N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2005

Ordinanza  emessa  l'11  ottobre 2005 dal giudice di pace di Lanciano
nel  procedimento  civile  vertente tra Tiberio Carmela contro Unione
dei Comuni «Citta' della Frentania e Costa dei Trabocchi»

Circolazione   stradale   -  Rilevamento  delle  infrazioni  stradali
  mediante  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di controllo - Potere del
  Prefetto  di  eliminare  con  proprio  decreto  su alcuni tratti di
  strada   l'obbligo   di   contestazione  immediata  dell'infrazione
  previsto  dall'art. 200 del codice della strada - Eccesso di delega
  -  Assenza  nella  legge n. 85/2001 di principi e criteri direttivi
  idonei    a    giustificare    la    compressione    del    diritto
  dell'automobilista  alla  contestazione  immediata - Violazione del
  diritto di difesa.
- Decreto    legge    20 giugno 2002,    n. 121,    convertito,   con
  modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, art. 4, commi 1,
  2 e 4.
- Costituzione,  artt. 24  e  76; legge 22 marzo 2001, n. 85, art. 2,
  lett. s).
(GU n.5 del 1-2-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A scioglimento della riserva;
    Letto  il  ricorso  n. 271/C/05 , depositato il 21 aprile 2005 da
Tiberio  Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana Lusi come
da  mandato a margine del ricorso introduttivo, con cui si impugna il
verbale   di   contravvenzione   n. 3152/A-CF/04,   elevato  in  data
20 novembre  2004  dalla  Polizia  municipale  dell'Unione dei Comuni
«Citta'  della  Frentania  e Costa dei Trabocchi», notificato a mezzo
servizio postale in data 24 febbraio 2005.
    Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e'
stato tempestivamente proposto;
    Considerato  che  e'  stata  sollevata  questione di legittimita'
costituzionale   dell'art.   4  commi  1,  2,  4  del  decreto  legge
n. 121/2002, come modificato dalla legge n. 168/2002 violazione degli
artt.  76,  77  e  24 Cost. e dell'art. 2, lett. s), legge n. 85/2001
nella  parte  in  cui prevede che il prefetto (organo amministrativo)
possa  con  proprio  decreto  eliminare, su alcuni tratti di strade ,
l'obbligo  di  contestazione  immediata  della  violazione,  prevista
dall'art. 200 del c.d.s.
    Ritenuto che nel caso de quo il collegamento giuridico tra la res
giudicanda  e  la  norma su indicata ritenuta incostituzionale appare
rilevante:
        poiche', nel caso di specie, l'omessa contestazione immediata
e'  giustificata  nel  verbale  contestato proprio sulla base di tali
norme  di  cui  non  e'  da escludere, quindi, l'applicazione ai fini
della decisione della causa.
    Ritenuta la non manifesta infondatezza:
        per   violazione  dell'articolo  76  della  Costituzione  che
prevede  che  l'esercizio  della funzione legislativa non puo' essere
delegato  al  Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti;
        per  violazione  della  legge  delega  il  Parlamento infatti
promulgo'  la  legge  n. 85  del  22 marzo 2001 (legge delega) con la
quale  fissava  all'art. 2 i principi ed i criteri direttivi ai quali
il Governo doveva uniformare l'esercizio della funzione legislativa.
    In  particolare in materia di velocita' l'art. 2, lett. s), della
legge   delega  attribuiva  al  Governo  il  potere  di  rivedere  la
disciplina  della  velocita'  dei  veicoli  al fine di adeguarla alle
caratteristiche ed alla classificazione delle strade ma non conferiva
alcuna  delega  ,  neppure  implicita  all'emanazione  di  norme  che
innovano sostanzialmente il quadro normativo previdente.
    In  particolare  la  legge  delega  non attribuisce al Governo il
potere  di  adottare  norme che abrogano diritti soggettivi, quale e'
quella dell'obbligo della contestazione immediata, prevista dall'art.
200 c.d.s.
    Nel  caso  in  esame il Parlamento ha conferito un mero potere di
riesame  e di riordino dell'istituto, da intendersi in senso minimale
tale  cioe'  da  non  consentire  l'adozione da parte del legislatore
delegato di norme innovative e restrittive.
    Nel  caso  de  quo  nella legge delega non e' individuabile alcun
principio  o  criterio  direttivo idoneo a giustificare l'innovazione
introdotta  dal  Governo, avente carattere di maggior rigore rispetto
alla legislazione precedente, in quanto abroga in sostanza il diritto
di difesa immediato dell'automobilista.
    Cio'  comporta che il Governo non era abilitato ad adottare norme
quali quelle dell'art. 4, commi 1, 2, 4, d.l. 121/2002.
    L'  articolo  infatti  prevede  che su alcuni tratti di strade da
individuarsi   a   mezzo   di   decreti   prefettizi   e'   possibile
l'accertamento   e   la   contestazione  differita  delle  violazioni
dell'art.  142  e  148 c.d.s. in modo automatico abrogando il diritto
soggettivo della contestazione immediata.
    La  previsione  di  cui  all'art.  4,  commi  1,  2,  4  del d.l.
n. 121/2002  pertanto,  realizza  un  eccesso  di  delega  ed integra
violazione dell'art. 76 Cost.
    Il  Governo  e'  incorso  in  eccesso  di  delega e ha realizzato
violazione  dell'art.  76  Cost.  anche sotto il profilo della delega
conferita  all'organo  amministrativo, prefetto, per l'individuazione
delle   strade   sulle  quali  e'  possibile  l'omessa  contestazione
immediata,   la   quale  configura  una  sub  delega  della  funzione
legislativa non prevista dal Parlamento.
    L'eliminazione  dell'obbligo di contestazione immediata e' basata
,  infatti, su un decreto prefettizio, che e' atto amministrativo che
deroga ed abroga una legge ordinaria (art. 200 c.d.s.).
    Che  inoltre l'art. 4 citato potrebbe essere incostituzionale per
violazione dell'art. 24 della Costituzione. L'abrogazione sostanziale
dell'art.  200  c.d.s.,  ad  opera  dell'art.  4,  comma  2 e 4, d.l.
121/2002  fa  venir  meno  il  diritto di difesa sancito dall'art. 24
Cost.
    L'art.    200    c.d.s.   e',   infatti,   la   realizzazione   e
concretizzazione di detto principio costituzionale mentre la deroga a
detto  articolo  per  effetto  della legge citata e' la negazione del
diritto  di  difesa  dell'automobilista  che  si vede notificare dopo
alcuni  mesi  un  verbale  di contestazione per avei circolato su una
strada  ove non vige l'obbligo della contestazione immediata in forza
di  una  decisione di un organo amministrativo che ha deciso quando e
come il diritto di difesa puo' essere esercitato.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  Cost.  e 23, legge 87/1953, ritenutane la
rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva  la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  4 commi 1, 2 e 4 del decreto
legge   n. 121/2002  come  modificato  dalla  legge  n. 168/2002  per
violazione  dell'art. 76 e 24 della Costituzione e dell'art. 2, lett.
s) della legge n. 85/2001, nella parte in cui prevede che il prefetto
(organo  amministrativo)  possa  con  proprio  decreto  eliminare, su
alcuni  tratti  di strade, l'obbligo di contestazione immediata della
violazione prevista dall'art. 200 del c.d.s.
        Sospende  il  presente  giudizio  n. 271/C del Ruolo Generale
2005;
        Manda   alla   cancelleria   per  provvedere  alla  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        Manda  alla  cancelleria per notificare la presente ordinanza
alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
        Manda  alla  cancelleria per comunicare la presente ordinanza
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Lanciano, addi' 10 ottobre 2005
                      Il giudice di pace: Lucia
06C0045