N. 1021 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2003

Ordinanza   emessa   il   14   ottobre  2003  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  23  novembre  2004)  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Napoli  sul ricorso proposto da Costruzioni Cerimele
S.p.A. in liquidazione contro Ufficio delle entrate di Napoli 1.

Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della
  materia  del contendere - Spese processuali - Mantenimento a carico
  della  parte  che  le  ha  anticipate - Obbligatorieta' anche se la
  cessazione  della  materia  del contendere consegua ad annullamento
  dell'atto  impositivo  disposta  di  ufficio  dalla P.A. in sede di
  autotutela   -   Irragionevole   ed  ingiustificata  disparita'  di
  trattamento  rispetto alla normativa vigente per il processo civile
  - Violazione dei principi di uguaglianza e di difesa.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.2 del 12-1-2005 )
                             DISPOSITIVO
    Si riserva.
                       ORDINANZA n. 199/31/03
    Sciogliendo  la riserva in data 14 ottobre 2003, rilevato che con
ordinanza  n. 151/31/1997,  fu  rilevata non manifestamente infondata
l'eccezione  di  incostituzionalita'  del terzo comma, art. 46 d.lgs.
n. 546/92,  sollevata  dal  ricorrente,  e  che, pertanto deve essere
disposta  la  sospensione del giudizio con la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per i relativi adempimenti.
                              P. Q. M.
    Sospende il giudizio in corso fra Cerimele S.p.a. e Ufficio delle
entrate   Napoli   1,   ordina   trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
costituzionale, nonche' la notifica dell'ordinanza n. 151/31/97:
        1.  all'ufficio  notifiche  civili  c/o  Corte  di appello di
Napoli (Presidenza del Consiglio dei ministri);
        2. alla segreteria generale della Camera dei deputati;
        3. alla segreteria generale del Senato della Repubblica;
        4. all'ufficio impositore.
                       ORDINANZA n. 151/31/97
    La  Commissione Provinciale di Napoli 31° Sezione, sciogliendo la
riserva da cui al verbale di udienza del 18 novembre 1997:
        Premette  che  con  atto  del  27  novembre  1996 la societa'
Costruzioni  Cerimele  S.p.A.  in liquidazione ha impugnato dinanzi a
questa  Commissione  l'iscrizione  a  ruolo  anno 1996, del I Ufficio
I.V.A. di Napoli, con cartella di pagamento, notificata il 28 ottobre
1996, per l'importo di L. 1.401.962.497 inerente ad I.V.A. per l'anno
d'imposta 1984, deducendo:
          a) l'iscrizione e' stata effettuata per intero e non per un
terzo   malgrado  sia  stato  proposto  ricorso  contro  l'avviso  di
rettifica che ha accertato la maggiore imposta;
          b)  la  prescrizione  del  diritto  ad  iscrivere nei ruoli
l'imposta;
          c)  la  mancata  notifica  della cartella nei tempi prevsti
dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973;
          d)   l'illegittimita'   dell'avviso  di  rettifica  che  ha
originato l'iscrizione a ruolo;
          e)  la  legittimita'  dell'operato  della  societa'  che ha
applicato l'aliquota ridotta per la cessione dei fabbricati;
          f)  la  fondatezza  dei  motivi addotti riconosciuti da due
decisioni della Commissione tributaria.
    Costituitasi  ritualmente il 28 novembre 1994, la ricorrente ha -
a  seguito del rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione
dell'atto  impugnato  e di avviso di trattazione della controversia -
instato   per   la   discussione  in  pubblica  udienza,  depositando
ritualmente memorie illustrative e documentazione.
    L'amministrazione resistente non si e' costituita.
    In   sede   di  discussione,  il  rappresentante  della  Societa'
(Vittorio  Carlomagno,  dottore  commercialista)  ha  concluso per lo
accoglimento  del  ricorso  e  per  la  condanna dell'amministrazione
finanziaria al pagamento delle spese, come da nota esibita.
    La Commissione si e' riservata la decisione.
    Cio' premesso, osserva la Commissione:
        risulta  dalla predetta documentazione che in data 6 dicembre
1996  il  I  Ufficio  IVA di Napoli ha disposto lo sgravio, in favore
della  societa'  ricorrente,  dello intero importo iscritto a ruolo e
formante oggetto della presente impugnativa, a seguito di istanza del
7 novembre 1996 diretta al Comitato Autotutela.
    Trattasi  di un atto che, nell'esercizio del potere di autotutela
dell'amministrazione, e' sopraggiunto all'introduzione della predetta
controversia  ed  ha  determinato  la  cessazione  della  materia del
contendere,  per avere, l'istante, nel corso del giudizio, conseguita
integralmente  la  specifica  tutela invocata; si' da far venir meno,
oggettivamente,  la necessita' di una pronunzia del giudice su quanto
costituiva   oggetto   della   controversia.   Insorge,   pero',   la
problematica   sul  potere  di  questa  Commissione  di  valutare  la
soccombenza  virtuale e di liquidare le spese della lite; potere, che
la ricorrente sostiene sussistere, deducendo il palese e grave errore
dell'impugnata  iscrizione  a  ruolo,  produttivo  di  una necessaria
attivita' difensiva e producendo nota delle spese (per complessive L.
108.725.840)  liquidabili  anche  in  rapporto  all'imponente entita'
dell'imposta ingiunta.
    Senonche',  l'art. 46  d.lgs.  n. 546/1992,  nello stabilire, nel
primo   comma,   in  presenza  della  cessazione  della  materia  del
contendere,  l'estinzione del giudizio, specifica nel terzo comma che
le  spese  del  giudizio  come  sopra estinto «restano a carico della
parte che le ha anticipate salvo diverse disposizioni di legge».
    Appare   dunque   evidente   che  questa  specifica  e  tassativa
disposizione   introduce   una  disciplina  diversa,  in  materia  di
cessazione  del contendere, da quella dell'ordinario giudizio civile,
non   rinvenendosi,  nel  codice  di  rito,  un'analoga  disposizione
preclusiva della valutazione della soccombenza virtuale.
    E  infatti  «ius  receptum»  il principio secondo cui sussiste il
potere  del  giudice  civile  di  decidere,  una  volta  accertato  e
pronunciato il venir meno dell'oggetto della lite, la questione - che
eventualmente  puo'  sopravvenire  -  delle  spese  di  giudizio,  da
risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, posto che tale
potere  del  giudice  inerisce, in via generica, alla pronuncia della
sentenza che, comunque, «chiude il processo» (art. 91 CPC).
    Orbene,  poiche'  nel  processo  tributario solo il contribuente,
soggetto  all'imposizione tributaria, assume la veste di ricorrente e
la  cessazione della materia del contendere puo' avvenire - e avviene
con     maggior     frequenza    per    effetto    di    ravvedimento
dell'amministrazione   finanziaria   nel   corso  della  controversia
attraverso  l'istituto  dell'autotutela  (come  appunto,  nel caso di
specie), vi e' fondato sospetto d'illegittimita' costituzionale della
norma   in   questione,  la  quale,  nello  stabilire  una  posizione
irragionevolmente privilegiata per la Amministrazione finanziaria, si
traduce  in una duplice menomazione del diritto del contribuente: per
un   verso,   esonera   ingiustamente   l'Amministrazione  resistente
dall'onere  delle spese anticipate dalla controparte, con conseguente
unilaterale  favoritismo  per  la  stessa resistente, in relazione al
principio  di  uguaalianza  di  trattamento tra le parti nel processo
(art. 3 Cost.); inoltre, limita il diritto di difesa del contribuente
che,  costretto,  in  virtu' del nuovo rito (art. 12), ad assumere un
difensore  tecnico  per  la  lite  (come  quella  in esame) di valore
superiore  a  L.  5.000.000, non si vede garantito nel recupero delle
spese  nell'ipotesi  in  questione,  e  puo' rimanere scoraggiato per
un'efficace  ed  idonea  difesa  tecnica,  in violazione dell'art. 24
Costituzione.
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 legge n. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante
e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546/1992, nella parte
in  cui  preclude  ai giudici, nella declaratoria di estinzione della
controversia   per   cessazione  della  materia  del  contendere,  di
condannare  l'amministrazione  virtualmente  soccombente al pagamento
delle spese, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione.
    Manda  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  di
comunicarla ai Presidenti delle Camere.
        Cosi' deciso in Napoli il 9 dicembre 1997
                       Il Presidente: Tedesco
                                      Il giudice relatore: Battaglia
05C1418