MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2005, n. 181 

Regolamento  recante  modifiche  alle  dotazioni  organiche del ruolo
normale  degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di finanza, in
applicazione  dell'articolo  59,  comma  1,  del  decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69.
(GU n.210 del 9-9-2005)
 
 Vigente al: 24-9-2005  
 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e, in particolare,
l'articolo  59,  comma  1,  il  quale  stabilisce che con decreto del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica,  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
dotazioni  organiche  dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto
legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi
restando  il  volume organico complessivo e i profili di carriera dei
ruoli  stessi,  al  fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace
soddisfacimento  delle  esigenze  operative  e  di  funzionalita' del
sostegno tecnico-logistico;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  ordinamento  del  Corpo  della Guardia di
finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente
regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  della struttura
ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo
27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 2 e
23;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
adeguamento  dei  compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Considerata  la  necessita'  di  incrementare  le  unita' organiche
attualmente  previste  dalla  Tabella  1 allegata al predetto decreto
legislativo  n.  69  del  2001  per  gli ufficiali generali del ruolo
normale,  al  fine  di  adeguare  l'assetto  del  predetto ruolo alle
esigenze  funzionali  e  organizzative  del  Corpo  della  Guardia di
finanza,   scaturenti  dall'incrementato  contrasto  all'immigrazione
clandestina  e  dalla  maggiore  domanda  di tutela dei mercati anche
finanziari   e   di   repressione   delle  nuove  forme  di  illeciti
economico-finanziari;
  Ritenuto  di  compensare  i  maggiori oneri connessi all'incremento
delle  suddette dotazioni organiche riducendo le unita' organiche del
grado di colonnello del ruolo normale previste nella predetta Tabella
1;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 giugno 2005;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400
del 1988, con nota n. 3-140/M del 6 luglio 2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, alla colonna 2, "Organico", i numeri "9", "19", "62" e "323" sono
sostituiti,  rispettivamente, dai seguenti: "10", "23", "69" e "305".
Conseguentemente,  alla  medesima  Tabella sono apportate le seguenti
variazioni:
    a)  alla  colonna 8, "Promozioni a scelta al grado superiore", le
parole  "2 o 3 (b)", relative al grado di generale di brigata, e "7",
relativa  al  grado  di colonnello, sono sostituite, rispettivamente,
da: "3" e "8 o 7 (b)";
    b) la nota (a) e' sostituita dalla seguente: "(a) Fino al 2010, 2
promozioni;  dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1° e nel 3°,
2 promozioni nel 2°";
    c)  la nota (b) e' sostituita dalla seguente "(b) Dal 2006, ciclo
di 2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2°".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 22 luglio 2005

                                              Il Ministro: Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 266