N. 14 ORDINANZA 11 - 20 gennaio 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Denunciata disparita' di trattamento rispetto al processo davanti al tribunale - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, scarsa chiarezza e lacunosita' dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 420-ter; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, lettera a). - Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma.(GU n.4 del 25-1-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 28 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Udine, nel procedimento a carico di Fabio Ciprian, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Fabio Ciprian, con ordinanza del 28 ottobre 2004, il Giudice di pace di Udine ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 2, 3 (non esplicitamente evocato, ma desumibile dalla motivazione della ordinanza di rimessione), 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione; che il giudice rimettente, sulla base dell'eccezione sollevata dal difensore della parte civile, ha cosi' motivato la propria ordinanza: «visto l'art. 420-ter c.p.p. e verificato altresi' che l'art. 2 del D.L. 274/2000 - comma 1 lettera a) ne esclude l'applicazione nel procedimento davanti al G.d.P., dovendosi pertanto evincere una disparita' possibile di trattamento che a questo punto investe non tanto e solamente la questione di un possibile diverso trattamento a garanzia della parte imputato rispetto al processo avanti al Tribunale; pertanto visti gli artt. 2 Costituzione, 24 Costituzione commi I e II, nonche' 111 commi II e IV e considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalita' sollevata dalla difesa di P.C., nonche' il piu' ampio ambito della differenza dei riti processuali, da questo giudice»; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' della questione. Considerato che il Giudice di pace di Udine ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione; che l'ordinanza di rimessione con la quale e' stata sollevata la predetta questione, in punto di non manifesta infondatezza, e' assolutamente priva di motivazione, perche' omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, essa si connota per scarsa chiarezza nell'esposizione oltre che per la lacunosita' nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Udine, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0036