REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2004, n. 409 

Legge  regionale  n.  4/2001,  Art.  8,  comma 52  -  Regolamento per
l'acquisto  di  materiali  ed  attrezzature  d'ufficio,  ivi comprese
quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto
informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line
per  le  esigenze  operative  correnti  della Protezione civile della
Regione. Approvazione integrazione.
(GU n.26 del 2-7-2005)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 2 del 12 gennaio 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista   la   legge   regionale  26 febbraio  2001,  n.  4  (legge
finanziaria  2001)  ed  in  particolare  l'Art. 8, comma 52, il quale
dispone  che  per le proprie esigenze operative correnti le direzioni
regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per
l'acquisto  di  materiali  ed  attrezzature  d'ufficio,  ivi comprese
quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto
informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line
e  inoltre  spese  per  la  partecipazione  del  personale  a  corsi,
seminari,  convegni  e  iniziative  di  formazione e di aggiornamento
professionale;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Regione di data 8 agosto
2001, n. 0309/Pres. che approva il regolamento che definisce le norme
e  le  procedure  contabili  da  utilizzare  per  le  esigenze  della
protezione civile della Regione;
    Viste  le  modifiche  apportate  al  comma 52, dell'Art. 8, della
legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4 dal comma 26, Art. 7 della
legge regionale 21 luglio 2004, n. 19;
    Considerato che in base a tali modifiche le direzioni regionali e
i servizi autonomi della Regione sono autorizzati a sostenere «minute
spese di rappresentanza»;
    Rilevato  che  la  Protezione  civile  della Regione, nell'ambito
della  sua  attivita'  istituzionale, intrattiene pubbliche relazioni
interne ed internazionali;
    Considerata la necessita' di accogliere con atti di cortesia e di
ospitalita' la rappresentanza;
    Ritenuto,  pertanto,  di  apportare  al regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della  Regione n. 0309/2001 le integrazioni
previste  dalla  legge  regionale n. 19/2004 atte a consentire minute
spese di rappresentanza;
    Visti  il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 ed il regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale del 29 novembre
2004, n. 3223;
                              Decreta:

    Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
8 agosto  2001, n. 0309/Pres. e relativo all'acquisto di materiali ed
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a banche dati on-line e inoltre spese per la
partecipazione del personale a corsi, seminari, convegni e iniziative
di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  correnti  per le
esigenze  della  Protezione  civile  della Regione, e' integrato come
segue:
                               Art. 1.
             Spese della protezione civile della Regione

    1.  Dopo  la  lettera  d)  del comma 2 dell'Art. 1 e' aggiunta la
seguente:
    «d-bis)  beni  e  generi  di  conforto  per  colazioni  e piccole
consumazioni  in  occasione  di incontri con personalita' o autorita'
per le relazioni interne ed internazionali».
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione come integrazione a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 dicembre 2004
                                ILLY