REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 7 

Modifiche  alla  legge  regionale  5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del
sistema   delle   autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».
(GU n.20 del 21-5-2005)

(Pubblicata  nel  1° suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del
sistema   delle   autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
       attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

    1.  Alla  legge  regionale 5 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 41 dell'Art. 3 sono inseriti i seguenti:
      «41-bis.  Per la presentazione della domanda per l'assegnazione
degli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica di cui al comma 3
dell'Art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri
generali  per  l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  (Art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale
n.  1/2000»  i  richiedenti  devono  avere  la  residenza  o svolgere
attivita'  lavorativa  in Regione Lombardia da almeno cinque anni per
il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della
domanda,»;
      «41-ter.  La  residenza sul territorio regionale concorre nella
determinazione  del  punteggio  per la formazione della graduatoria i
cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.»;
      b) dopo il comma 43 dell'Art. 3 sono inseriti i seguenti:
      «43-bis.    Per   far   fronte   all'emergenza   abitativa   ed
esclusivamente  al  fine  di dare attuazione alle iniziative previste
dal   Programma   regionale   per  l'edilizia  residenziale  pubblica
2002-2004   approvato   con  deliberazione  del  Consiglio  regionale
8 ottobre  2002,  n.  VII/605,  i  comuni  rientranti nelle tipologie
«Fabbisogno  elevato» e «Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo di cui
alla  deliberazione  della giunta regionale 16 aprile 2004 n. 7/17175
(«Programma  annuale  2004  di attuazione del programma regionale per
l'edilizia  residenziale  pubblica  2002-2004»,  ai sensi dell'Art. 3
comma 52,  lettera b),  della  legge  regionale  n.  1/2000)  possono
utilizzare,  in  deroga  alle  previsioni  del  prg  vigente, aree di
proprieta'  pubblica  comprese nel territorio comunale e destinate ad
attrezzature  pubbliche  e  di  interesse pubblico o generale, per la
localizzazione   di  interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica
compresa  l'edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per
l'attuazione  di  tali  iniziative,  procedono  all'attuazione  di un
Accordo  quadro di sviluppo territoriale (AQST), ai sensi dell'Art. 3
della  legge  regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata
regionale),  in cui sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i
tempi di realizzazione,»;
      «43-ter.  L'individuazione  delle  aree  per  la localizzazione
degli  interventi  di  cui  al comma 43-bis e' effettuata con atto di
programmazione,   ovvero   mediante   integrazione.al   documento  di
inquadramento di cui all'Art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999,
n.  9  (Disciplina dei programmi integrati di intervento), con cui il
comune  definisce  la capacita' insediativa indotta dagli interventi,
le  modalita'  e  gli  strumenti  per  la loro attuazione, nonche' la
relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di' interesse pubblico
o  generale,  nella  misura  e  nelle  forme previste dalla legge. Il
recupero  della  dotazione  di  aree per attrezzature pubbliche e di'
interesse  pubblico  o  generale conseguente a tale individuazione e'
effettuato  entro  il  termine  previsto  per  il completamento degli
interventi  inseriti  nell'Accordo quadro di sviluppo territoriale di
cui al comma 43-bis.».
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 8 febbraio 2005
                              FORMIGONI

Approvata  con  deliberazione del consiglio regionale n. VII/1149 del
   2 febbraio 2005.