N. 14 ORDINANZA 11 - 20 gennaio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Denunciata  disparita'  di trattamento rispetto al processo davanti
  al  tribunale - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza
  della  questione,  scarsa chiarezza e lacunosita' dell'ordinanza di
  rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod.  proc.  pen.,  art. 420-ter;  d.lgs.  28 agosto  2000, n. 274,
  art. 2, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo
  e quarto comma.
(GU n.4 del 25-1-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici:  Franco  BILE,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter
del  codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 28 ottobre 2004
dal  Giudice  di  pace  di  Udine, nel procedimento a carico di Fabio
Ciprian,  iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un procedimento penale a carico di
Fabio  Ciprian, con ordinanza del 28 ottobre 2004, il Giudice di pace
di  Udine ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 420-ter  del  codice  di  procedura  penale  e  2,  comma 1,
lettera a),   del   decreto   legislativo   28 agosto   2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14   della   legge   24 novembre   1999,   n. 468),  in
riferimento   agli   artt. 2,   3  (non  esplicitamente  evocato,  ma
desumibile  dalla  motivazione  della  ordinanza  di rimessione), 24,
primo  e  secondo  comma,  e  111,  secondo  e  quarto  comma,  della
Costituzione;
        che   il   giudice   rimettente,  sulla  base  dell'eccezione
sollevata  dal  difensore  della  parte  civile, ha cosi' motivato la
propria ordinanza: «visto l'art. 420-ter c.p.p. e verificato altresi'
che  l'art. 2  del  D.L.  274/2000  -  comma 1  lettera a) ne esclude
l'applicazione nel procedimento davanti al G.d.P., dovendosi pertanto
evincere  una  disparita' possibile di trattamento che a questo punto
investe  non  tanto  e solamente la questione di un possibile diverso
trattamento  a  garanzia  della  parte  imputato rispetto al processo
avanti  al  Tribunale;  pertanto  visti  gli artt. 2 Costituzione, 24
Costituzione commi I e II, nonche' 111 commi II e IV e considerata la
rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di
incostituzionalita'  sollevata  dalla difesa di P.C., nonche' il piu'
ampio  ambito  della  differenza  dei  riti  processuali,  da  questo
giudice»;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' della
questione.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Udine  ha  sollevato
questione  di  legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter del
codice  di  procedura  penale  e  2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999, n. 468), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo
e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione;
        che l'ordinanza di rimessione con la quale e' stata sollevata
la  predetta  questione,  in  punto di non manifesta infondatezza, e'
assolutamente  priva  di  motivazione,  perche' omette di spiegare le
ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri
evocati  e,  in  punto  di  rilevanza,  essa  si  connota  per scarsa
chiarezza   nell'esposizione  oltre  che  per  la  lacunosita'  nella
individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli 420-ter  del  codice di
procedura  penale  e  2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e
secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal
Giudice di pace di Udine, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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