REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 26 

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
-  Norme  in  materia  di trasporto pubblico locale in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
(GU n.14 del 9-4-2005)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55 del
                          22 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni dell'Art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
                                 37

    1.  Al  comma  4  dell'Art.  34 della legge regionale 18 novembre
1998,  n.  37,  come  modificato  dal comma 1 dell'Art. 2 della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 42, le parole:
      «fino  al  31 dicembre  2003,  previ accordi di servizio dal 1°
gennaio  2001»,  sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2005».
    2.  Al  comma  5  dell'Art.  34 della legge regionale 18 novembre
1998,  n.  37,  come  modificato  dal comma 2 dell'Art. 2 della legge
regionale  22 dicembre 2000, n. 42, le parole: «dal 1° gennaio 2004»,
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2006».
    La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 25 novembre 2004
                             LORENZETTI