N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2005
Ordinanza emessa il 27 ottobre 2005 dal giudice di pace di Patti nel procedimento penale a carico di Alessandrino Manuela ed altri Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Inapplicabilita' delle norme relative al giudizio abbreviato - Mancata previsione che l'atto di citazione a giudizio contenga, a pena di nullita', l'avviso all'imputato della possibilita' di scegliere il rito abbreviato - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 2, comma 1, lett. f), e 20. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.(GU n.2 del 11-1-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ritenuto che la mancata indicazione delle circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi del p.m. non importa la nullita' della citazione a giudizio; Riitenuto che non si ravvisa alcuna delle nullita' previste dalla legge nell'atto di citazione a giudizio, essendo state osservate tutte le formalita' di cui all'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Ritenuto che e' necessario decidere sulla questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'avv. Portale, difensore di uno degli imputati, dell'art. 2, comma 1, lett. f) e dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato, citato a comparire davanti al giudice di pace, abbia la possibilita' di chiedere giudizio abbreviato; Ritenuta tale questione di legittimita' rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata; Premesso che l'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 274/2000 esclude la scelta del rito, non consentendo, in modo esplicito, all'imputato, di optare per il rito abbreviato con i consequenziali benefici ai fini della pena; che l'eccezione di incostituzionalita' del richiamato art. 2 non e' manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, violando, inerentemente all'art. 3, la enunciazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, venendo, cosi', a porre in essere una ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni processuali, di fatto, identiche; che l'art. 552 c.p.p. sancisce che, nel decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale, sia contenuto l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, puo' accedere a forme alternative di definizione del procedimento e che, in assenza di tale avvertimento, il decreto e' nullo; che la normativa davanti al giudice di pace, che non prevede tale prescrizione, comporta conseguenze sfavorevoli nei confronti dell'imputato, rispetto all'imputato citato in giudizio davanti al tribunale, violando il principio di uguaglianza e ragionevolezza; che, parimenti, si manifesta la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella enunciazione del diritto di difesa, essendo preclusa, all'imputato, la facolta' di scegliere una via alternativa a quella usuale alla definizione del procedimento, concretizzandosi, il tutto, nella preclusione di accedere a definizioni diverse e piu' vantaggiose, restando, solo, all'imputato citato a comparire davanti al giudice di pace, la possibilita' di richiesta di «condotta riparatoria» e di oblazione, se ed in quanto possibile; che risulta, altresi', violazione dell'art. 111, terzo comma della Costituzione, laddove non e' previsto, a pena di nullita', di portare a conoscenza dell'imputato, con l'atto di citazione a giudizio, la possibilita' di scelta di un rito alternativo offertogli dall'ordinamento, mettendo, cosi', l'imputato in condizione di poter scegliere consapevolmente il rito alternativo;
P. Q. M. Rigetta l'eccezione di nullita' dell'atto di citazione a giudizio; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di cui all'art. 2. comma 1, lett. f) e all'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui si esclude l'applicazione delle norme relative al giudizio abbreviato davanti al giudice di pace e nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba, sotto comminatoria di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, ha la possibilita' di scegliere il rito abbreviato; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, insieme con gli atti, sia trasmessa alla Corte costituzionale sia data comunicazione, a mezzo notifica, al signor Presidente del Consiglio dei ministri, al signor Presidente del Senato della Repubblica e al signor Presidente della Camera dei deputati, nonche' alle parti processuali oggi assenti. Dispone inoltre, la sospensione del presente giudizio in corso fino alla decisione della Corte costituzionale. Patti, addi' 27 ottobre 2005 Il giudice di pace: Munafo' 06C0001