N. 596 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2005

Ordinanza emessa il 26 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato di Roma in
sede  giurisdizionale  -  sezione  sesta  sul  ricorso proposto dalla
Prefettura di Reggio Calabria contro Dinaro Antonio

Circolazione   stradale  -  Soggetti  gia'  sottoposti  a  misure  di
  sicurezza   personali   -   Revoca   della   patente   di  guida  -
  Irragionevolezza  dell'automaticita' della revoca indipendentemente
  da  ogni  valutazione  sulla pericolosita' sociale - Ingiustificato
  deteriore  trattamento  rispetto  ai  soggetti  condannati  a  pena
  detentiva per i quali e' consentito all'autorita' amministrativa un
  giudizio   prognostico  rispetto  alla  possibile  agevolazione  di
  attivita'  illecite  - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione
  del  principio di tutela del lavoro - Modifica in senso restrittivo
  della  precedente  legislazione  -  Conseguente eccesso di delega -
  Richiamo  alle  sentenze  della Corte costituzionale nn. 427/2000 e
  251/2001.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 120,
  sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76.
(GU n.2 del 11-1-2006 )
                        IL CONSIGLIO DI STATO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso in appello
proposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, in persona del prefetto
pro  tempore,  rappresentata  e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, e domiciliata per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. l2;
    Contro  Dinaro  Antonio, non costituito; per l'annullamento della
sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Calabria,
Sezione staccata di Reggio Calabria - n. 310 del 10 marzo 1999;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla   Camera  di  consiglio  del  14  giugno  2005  relatore  il
consigliere Giancarlo Montedoro;
    Udito l'avv. dello Stato Giacobbe;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato  in  data  8 giugno 1998, Dinaro Antonio
chiede  l'annullamento,  previa sospensione, del decreto prefettizio,
indicato  in  premessa,  con  cui gli e' stata revocata la patente di
guida in applicazione dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(nuovo  codice  della strada) e, segnatamente, per il fatto di essere
stato sottoposto a misura di sicurezza della liberta' vigilata per un
anno,   con   sentenza  della  Corte  d'appello  di  Catanzaro,  Sez.
distaccata  di  Reggio  Calabria,  del 23 luglio 1979, ed ancora alla
misura  di  sicurezza  della  liberta'  vigilata  per  tre  anni, con
sentenza  della  Corte  d'assise  d'appello  di Reggio Calabria del 3
luglio 1985.
    A  sostegno  della  domanda  di annullamento il ricorrente deduce
l'illegittimita'  del  provvedimento  impugnato, atteso che la misura
disposta  in forza della prima sentenza gli era stata anticipatamente
revocata  con  provvedimento  del  22  maggio  1986  della Sezione di
Sorveglianza  presso  la  Corte  d'appello di Reggio Calabria, revoca
che,    sancendo    espressamente   l'inesistenza   di   qualsivoglia
pericolosita'  sociale del condannato, costituirebbe un provvedimento
sostanzialmente    riabilitativo,   riconducibile   all'ipotesi   che
l'art. 120  cit.  prevede come causa di esclusione della sanzione del
ritiro.
    Lamenta  inoltre il ricorrente l'irrazionalita' ed assurdita' del
ricordato articolo 120, che accorda al prefetto il potere di ritirare
la patente di guida anche a soggetti che, senza esserlo in atto, sono
stati  sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, e, quindi a
soggetti gia' riconosciuti privi di attuale pericolosita' sociale.
    Evidenzia  a  tale  riguardo  come  la  norma sia il frutto di un
evidentissimo eccesso di delega, posto che la legge di delegazione 13
giugno   1991,   n. 190  alla  lettera  t)  dell'art. 2,  autorizzava
semplicemente   il   riesame   della  disciplina  del  ritiro,  della
sospensione  e  della  revoca  della patente ai soggetti sottoposti a
misure  di  sicurezza personale e di prevenzione, mentre il d.lgs. 30
aprile  1992, n. 285, legifera anche nei confronti di coloro che sono
stati  sottoposti  in  passato  alle  predette  misure,  introducendo
inoltre,  arbitrariamente,  quale  condizione  che  puo' escludere il
ritiro,  la  riabilitazione,  della quale la legge n. 190/1991 non fa
cenno.
    Con  controricorso  del  23 giugno 1998 l'Avvocatura distrettuale
dello  Stato,  nell'interesse della Prefettura di Reggio Calabria, ha
eccepito  l'irricevibilita',  l'inammissibilita' e l'infondatezza del
ricorso,    riportandosi    integralmente   alle   deduzioni   svolte
nell'allegata  relazione  del  19 giugno 1998 che, nell'illustrare la
personalita'  del  Dinaro, sottolinea le ragioni del provvedimento di
revoca.
    Intervenuta  la  pronuncia della Corte costituzionale n. 354/1998
di  illegittimita'  costituzionale  per  violazione  della  legge  di
delegazione,  dell'art.  120  Codice della Strada, nella parte in cui
prevede  la  revoca  della  patente  nei confronti di coloro che sono
stati  sottoposti  a  misure di sicurezza personali il ricorrente, la
cui  istanza  incidentale  di  sospensione  del decreto impugnato era
stata  rigettata in esito all'udienza camerale del 24 giugno 1998, ha
presentato in data 26 ottobre 1998 domanda di prelievo e con note del
3  febbraio  1999  ha  ribadito  la proprie conclusioni, evidenziando
l'irrilevanza  del fatto che la Corte abbia espressamente limitato la
declaratoria  di incostituzionalita' al testo dell'art. 120 nella sua
formulazione  anteriore  al  d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575, visto che
detto  d.P.R.  non  ha  apportato alcuna modifica al testo dichiarato
incostituzionale.
    Il  Tar  ha  accolto  il ricorso, osservando che l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 120,  d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della  strada),  dichiarata  dalla  Corte costituzionale con sent. 21
ottobre  1998,  n. 354,  relativamente  alla  parte in cui prevede la
revoca  della  patente  nei  confronti  di  coloro  che  «sono stati»
sottoposti  a  misura  di  sicurezza  personale,  rileva  anche per i
provvedimenti  di  revoca assunti dopo l'entrata in vigore del d.P.R.
19  aprile 1994, n. 575 (Tribunale amministrativo regionale Calabria,
sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 310).
    L'amministrazione  appella  sostenendo che la sentenza e' viziata
da  un salto logico, ancorche' comprensibile per ragioni di giustizia
sostanziale.
    Rileva  l'Avvocatura  che  la  sentenza  n. 354/1998  della Corte
costituzionale  si  applica  solo alle revoche delle patenti di guida
disposte  anteriormente  al 1° ottobre 1995 e disciplinate dal d.lgs.
30  aprile  1992,  n. 285;  mentre  non si applica alle revoche delle
patenti  disposte successivamente al 30 settembre 1995 e disciplinate
dall'art. 120  c.d.s.  cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 1 del
d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
    Tale  ultima norma poi essendo regolamentare sarebbe sottratta al
sindacato di costituzionalita'.
    In  ogni  caso la norma sarebbe stata dichiarata incostituzionale
nella  parte  in cui prevede la revoca della patente nei confronti di
coloro  che  sono  stati sottoposti a misure di sicurezza personali e
non nei confronti di altre fattispecie.
    Inoltre  la  Corte costituzionale, nella stessa sentenza, avrebbe
espressamente   dichiarato   l'inammissibilita'  delle  questioni  di
costituzionalita' relative alla norma regolamentare.
    In  ultimo  le  censure  accolte  dalla  Corte costituzionale per
eccesso  di  delega  non potrebbero che riferirsi al testo della sola
norma  cui  la  pronuncia fa riferimento ossia al testo del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285.
    Ne  deduce  l'Avvocatura  che, anche volendo dare preminenza agli
aspetti  sostanziali  della  vicenda,  sarebbe  necessaria  una nuova
pronuncia di incostituzionalita' relativa al nuovo art. 120 C.d.S.
    Dando  invece preminenza agli aspetti formali, sarebbe necessario
impugnare  il  regolamento  come  deciso da C.d.S. Sez. IV, ordinanza
n. 1737/1999,  Prefettura  di  Reggio  Calabria,  Candiloro Vincenzo,
impugnativa mancante nella specie.
    Erroneo   sarebbe   invece   il   modus  operandi  del  Tribunale
amministrativo  regionale,  risoltosi  nell'indebita estensione degli
effetti  di una pronuncia di incostituzionalita', operante una vera e
propria  disapplicazione  della norma regolamentare in un giudizio in
giurisdizione  generale di legittimita' sull'atto amministrativo, con
effetto  di superamento dei termini decadenziali di impugnativa della
norma regolamentare.
    Nel   merito,   poi,   l'Avvocatura   sottolinea   l'assenza   di
provvedimenti riabilitativi a beneficio del Dinaro.

                            D i r i t t o

    Va    sollevata    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 120  del  d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285, disciplinante la
revoca   della   patente   di   guida   nel  testo  risultante  dalla
«delegificazione»   operata   con   d.P.R.  19  aprile  1994,  n. 575
(regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e
la duplicazione della patente di guida dei veicoli) in relazione agli
artt. 3 Cost., 4 e 35 Cost. 76 Cost.
    Sulla  rilevanza  della questione nel giudizio giova rilevare che
il  provvedimento  impugnato  dal  Dinaro, ossia il decreto 15 maggio
1998  del  Prefetto  di Reggio Calabria, e' stato adottato sulla base
dell'art. 120  C.d.S.,  norma della cui costituzionalita' si dubita -
nella  versione  risultante dal d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575, ed, in
particolare, per il fatto che lo stesso Dinaro e' stato sottoposto in
passato  a  misure di sicurezza della liberta' vigilata, prima per un
anno (sentenza della Corte di appello di Catanzaro, Sezione di Reggio
Calabria del 23 luglio 1979) e poi per anni tre (sentenza della Corte
di assise di appello di Reggio Calabria del 3 luglio 1985).
    Il  ricorrente  ha  invocato  la ratio della sentenza della Corte
cost.     n. 354/1998    dichiarativa    della    incostituzionalita'
dell'art. 120  C.d.S.,  nella  versione anteriore al d.P.R. 19 aprile
1994,  n. 575, per eccesso di delega, lamentando irrazionalita' della
disciplina e disparita' di trattamento.
    Tale sentenza tuttavia non e' direttamente applicabile al caso di
specie  poiche'  si  riferisce  espressamente solo alla normativa nel
testo anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
    La rilevanza della questione di costituzionalita' si desume anche
dal fatto che nelle more del giudizio - dopo un iniziale orientamento
della  Corte  costituzionale  nel  senso  dell'inammissibilita' della
questione  sul  presupposto  della natura regolamentare del d.P.R. 19
aprile  1994,  n. 575  (Corte  cost.  n. 427/2000)  e' intervenuta la
sentenza  Corte  cost.,  17 luglio 2001, n. 251 con la quale e' stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76
Cost.,  l'art. 120,  primo  comma,  nuovo  cod.  strada, in relazione
all'art. 130, primo comma, lett. b), del medesimo codice, nella parte
in  cui  prevede  la revoca della patente nei confronti di coloro che
sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge
n. 1423/1956,  come sostituita dalla legge n. 327/1988, nonche' dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e
integrata.
    La  sentenza  n. 251/2001  e'  stata espressamente pronunciata in
relazione  al  nuovo  testo  dell'art. 120  (quello  risultante dalla
delegificazione)  sul presupposto che l'intervento di delegificazione
della  normativa  oggetto della questione di costituzionalita' non si
sarebbe  perfezionato,  non  essendo il d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575
autorizzato  ad  operare alcuna innovazione di carattere sostanziale,
per  cui  sarebbe  inoperante  la  clausola abrogativa delle norme di
legge anteriori.
    Pertanto  la  disposizione  di  carattere  sostanziale  della cui
costituzionalita'  il Consiglio di Stato dubita rivestirebbe ancora i
caratteri della legge e non del regolamento.
    Nella  specie, tuttavia, pur essendo ancora vigente, in sostanza,
lo  stesso testo anteriore all'innovazione di cui al d.P.R. 19 aprile
1994,  n. 575,  non e' praticabile l'estensione degli effetti e della
portata logica della sentenza n. 354/1998 (pur riferita al caso delle
misure  di sicurezza) - che ha dichiarato l'incostituzionalita' della
revoca  della  patente  nei  confronti  di chi sia stato sottoposto a
misura di sicurezza in quanto la legge di delegazione non autorizzava
il  Governo  a  modificare  in  senso  innovativo  e  restrittivo  la
disciplina  preesistente  (artt. 82  e 91 del d.P.R. n. 393/1959) che
prevedeva  un'ipotesi di revoca solo per chi fosse in atto sottoposto
a  misura  e  non nei confronti di chi lo fosse stato in passato - in
quanto  la  sentenza  n. 354/1998 si riferisce testualmente solo alla
versione  anteriore  alla  modifica  introdotta  dal d.P.R. 19 aprile
1994,  n. 575  e  non  prende  in  considerazione  il  nuovo  dettato
normativo.
    Orbene,  cio'  premesso  in  punto di rilevanza ed ammissibilita'
della  questione,  va  sollevata questione di costituzionalita' della
norma  prima  indicata,  in  relazione al parametro di cui all'art. 3
Cost.  per  irragionevolezza della previsione eccedente rispetto allo
scopo  di  sicurezza  collettiva  che  la  ispira  nella parte in cui
prevede  l'automatica revoca per soggetti che «sono stati» sottoposti
a  misure  di  sicurezza  indipendentemente  da  ogni  valutazione di
attuale  pericolosita' sociale, nonche' per disparita' di trattamento
fra  questi  ultimi  soggetti  e  coloro  che  abbiano  riportato una
sentenza  di  condanna  a  pena  detentiva, per i quali e' consentito
all'autorita'  amministrativa  un  giudizio prognostico rispetto alla
possibile agevolazione di attivita' illecite, giudizio non consentito
nel caso di specie.
    Va  sollevata  questione di costituzionalita' anche rispetto agli
artt. 4  e  35  Cost.  per  l'incidenza  negativa  della revoca della
patente sulle possibilita' di lavoro dell'interessato, senza che cio'
risulti  giustificato da altri beni costituzionalmente rilevanti, per
effetto dell'automatismo predetto.
    Va  in  ultimo  sollevata  questione  di  costituzionalita' della
normativa   predetta,   anche   nel   testo   risultante  dal  d.P.R.
n. 575/1994,  per  contrasto  con  la  legge  di  delega,  come  gia'
affermato  da  Corte  cost. n. 354/1998, sul presupposto che la norma
risultante  dal  regolamento  di  delegificazione abbia valore ancora
valore  di  legge  ed  anche  ad essa sia riferibile il decisum della
Corte  cost.  n. 354/1998, permanendo, anche dopo la delegificazione,
il  vizio  di  eccesso  di  delega, per mancato rispetto dall'art. 1,
comma   1  della  legge  n. 190/1991,  cio'  in  quanto  l'intervento
delegificante   deve   intendersi   come   avente   natura  meramente
procedurale.
    E'   evidente   infatti   che   solo  una  sentenza  della  Corte
costituzionale,  che ribadisca la natura legislativa della disciplina
sostanziale  in  tema  di revoca della patente (come gia' statuito da
Corte cost. n. 251/2001) e ritenga sussistente il vizio di eccesso di
delega  anche  rispetto  al testo quale risultante dall'intervento di
delegificazione  -  stante  la sua natura meramente procedurale ed il
difetto   di  capacita'  innovativa  sostanziale  -  puo'  completare
formalmente  il  dictum della sentenza Corte cost. n. 354/1998 e puo'
produrre,  con  certezza, l'effetto di annullamento della normativa -
talvolta ritenuta dalla Corte medesima di natura regolamentare (Corte
cost.  n. 427/2000)  con  orientamento  che  questo  giudice  ritiene
superato  da  Corte  cost. n. 251/1999 - altrimenti potendo permanere
dubbi sulla valenza della disciplina e sul suo preciso dettato.
                              P. Q. M.
    Il  Consiglio  di  Stato  in sede giurisdizionale, Sezione sesta,
dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 120 del codice della strada -
(d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285)  -  disciplinante la revoca della
patente di guida nel testo risultante dalla «delegificazione» operata
con  d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina
dei  procedimenti  per il rilascio e la duplicazione della patente di
guida  dei  veicoli  in relazione agli artt. 3 Cost., 4 e 35 Cost. 76
Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
    Manda   alla   Segreteria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  alle  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio nonche' di
comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
                       Il Presidente: Varrone
06C0002