REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE , n. 2 

Modificazione  dell'Art. 10 della legge regionale 16 aprile 2004 n. 9
(Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori
della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).
(GU n.25 del 25-6-2005)

.dtataprv=1 febbraio 2005;
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 9
                           febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
     Modificazione dell'Art. 10 della legge regionale n. 9/2004

    1.  Il  comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 16 aprile 2004
n.  9  (testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei
valori   della   resistenza   e   dei   principi  della  Costituzione
repubblicana) e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  comitato  di  cui  all'Art.  9  presenta  all'ufficio di
Presidenza  del  consiglio regionale, per la successiva approvazione,
il programma generale delle iniziative.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 1° febbraio 2005
                              BIASOTTI