Individuazione delle professionalita' abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.(GU n.13 del 18-1-2005)
Vigente al: 2-2-2005
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, come introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli albi professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito possono essere scelti i membri del collegio sindacale ai sensi del secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile; Decreta: "Art. 1. 1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia: a) Avvocati; b) Dottori commercialisti; c) Ragionieri e periti commerciali; d) Consulenti del lavoro.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 dicembre 2004 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 39