REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 ottobre 2005, n. 50 

Modifica   del  regolamento  di  esecuzione  alla  legge  urbanistica
provinciale,  approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 23 febbraio 1998, n. 5.
(GU n.4 del 28-1-2006)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 48 del 29 novembre 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 3335 del 12
settembre 2005;

                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma  3  dell'Art.  32  del decreto del presidente della
giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e' sostituito come segue:
    «3.  Ai  sensi dell'Art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica
provinciale   quali   zone   turistiche  fortemente  sviluppate  sono
considerate:  comuni  che hanno piu' di 2.500 posti letto (situazione
31 dicembre 2001) e:
      a) con un rapporto letti/abitanti superiore a due e un rapporto
abitanti  piu'  letti/km2  di  territorio  comunale  superiore  a 75,
oppure,
      b) con un rapporto letti/abitanti superiore a uno e un rapporto
abitanti  piu'  letti/km2  di  territorio  comunale  superiore a 110,
oppure,
      c) con un rapporto letti/abitanti superiore a 0,9 e un rapporto
abitanti piu' letti/km2 di territorio comunale superiore a 350.
    Questi sono:
      Badia,  Castelrotto, Corvara in Badia, Ortisei, S. Cristina Val
Gardena, Scena, Selva di Val Gardena, Tirolo, Valdaora.».
    2.  Il  comma  4  dell'Art.  32  del decreto del presidente della
giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 e' sostituito come segue:
    «4.  Ai  sensi dell'Art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica
provinciale quali zone turistiche sviluppate sono considerati tutti i
restanti comuni o frazioni.
    Questi sono:
    Aldino,   Andriano,  Appiano  s.s.d.  vino,  Avelengo,  Barbiano,
Braies,  Caines,  Caldaro  s.s.d.  vino, Campo Tures (ad eccezione di
Acereto),  Cermes, Chienes, Chiusa (ad eccezione di Lazfons), Cortina
s.s.d. vino, Dobbiaco, Falzes, Fie' allo Sciliar, Funes, Gais, Laces,
Lagundo, Laion, Laives, Lana, Marebbe, Marlengo, Monguelfo, Montagna,
Nalles,  Naturno,  Naz-Sciaves,  Nova  Levante,  Nova  Ponente,  Ora,
Parcines, Plaus, Postal, Racines (solo Casateia e Racines di Dentro),
Rasun  Anterselva (ad eccezione di Anterselva di Mezzo, Anterselva di
Sotto,   Nove  Case  e  Rasun  di  Sopra),  Renon  (solo  Collalbo  e
Soprabolzano), Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, S. Candido (solo il
capoluogo),  S.  Leonardo in Passiria (solo il capoluogo). S. Lorenzo
di  Sebato,  S.  Martino  in  Passiria  (solo il capoluogo), Senales,
Sesto,  Stelvio,  Terento, Termeno s.s.d. vino, Tesimo, Tires, Val di
Vizze  (solo  Prati),  Valle  Aurina  (solo Cadipietra, S. Giovanni e
Lutago), Villabassa, Villandro, Velturno.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.

      Bolzano, 5 ottobre 2005

                             DURNWALDER