N. 1025 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  1°  luglio  2004  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Torino  sul  ricorso proposto da Nadim S.p.A. contro
Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 1

Riscossione  delle  imposte  -  Liti  fiscali  pendenti - Definizione
  agevolata dei carichi di ruoli pregressi emessi da uffici statali -
  Aleatorieta'  dell'«affidamento»  dei  ruoli  al  concessionario  -
  Mancata  fissazione  di  un  dies  ad  quem di ammissibilita' delle
  istanze di condono - Irragionevolezza - Violazione del principio di
  eguaglianza.
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 12, comma 2-ter.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.2 del 12-1-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n. 1753/2003
depositato   il  5  novembre  2003,  avverso  Cartella  di  pagamento
n. 11020030097092762  I.V.A.  1997  Sanzioni,  contro Agenzia entrate
Ufficio   Torino  1  proposto  dal  ricorrente:  Nadim  S.p.A.,  C.so
Montecucco  n. 131,  Torino, difeso da Gay Franca, Corso Montevecchio
38 - 10100 Torino;
    Terzi chiamati in causa:
    Conc. Uniriscossioni S.p.A. via Arcivescovado 6 - 10121 Torino.
    La Commissione, letti gli atti, osserva quanto segue.
    Con  ricorso  del  15  ottobre 2003 la Nadim S.p.A. (incorporante
dell'impresa  F.lli Navone S.p.A.), impugnava la cartella esattoriale
del  Centro  di  Servizio  di  Torino  (ora  Agenzia  delle  entrate)
notificata  il 4 luglio 2003, concernente il pagamento di imposta sul
valore  aggiunto  per  l'anno  1997,  oltre  a  relativi  interessi e
sanzioni, per complessivi Euro 418.496,56, ed esponeva che la stessa,
non essendo stata tempestivamente notificata, era viziata da nullita'
ai  sensi  dell'art. 36-bis  del  d.P.R.  29  settembre  1973 n. 600.
Affermava  che  il ruolo, «dichiarato» esecutivo entro il 31 dicembre
2000,  doveva essere consegnato all'esattore entro il 30 giugno 2001,
il  quale, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e
successive modifiche, avrebbe dovuto notificarlo entro i quattro mesi
successivi  alla  consegna,  a  pena  di  nullita'.  In  conclusione,
nell'incertezza  della norma e delle date di consegna, aveva ritenuto
di  aderire  al  condono  dei  ruoli  ex  art. 12  legge n. 289/2002.
Richiedeva  pertanto  che  fosse  dichiarata  l'illegittimita'  della
cartella  di  pagamento  o condonato il ruolo ex art. 12 della citata
legge n. 289/2002.
    L'ufficio,   regolarmente   costituitosi,   chiedeva  il  rigetto
osservando  che,  in conformita' a quanto disposto dall'art. 9, primo
comma,  della  legge 28 dicembre 1998 n. 448, il ruolo era stato reso
esecutivo entro il 30 dicembre 2000 mediante l'applicazione del visto
di  esecutivita',  e  che  la  consegna  dei ruoli era avvenuta il 10
dicembre 2001. Rilevava inoltre che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 si limita a fissare i termini entro cui il concessionario
alla riscossione deve emettere la cartella una volta che il ruolo gli
sia stato trasmesso, ma che non prevede alcun termine tra il visto di
esecutivita'  del  ruolo  e  la  sua  trasmissione al concessionario.
Concludeva  sostenendo  che,  nel caso in esame, vi e' la preclusione
all'accesso della sanatoria prevista dall'art. 12.
    All'udienza  del  6  maggio 2004 il ricorrente, in subordine alla
sua  principale domanda di ritenere validamente effettuato il condono
di  cui alla legge n. 289/2002, prospettava un contrasto tra la norma
dell'art. 12,   comma   2-ter,   di   tale   legge   e  il  principio
costituzionale   di   ragionevolezza   ed   uguaglianza,   segnalando
l'assoluta  aleatorieta'  del  criterio dell'«affidamento» dei ruoli,
emessi  da uffici statali, ai concessionari del servizio nazionale di
riscossione  in  un termine compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno
2001.  L'aleatorieta',  assolutamente  illogica  e ingiusta in simile
materia,  nascerebbe dal fatto che i detti ruoli vengono «affidati» a
seguito   di   una   complessa  procedura  disciplinata  dal  decreto
interministeriale del 3 settembre 1999 n. 321, e affidata a tutta una
serie  di incombenti che esulano del tutto dalla razionale fissazione
di  un dies ad quem di ammissibilita' della istanza di condono, quale
potrebbe  essere,  ad  esempio  nel  campo penale, il giorno entro il
quale il reato deve essere commesso per essere amnistiabile.
    In  effetti, a parere di questa Commissione, la prospettazione di
tale  questione  di  costituzionalita'  appare convincente. Una cosa,
infatti, e' che, ai fini di un provvedimento di clemenza (all'interno
della  quale  categoria  puo'  ben  essere  annoverato  il condono in
materia   fiscale  e  in  particolare  quello  di  cui  si  discute),
razionalita'  esige  che venga fissato un limite temporale oggettivo,
cioe'  tale  da porre tutti gli interessati nella identica condizione
di  fruibilita',  limite  che  potrebbe,  ad esempio, essere riferito
all'anno  di  imposta; ben altro e', invece, il riferimento del si' o
del  no  ad  un  fatto, rimesso alla mera casualita' (affidamento dei
ruoli al concessionario), come se - ponendo mente di nuovo al settore
penale - si dicesse che l'amnistia o il condono si applicano ai reati
per  cui sia stato di disposto il rinvio a giudizio, non bastando che
sia in corso la fase delle indagini preliminari.
    Ognuno  vede,  dunque, che il sistema previsto dall'art. 12 della
citata  legge  n. 289/2002, puo' facilmente dar luogo a disparita' di
trattamento  tra  contribuenti  che teoricamente avrebbero diritto al
condono,  ma che praticamente non ne possono fruire perche', per mero
accidente   procedurale,   i   ruoli   sono   stati   «affidati»   al
concessionario oltre il termine del 30 giugno 2001.
    Si  tratta  di  una questione rilevante nel presente giudizio, in
quanto  dalla  soluzione  di essa dipende l'accoglimento o il rigetto
del   proposto   ricorso,   nonche',  per  quanto  sopra  detto,  non
manifestamente infondata.
    Pertanto,  la questione va rimessa alla Corte costituzionale e il
giudizio va sospeso.
                              P. Q. M.
    Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale
perche' decida la questione se l'art. 12, comma 2-ter, della legge 27
dicembre   2002   n. 289   sia   in   contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione,  sotto  il  profilo  della  ragionevolezza  e  del pari
trattamento dei cittadini davanti alla legge.
    Dispone   che   la   presente  ordinanza  venga  notificata  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri e comunicata alle parti ed ai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
        Torino, addi' 1° luglio 2004
                  Il Presidente estensore: Aragona
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