Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi».(GU n.45 del 12-11-2005)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 16 agosto 2005) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Visto l'Art. 3-bis della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) modificata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, che demanda al regolamento regionale la disciplina dell'iscrizione, aggiornamento e tenuta degli albi (DO) e degli elenchi (IGT) da parte delle province; Visto il regolamento regionale emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi»; Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 14 del 6 giugno 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato della programmazione, nonche' delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Visto il parere favorevole della II commissione consiliare espresso nella seduta del 29 giugno 2005; Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° luglio 2005; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 786 del 1° agosto 2005 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 9 dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 50/R/2003 e' aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di estirpazione di una superficie vitata iscritta agli albi (DO), il diritto di iscrizione agli albi segue il diritto di reimpianto originato dalla estirpazione e puo' essere esercitato per un periodo massimo pari alla durata del diritto di reimpianto medesimo. Qualora tale diritto di reimpianto venga utilizzato in tempi diversi, dando origine a superfici vitate che inizialmente non hanno i requisiti di iscrivibilita', il diritto di iscrizione agli albi rimane nella disponibilita' dell'UTE per un periodo massimo pari alla durata del diritto di reimpianto.». 2. Dopo il comma 9-bis dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 50/R/2003 introdotto dal presente articolo e' aggiunto il seguente: «9-ter. Qualora a seguito di estirpazione parziale di una superficie vitata iscritta agli albi DO, anche in presenza di una iscrizione congiunta, la superficie non estirpata perda i requisiti di iscrivibilita', il diritto di iscrizione agli albi (DO) rimane nella disponibilita' dell'UTE per un periodo massimo pari alla durata del diritto di reimpianto originato dalla estirpazione parziale del vigneto.». 3. Dopo il comma 9-ter dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 50/R/2003 introdotto dal presente articolo e' aggiunto il seguente: «9-quater. Qualora una superficie vitata iscritta agli albi (DO) a seguito di una forte incidenza di fallanze perda i requisiti di iscrivibilita', il relativo diritto di iscrizione agli albi (DO) rimane nella disponibilita' dell'UTE per un periodo massimo di cinque campagne a decorrere dalla campagna successiva a quella in cui si e' verificata la perdita dei requisiti di iscrivibilita'.». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 3 agosto 2005 Il vicepresidente: Gelli