N. 13 ORDINANZA 11 - 20 gennaio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile  -  Citazione  in  appello  -  Notificazione  al
  difensore  non  domiciliato,  presso  la cancelleria del giudice di
  primo  grado  -  Denunciata  lesione  del  contraddittorio - Omessa
  notificazione   dell'ordinanza   che   promuove   il   giudizio  di
  costituzionalita'   a  tutte  le  parti  in  causa  -  Mancanza  di
  essenziale   adempimento   per   l'instaurazione  del  giudizio  di
  costituzionalita' - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Regio  decreto  22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, e cod. proc. civ.,
  art. 330 (in combinato disposto).
- Costituzione,  artt. 3,  24  e  111;  legge  11 marzo  1953, n. 87,
  art. 23, quarto comma.
(GU n.4 del 25-1-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici:  Franco  BILE,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 82 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del
regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della
professione  di avvocato e di procuratore), in combinato disposto con
l'art. 330 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del
14 settembre  2004  dalla Corte di appello di Milano nel procedimento
civile  vertente  tra  Luigi  Vassalli  e Niki Hotel srl, iscritta al
n. 1007  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto   che  con  ordinanza  del  14 novembre  2004  la  Corte
d'appello  di  Milano  - investita di un giudizio di appello da Luigi
Vassalli  nel  procedimento  civile  dal medesimo introdotto in primo
grado  avanti  al  Tribunale  di  Milano  contro  la Niki Hotel srl e
conclusosi  con  sentenza  di  rigetto  della  domanda - ha sollevato
d'ufficio,   per   violazione   degli  articoli 3,  24  e  111  della
Costituzione,   la  questione  di  costituzionalita'  del  «combinato
disposto»  degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
(Norme   integrative   e   di  attuazione  del  regio  decreto  legge
27 novembre  1933,  n. 1578,  sull'ordinamento  della  professione di
avvocato  e  di  procuratore),  e  330 del codice di procedura civile
«nella  parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia
validamente  notificato  al  procuratore  costituito  di  controparte
presso   la   cancelleria  del  giudice  di  primo  grado,  ove  quel
procuratore,  esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale,
non abbia eletto domicilio nella sede di causa»;
        che,  secondo  quanto  riferisce  il  giudice  rimettente, il
Vassalli   ha   impugnato  la  sentenza  l'ultimo  giorno  utile  del
cosiddetto termine lungo, decorso nella specie in difetto di notifica
della  stessa,  e  - in applicazione del combinato disposto delle due
norme  impugnate  -  ha  notificato la citazione in appello presso la
cancelleria  del  Tribunale  di  Milano,  nella  quale si intendevano
domiciliati  in  primo  grado i due difensori della Niki Hotel, l'uno
del  foro  di  Crema  e l'altra di quello di Lodi, in quanto in primo
grado   la   societa',  all'atto  della  costituzione,  aveva  eletto
domicilio  presso lo studio di uno di essi in Casalpusterlengo, luogo
compreso nel circondario di Lodi;
        che  la  Corte  rimettente, dato atto di essersi riservata di
provvedere  sulla  dichiarazione  della contumacia dell'appellata non
costituita,  osserva  che l'individuazione del luogo di notificazione
dell'impugnazione  fatta  dall'appellante  presso  la cancelleria del
giudice  di primo grado, in mancanza di elezione di domicilio nel suo
circondario  da  parte  dei  due  difensori  aventi  ufficio in altro
circondario, e' corretta al lume del «diritto vivente», che - in casi
del genere e in forza del combinato disposto impugnato - individua la
cancelleria  del  giudice adito come luogo di notifica non solo della
sentenza, ma anche dell'impugnazione;
        che  la  rimettente rileva che (secondo il «diritto vivente»)
dovrebbe  dichiarare la contumacia dell'appellata, con il conseguente
sacrificio di un reale contraddittorio nel giudizio d'appello;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che ha
depositato memoria, eccependo l'infondatezza della questione.
    Considerato  che, se nel corso di un giudizio viene sollevata una
questione  incidentale di legittimita' costituzionale, 1'ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non
ne  sia  stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle «parti in
causa»  (art. 23,  quarto  comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e
deve  essere  poi  trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle
comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare
la  conoscenza  dell'ordinanza  da  parte  dei  soggetti  che possono
costituirsi  per  esercitare  il  loro diritto di difesa nel giudizio
incidentale   di  legittimita'  costituzionale  (art. 1  delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale del
16 marzo 1956), decorrendo dall'avvenuta notificazione il termine per
la  costituzione nel giudizio davanti alla Corte (art. 25 della legge
n. 87 del 1953, art. 3 delle norme integrative);
        che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere
effettuata  la  notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio
incidentale  di  legittimita'  costituzionale, tutti i soggetti tra i
quali  e'  in  corso  il  giudizio principale, anche se in esso siano
rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999);
        che  il  citato  art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del
1953  -  secondo cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione
incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti
in   causa»   -   e'   norma  speciale  del  processo  costituzionale
incidentale,  dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel
quale  la  questione  puo'  essere  sollevata  e  collega  l'onere di
notificazione  alla  sola  circostanza  che,  in relazione al tipo di
processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;
        che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che nella specie la
parte appellata del giudizio a quo non sia costituita e non sia stata
dichiarata ancora contumace;
        che  l'ordinanza  con  cui  la  Corte  d'appello di Milano ha
sollevato  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  stata
notificata  soltanto  all'appellante  e  non anche all'appellato (non
costituito ne' dichiarato contumace);
        che  quindi - essendo mancato un essenziale adempimento della
procedura  prevista  dall'art. 23  della  legge  n. 87  del 1953 - la
questione   deve   essere   dichiarata  manifestamente  inammissibile
(ordinanze n. 395 del 1997, n. 372 del 1995, n. 202 de1 1983).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'    costituzionale   del   «combinato   disposto»   degli
articoli 82   del   regio   decreto  22 gennaio  1934,  n. 37  (Norme
integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933,
n. 1578,   sull'ordinamento   della  professione  di  avvocato  e  di
procuratore),  e  330  del  codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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