professionale  ed  emigrazione  della  Regione
Siciliana   e   il  dott. Domenico  Palermo,  chiedendo  dichiararsi:
a) l'illegittimita'  della nota n. 2654/D.G. del 5 novembre 2002, con
cui   il   dirigente   generale  dell'assessorato  convenuto,  appena
insediatosi,  gli aveva revocato l'incarico di dirigente del servizio
gestione del Dipartimento formazione professionale, gia' conferitogli
con  contratto  del  4 dicembre  2001; b) l'illegittimita' della nota
n. 2957/D.G.  del  20  novembre  2002,  merce' la quale gli era stato
attribuito   un   incarico   a   suo  dire  non  corrispondente,  sia
professionalmente  che  economicamente,  a  quello  revocato;  c)  il
proprio  diritto  a  mantenere  inquadramento,  incarico e competenze
economiche  attribuitegli  in  esecuzione del contratto stipulato con
l'amministrazione  convenuta  il  4  dicembre  2001  e  a ottenere la
restituzione  delle  somme trattenutegli per effetto della revoca; d)
il proprio diritto al risarcimento dei danni;
    Premesso,  inoltre,  che  -  nella contumacia del convenuto dott.
Palermo,  non costituitosi in giudizio benche' ritualmente chiamato a
comparirvi   -   l'Assessorato   convenuto  ha  protestato  la  piena
legittimita' del proprio operato, a mente dell'art. 96, l.r. n. 2 del
2002,  che  abilita il dirigente generale a revocare un incarico gia'
conferito  a  un  dirigente  di  seconda  o terza fascia purche' cio'
avvenga entro 90 giorni dal proprio insediamento;
    Premesso, infine, che - autorizzato il deposito di note difensive
- il ricorrente ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale
della  norma  ult.  cit. nella parte in cui consente, senza limiti di
tempo e ripetutamente, l'applicazione del c.d. spoil system a tutti i
livelli dirigenziali, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.;
    Rilevato  che  l'art. 96, l.r. n. 2 del 2002 ha modificato l'art.
9,  l.r. n. 10 del 2000 (recante la disciplina del conferimento degli
incarichi   dirigenziali   al   personale  dipendente  della  Regione
siciliana),  stabilendo  che  gli  incarichi  diversi  da  quelli  di
dirigente  generale  «gia'  conferiti  con  contratto  possono essere
revocati,    modificati    e    rinnovati    entro   novanta   giorni
dall'insediamento  del  dirigente  generale  nella  struttura  cui lo
stesso e' preposto», ritenendosi altrimenti confermati fino alla loro
«materiale  scadenza», e precisando che tale disposizione costituisce
«norma  non  derogabile  dai contratti o accordi collettivi, anche se
gia' sottoscritti»;
    Considerato che tale disposizione, introducendo il meccanismo del
c.d. spoil system anche per i livelli dirigenziali inferiori a quello
di  dirigente  generale, non sembra coerente con la previsione di cui
all'art. 19,  comma  8,  del  T.U.  n. 165  del  2001  (sia nel testo
originario   che   in   quello   suessivo   alla  modifica  apportata
dall'art. 3, comma 1, lett. i, della legge n. 145 del 2002), che pure
costituisce  «norma  fondamentale di riforma economico-sociale» (cfr.
art. 1,  comma  3,  T.U. n. 165/2001), alla cui osservanza la Regione
siciliana  e'  tenuta anche nell'esercizio della potesta' legislativa
esclusiva  che  in  materia  di  «stato  giuridico ed economico degli
impiegati   e   funzionari   della   regione»   le  viene  attribuita
dall'art. 14, lett. q, dello Statuto;
    Considerato,   inoltre,   che   la   rilevata  incoerenza  assume
particolare  significato  a  seguito  della  c.d. privatizzazione del
pubblico   impiego,   dal  momento  che  verrebbe  a  configurare  un
intervento  legislativo regionale in materia di rapporti interprivati
(arg.  ex  art. 5,  comma 2, T.U. n. 165/2001), che la giurisprudenza
costituzionale ha costantemente escluso essere possibile anche per le
regioni ad autonomia speciale;
    Considerato,   ancora,  che  la  norma  in  questione,  letta  in
combinato  disposto  con il principio della rotazione degli incarichi
dirigenziali  fissato  all'art. 9,  comma 1, l.r. n. 10/2000, implica
una  marcata  «precarizzazione»  degli  incarichi  dei  dirigenti  di
seconda  e  terza  fascia,  atteso  che  -  come  rilevato  da  parte
ricorrente  -  ad  ogni  rotazione  dei  dirigenti  generali  viene a
riaprirsi il termine di 90 giorni entro cui possono essere modificati
o   revocati  gli  incarichi  dei  dirigenti  minori,  con  possibile
pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione, sia
per  il  venir  meno  della  garanzia  costituita dalla durata minima
dell'incarico, sia perche' ogni mutamento del vertice burocratico non
potrebbe  non  essere  vissuto  con preoccupazione dalla dirigenza di
seconda  e  terza  fascia,  si'  da  tradursi  in  reiterati  (e  non
necessariamente brevi) arresti dell'azione amministrativa;
    Considerato,  infine,  che  il  metodo del c.d. spoil system, che
secondo  parte della dottrina puo' giustificarsi per il grado apicale
della  dirigenza  in  considerazione delle attivita' che di esso sono
tipiche  (si  parla  da  taluni  di  una  «zona  grigia»  nella quale
l'attivita'   amministrativa   condivide  i  caratteri  propri  della
politica  e  con la stessa s'intreccia nei processi decisionali), non
appare   coerente   con   il  principio  d'imparzialita'  dell'azione
amministrativa  allorche' lo si voglia applicare alla piu' vasta area
della  dirigenza  di  seconda  e terza fascia, i cui compiti non sono
strettamente  connessi  all'indirizzo  politico  e  per  la quale, al
contrario,  il  ricorso  a  criteri di selezione che privilegino, sia
pure  indirettamente,  la  lealta'  politica  potrebbe mettere capo a
pratiche  lottizzatorie (vieppiu' facilitate dall'assenza nella norma
in  questione  di  alcun  obbligo di motivazione del provvedimento di
revoca), in contrasto con l'obiettivo della separazione fra indirizzo
politico  e  gestione  amministrativa  che  ispira  la  riforma della
dirigenza contenuta nel T.U. n. 165/2001;
    Ritenuta,  pertanto,  rilevante e non manifestamente infondata la
questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 96,   l.r.
n. 2/2002,  nella  parte  in cui prevede che «gli incarichi di cui ai
commi  5  e  6  gia' conferiti con contratto possono essere revocati,
modificati  e  rinnovati  entro  novanta giorni dall'insediamento del
dirigente generale nella struttura cui lo stesso e' preposto»;
    Considerato  che  non  ricorrono  le  condizioni  per disporre la
separazione richiesta da parte ricorrente nel corso della discussione
orale,  dal  momento  che il giudizio sulla legittimita' dell'operato
dell'amministrazione  convenuta (da operarsi alla stregua della norma
sospettata      d'incostituzionalita)     costituisce     presupposto
indefettibile di tutte le domande proposte in giudizio;
    Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 14 dello Statuto della Regione siciliana e 97, primo comma
Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 96 della
legge  regionale  siciliana n. 2 del 2002, nella parte in cui prevede
che «gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 gia' conferiti con contratto
possono  essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni
dall'insediamento  del  dirigente  generale  nella  struttura  cui lo
stesso e' preposto»;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  del  giudizio  alla  Corte
costituzionale;
    Dispone sospendersi il presente giudizio;
    Manda   in   cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza   alle   parti  costituite,  al  Presidente  della  Regione
siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.
        Cosi' deciso in Palermo il 19 ottobre 2004.
                        Il giudice: Cavallaro
05C1223