REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 13 

Modifiche  alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, «Disposizioni
in materia di confezionamento e commercializzazione del pane».
(GU n.48 del 3-12-2005)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14
                        del 28 febbraio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
La seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2005,
n. 2, e' cosi' modificato:
    «I  produttori  di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli
pezzi  con  sacchetti  di carta per alimenti sigillati, eventualmente
provvisti  di  finestra  per assicurare la visibilita' del contenuto,
sui  quali  e'  apposta un'etichetta con la denominazione della ditta
produttrice,  la  data  di  confezionamento ed ogni altra indicazione
prevista  dalla  normativa  vigente in materia di confezionamento dei
prodotti alimentari».
    2.  L'Art.  3  della  legge  regionale 1° febbraio 2005, n. 2, e'
cosi' sostituito:
    «I  programmi di investimento per la realizzazione di impianti di
confezionamento  conformi  al  disposto  della  presente  legge  sono
considerati  prioritari nell'attuazione dei regimi regionali di aiuto
a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato».
    3. Il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 1° febbraio 2005,
n. 2, e' sostituito dai seguenti commi:
    «Il  presidente  della  giunta regionale provvede all'irrogazione
delle  sanzioni  e  alla  riscossione  coattiva delle somme, ai sensi
della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  e  della  legge regionale
1° gennaio  1983,  n.  13.  Entro  l'esercizio successivo a quello di
riscossione delle sanzioni, la Regione ripartisce ed assegna la meta'
dei  proventi acquisiti in bilancio derivanti dall'applicazione delle
sanzioni ai comuni in cui hanno sede le imprese sanzionate».
    4. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 1° febbraio 2005,
n.   2,   sostituire   le  parole  «novanta  giorni»  con  le  parole
«centottanta giorni».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
      Napoli, 23 febbraio 2005
                              BASSOLINO