Modificazione dell'Art. 10 della legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).(GU n.25 del 25-6-2005)
.dtataprv=1 febbraio 2005; (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 9 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modificazione dell'Art. 10 della legge regionale n. 9/2004 1. Il comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 (testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e' sostituito dal seguente: «1. Il comitato di cui all'Art. 9 presenta all'ufficio di Presidenza del consiglio regionale, per la successiva approvazione, il programma generale delle iniziative.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 1° febbraio 2005 BIASOTTI