LEGGE 8 luglio 2005, n. 137 

Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnita'
a succedere.
(GU n.166 del 19-7-2005)
 
 Vigente al: 3-8-2005  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
      a) al numero 2), e' soppressa la parola «penale»;
      b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
      c) dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
        «3-bis) chi,  essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei
confronti  della  persona  della  cui  successione  si tratta a norma
dell'articolo  330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data
di apertura della successione della medesima».
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 luglio 2005

                               Ciampi

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli