Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. concernente «Parziali disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento».(GU n.27 del 9-7-2005)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 22 marzo 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 183 di data 11 febbraio 2005, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. concernente parziali disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento»: Emana il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg 1. L'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici). - 1. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici nominate ai sensi dell'Art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono corrisposti i compensi secondo i seguenti criteri: a) un compenso base in misura variabile da Euro 770,00 a Euro 1.600,00, rapportato alla categoria di appartenenza del personale cui si riferisce la procedura concorsuale; b) un compenso orario, in misura variabile tra Euro 25,00 ed Euro 70,00 rapportato al numero delle prove ed al numero dei candidati. 2. Con apposito provvedimento la giunta provinciale definisce, nei limiti stabiliti dal comma 1, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni, nonche' le modalita' specifiche di corresponsione dei compensi anche nei casi di procedure di selezione per assunzione a tempo determinato, di procedure di progressione economica nell'ambito dei livelli, di procedure di progressione nell'ambito della categoria, di procedure di progressione verticale, di mutamento di figura professionale, di accertamento della conoscenza di lingue straniere. Con il provvedimento di nomina della commissione la giunta provinciale puo' stabilire per ogni procedura un limite massimo di spesa per i compensi di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Gli importi indicati dal comma 1 possono essere aggiornati ogni due anni con provvedimento della giunta provinciale in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT. 4. L'attivita' svolta dai dipendenti provinciali quali componenti di commissioni esaminatrici e' considerata attivita' di servizio ed e' svolta in orario di lavoro. Al personale dipendente spettano i compensi di cui al comma 1 nella misura del venti per cento. 5. Al componenti della commissione esterni all'amministrazione provinciale compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Agli stessi compete inoltre l'indennita' chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalita' previste per i dirigenti provinciali. Sono poste direttamente a carico del bilancio provinciale le spese relative ai pasti consumati dalle commissioni esaminatrici in occasione dei lavori nei limiti previsti per le analoghe spese per i comitati e le commissioni provinciali.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 23 febbraio 2005 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005 Registro n. 1, foglio n. 1