N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2005

Ordinanza  emessa il 27 ottobre 2005 dal giudice di pace di Patti nel
procedimento penale a carico di Alessandrino Manuela ed altri

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Inapplicabilita'  delle  norme  relative  al  giudizio abbreviato -
  Mancata  previsione  che l'atto di citazione a giudizio contenga, a
  pena  di  nullita',  l'avviso  all'imputato  della  possibilita' di
  scegliere   il   rito  abbreviato  -  Violazione  dei  principi  di
  uguaglianza e di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.
- Decreto  legislativo  28 agosto  2000,  n. 274,  artt. 2,  comma 1,
  lett. f), e 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.
(GU n.2 del 11-1-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ritenuto  che  la  mancata  indicazione  delle circostanze su cui
avrebbero  dovuto  deporre  i  testi del p.m. non importa la nullita'
della citazione a giudizio;
    Riitenuto che non si ravvisa alcuna delle nullita' previste dalla
legge  nell'atto  di  citazione  a  giudizio, essendo state osservate
tutte  le  formalita'  di  cui  all'art. 20,  d.lgs.  28 agosto 2000,
n. 274;
    Ritenuto   che   e'   necessario   decidere  sulla  questione  di
legittimita'  costituzionale,  sollevata dall'avv. Portale, difensore
di  uno degli imputati, dell'art. 2, comma 1, lett. f) e dell'art. 20
del d.lgs. n. 274/2000, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato, citato a
comparire  davanti  al  giudice  di  pace,  abbia  la possibilita' di
chiedere giudizio abbreviato;
    Ritenuta  tale  questione di legittimita' rilevante ai fini della
decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata;
    Premesso  che  l'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 274/2000
esclude  la  scelta  del  rito,  non  consentendo, in modo esplicito,
all'imputato,  di  optare per il rito abbreviato con i consequenziali
benefici ai fini della pena;
        che  l'eccezione di incostituzionalita' del richiamato art. 2
non  e'  manifestamente  infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111
della    Costituzione,   violando,   inerentemente   all'art. 3,   la
enunciazione  dei  principi di uguaglianza e ragionevolezza, venendo,
cosi',   a  porre  in  essere  una  ingiustificata  ed  irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  situazioni  processuali,  di fatto,
identiche;
        che  l'art. 552 c.p.p. sancisce che, nel decreto di citazione
a  giudizio davanti al tribunale, sia contenuto l'avviso che, qualora
ne  ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di
apertura  del  dibattimento,  puo'  accedere  a  forme alternative di
definizione  del procedimento e che, in assenza di tale avvertimento,
il decreto e' nullo;
        che  la normativa davanti al giudice di pace, che non prevede
tale  prescrizione,  comporta  conseguenze  sfavorevoli nei confronti
dell'imputato,  rispetto  all'imputato  citato in giudizio davanti al
tribunale, violando il principio di uguaglianza e ragionevolezza;
        che, parimenti, si manifesta la violazione dell'art. 24 della
Costituzione,  nella  enunciazione  del  diritto  di  difesa, essendo
preclusa,  all'imputato, la facolta' di scegliere una via alternativa
a  quella usuale alla definizione del procedimento, concretizzandosi,
il  tutto, nella preclusione di accedere a definizioni diverse e piu'
vantaggiose,  restando, solo, all'imputato citato a comparire davanti
al  giudice  di  pace,  la  possibilita'  di  richiesta  di «condotta
riparatoria» e di oblazione, se ed in quanto possibile;
        che  risulta, altresi', violazione dell'art. 111, terzo comma
della  Costituzione,  laddove non e' previsto, a pena di nullita', di
portare  a  conoscenza  dell'imputato,  con  l'atto  di  citazione  a
giudizio, la possibilita' di scelta di un rito alternativo offertogli
dall'ordinamento,  mettendo, cosi', l'imputato in condizione di poter
scegliere consapevolmente il rito alternativo;
                              P. Q. M.
    Rigetta   l'eccezione   di  nullita'  dell'atto  di  citazione  a
giudizio;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  di  cui all'art. 2. comma 1, lett. f) e
all'art.  20  del  d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli
artt. 3,  24,  secondo  comma  e 111, terzo comma della Costituzione,
nella  parte in cui si esclude l'applicazione delle norme relative al
giudizio  abbreviato  davanti al giudice di pace e nella parte in cui
non  prevede che l'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di
pace  debba,  sotto  comminatoria di nullita', contenere l'avviso che
l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, ha la possibilita' di
scegliere il rito abbreviato;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza,
insieme  con  gli  atti,  sia trasmessa alla Corte costituzionale sia
data  comunicazione,  a  mezzo  notifica,  al  signor  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  al  signor  Presidente  del  Senato  della
Repubblica  e al signor Presidente della Camera dei deputati, nonche'
alle parti processuali oggi assenti.
    Dispone  inoltre,  la  sospensione del presente giudizio in corso
fino alla decisione della Corte costituzionale.
        Patti, addi' 27 ottobre 2005
                     Il giudice di pace: Munafo'
06C0001