REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 51 

Modifiche  al  regolamento  emanato  con decreto del presidente della
giunta  regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per
la  disciplina  dell'iscrizione  delle superfici vitate agli albi dei
vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle
vigne   per  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  (IGT)  e  per
l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi».
(GU n.45 del 12-11-2005)

(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del
                           16 agosto 2005)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
    Visto  l'Art.  3-bis  della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21
(Disciplina  per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)
modificata  dalla  legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, che demanda
al regolamento regionale la disciplina dell'iscrizione, aggiornamento
e  tenuta  degli  albi  (DO)  e  degli  elenchi  (IGT) da parte delle
province;
    Visto il regolamento regionale emanato con decreto del presidente
della   giunta   regionale   25 settembre   2003,   n.  50/R  recante
«Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate
agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli
elenchi  delle  vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT)
e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi»;
    Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale n. 14 del
6 giugno  2005  adottata  previa acquisizione dei pareri del comitato
della  programmazione,  nonche'  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
    Visto  il  parere  favorevole  della  II  commissione  consiliare
espresso nella seduta del 29 giugno 2005;
    Visto  il  parere favorevole del consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 1° luglio 2005;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 786 del 1°
agosto  2005  che  approva  le  modifiche  al regolamento emanato con
decreto  del  presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n.
50/R  «Regolamento  per la disciplina dell'iscrizione delle superfici
vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO)
e  agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica
(IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi»;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  il comma 9 dell'Art. 3 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 50/R/2003 e' aggiunto il seguente:
    «9-bis. In caso di estirpazione di una superficie vitata iscritta
agli  albi  (DO), il diritto di iscrizione agli albi segue il diritto
di  reimpianto  originato dalla estirpazione e puo' essere esercitato
per  un  periodo  massimo  pari alla durata del diritto di reimpianto
medesimo.  Qualora  tale  diritto  di  reimpianto venga utilizzato in
tempi  diversi, dando origine a superfici vitate che inizialmente non
hanno  i  requisiti  di iscrivibilita', il diritto di iscrizione agli
albi rimane nella disponibilita' dell'UTE per un periodo massimo pari
alla durata del diritto di reimpianto.».
    2.  Dopo  il  comma  9-bis dell'Art. 3 del decreto del presidente
della  giunta regionale n. 50/R/2003 introdotto dal presente articolo
e' aggiunto il seguente:
    «9-ter.  Qualora  a  seguito  di  estirpazione  parziale  di  una
superficie  vitata  iscritta  agli  albi DO, anche in presenza di una
iscrizione  congiunta,  la superficie non estirpata perda i requisiti
di  iscrivibilita',  il  diritto  di iscrizione agli albi (DO) rimane
nella disponibilita' dell'UTE per un periodo massimo pari alla durata
del  diritto  di reimpianto originato dalla estirpazione parziale del
vigneto.».
    3.  Dopo  il  comma  9-ter dell'Art. 3 del decreto del presidente
della  giunta regionale n. 50/R/2003 introdotto dal presente articolo
e' aggiunto il seguente:
    «9-quater.  Qualora una superficie vitata iscritta agli albi (DO)
a  seguito  di  una  forte incidenza di fallanze perda i requisiti di
iscrivibilita',  il  relativo  diritto  di  iscrizione agli albi (DO)
rimane nella disponibilita' dell'UTE per un periodo massimo di cinque
campagne  a decorrere dalla campagna successiva a quella in cui si e'
verificata la perdita dei requisiti di iscrivibilita'.».
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 3 agosto 2005
                      Il vicepresidente: Gelli