REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2005, n. 228 

Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  regionale  n.  19/1971,
recante   norme  per  la  protezione  del  patrimonio  ittico  e  per
l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia
di   cui   al  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
04003/Pres./1972. Approvazione modifica.
(GU n.49 del 10-12-2005)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 31 del 3 agosto 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Visto   il   decreto   del   presidente  della  giunta  regionale
16 novembre  1972,  n.  04003/Pres.,  n.  181 della serie dei decreti
concernente  «Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  regionale
12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio
ittico  e  per  l'esercizio  della  pesca  nelle  acque  interne  del
Friuli-Venezia Giulia»;
    Visto  in  particolare  l'Art.  18  del regolamento succitato che
prevede  che  i  pescatori  dilettanti  con  licenza di categoria «A»
possono  esercitare la pesca con bilancia fissa anche, fra gli altri,
nel  fiume  Tiel,  dalla confluenza con il canale Cucchini sino a 150
metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;
    Atteso  che  il  terzo  comma dell'Art. 18 prevede inoltre che la
distanza  tra  le  bilance fisse, misurata dal centro della rete, non
deve  essere  inferiore a metri 400, salvo per gli impianti esistenti
nelle  sopra citate acque alla data di entrata in vigore della legge,
i quali potranno permanere anche a distanza inferiore;
    Rilevato che sul fiume Tiel e' situata una bilancia fissa gestita
da  pescatori dilettanti in possesso di licenza di pesca di categoria
«A» a una distanza di circa 550 metri a nord della strada provinciale
Monfalcone-Grado;
    Considerato  che  attualmente  a  detti  pescatori  e' interdetto
l'esercizio  della pesca in quanto l'attrezzatura e' situata oltre il
limite  dei 150 metri fissato per i pescatori dilettanti dal comma 1,
lettera d) dell'Art. 18 della citata normativa;
    Preso  atto  che  a  monte  e  a valle della bilancia succitata a
distanza  superiore  a  400 metri sono situate altre due bilance gia'
autorizzate ai fini idraulici;
    Considerato  che  il  sopralluogo  effettuato  da personale della
direzione  centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
congiuntamente con quello dell'ente tutela pesca. in data 20 dicembre
2004  lungo il fiume Tiel dalla sua confluenza con il canale Cucchini
sino  a 600 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado ha
evidenziato   l'insussistenza   di   alcuna   motivazione  di  natura
biologica,  tecnica  o  di  altra  natura  affinche' sia mantenuto un
limite  nell'esercizio  della  pesca  con bilancia sino a 150 metri a
nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;
    Valutato che la pesca con detta bilancia, esercitata da pescatori
dilettanti,  non  provocherebbe  danno  alla  fauna  ittica presente,
ancorche' esercitata contemporaneamente ad altra bilancia situata 400
metri a valle, all'interno del limite fissato dal comma 1, lettera d)
dell'Art. 18 della citata normativa;
    Preso atto:
      del  parere prot. n. 10112 del 22 dicembre 2004 con il quale il
presidente  dell'ente tutela pesca rappresenta che non ostano ragioni
tecniche  per  la modifica del regolamento nella parte riguardante la
pesca con bilancia fissa sul fiume Tiel;
      del  parere  prot.  n.  38314  del  13 aprile 2005 con il quale
l'Ispettorato  dipartimentale  delle  foreste  di  Trieste  e Gorizia
comunica  che  la  distanza  minima  prevista tra impianti di pesca a
bilancia  fissa  non interessano terreni sottoposti a tutele ai sensi
delle norme sul vincolo idrogeologico ne' di altre norme forestali;
      del  parere  prot.  n. 45702 del 28 aprile 2005 con il quale la
provincia  di  Gorizia - Direzione territorio e ambiente comunica che
nulla osta ad una modifica della norma in argomento;
      del  parere  prot.  n. 56668 del 31 maggio 2005 con il quale la
Direzione   centrale   ambiente  e  lavori  pubblici  esprime  parere
favorevole  alla  modifica  dell'Art.  18  del  regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della giunta regionale 16 novembre 1972, n.
04003/Pres.;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2005,
n. 1529;
                              Decreta:

      1.  La  lettera d)  del comma 1 dell'Art. 18 del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente  della giunta regionale 16 novembre
1972, n. 04003/Pres. e' sostituita dalla seguente:
      «d)  nel  fiume  Tiel,  dalla confluenza con il canale Cucchini
sino a 600 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;».
    2.   Sono   fatte  salve  le  altre  disposizioni  contenute  nel
regolamento medesimo.
      E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare e di far
osservare  la  disposizione  di  cui  al  comma 1  quale  modifica  a
regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    Trieste, 12 luglio 2005
                                ILLY