N. 596 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2005
Ordinanza emessa il 26 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato di Roma in sede giurisdizionale - sezione sesta sul ricorso proposto dalla Prefettura di Reggio Calabria contro Dinaro Antonio Circolazione stradale - Soggetti gia' sottoposti a misure di sicurezza personali - Revoca della patente di guida - Irragionevolezza dell'automaticita' della revoca indipendentemente da ogni valutazione sulla pericolosita' sociale - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai soggetti condannati a pena detentiva per i quali e' consentito all'autorita' amministrativa un giudizio prognostico rispetto alla possibile agevolazione di attivita' illecite - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione del principio di tutela del lavoro - Modifica in senso restrittivo della precedente legislazione - Conseguente eccesso di delega - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 427/2000 e 251/2001. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. - Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76.(GU n.2 del 11-1-2006 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, in persona del prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. l2; Contro Dinaro Antonio, non costituito; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria - n. 310 del 10 marzo 1999; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Alla Camera di consiglio del 14 giugno 2005 relatore il consigliere Giancarlo Montedoro; Udito l'avv. dello Stato Giacobbe; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato in data 8 giugno 1998, Dinaro Antonio chiede l'annullamento, previa sospensione, del decreto prefettizio, indicato in premessa, con cui gli e' stata revocata la patente di guida in applicazione dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e, segnatamente, per il fatto di essere stato sottoposto a misura di sicurezza della liberta' vigilata per un anno, con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, Sez. distaccata di Reggio Calabria, del 23 luglio 1979, ed ancora alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per tre anni, con sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 3 luglio 1985. A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente deduce l'illegittimita' del provvedimento impugnato, atteso che la misura disposta in forza della prima sentenza gli era stata anticipatamente revocata con provvedimento del 22 maggio 1986 della Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, revoca che, sancendo espressamente l'inesistenza di qualsivoglia pericolosita' sociale del condannato, costituirebbe un provvedimento sostanzialmente riabilitativo, riconducibile all'ipotesi che l'art. 120 cit. prevede come causa di esclusione della sanzione del ritiro. Lamenta inoltre il ricorrente l'irrazionalita' ed assurdita' del ricordato articolo 120, che accorda al prefetto il potere di ritirare la patente di guida anche a soggetti che, senza esserlo in atto, sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, e, quindi a soggetti gia' riconosciuti privi di attuale pericolosita' sociale. Evidenzia a tale riguardo come la norma sia il frutto di un evidentissimo eccesso di delega, posto che la legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190 alla lettera t) dell'art. 2, autorizzava semplicemente il riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e di prevenzione, mentre il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, legifera anche nei confronti di coloro che sono stati sottoposti in passato alle predette misure, introducendo inoltre, arbitrariamente, quale condizione che puo' escludere il ritiro, la riabilitazione, della quale la legge n. 190/1991 non fa cenno. Con controricorso del 23 giugno 1998 l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nell'interesse della Prefettura di Reggio Calabria, ha eccepito l'irricevibilita', l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nell'allegata relazione del 19 giugno 1998 che, nell'illustrare la personalita' del Dinaro, sottolinea le ragioni del provvedimento di revoca. Intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 354/1998 di illegittimita' costituzionale per violazione della legge di delegazione, dell'art. 120 Codice della Strada, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali il ricorrente, la cui istanza incidentale di sospensione del decreto impugnato era stata rigettata in esito all'udienza camerale del 24 giugno 1998, ha presentato in data 26 ottobre 1998 domanda di prelievo e con note del 3 febbraio 1999 ha ribadito la proprie conclusioni, evidenziando l'irrilevanza del fatto che la Corte abbia espressamente limitato la declaratoria di incostituzionalita' al testo dell'art. 120 nella sua formulazione anteriore al d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575, visto che detto d.P.R. non ha apportato alcuna modifica al testo dichiarato incostituzionale. Il Tar ha accolto il ricorso, osservando che l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), dichiarata dalla Corte costituzionale con sent. 21 ottobre 1998, n. 354, relativamente alla parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misura di sicurezza personale, rileva anche per i provvedimenti di revoca assunti dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Tribunale amministrativo regionale Calabria, sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 310). L'amministrazione appella sostenendo che la sentenza e' viziata da un salto logico, ancorche' comprensibile per ragioni di giustizia sostanziale. Rileva l'Avvocatura che la sentenza n. 354/1998 della Corte costituzionale si applica solo alle revoche delle patenti di guida disposte anteriormente al 1° ottobre 1995 e disciplinate dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; mentre non si applica alle revoche delle patenti disposte successivamente al 30 settembre 1995 e disciplinate dall'art. 120 c.d.s. cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 1 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Tale ultima norma poi essendo regolamentare sarebbe sottratta al sindacato di costituzionalita'. In ogni caso la norma sarebbe stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali e non nei confronti di altre fattispecie. Inoltre la Corte costituzionale, nella stessa sentenza, avrebbe espressamente dichiarato l'inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' relative alla norma regolamentare. In ultimo le censure accolte dalla Corte costituzionale per eccesso di delega non potrebbero che riferirsi al testo della sola norma cui la pronuncia fa riferimento ossia al testo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ne deduce l'Avvocatura che, anche volendo dare preminenza agli aspetti sostanziali della vicenda, sarebbe necessaria una nuova pronuncia di incostituzionalita' relativa al nuovo art. 120 C.d.S. Dando invece preminenza agli aspetti formali, sarebbe necessario impugnare il regolamento come deciso da C.d.S. Sez. IV, ordinanza n. 1737/1999, Prefettura di Reggio Calabria, Candiloro Vincenzo, impugnativa mancante nella specie. Erroneo sarebbe invece il modus operandi del Tribunale amministrativo regionale, risoltosi nell'indebita estensione degli effetti di una pronuncia di incostituzionalita', operante una vera e propria disapplicazione della norma regolamentare in un giudizio in giurisdizione generale di legittimita' sull'atto amministrativo, con effetto di superamento dei termini decadenziali di impugnativa della norma regolamentare. Nel merito, poi, l'Avvocatura sottolinea l'assenza di provvedimenti riabilitativi a beneficio del Dinaro. D i r i t t o Va sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, disciplinante la revoca della patente di guida nel testo risultante dalla «delegificazione» operata con d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli) in relazione agli artt. 3 Cost., 4 e 35 Cost. 76 Cost. Sulla rilevanza della questione nel giudizio giova rilevare che il provvedimento impugnato dal Dinaro, ossia il decreto 15 maggio 1998 del Prefetto di Reggio Calabria, e' stato adottato sulla base dell'art. 120 C.d.S., norma della cui costituzionalita' si dubita - nella versione risultante dal d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575, ed, in particolare, per il fatto che lo stesso Dinaro e' stato sottoposto in passato a misure di sicurezza della liberta' vigilata, prima per un anno (sentenza della Corte di appello di Catanzaro, Sezione di Reggio Calabria del 23 luglio 1979) e poi per anni tre (sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 3 luglio 1985). Il ricorrente ha invocato la ratio della sentenza della Corte cost. n. 354/1998 dichiarativa della incostituzionalita' dell'art. 120 C.d.S., nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, per eccesso di delega, lamentando irrazionalita' della disciplina e disparita' di trattamento. Tale sentenza tuttavia non e' direttamente applicabile al caso di specie poiche' si riferisce espressamente solo alla normativa nel testo anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. La rilevanza della questione di costituzionalita' si desume anche dal fatto che nelle more del giudizio - dopo un iniziale orientamento della Corte costituzionale nel senso dell'inammissibilita' della questione sul presupposto della natura regolamentare del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Corte cost. n. 427/2000) e' intervenuta la sentenza Corte cost., 17 luglio 2001, n. 251 con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 Cost., l'art. 120, primo comma, nuovo cod. strada, in relazione all'art. 130, primo comma, lett. b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956, come sostituita dalla legge n. 327/1988, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata. La sentenza n. 251/2001 e' stata espressamente pronunciata in relazione al nuovo testo dell'art. 120 (quello risultante dalla delegificazione) sul presupposto che l'intervento di delegificazione della normativa oggetto della questione di costituzionalita' non si sarebbe perfezionato, non essendo il d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575 autorizzato ad operare alcuna innovazione di carattere sostanziale, per cui sarebbe inoperante la clausola abrogativa delle norme di legge anteriori. Pertanto la disposizione di carattere sostanziale della cui costituzionalita' il Consiglio di Stato dubita rivestirebbe ancora i caratteri della legge e non del regolamento. Nella specie, tuttavia, pur essendo ancora vigente, in sostanza, lo stesso testo anteriore all'innovazione di cui al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non e' praticabile l'estensione degli effetti e della portata logica della sentenza n. 354/1998 (pur riferita al caso delle misure di sicurezza) - che ha dichiarato l'incostituzionalita' della revoca della patente nei confronti di chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza in quanto la legge di delegazione non autorizzava il Governo a modificare in senso innovativo e restrittivo la disciplina preesistente (artt. 82 e 91 del d.P.R. n. 393/1959) che prevedeva un'ipotesi di revoca solo per chi fosse in atto sottoposto a misura e non nei confronti di chi lo fosse stato in passato - in quanto la sentenza n. 354/1998 si riferisce testualmente solo alla versione anteriore alla modifica introdotta dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e non prende in considerazione il nuovo dettato normativo. Orbene, cio' premesso in punto di rilevanza ed ammissibilita' della questione, va sollevata questione di costituzionalita' della norma prima indicata, in relazione al parametro di cui all'art. 3 Cost. per irragionevolezza della previsione eccedente rispetto allo scopo di sicurezza collettiva che la ispira nella parte in cui prevede l'automatica revoca per soggetti che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza indipendentemente da ogni valutazione di attuale pericolosita' sociale, nonche' per disparita' di trattamento fra questi ultimi soggetti e coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna a pena detentiva, per i quali e' consentito all'autorita' amministrativa un giudizio prognostico rispetto alla possibile agevolazione di attivita' illecite, giudizio non consentito nel caso di specie. Va sollevata questione di costituzionalita' anche rispetto agli artt. 4 e 35 Cost. per l'incidenza negativa della revoca della patente sulle possibilita' di lavoro dell'interessato, senza che cio' risulti giustificato da altri beni costituzionalmente rilevanti, per effetto dell'automatismo predetto. Va in ultimo sollevata questione di costituzionalita' della normativa predetta, anche nel testo risultante dal d.P.R. n. 575/1994, per contrasto con la legge di delega, come gia' affermato da Corte cost. n. 354/1998, sul presupposto che la norma risultante dal regolamento di delegificazione abbia valore ancora valore di legge ed anche ad essa sia riferibile il decisum della Corte cost. n. 354/1998, permanendo, anche dopo la delegificazione, il vizio di eccesso di delega, per mancato rispetto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 190/1991, cio' in quanto l'intervento delegificante deve intendersi come avente natura meramente procedurale. E' evidente infatti che solo una sentenza della Corte costituzionale, che ribadisca la natura legislativa della disciplina sostanziale in tema di revoca della patente (come gia' statuito da Corte cost. n. 251/2001) e ritenga sussistente il vizio di eccesso di delega anche rispetto al testo quale risultante dall'intervento di delegificazione - stante la sua natura meramente procedurale ed il difetto di capacita' innovativa sostanziale - puo' completare formalmente il dictum della sentenza Corte cost. n. 354/1998 e puo' produrre, con certezza, l'effetto di annullamento della normativa - talvolta ritenuta dalla Corte medesima di natura regolamentare (Corte cost. n. 427/2000) con orientamento che questo giudice ritiene superato da Corte cost. n. 251/1999 - altrimenti potendo permanere dubbi sulla valenza della disciplina e sul suo preciso dettato.
P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120 del codice della strada - (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - disciplinante la revoca della patente di guida nel testo risultante dalla «delegificazione» operata con d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli in relazione agli artt. 3 Cost., 4 e 35 Cost. 76 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda alla Segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 14 giugno 2005. Il Presidente: Varrone 06C0002