N. 461 SENTENZA 14 - 23 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanita'  pubblica  -  Epatite cronica HCV conseguente a trasfusione -
  Indennizzo   -   Spettanza   al  coniuge  contagiato  dal  soggetto
  emotrasfuso - Esclusione del convivente more uxorio - Illogicita' e
  contradditorieta'  rispetto  alla  finalita' di tutela dei soggetti
  abitualmente  conviventi  - Incidenza su diritto fondamentale della
  persona  -  Successione  nel  tempo  di  discipline diversificate -
  Omessa  motivazione  in  ordine  ai criteri di individuazione della
  norma  applicabile  -  Difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza -
  Inammissibilita' della questione.
- Legge 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 6.
- Costituzione, artt. 2 e 3.
(GU n.52 del 28-12-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 6,
della  legge  25 luglio  1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla
legge  25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati    da    vaccinazioni    obbligatorie,   trasfusioni   ed
emoderivati), promosso con ordinanza del 23 luglio 2004 dal Tribunale
di Trento, nel procedimento civile vertente tra Marchesini Marta e il
Ministero  della  salute,  iscritta  al n. 931 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro,
ha  sollevato,  con ordinanza depositata il 23 luglio 2004, questione
di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione,  dell'art. 1,  comma 6,  della  legge  25 luglio  1997,
n. 238  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  25 febbraio  1992,
n. 210,   in   materia  di  indennizzi  ai  soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni ed emoderivati), nella parte
in cui non prevede che i benefici di cui alla medesima legge spettino
anche  al  convivente  more  uxorio che risulti contagiato da uno dei
soggetti  di  cui  all'art. 1  della  legge  25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo  a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati).
    Il  Tribunale  premette  in fatto di essere stato investito di un
ricorso  volto ad ottenere il riconoscimento del diritto di percepire
l'indennizzo  di  cui  alla  legge  n. 210  del  1992 da parte di una
persona  affetta da epatite cronica C da HCV correlata, manifestatasi
nel 1991 e confermata a seguito di biopsia epatica nel 1993.
    Il  giudice rimettente aggiunge che, a detta della ricorrente, la
patologia  in  questione  e'  ascrivibile  al  contagio  da parte del
marito,  anch'egli  portatore  di epatopatia cronica HCV, contratta a
seguito di trasfusioni e trattamento con emoderivati; in particolare,
l'infezione sarebbe stata trasmessa alla ricorrente per via parentale
inapparente  dal  marito,  con  il  quale,  all'epoca  del  contagio,
conviveva  more  uxorio  e  con  il  quale  si e' poi sposata in data
3 settembre 1994.
    Il  Tribunale  di  Trento  precisa  che  alla ricorrente e' stato
negato   (in   data   10 settembre  2002)  dalla  Commissione  medica
ospedaliera  di  Verona  il  diritto all'indennizzo di cui alla legge
n. 210  del 1992, in quanto la domanda e' stata presentata (nel 1996)
oltre  il  termine  previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 210
del  1992  e  poiche'  risulterebbe  esclusa  l'esistenza di un nesso
causale  tra  l'infezione  da  HCV  ed  il  contagio  dal  marito. In
particolare,  i  dubbi  sull'esistenza del nesso causale, evidenziati
dalla  Commissione medica ospedaliera, deriverebbero dal fatto che il
padre della ricorrente e', anch'egli, portatore del medesimo genotipo
del virus.
    Il  rimettente  precisa,  inoltre, che il Ministero della salute,
resistente  nel  giudizio a quo, ha fatto proprie le ragioni ostative
enunciate  dalla  CMO  di  Verona, evidenziando sia l'esistenza di un
fattore  di  rischio intrafamiliare (derivante dal fatto che anche il
padre  della  ricorrente  e'  portatore  dello  stesso  virus),  «cui
dovrebbe  essere  attribuito  rilievo  causale  preminente»,  sia  la
circostanza  che  il  convivente  more  uxorio  non e' compreso tra i
soggetti beneficiari delle provvidenze contemplate dalla legge n. 210
del  1992,  nonostante l'allargamento del campo di applicazione della
suddetta  legge  da parte della Corte costituzionale (sentenze numeri
27 del 1998, 423 del 2000 e 476 del 2002).
    La  ricorrente,  oltre  a ribadire che l'epatite cronica C da HCV
sarebbe  stata  da lei contratta a seguito di contagio dal marito, ha
chiesto,  nel corso del giudizio a quo, che venga sollevata questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 6,
della legge n. 210 del 1992, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.
    Il  giudice  rimettente  al  riguardo  osserva  che e' stato gia'
accertato,  a  seguito di autonomo ricorso, e non e' in contestazione
tra  le  parti,  che  il  marito  della  ricorrente  abbia  contratto
l'epatite  cronica  HCV  correlata  in  conseguenza  di trasfusioni e
trattamento  con emoderivati; in secondo luogo, dichiara che non puo'
essere  accolta l'eccezione relativa alla scadenza del termine per la
proposizione  della  domanda  di  indennizzo  (previsto  in  tre anni
dall'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992), in quanto, per il
caso di epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche
introdotte  dalla  legge  n. 238  del 1997, la domanda e' proponibile
nell'ordinario  termine  di  prescrizione decennale (Cass. civ., sez.
lav.,  23 aprile  2003,  n. 6500).  Il  Tribunale  di Trento aggiunge
inoltre  che,  a  seguito  di  CTU medico legale, e' risultato che la
fonte  del  contagio  della  ricorrente  «deve  individuarsi con ogni
ragionevole  certezza  nell'attuale  coniuge». Infine, afferma che, a
seguito di deposizioni testimoniali, e' stato accertato che, in epoca
antecedente  al  matrimonio  ed  in  particolare  all'epoca in cui la
ricorrente  contrasse  il virus HCV, tra la stessa e l'attuale marito
vi  era  «un  rapporto  di  vera  e  propria  convivenza  more uxorio
caratterizzato   dai   connotati   della  stabilita',  continuita'  e
regolarita', ossia una vera e propria "famiglia di fatto"».
    Premesso  quanto  sopra,  il  rimettente  ritiene applicabile nel
giudizio  a  quo  l'art. 1,  comma 6,  della  legge  n. 238 del 1997,
argomentando, altresi', l'impossibilita' di dare alla disposizione in
parola   un'interpretazione   analogica   o  estensiva  in  grado  di
ricomprendere  tra  i beneficiari dell'indennizzo anche il convivente
more uxorio.
    Rileva, inoltre, come la questione di legittimita' costituzionale
del detto art. 1, comma 6, non sia manifestamente infondata.
    Sarebbe,  innanzitutto,  rinvenibile  un  contrasto  con l'art. 2
Cost.,   in   quanto,   nonostante   la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale   abbia   piu'   volte  ribadito  l'impossibilita'  di
assimilare  la  convivenza  di  fatto  al  rapporto  di  coniugio, la
posizione del convivente more uxorio, a detta del rimettente, «merita
in  determinati  casi  riconoscimento, anche se i vincoli affettivi e
solidaristici   che   ne  scaturiscono  troveranno  tutela  non  gia'
nell'art. 29  della  Cost.  ma  nell'ambito della protezione, offerta
dall'art. 2 Cost., dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni
sociali».
    Inoltre,  la  mancata  estensione  al  convivente more uxorio dei
benefici  di  cui  alla  legge  n. 210  del  1992 pregiudicherebbe il
diritto  alla  salute,  rectius:  il diritto a non subire menomazioni
della   propria  sfera  psicofisica  per  effetto  di  trasfusioni  o
somministrazioni  di  emoderivati;  diritto, questo, riconducibile al
novero dei diritti inviolabili dell'uomo.
    Infine,   sarebbe   violato  l'art. 3  Cost.,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza,  in  quanto, pur essendo diversa la condizione
del   coniuge   da   quella  del  convivente  more  uxorio,  parrebbe
irragionevole  che  gli  stessi benefici che la legge n. 210 del 1992
riconosce  al  coniuge  non  debbano  essere  riconosciuti  anche  al
convivente.
    2.  -  E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, sostenendo l'inammissibilita' della questione.
    La  difesa  erariale rileva che il giudice rimettente, censurando
la  portata  della  norma  denunciata  nella parte in cui non prevede
l'estensione  dell'indennizzo  di  cui  alla  legge  n. 210 del 1992,
«mira»  ad  una  sentenza  di tipo additivo, tale da recare immediati
maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica senza l'indicazione,
ex  art. 81  Cost., delle relative fonti di finanziamento; per questa
stessa  ragione  l'Avvocatura  dello Stato ritiene che siano privi di
rilevanza  i  richiami  alle precedenti pronunzie di questa Corte che
hanno  esteso  anche  ai  conviventi  more uxorio la tutela di taluni
diritti fondamentali.
    La  questione sarebbe inoltre inammissibile in quanto, secondo la
difesa  statale,  non  potrebbe  escludersi  la  possibilita'  di una
diversa  interpretazione  della norma censurata, tale da dare rilievo
all'esistenza  del rapporto di coniugio, non nel momento in cui si e'
verificato il contagio, ma in quello della richiesta dell'indennizzo.
    Infine,  la  questione  sarebbe  infondata,  «se  non addirittura
manifestamente  infondata».  In  proposito, il richiamo alla sentenza
n. 404  del  1988  -  fatto dal rimettente - non pare, all'Avvocatura
dello  Stato,  pertinente,  trattandosi nell'un caso della tutela del
diritto  all'abitazione,  nell'altro  (qui  preso  in  esame)  di una
«prestazione     meramente     patrimoniale     esulante    dall'area
dell'inviolabilita',   per   non  essere,  tra  l'altro,  correlabile
all'invocato  diritto  alla  salute,  tutelabile  in generale per vie
diverse da quella di natura indennitaria».

                       Considerato in diritto

    1. - Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, solleva questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione,  dell'art. 1,  comma 6,  della  legge  25 luglio  1997,
n. 238  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  25 febbraio  1992,
n. 210,   in   materia  di  indennizzi  ai  soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni ed emoderivati), nella parte
in  cui non prevede che i benefici in essa previsti spettino anche al
convivente more uxorio, che risulti contagiato da uno dei soggetti di
cui all'art. 1 della legge medesima.
    2. - Occorre preliminarmente ricostruire la successione temporale
di  leggi  che  ha  determinato  una  variazione  nella portata della
tutela,  al fine di verificare il quadro normativo da cui partire per
ogni valutazione inerente al presente giudizio.
    La  legge  25 febbraio  1992,  n. 210  (Indennizzo  a  favore dei
soggetti  danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione  di
emoderivati)   istituiva   un  indennizzo  per  coloro  che  avessero
riportato  danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (art. 1,
comma 3).  La  stessa  legge prevedeva un termine di decadenza di tre
anni  nel  caso di vaccinazioni e di dieci anni nel caso di infezioni
da  HIV  decorrenti  dal momento della presentazione della domanda in
via  amministrativa. Poiche' nulla era previsto in modo specifico per
i  danneggiati  da emotrasfusione, la giurisprudenza ha stabilito che
non  potesse  essere  esteso  per analogia il termine previsto per le
vaccinazioni  e  per le infezioni da HIV per il carattere eccezionale
delle   norme   sulla   decadenza,  secondo  il  principio  contenuto
nell'art. 14    disp.   prel.   cod.   civ.,   con   la   conseguenza
dell'applicabilita'   alla   fattispecie  del  termine  ordinario  di
prescrizione  di  dieci  anni (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2001,
n. 6130 e 23 aprile 2003, n. 6500).
    Dopo  una serie di decreti-legge, tutti non convertiti, che hanno
apportato  alla  legge  n. 210  del  1992  modifiche non rilevanti in
questa  sede,  e'  intervenuto  l'art. 6  del decreto-legge 28 agosto
1995,   n. 362   (Disposizioni   urgenti  in  materia  di  assistenza
farmaceutica  e  di  sanita),  che  ha  apportato al testo originario
dell'art. 2  della  legge  suddetta una modifica in base alla quale i
benefici  previsti venivano estesi altresi' a coloro che risultassero
contagiati  dai  soggetti  di cui all'art. 1 (vaccinati, infettati da
HIV  ed emotrasfusi). Il medesimo articolo (comma 2) stabiliva che la
nuova disciplina si applicasse per gli anni 1995 e 1996. Anche questo
decreto-legge  non  e' stato convertito, ma il suo contenuto e' stato
«riversato»  in  una  serie di decreti-legge successivi ed infine gli
effetti  prodottisi  sono stati fatti salvi dall'articolo unico della
legge 17 gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  18 novembre  1996,  n. 583,  recante disposizioni
urgenti  in  materia  sanitaria).  Tali decreti-legge, che contengono
norme  identiche  a  quella  introdotta  dal decreto-legge n. 362 del
1995,  sono  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  assistenza  farmaceutica  e di sanita) e il
decreto-legge  29 dicembre  1995,  n. 553  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  assistenza  farmaceutica e di sanita). Anche gli effetti
prodotti  da tali decreti-legge non convertiti sono stati fatti salvi
dalla citata legge n. 4 del 1997.
    E'   intervenuto   successivamente   l'art. 6  del  decreto-legge
26 febbraio   1996,   n. 89   (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
assistenza  farmaceutica  e  di  sanita), che ha ristretto la portata
soggettiva della tutela, limitandola al coniuge contagiato da uno dei
soggetti  di  cui  all'art. 1 della legge n. 210 del 1992, nonche' al
figlio  contagiato  durante la gestazione. E' stata inoltre mantenuta
la  previsione  di  applicabilita' per gli anni 1995 e 1996. Identico
contenuto  e'  presente  nel  decreto-legge  26 aprile  1996,  n. 224
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  assistenza farmaceutica e di
sanita). Questi ultimi due decreti-legge non sono stati convertiti ed
i  loro effetti sono stati anch'essi sanati dal citato articolo unico
della  legge  n. 4  del  1997.  Si sono quindi succeduti l'art. 6 del
decreto-legge  1 luglio 1996, n. 344 (Interventi per le aree depresse
e  protette,  per  manifestazioni  sportive  internazionali,  nonche'
modifiche  alla  legge  25 febbraio  1992,  n. 210)  e  l'art. 7  del
decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450 (Interventi per le aree depresse
e  protette,  per  manifestazioni  sportive  internazionali,  nonche'
modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), di contenuto identico
ai  due  precedenti. E' intervenuto ancora l'art. 7 del decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548 (Interventi per le aree depresse e protette,
per  manifestazioni  sportive  internazionali, nonche' modifiche alla
legge  25 febbraio  1992,  n. 210), di identico contenuto, convertito
nella  legge  20 dicembre  1996,  n. 641  (Conversione  in  legge con
modificazioni,  del  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 548, recante
interventi  per  le  aree  depresse  e  protette,  per manifestazioni
sportive  internazionali,  nonche'  modifiche  alla legge 25 febbraio
1992,  n. 210),  che ha fatto salvi altresi' gli effetti degli ultimi
due  decreti-legge  non  convertiti (nn. 344 e 450). Il decreto-legge
4 aprile   1997,   n. 92   (Modifiche   ed  integrazioni  alla  legge
25 febbraio  1992,  n. 210,  in  materia  di  indennizzi  ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati)
ha   riprodotto   integralmente   il   contenuto   degli  ultimi  due
decreti-legge   citati,   prevedendone  l'applicazione  limitatamente
all'anno 1997.  Anche  questo  decreto-legge non e' stato convertito.
Finalmente  l'art. 1,  comma 6,  della  legge  25 luglio 1997 n. 238,
censurato  dal  giudice  a  quo,  ha  introdotto una norma stabile di
uguale contenuto ed ha sanato gli effetti del decreto-legge n. 92 del
1997.
    3.  -  Di  tale  complessa concatenazione di norme non v'e' alcun
cenno  nell'ordinanza  di rimessione. Sarebbe stato invece necessario
che  il  giudice  a  quo avesse motivato, sia pure per escluderla, in
ordine  all'applicabilita'  ad  una domanda presentata nel 1996 delle
norme   di  legge  vigenti  in  quell'anno,  che  risultano  peraltro
contenere  una  diversa estensione soggettiva della tutela. A partire
dal  decreto-legge  n. 362  del  1995 fino al decreto-legge n. 89 del
1996,  il  diritto all'indennizzo spettava a tutti i terzi contagiati
dagli  emotrasfusi;  dopo  l'entrata  in  vigore  di tale ultimo atto
normativo,  la  tutela  e'  stata  limitata  al  coniuge ed al figlio
contagiato   durante   la   gestazione.   Gli   effetti  di  tutti  i
decreti-legge  citati sono stati sanati dalle successive leggi n. 641
del  1996  e  n. 4  del  1997.  Di  conseguenza il giudice rimettente
avrebbe  dovuto  valutare se una domanda, in ipotesi presentata prima
dell'entrata  in  vigore  del decreto-legge n. 89 del 1996, ricadesse
sotto la previsione piu' ampia del regime giuridico precedente a tale
atto  normativo  o  dovesse  essere  valutata alla stregua della piu'
restrittiva disciplina susseguente.
    Dall'ordinanza  di  rimessione non si evince la data esatta della
presentazione della suddetta domanda, che potrebbe essere anteriore o
successiva   al   26 febbraio  1996.  Ove  fosse  anteriore,  sarebbe
ulteriormente    necessario    valutare   quale   interazione   debba
riconoscersi   tra  le  disposizioni  che  dichiarano  applicabili  i
decreti-legge n. 362 del 1995, n. 448 del 1995 e n. 553 del 1995 agli
anni 1995   e   1996   e   l'identica   disposizione,  contenuta  nel
decreto-legge  n. 89  del 1996, che dichiara parimenti applicabile il
medesimo  atto  normativo  agli  anni 1995  e  1996.  Cio'  anche  in
considerazione  del disposto dell'articolo unico della legge n. 4 del
1997,  che  fa  salvi  indiscriminatamente gli effetti prodottisi e i
rapporti  giuridici  sorti  sia  sotto  la  piu'  estensiva normativa
precedente,  che  sotto quella piu' restrittiva susseguente, entrambe
recate peraltro da decreti-legge non convertiti.
    3.1.  -  Dalla  soluzione  del dubbio interpretativo di cui sopra
discende   la  spettanza  o  meno  del  diritto  all'indennizzo  alla
presentatrice   della   domanda.   Le   ricadute  di  tale  soluzione
interpretativa sulla rilevanza della questione sono evidenti.
    Poiche'  il  giudice  rimettente  non  si  fa  carico  di  alcuna
argomentazione  sui criteri di individuazione della norma applicabile
alla   fattispecie,   pur   in  presenza  delle  suesposte  rilevanti
problematiche  di  successione  di leggi nel tempo, la questione deve
essere  dichiarata  inammissibile  per  difetto  di motivazione sulla
rilevanza.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 6,  della  legge  25 luglio 1997,
n. 238  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  25 febbraio  1992,
n. 210,   in   materia  di  indennizzi  ai  soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in
riferimento  agli  artt. 2  e  3 della Costituzione, dal Tribunale di
Trento con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C1233