N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 dicembre 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Previsione del versamento dello stesso secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la legislazione statale in materia (legge n. 549/1995, art. 3, comma 30) che attribuisce al Consiglio regionale la determinazione delle modalita' di versamento del tributo - Esorbitanza dai limiti della potesta' tributaria regionale - Richiamo alla sentenza n. 335/2005. - Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 6. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119. Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Omessa registrazione delle operazioni di conferimento ed infedele registrazione - Previsione di sanzioni in misura fissa pari rispettivamente al 400% e al 200% del tributo - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio di gradualita' delle misure sanzionatorie di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 549/1995, che prevede l'applicazione di sanzioni entro limiti quantitativi minimi e massimi espressamente stabiliti - Esorbitanza dai limiti della potesta' tributaria regionale. - Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 8. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119. Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Esclusione delle norme agevolative di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2003 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 3, comma 32, legge n. 549/1995 - Esorbitanza dai limiti della potesta' tributaria regionale - Richiamo alle sentenze nn. 335/2005 e 397/2005. - Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 10. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119. Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Previsione della determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 3, comma 29, legge n. 549/1995), che prevede la fissazione dell'ammontare del tributo con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo - Esorbitanza dai limiti della potesta' tributaria regionale. - Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 14. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.(GU n.2 del 11-1-2006 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' degli artt. 6 (nella parte in cui ha sostituito il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1), 8, 10 e 14, 1 della legge regionale Molise 10 ottobre 2005, n. 34, pubblicata nel B.U.R. 15 ottobre 2005, n. 29. La legge regionale Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (pubblicata nel B.U.R. 15 ottobre 2005, n. 29), che contiene modifiche ed integrazioni alla legge regiona1e 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006», ha, in particolare: a) all'art. 6 sostituito anche il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003, disponendo che l'importo del tributo speciale deve essere versato entro i termini di cui al comma 1 e secondo le modalita' previste con apposito provvedimento della giunta regionale»; b) all'art. 8, nel sostituire le corrispondenti disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2003, disposto al comma 1 che «per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento si applica la sanzione amministrativa del quattrocento per cento del tributo speciale relativo all'operazione. Per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo speciale relativo all'operazione. Restano comunque ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme»; c) all'art. 10, nell'introdurre il comma 3-bis all'art. 11 della legge regionale n. 1/2003, statuito che «nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo non si applicano le misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4»; d) infine, all'art. 4 disposto che «l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2003 e' determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549». Le or richiamate disposizioni della legge regionale n. 34 appaiono costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2005 che si produce sub 1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti M o t i v i Violazione degli artt. 117, comma secondo, lettera e) e 119 Cost., in relazione all'art. 3, comma 29 e segg., della legge 18 dicembre 1995, n. 549. 1. - L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1996 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come definiti dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Lo stesso articolo, ai commi 25, 26 e 28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta, individua il relativo soggetto passivo e determina la base imponibile del tributo che e' dovuto alle Regioni, salva una quota spettante alle province, ed e' destinato ad affluire in apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati nel comma 27. Il comma 29 dell'art. 3 citato, nel testo parzialmente modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, prevede che «l'ammontare dell'imposta e' fissato con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo per chilogrammo di rifiuti conferiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore a euro 0,01 per rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti...; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi...». Il comma 30 dell'art. 3 prevede che «con legge della regione sono stabilite le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione». Il successivo comma 31 disciplina le sanzioni applicabili per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, disponendo la applicabilita' di sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione, salva la riduzione ad un quarto in caso di tempestiva adesione del contribuente con contestuale pagamento del tributo e della sanzione. Il comma 32 prevede, a carico di chi esercita l'attivita' di discarica abusiva o abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, (anche) l'obbligo di pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo, aggiungendo che «si applicano a carico di chi esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31». 2. - La Regione Molise ha dettato con legge 13 gennaio 2003, n. 1, le disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui al predetto art. 3 della legge n. 549/1995, e ha provveduto in particolare a determinare l'ammontare del tributo de quo, con il suo art. 6, successivamente sostituito dall'art. 1 della legge 31 agosto 2004, n. 18, peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte con sentenza n. 397 del 2005 «nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005». Con la legge n. 34/2005, la Regione Molise ha introdotto ulteriori modifiche alla propria legge n. 1/2003, introducendo in particolare le disposizioni di cui ai gia' indicati articoli la cui legittimita' costituzionale viene con il presente ricorso contestata. 3. - Non pare discutibile che il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi e' da qualificare come tributo statale, in quanto istituito e sostanzialmente disciplinato nei suoi elementi fondamentali (presupposto, soggetti passivi, base imponibile, limiti minimo e massimo dell'aliquota, in funzione della conferibilita' dei rifiuti nelle diverse discariche, sanzioni, ecc.), con legge dello Stato, sia pure con destinazione del relativo gettito alle regioni, alle quali sono attribuite solo specifiche competenze attuative nei limiti e termini e secondo le forme precisate nella norma statale (ed in specie per quanto attiene alla determinazione dell'ammontare del tributo, con la prevista decorrenza ed alla disciplina con propria legge delle modalita' di versamento, oltre che di dichiarazione). Va, pertanto escluso - sulla scorta del resto del piu' generale indirizzo interpretativo della Corte e specificamente, delle sentenza 335 e 397 del 2005 - che trattasi di tributo «proprio» della Regione nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., a nulla rilevando in contrario, al fine qui in rilievo, la prevista destinazione del suo gettito; correlativamente deve ritenersi tuttora precluso alla regione modificare la relativa disciplina - cio' competendo tuttora esclusivamente allo Stato - in difformita' ed al di fuori dei «limiti» attribuiti alla potesta' legislativa regionale dall'art. 3 della legge n. 549/1995, ponendosi altrimenti la relativa disciplina regionale in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e) e con l'art. 119 Cost.: violazione che, nella specie, e' stata realizzata con la introduzione delle sopra specificate norme della legge regionale n. 34/2005. 4. - Quanto alla disposizione introdotta con il menzionato art. 6 della citata legge regionale - nella parte in cui ha sostituito il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003 prevedendo ora che le modalita' di versamento del tributo speciale sono fissate «con apposito provvedimento della giunta regionale» - siffatta norma appare in insuperabile contrasto con quanto disposto dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995 secondo la quale, invece, «con legge della regione sono stabilite le modalita' di versamento del tributo»: e la violazione della or accennata norma della legge statale «interposta» comporta pertanto la denunciata violazione degli artt. 117, comma due, lettera e) e 119 Cost. Il mero riferimento ad un successivo provvedimento amministrativo di competenza della g.r. - senza che, del resto, il legislatore regionale si sia in alcun modo dato cura di indicare neppure i criteri e i principi cui la stessa giunta si dovrebbe attenere nel disciplinare in concreto le modalita' di versamento del tributo dovuto dai soggetti passivi - si pone in insuperabile contrasto con la previsione della legge statale, secondo la quale siffatta disciplina e' riservata alla legge regionale e viene a costituire una modifica della conformazione normativa del tributo quale dettata dalla norma statale, modifica che pertanto non rientra nella limitata competenza legislativa attribuita alla regione. Evidente e', di conseguenza la illegittimita' costituzionale, in relazione ai dedotti profili, della disposizione de qua. 5. - Alla stessa conclusione deve pervenirsi, e sempre con riferimento ai parametri costituzionali di cui in rubrica, con riguardo all'art. 8 della legge regionale n. 34. Con tale disposizione, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2003, il legislatore regionale ha differenziato il trattamento sanzionatorio delle violazioni ivi considerate (omessa registrazione delle operazioni di conferimento rifiuti e infedele registrazione degli stessi) e inoltre ha previsto, tanto per il primo tipo di infrazioni (omissione di registrazione) quanto per il secondo tipo delle stesse (infedelta' della registrazione), sanzioni amministrative determinate in misura «fissa», pur rapportata al tributo-base (pari ad Euro 400% del tributo per il caso di omissione; 200% del tributo per il caso di registrazione infedele). Ma in tal modo la legge regionale e' venuta ad introdurre una disciplina sanzionatoria che profondamente si discosta da quella in proposito dettata dal legislatore statale al comma 31 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, venendo cosi' ad esercitare una potesta' legislativa che non compete alla regione, ma unicamente allo Stato: e' indubitabile, invero, da un lato, che secondo il richiamato comma 31, la omissione o la infedelta' nella registrazione sono considerate equipollenti al fine del relativo trattamento sanzionatorio e, d'altro lato e soprattutto, che per tali violazioni la sanzione edittale e' ivi prevista in misura variabile, e cioe' graduabile tra un minimo ad un massimo (dal 200% al 400% del tributo dovuto) - salva la sua concreta applicazione entro tali limiti in relazione alla gravita' della violazione ed alla personalita' dell'autore - e non gia' nella misura fissa, differenziata, come prevista dall'art. 8 in discussione. 6. - Considerazioni consimili, con la stessa conseguente illegittimita' costituzionale della relativa disposizione, vanno fatte a proposito dell'art. 10 della legge regionale n. 34 il quale, nell'integrare con il comma 3-bis l'art. 11 della legge regionale n. 1/2003, dispone (con riferimento al trattamento sanzionatorio applicabile a chi esercita attivita' di gestione di una discarica abusiva ovvero abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti), la inapplicabilita' delle misure agevolative di cui al comma 4 del precedente art. 9, secondo cui «le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione. Tale ultima disposizione, a sua volta, non costituisce altro che il recepimento di quanto previsto nel secondo periodo del comma 31 dell'art. 3 della legge statale n. 549/1995: e, come si e' gia' accennato, il successivo comma 32 di tale legge dispone la applicabilita' delle sanzioni di cui al comma 31 per chi esercita l'attivita' di discarica abusiva e richiama pertanto, come reso evidente dal generico richiamo al trattamento sanzionatorio contenuto in tale comma, anche la ivi prevista riduzione al quarto delle sanzioni irrogabili, a fronte di intervenuta tempestiva adesione del contribuente con pagamento contestuale (con evidente finalita' premiale e/o disincentivante del contenzioso). Ancora una volta arrogandosi una potesta' legislativa che non le compete e in difformita' rispetto alla legge dello Stato al quale esclusivamente spetta dettare, cosi' come ha dettato con la richiamata norma interposta e con riguardo al sistema sanzionatorio del tributo speciale de quo, la relativa disciplina, l'impugnato art. 10, escludendo la operativita' della predetta riduzione al quarto delle sanzioni di cui sopra nei confronti dell'esercente discariche abusive che presti adesione all'accertamento, incappa nella dedotta violazione degli artt. 117, comma secondo, lett. e) e dell'art. 119 della Costituzione e, come tale, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. 7. - Quanto, da ultimo, alla norma di cui all'art. 14 della legge regionale n. 34/2005, altrettanto palese ed incontestabile ne appare, con riferimento agli evidenziati parametri, la illegittimita' costituzionale. Nonostante la non inequivoca formulazione della norma, la quale fa letteralmente riferimento alle «misure minime previste dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» senza alcuna menzione delle successive e sostanziali modifiche in tale comma introdotte dalla legge statale 18 aprile 2005, n. 62, puo' ragionevolmente assumersi che il legislatore regionale abbia in realta' voluto far richiamo (alle misure minime del tributo di cui) all'attualmente vigente comma 29: essendo evidente, in diversa ipotesi - e cioe' se la norma regionale de qua debba essere intesa nel senso che le misure applicabili sono quelle minime indicate e modulate nell'originario comma 29 della legge n. 549 - che la stessa non potrebbe sfuggire alla dedotta censura di incostituzionalita', ancorata al chiaro rilievo che il legislatore regionale - con l'ignorare la intervenuta legge n. 62 del 2005 e le modifiche dalla stessa introdotte, e nel rapportare il tributo alle misure minime fissate nel previgente comma 29 in funzione della «natura» propria dei rifiuti, anziche' a quelle minime di cui al nuovo testo del co. mod. dalla legge n. 62 del 2005 ivi differenziatamente precisate, a seconda della loro conferibilita' nei diversi tipi di discarica - avrebbe proceduto alla determinazione del tributo in difformita' rispetto ai criteri ed ai limiti fissati dalla vigente norma statale e pertanto al di fuori della propria potesta' legislativa in materia, attribuendosi una competenza a legiferare che, trattandosi di tributo statale, e' costituzionalmente riservata allo Stato. Ma, pur interpretato nel senso che il richiamo ivi contenuto al comma 29 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 sia stato in effetti fatto a tale comma nel testo modificato dalla legge n. 62 del 2005, l'impugnato art. 14 non si sottrae comunque alla sollecitata declaratoria di illegittimita' costituzionale nella parte in cui lo stesso dispone la decorrenza della cosi' operata determinazione del tributo «dal 1° gennaio 2006». Invero, la legge n. 34/2005 e' stata promulgata in data 10 ottobre 2005 e pubblicata nel B.U.R. del 15 ottobre 2005: prevista ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge n. 549 del 1995 la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata entro il 31 luglio di ciascun anno con effetto per l'anno successivo. E' pertanto costituzionalmente illegittimo (cfr. del resto sent. n. 397/2005), per violazione della or richiamata norma statale interposta ed in relazione ai parametri costituzionali di cui in rubrica, l'art. 14 della legge n. 34 per quanto esso prevede la decorrenza dell'ammontare del tributo come determinato con lo stesso articolo «dal 1° gennaio 2006» (anziche' dal 1° gennaio 2007).
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimita' costituzionale degli artt. 6 (nella parte in cui ha sostituito il comma 3 dell'art. 7 della legge della regione Molise n. 1/2003), 8, 10 e 14 della legge della regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34. Si produrra' per estratto la delibera 2 dicembre 2005 del Consiglio dei ministri, con la richiamata relazione. Roma, 5 dicembre 2005 L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando' 05C1241