N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2005
Ordinanza emessa il 11 novembre 2005 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di responsabilita' amministrativa promosso dal p.m. contro Bolognari Mario ed altri Responsabilita' amministrativa e contabile - Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilita' amministrativa - Termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso - Applicabilita', secondo il «diritto vivente», anche nell'ipotesi di illecito permanente - Ingiustificata deroga al principio civilistico contra non valentem agere non currit praescriptio - Incidenza sul diritto di difesa. - Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.6 del 8-2-2006 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 571/2005 nel giudizio di responsabilita' amministrativa iscritto al n. 39053 del registro di segreteria promosso ad istanza del p.m. nei confronti di: Bolognari Mario, Ambrogetti Claudio, Moschella Giorgio, De Pasquale Claudio, Gullotta Francesca, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Turiano Mantica e Cecilia Nicita (ad eccezione di Bolognari Mario, rappresentato e difeso dal solo avv. Turiano Mantica) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pietro Milio in Palermo, via Catania n. 166; Agliata Stefano, nato a Bivona il 23 settembre 1935 e residente in Mascali, via Giarre Nunziata Palazzina 18/B. Visto l'atto introduttivo dei giudizio depositato il 29 aprile 2005. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2005 l'avv. Paolo Turiano Mantica, per i convenuti costituiti, ed il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale Gianluca Albo. F a t t o Con determinazione sindacale n. 142/1997 del Comune di Taormina veniva affidata alla Compagnia Milano Assicurazioni la copertura assicurativa di responsabilita' civile a favore del sindaco, sei assessori, venti consiglieri comunali, il segretario comunale e quattro responsabili dei servizi «per danni derivanti da responsabilita' patrimoniali ed erariali involontariamente cagionati a terzi, compreso il Comune, nell'esercizio di funzioni istituzionali»; in esecuzione della determina n. 142/1997 veniva stipulata in data 23 giugno 1997 con la Milano Assicurazioni la polizza n. 500448. Con la delibera di giunta n. 374/1998, poi, si statuiva di integrare la precedente copertura assicurativa, stipulata in esecuzione della determina n. 142/1997, con una ulteriore polizza della Nuova MAA Assicurazioni; in esecuzione di tale delibera veniva stipulata, in data 30 luglio 1998, con la Nuova MAA Assicurazioni, la polizza n. 500796; le polizze Milano Assicurazioni n. 500448 del 23 giugno 1997 e Nuova MAA Assicurazioni n. 500796 del 30 luglio 1998, entrambi di durata decennale, con premio annuo pari a lire 21.500.000, coprivano, in particolare, gli assicurati, sia per le perdite patrimoniali che gli stessi fossero tenuti a risarcire alla pubblica amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilita' di tipo amministrativo e contabile regolarmente accertate dagli organi di controllo, sia dalle conseguenze dell'azione di rivalsa esercitata verso l'assicurato dall'Amministrazione, rimasta soccombente in contenzioso giudiziale. L'ufficio del p.m. ritiene che la stipula di tale contratto sia generatrice, almeno in parte, di danno per l'erario. Osserva il p.m. che a seguito dell'introduzione del principio di separazione tra atti di indirizzo e atti di gestione e al conseguente recepimento del modulo di gestione per obiettivi anche a livello di enti locali (art. 51, legge n. 142/1990 e ss. modiff.) il legislatore ha ribadito, essendo gia' prevista dall'art. 23 della legge n. 826/1985, la possibilita' di copertura assicurativa dei cc.dd. rischi da amministrazione, prevedendo, al comma 5 dell'art. 27, legge n. 265/1999 che «I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti dall'espletamento del loro mandato». La norma e' stata testualmente riportata al comma 5 dell'art. 86 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.). La Regione Siciliana, anch'essa riportandola testualmente, ha recepito la norma della legge n. 265/1999, al comma 5 dell'art. 22, l.r. 23 dicembre 2000, n. 30. Mentre per la copertura degli amministratori, cioe' i soggetti, principalmente, investiti delle funzioni di indirizzo politico dell'ente locale (in questa sede rileva la definizione di amministratori di cui al comma 2 dell'art. 77, d.lgs. n. 267/2000) si registra un intervento di rango legislativo, per il personale degli enti locali e' intervenuta la contrattazione collettiva. In particolare, per i dipendenti che rivestivano posizioni organizzative (art. 8 C.C.N.L. del 31 marzo 1999 relativo al camparto «Regioni-Autonomie locali»), l'art 43, comma 1, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, sempre relativo al comparto «Regioni-Autonornie locali», prevedeva che «gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilito' civile (dei soggetti con incarichi di posizione organizzativa: n.d.r.), ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave». Ritiene il p.m., quindi, che dalla contrattazione collettiva, sia generale, sia, in particolare quella relativa al comparto «Regioni-Autonomie locali», non si evinca alcuna disposizione che possa giustificare una copertura assicurativa, con oneri a carico dell'ente, dei rischi da responsabilita' amministrativo-contabile incombenti sul dirigente o, comunque, sul dipendente incaricato di funzioni di responsabilita'; nessuna norma, inoltre, prevede che i dipendenti possano fruire di coperture assicurative, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, per rischi da responsabilita' amministrativo-contabile. Ritiene, ancora, il p.m., che la previsione della possibilita' di copertura assicurativa, a carico dell'ente locale, dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato, non comprenda anche il rischio da responsabilita' amministrativo-contabile, e che tale risposta negativa non scaturisca da interpretazioni giuridiche opinabili, ma dall'applicazione di canoni di ragionevolezza comune, prima, ed oltre, che giuridica. Il legislatore avrebbe ammesso la possibilita' che l'ente si accolli gli oneri assicurativi per tutti i rischi connessi all'azione amministrativa dell'amministratore in quanto, proprio in virtu' del rapporto di immedesimazione organica previsto dall'art. 28 della Costituzione, assicurando l'amministratore l'ente assicura se stesso. Il citato art. 28 comporterebbe, infatti, che il danno cagionato a terzi dall'amministratore nell'espletamento del proprio mandato e' e rimane danno cagionato dall'amministrazione. Il rischio da mandato troverebbe, quindi, i suoi confini nella responsabilita' civile degli amministratori in quanto responsabilita' civile della amministrazione. Ritenere, invece, che il rischio da mandato comprenda anche il rischio da responsabilita' amministrativo-contabile non sarebbe sostenibile, ad avviso del p.m., sia sotto il profilo letterale, sia sotto il profilo logico. Sotto il primo profilo il p.m. ha osservato che la responsabilita' amministrativo-contabile sorge e si risolve nel rapporto giuridico tra amministratore (dipendente) e amministrazione, rapporto connotato dall'obbligo, incombente sull'amministratore (dipendente), di non laedere con una condotta funzionale gravemente colposa o dolosa il patrimonio della amministrazione; nella peculiarita' di detto rapporto non trova alcun ragionevole spazio il concetto di mandato. Su un piano logico, sempre secondo il p.m., apparirebbe irragionevole per l'uomo comune, prima che per il giurista, ipotizzare che il legislatore, costituzionalmente obbligato a realizzare norme funzionali al principio di efficienza e buona amministrazione, abbia potuto ipotizzare la possibilita' di assicurare all'amministratore una immunita' patrimoniale per i danni cagionati all'amministrazione da un suo agire funzionale gravemente colposo; immunita' patrimoniale i cui costi sarebbero sopportati dall'ente locale, cioe' dal primo creditore dell'obbligazione di buona ed efficiente amministrazione ricadente sull'amministratore e da questi non adempiuta con la consumazione della condotta gravemente colposa, fonte di danno all'erario. Tra l'altro, se la contrattazione collettiva esplicitamente argina alla responsabilita' civile la copertura assicurativa per i dipendenti, sfuggirebbero le ragioni che potrebbero giustificare un trattamento diverso, e di maggiore tutela, per gli amministratori degli enti locali, comprendendo solo per costoro, con oneri assicurativi a carico dell'ente, i rischi da responsabilita' amministrativo-contabile. Il p.m. ha, quindi, concluso che nessuna disposizione, normativa o di accordo collettivo, consente di porre a carico del bilancio dell'ente locale le spese per la copertura assicurativa dei rischi da responsabilita' amministrativo-contabile degli amministratori e/o dei dipendenti dell'ente locale medesimo, osservando come, peraltro, la giurisprudenza contabile abbia affermato concordemente la lesivita' per l'erario della copertura assicurativa a carico del bilancio dell'ente dei rischi da responsabilita' amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari dell'ente locale. La gravita' della colpa, nella fattispecie, si desumerebbe dal carattere ingiustificato ed arbitrario della spesa a carico dell'ente. Il comune, infatti, e' portatore di un interesse specifico a che i propri amministratori e funzionari operino correttamente e diligentemente senza scantonare in condotte colpose, o, a maggior ragione, gravemente colpose; l'ente medesimo, di contro, non avrebbe alcun interesse a salvaguardare patrimonialmente amministratori e funzionari che nell'adempimento dei loro obblighi di servizio, abbiano cagionato danni all'erario con una condotta gravemente colposa. L'onere del premio assicurativo sul bilancio dell'ente si risolverebbe, quindi, in una tutela di interessi non solo individuali (dei singoli assicurati), ma anche di interessi contrastanti con quelli dell'ente medesimo (quale l'interesse primario al corretto operato di amministratori e funzionari). Risulterebbe, quindi, arbitraria e contrastante con elementari principi di ragionevolezza e buona amministrazione, la condotta di tutti coloro che hanno determinato la stipula di una copertura assicurativa a carico dell'ente per i danni derivanti da responsabilita' amministrativo-contabile di amministratori e funzionari dell'ente medesimo. Ridimensionando nel quantum la contestazione di danno effettuata nell'invito a dedurre, e, solo sul punto, aderendo alle deduzioni del segretario Agliata ove si chiedeva lo scorporo del danno, il p.m. ha ritenuto che costituisca danno erariale: 1) il pagamento dei premi della polizza n. 500448, dal 1997 al 2000, limitatamente alla quota di premio, pari al 30% (v. nota della Milano Assicurazioni datata 26 aprile 2005), relativa ai rischi della responsabilita' aniministrativo-contabile (sia per i danni diretti, sia per i danni indiretti); pertanto il danno erariale derivante dal pagamento dei premi della citata polizza n. 500448, sarebbe pari a lire 25.000.000 (30% di lire 85.000.000); 2) il pagamento dei premi della polizza n. 500796, dal 1998 al 2000, limitatamente alla quota di premio, pari al 30% (v. nota della Milano Assicurazioni datata 26 aprile 2005), relativa ai rischi della responsabilita' amministrativo-contabile (sia per i danni diretti, sia per i danni indiretti); pertanto il danno erariale derivante dal pagamento dei premi della citata polizza n. 500796, sarebbe pari a lire 19.200.000 (30% di lire 64.000.000). Il danno erariale sarebbe imputabile a tutti gli organi che hanno contribuito nella formazione della volonta' di disporre la stipula delle coperture assicurative, con denaro dell'ente, della responsabilita' amministrativo-contabile degli amministratori e funzionari. Conseguentemente il danno erariale, secondo il p.m., sarebbe imputabile al sindaco, Mario Bolognari, al quale va addebitato integralmente l'onere della polizza n. 500448 della Milano Assicurazioni, stipulata in base alla determina n. 142/1997; mentre, in quote uguali, ai soggetti che hanno adottato la delibera n. 374/1998, in esecuzione della quale e' stata stipulata la polizza n. 500796, nonche' al segretario comunale generale, il quale sulla proposta di delibera esprimeva parere favorevole di legittimita' ex art. 53, comma 1, legge n. 142/1990 (come recepito dall'art. 1/1, comma 1, lett. i), l.r. n. 48/1991, nel testo all'epoca vigente, testo secondo il quale i soggetti che esprimevano parere di legittimita', regolarita' tecnica e contabile «... rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi»). Lo stesso p.m., poi, ha riconosciuto parzialmente fondata, l'eccezione di prescrizione (v. infra) del sindaco Bolognari, limitatamente al mandato n. 3044 del 17 luglio 1997 di lire 21.000.000, in quanto l'amministrazione ha proceduto alla costituzione in mora solo in data 8 maggio 2003 e, quindi, oltre il quinquennio. Il danno erariale, conclusivamente, va computato, ad avviso del p.m., scorporando, sul costo complessivo della polizza, la quota del premio volta a coprire i rischi relativi alla responsabilita' amministrativo-contabile e, quindi, sottraendo dall'ammontare complessivo della polizza n. 500448, l'onere economico inutile e dannoso per l'Ente costituito dal costo della copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' amministrativo-contabile, costo pari al 30% del premio (v. nota della Milano Assicurazioni datata 26 aprile 2005); secondo il calcolo effettuato dalla direzione della compagnia Milano Assicurazioni, unico organo abilitato, residua un danno erariale di lire 25.000.000; su tale danno va detratto il danno prescritto (30% di 21.000.000 = 6.300.000 lire). Pertanto il danno erariale non prescritto, derivante dalla polizza n. 500448 sarebbe di lire 18.700.000, arrotondabile, in difetto, a 9600 euro e tale danno andrebbe imputato al sindaco Mario Bolognari il quale ha adottato la determina n. 142/1997. Per altro verso il danno erariale derivante dalla polizza n. 500796 sarebbe di lire 19.200.000 (30% di lire 64.000.000), arrotondabile, in difetto, a 9900 euro. Per quanto riguarda gli altri mandati di pagamento (v. nota Comune Taormina, prot. 1954 del 4 febbraio 2005), il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto, secondo il p.m., dalle costituzioni in mora adottate con prot. 4632 datato 8 maggio 2003, nei confronti del sig. Bolognari («per il danno conseguente all'accensione della polizza assicurativa di cui alla determina sindacale n. 142 del 23 giugno 1997») e con prot. 4633 datato 8 maggio 2003 nei confronti dei sigg. Ambrogetti, Gullotta, De Pasquale, Moschella e Agliata («per il danno conseguente all'accensione della polizza assicurativa di cui alla delibera di giunta municipale n. 374 del 30 luglio 1998»). Alla luce delle superiori considerazioni il p.m. ha archiviato, per intervenuta prescrizione del danno erariale, il procedimento solamente nei confronti del sindaco Bolognari e limitatamente al premio pagato con mandato n. 3044 del 17 luglio 1997, mentre ha esercitato l'azione nei confronti del predetto sindaco per il danno erariale rimanente, nonche' dei componenti della giunta e del segretario, per gli importi e per le ragioni sopra illustrate e, cioe': Bolognari Mario euro 9.600,00; Ambrogetti Claudio euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro); Moschella Giorgio euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro); De Pasquale Claudio euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro); Gullotta Francesca euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro); Agliata Stefano euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro). I convenuti si sono costituiti in giudizio, ad eccezione di Agliata Stefano, contumace, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Turiano Mantica e Cecilia Nicita, con memorie depositate il 22 settembre 2005, ed hanno eccepito preliminarmente la prescrizione e, nel merito, l'assoluzione per assenza di danno e, comunque, di colpa grave. In via subordinata hanno chiesto un congruo esercizio del potere riduttivo nella misura non inferiore all'80% del danno contestato. Alla pubblica udienza dibattimentale del 4 ottobre 2005, il p.m. e l'avv. Turiano Mantica, per i convenuti, hanno insistito nelle richieste di cui agli atti scritti. D i r i t t o Occorre premettere che con separata sentenza e' stato definito il giudizio a carico di Agliata Stefano, contumace, con condanna di quest'ultimo in conformita' alle richieste del p.m. La sezione, per quanto attiene agli altri convenuti, ritiene di dovere preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa. Ha osservato la difesa dei convenuti come la giurisprudenza pressoche' unanime sia orientata a ritenere che «nel caso di illecite erogazioni periodiche di somme di denaro (come nel caso di specie) il dies a quo della prescrizione non corrisponde con il momento in cui sono stati pagati i singoli ratei, dovendosi dare preminente rilievo all'atto che li autorizza, sempre che non si tratti, previo assolvimento dell'apposito onere probatorio, di una fattispecie complessa, a formazione progressiva, in cui cioe', l'assunzione della delibera non sia sufficiente a porre le premesse del danno» (Corte dei conti, sez. giur. Sicilia, 17 giugno 2005, n. 1571; Idem, sez. giur. Lazio, 17 settembre 2004, n. 2502; Idem, sez. III Centrale d'appello, 21 gennaio 2004, n. 21, 30 settembre 2002, n. 300 e 18 febbraio, n. 32; Idem, sez. I Centrale d'appello, 18 settembre 2003, n. 304; Giurisdiz. Veneto, 4 gennaio 2001, n. 12; Sez. giurisdiz. Toscana, 16 ottobre 1996, n. 504), peraltro in termini conformi alla giurisprudenza della suprema assise giurisdizionale di questa Corte (Corte dei conti SS.RR., 15 gennaio 2003, n. 3/QM). In tali termini e' fornita un'interpretazione dell'art. l, comma 2, della legge n. 20/1994 (il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso), definibile ormai come diritto vivente e dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare, con riferimento alla fattispecie dell'illecito permanente (ricorrente nel caso sottoposto all'esame di questo giudice), che presenta, pero', fondati dubbi di legittimita' costituzionale. Nell'ipotesi di fatto illecito permanente, in cui l'illiceita' del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto ma, in relazione al contenuto dell'attivita' ed all'attitudine di questa a produrre danno di continuo, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una ininterrotta violazione dell'altrui interesse, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto gia' verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento (Cass. civ., 13 gennaio 1983, n. 252). Si tratta dell'applicazione del principio contra non valentem agere non currit praescriptio (Cass. civ., sez. I, 16 luglio 1997, n. 6515; Cass. pen., sez. I, 3 novembre 1995, n. 5516), principio portante del sistema di garanzia dei diritti e che trova consacrazione nell'art. 2935 c.c. A norma dell'art. 2935 del c.c., infatti, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere e tale impossibilita', alla quale la citata disposizione attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, e' solo quella che deriva da cause giuridiche, che ostacolino l'esercizio del diritto (Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2004, n. 23817). Orbene, la surriferita interpretazione (che e' bene ribadire costituisce ormai diritto vivente), infligge un aperto vulnus al predetto principio, poiche' fa decorrere la prescrizione pur in presenza di un fatto impeditivo a far valere il diritto che, non essendo certo, liquido ed esigibile (per i pagamenti non ancora effettuati) non potrebbe certo essere azionato, ben potendosi verificare, peraltro, la circostanza che, per ragioni non prevedibili, l'erogazione periodica abbia a cessare. Il consentire l'esercizio di un'azione di responsabilita' per somme non ancora erogate costituirebbe un'ingiustificata, quanto irrazionale, deroga al criterio dell'attualita' del danno che, in assenza del materiale depauperamento del patrimonio pubblico, attraverso il pagamento delle somme deliberate, non potrebbe certo dirsi sussistente ai fini del realizzarsi dei presupposti per l'azione di responsabilita' amministrativa. La norma surriferita, quindi, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, si pone in aperto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per manifesta irragionevolezza e disparita' di trattamento in danno della p.a., tutelata dal p.m. contabile nell'azione di responsabilita' amministrativa, la quale si presenta come l'unico soggetto nell'ordinamento per la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (per i fatti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti) decorrerebbe pur in presenza di fatti impeditivi ex art. 2935 c.c., ed ancora per violazione del diritto alla difesa sotto il profilo dell'utile proponibilita' dell'azione di responsabilita'. La questione e' rilevante al fine del decidere, poiche' solo dall'accoglimento della questione di costituzionalita' nei termini qui' prospettati deriverebbe l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per tutti i ratei pagati entro il quinquennio dalla notifica dell'invito a dedurre (non potendosi riconoscere valenza di atto interruttivo della prescrizione alla nota n. 4633 dell'8 maggio 2003 inviata ai convenuti dal Comune di Taormina se non, unicamente, per il mandato n. 2638 del 2 settembre 1998, ivi espressamente indicato, con conseguente prescrizione di tutti gli altri). Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come interpretato in parte motiva, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al p.m., ai convenuti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2005. Il Presidente: Topi 06C0061