Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».(GU n.20 del 21-5-2005)
(Pubblicata nel 1° suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 41 dell'Art. 3 sono inseriti i seguenti: «41-bis. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell'Art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale n. 1/2000» i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attivita' lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda,»; «41-ter. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.»; b) dopo il comma 43 dell'Art. 3 sono inseriti i seguenti: «43-bis. Per far fronte all'emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie «Fabbisogno elevato» e «Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo di cui alla deliberazione della giunta regionale 16 aprile 2004 n. 7/17175 («Programma annuale 2004 di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2002-2004», ai sensi dell'Art. 3 comma 52, lettera b), della legge regionale n. 1/2000) possono utilizzare, in deroga alle previsioni del prg vigente, aree di proprieta' pubblica comprese nel territorio comunale e destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica compresa l'edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per l'attuazione di tali iniziative, procedono all'attuazione di un Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST), ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), in cui sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione,»; «43-ter. L'individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 43-bis e' effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione.al documento di inquadramento di cui all'Art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento), con cui il comune definisce la capacita' insediativa indotta dagli interventi, le modalita' e gli strumenti per la loro attuazione, nonche' la relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di' interesse pubblico o generale, nella misura e nelle forme previste dalla legge. Il recupero della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di' interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione e' effettuato entro il termine previsto per il completamento degli interventi inseriti nell'Accordo quadro di sviluppo territoriale di cui al comma 43-bis.». La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 8 febbraio 2005 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1149 del 2 febbraio 2005.