N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2005

Ordinanza  emessa il 11 novembre 2005 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale   per   la   Regione   Siciliana   nel   giudizio  di
responsabilita'  amministrativa  promosso  dal  p.m. contro Bolognari
Mario ed altri

Responsabilita'  amministrativa  e contabile - Azione di risarcimento
  del  danno  derivante  da  responsabilita' amministrativa - Termine
  prescrizionale  quinquennale  decorrente  dalla  data  in cui si e'
  verificato  il  fatto dannoso - Applicabilita', secondo il «diritto
  vivente»,    anche    nell'ipotesi   di   illecito   permanente   -
  Ingiustificata  deroga al principio civilistico contra non valentem
  agere non currit praescriptio - Incidenza sul diritto di difesa.
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.6 del 8-2-2006 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza n. 571/2005 nel giudizio di
responsabilita'  amministrativa  iscritto al n. 39053 del registro di
segreteria promosso ad istanza del p.m. nei confronti di:
        Bolognari  Mario,  Ambrogetti  Claudio, Moschella Giorgio, De
Pasquale  Claudio,  Gullotta  Francesca, tutti rappresentati e difesi
dagli  avv.ti Paolo Turiano Mantica e Cecilia Nicita (ad eccezione di
Bolognari  Mario,  rappresentato  e  difeso  dal  solo  avv.  Turiano
Mantica)  ed  elettivamente  domiciliati  presso  lo studio dell'avv.
Pietro Milio in Palermo, via Catania n. 166;
        Agliata  Stefano,  nato  a  Bivona  il  23 settembre  1935  e
residente in Mascali, via Giarre Nunziata Palazzina 18/B.
    Visto  l'atto  introduttivo  dei giudizio depositato il 29 aprile
2005.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  4 ottobre  2005 l'avv. Paolo
Turiano Mantica, per i convenuti costituiti, ed il p.m. nella persona
del sostituto procuratore generale Gianluca Albo.

                              F a t t o

    Con  determinazione  sindacale n. 142/1997 del Comune di Taormina
veniva  affidata  alla  Compagnia  Milano  Assicurazioni la copertura
assicurativa  di  responsabilita'  civile  a  favore del sindaco, sei
assessori,  venti  consiglieri  comunali,  il  segretario  comunale e
quattro   responsabili   dei   servizi   «per   danni   derivanti  da
responsabilita'  patrimoniali ed erariali involontariamente cagionati
a   terzi,   compreso   il   Comune,   nell'esercizio   di   funzioni
istituzionali»;  in  esecuzione  della  determina  n. 142/1997 veniva
stipulata  in  data  23 giugno  1997  con  la Milano Assicurazioni la
polizza n. 500448.
    Con  la  delibera  di  giunta  n. 374/1998,  poi,  si statuiva di
integrare   la   precedente   copertura  assicurativa,  stipulata  in
esecuzione  della  determina  n. 142/1997,  con una ulteriore polizza
della  Nuova MAA Assicurazioni; in esecuzione di tale delibera veniva
stipulata, in data 30 luglio 1998, con la Nuova MAA Assicurazioni, la
polizza  n. 500796;  le  polizze  Milano  Assicurazioni n. 500448 del
23 giugno  1997  e  Nuova  MAA  Assicurazioni n. 500796 del 30 luglio
1998,  entrambi  di  durata  decennale,  con premio annuo pari a lire
21.500.000,  coprivano,  in  particolare,  gli assicurati, sia per le
perdite  patrimoniali  che gli stessi fossero tenuti a risarcire alla
pubblica amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilita'
di  tipo  amministrativo  e  contabile  regolarmente  accertate dagli
organi  di  controllo,  sia  dalle conseguenze dell'azione di rivalsa
esercitata    verso    l'assicurato   dall'Amministrazione,   rimasta
soccombente in contenzioso giudiziale.
    L'ufficio  del  p.m. ritiene che la stipula di tale contratto sia
generatrice, almeno in parte, di danno per l'erario.
    Osserva  il p.m. che a seguito dell'introduzione del principio di
separazione tra atti di indirizzo e atti di gestione e al conseguente
recepimento  del  modulo di gestione per obiettivi anche a livello di
enti locali (art. 51, legge n. 142/1990 e ss. modiff.) il legislatore
ha   ribadito,   essendo   gia'  prevista  dall'art. 23  della  legge
n. 826/1985,  la  possibilita'  di  copertura assicurativa dei cc.dd.
rischi da amministrazione, prevedendo, al comma 5 dell'art. 27, legge
n. 265/1999  che  «I  comuni,  le  province, le comunita' montane, le
unioni  di  comuni  e i consorzi fra enti locali possono assicurare i
propri  amministratori  contro i rischi conseguenti dall'espletamento
del loro mandato».
    La  norma e' stata testualmente riportata al comma 5 dell'art. 86
del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
    La  Regione  Siciliana,  anch'essa  riportandola testualmente, ha
recepito  la  norma della legge n. 265/1999, al comma 5 dell'art. 22,
l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.
    Mentre  per  la copertura degli amministratori, cioe' i soggetti,
principalmente,   investiti  delle  funzioni  di  indirizzo  politico
dell'ente   locale   (in   questa   sede  rileva  la  definizione  di
amministratori di cui al comma 2 dell'art. 77, d.lgs. n. 267/2000) si
registra  un  intervento di rango legislativo, per il personale degli
enti locali e' intervenuta la contrattazione collettiva.
    In  particolare,  per  i  dipendenti  che  rivestivano  posizioni
organizzative (art. 8 C.C.N.L. del 31 marzo 1999 relativo al camparto
«Regioni-Autonomie  locali»),  l'art  43,  comma  1, del C.C.N.L. del
14 settembre  2000,  sempre  relativo al comparto «Regioni-Autonornie
locali»,  prevedeva  che  «gli enti assumono le iniziative necessarie
per  la  copertura  assicurativa  della  responsabilito'  civile (dei
soggetti  con  incarichi  di  posizione  organizzativa:  n.d.r.), ivi
compreso  il  patrocinio  legale,  salvo  le  ipotesi di dolo e colpa
grave».
    Ritiene il p.m., quindi, che dalla contrattazione collettiva, sia
generale,   sia,   in   particolare   quella   relativa  al  comparto
«Regioni-Autonomie  locali»,  non  si  evinca alcuna disposizione che
possa  giustificare  una  copertura  assicurativa, con oneri a carico
dell'ente,  dei  rischi  da  responsabilita' amministrativo-contabile
incombenti  sul  dirigente  o, comunque, sul dipendente incaricato di
funzioni  di  responsabilita';  nessuna norma, inoltre, prevede che i
dipendenti  possano  fruire  di  coperture  assicurative, con oneri a
carico   dell'amministrazione   di   appartenenza,   per   rischi  da
responsabilita' amministrativo-contabile.
    Ritiene, ancora, il p.m., che la previsione della possibilita' di
copertura   assicurativa,  a  carico  dell'ente  locale,  dei  rischi
conseguenti  all'espletamento  del  mandato,  non  comprenda anche il
rischio  da  responsabilita'  amministrativo-contabile,  e  che  tale
risposta   negativa  non  scaturisca  da  interpretazioni  giuridiche
opinabili,  ma  dall'applicazione di canoni di ragionevolezza comune,
prima, ed oltre, che giuridica.
    Il  legislatore  avrebbe  ammesso  la  possibilita' che l'ente si
accolli gli oneri assicurativi per tutti i rischi connessi all'azione
amministrativa  dell'amministratore  in quanto, proprio in virtu' del
rapporto  di  immedesimazione  organica  previsto  dall'art. 28 della
Costituzione, assicurando l'amministratore l'ente assicura se stesso.
    Il  citato art. 28 comporterebbe, infatti, che il danno cagionato
a  terzi dall'amministratore nell'espletamento del proprio mandato e'
e rimane danno cagionato dall'amministrazione.
    Il  rischio  da  mandato troverebbe, quindi, i suoi confini nella
responsabilita' civile degli amministratori in quanto responsabilita'
civile della amministrazione.
    Ritenere,  invece,  che  il rischio da mandato comprenda anche il
rischio   da  responsabilita'  amministrativo-contabile  non  sarebbe
sostenibile,  ad avviso del p.m., sia sotto il profilo letterale, sia
sotto il profilo logico.
    Sotto   il   primo   profilo   il   p.m.   ha  osservato  che  la
responsabilita'  amministrativo-contabile  sorge  e  si  risolve  nel
rapporto giuridico tra amministratore (dipendente) e amministrazione,
rapporto   connotato   dall'obbligo,  incombente  sull'amministratore
(dipendente),  di  non laedere con una condotta funzionale gravemente
colposa   o   dolosa   il  patrimonio  della  amministrazione;  nella
peculiarita'  di detto rapporto non trova alcun ragionevole spazio il
concetto di mandato.
    Su   un   piano  logico,  sempre  secondo  il  p.m.,  apparirebbe
irragionevole   per   l'uomo  comune,  prima  che  per  il  giurista,
ipotizzare   che   il  legislatore,  costituzionalmente  obbligato  a
realizzare  norme  funzionali  al  principio  di  efficienza  e buona
amministrazione,   abbia   potuto   ipotizzare   la  possibilita'  di
assicurare  all'amministratore una immunita' patrimoniale per i danni
cagionati  all'amministrazione  da un suo agire funzionale gravemente
colposo;  immunita'  patrimoniale  i  cui  costi sarebbero sopportati
dall'ente  locale,  cioe'  dal  primo  creditore dell'obbligazione di
buona  ed  efficiente amministrazione ricadente sull'amministratore e
da questi non adempiuta con la consumazione della condotta gravemente
colposa, fonte di danno all'erario.
    Tra  l'altro,  se  la  contrattazione  collettiva  esplicitamente
argina  alla  responsabilita'  civile la copertura assicurativa per i
dipendenti,  sfuggirebbero  le ragioni che potrebbero giustificare un
trattamento  diverso,  e  di  maggiore tutela, per gli amministratori
degli   enti   locali,  comprendendo  solo  per  costoro,  con  oneri
assicurativi   a   carico  dell'ente,  i  rischi  da  responsabilita'
amministrativo-contabile.
    Il  p.m. ha, quindi, concluso che nessuna disposizione, normativa
o  di  accordo  collettivo,  consente  di porre a carico del bilancio
dell'ente locale le spese per la copertura assicurativa dei rischi da
responsabilita' amministrativo-contabile degli amministratori e/o dei
dipendenti  dell'ente  locale medesimo, osservando come, peraltro, la
giurisprudenza  contabile  abbia affermato concordemente la lesivita'
per  l'erario  della  copertura  assicurativa  a  carico del bilancio
dell'ente  dei  rischi  da  responsabilita'  amministrativo-contabile
degli amministratori e dei funzionari dell'ente locale.
    La  gravita'  della  colpa, nella fattispecie, si desumerebbe dal
carattere   ingiustificato   ed   arbitrario  della  spesa  a  carico
dell'ente.
    Il  comune, infatti, e' portatore di un interesse specifico a che
i   propri   amministratori  e  funzionari  operino  correttamente  e
diligentemente  senza  scantonare  in  condotte colpose, o, a maggior
ragione,  gravemente colpose; l'ente medesimo, di contro, non avrebbe
alcun  interesse  a  salvaguardare  patrimonialmente amministratori e
funzionari  che  nell'adempimento  dei  loro  obblighi  di  servizio,
abbiano  cagionato  danni  all'erario  con  una  condotta  gravemente
colposa.
    L'onere   del  premio  assicurativo  sul  bilancio  dell'ente  si
risolverebbe, quindi, in una tutela di interessi non solo individuali
(dei  singoli  assicurati),  ma  anche  di interessi contrastanti con
quelli  dell'ente  medesimo  (quale  l'interesse primario al corretto
operato di amministratori e funzionari).
    Risulterebbe,  quindi,  arbitraria  e contrastante con elementari
principi  di  ragionevolezza  e buona amministrazione, la condotta di
tutti  coloro  che  hanno  determinato  la  stipula  di una copertura
assicurativa   a   carico   dell'ente   per   i  danni  derivanti  da
responsabilita'    amministrativo-contabile   di   amministratori   e
funzionari dell'ente medesimo.
    Ridimensionando  nel quantum la contestazione di danno effettuata
nell'invito a dedurre, e, solo sul punto, aderendo alle deduzioni del
segretario  Agliata ove si chiedeva lo scorporo del danno, il p.m. ha
ritenuto che costituisca danno erariale:
        1)  il  pagamento dei premi della polizza n. 500448, dal 1997
al  2000,  limitatamente  alla  quota di premio, pari al 30% (v. nota
della Milano Assicurazioni datata 26 aprile 2005), relativa ai rischi
della  responsabilita'  aniministrativo-contabile  (sia  per  i danni
diretti,  sia  per  i  danni  indiretti);  pertanto il danno erariale
derivante  dal  pagamento  dei  premi della citata polizza n. 500448,
sarebbe pari a lire 25.000.000 (30% di lire 85.000.000);
        2)  il  pagamento dei premi della polizza n. 500796, dal 1998
al  2000,  limitatamente  alla  quota di premio, pari al 30% (v. nota
della Milano Assicurazioni datata 26 aprile 2005), relativa ai rischi
della  responsabilita'  amministrativo-contabile  (sia  per  i  danni
diretti,  sia  per  i  danni  indiretti);  pertanto il danno erariale
derivante  dal  pagamento  dei  premi della citata polizza n. 500796,
sarebbe pari a lire 19.200.000 (30% di lire 64.000.000).
    Il danno erariale sarebbe imputabile a tutti gli organi che hanno
contribuito  nella  formazione  della volonta' di disporre la stipula
delle   coperture   assicurative,   con   denaro   dell'ente,   della
responsabilita'   amministrativo-contabile   degli  amministratori  e
funzionari.
    Conseguentemente  il  danno  erariale,  secondo  il p.m., sarebbe
imputabile  al  sindaco,  Mario  Bolognari,  al  quale  va addebitato
integralmente   l'onere   della   polizza   n. 500448   della  Milano
Assicurazioni,  stipulata in base alla determina n. 142/1997; mentre,
in   quote  uguali,  ai  soggetti  che  hanno  adottato  la  delibera
n. 374/1998,  in esecuzione della quale e' stata stipulata la polizza
n. 500796,  nonche'  al  segretario comunale generale, il quale sulla
proposta  di  delibera esprimeva parere favorevole di legittimita' ex
art. 53,  comma  1,  legge  n. 142/1990 (come recepito dall'art. 1/1,
comma  1,  lett.  i),  l.r.  n. 48/1991, nel testo all'epoca vigente,
testo   secondo  il  quale  i  soggetti  che  esprimevano  parere  di
legittimita',  regolarita' tecnica e contabile «... rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi»).
    Lo  stesso  p.m.,  poi,  ha  riconosciuto  parzialmente  fondata,
l'eccezione   di  prescrizione  (v.  infra)  del  sindaco  Bolognari,
limitatamente   al   mandato  n. 3044  del  17 luglio  1997  di  lire
21.000.000,   in   quanto   l'amministrazione   ha   proceduto   alla
costituzione  in  mora solo in data 8 maggio 2003 e, quindi, oltre il
quinquennio.
    Il  danno  erariale, conclusivamente, va computato, ad avviso del
p.m.,  scorporando, sul costo complessivo della polizza, la quota del
premio  volta  a  coprire  i  rischi  relativi  alla  responsabilita'
amministrativo-contabile   e,   quindi,   sottraendo   dall'ammontare
complessivo  della  polizza  n. 500448,  l'onere  economico inutile e
dannoso  per  l'Ente  costituito dal costo della copertura dei rischi
derivanti  dalla responsabilita' amministrativo-contabile, costo pari
al  30%  del  premio  (v.  nota  della  Milano  Assicurazioni  datata
26 aprile  2005); secondo il calcolo effettuato dalla direzione della
compagnia  Milano  Assicurazioni,  unico organo abilitato, residua un
danno erariale di lire 25.000.000; su tale danno va detratto il danno
prescritto (30% di 21.000.000 = 6.300.000 lire).
    Pertanto  il  danno  erariale  non  prescritto,  derivante  dalla
polizza  n. 500448  sarebbe  di  lire  18.700.000,  arrotondabile, in
difetto,  a 9600 euro e tale danno andrebbe imputato al sindaco Mario
Bolognari il quale ha adottato la determina n. 142/1997.
    Per  altro  verso  il  danno  erariale  derivante  dalla  polizza
n. 500796  sarebbe  di  lire  19.200.000  (30%  di  lire 64.000.000),
arrotondabile, in difetto, a 9900 euro.
    Per  quanto  riguarda  gli  altri  mandati  di pagamento (v. nota
Comune   Taormina,  prot.  1954  del  4 febbraio  2005),  il  termine
prescrizionale  sarebbe  stato  interrotto,  secondo  il  p.m., dalle
costituzioni  in  mora  adottate con prot. 4632 datato 8 maggio 2003,
nei   confronti   del  sig.  Bolognari  («per  il  danno  conseguente
all'accensione  della  polizza  assicurativa  di  cui  alla determina
sindacale  n. 142  del  23 giugno  1997»)  e  con  prot.  4633 datato
8 maggio  2003  nei  confronti  dei  sigg.  Ambrogetti,  Gullotta, De
Pasquale,   Moschella   e   Agliata   («per   il   danno  conseguente
all'accensione  della  polizza  assicurativa  di cui alla delibera di
giunta municipale n. 374 del 30 luglio 1998»).
    Alla  luce  delle superiori considerazioni il p.m. ha archiviato,
per  intervenuta  prescrizione  del  danno  erariale, il procedimento
solamente  nei  confronti  del  sindaco  Bolognari e limitatamente al
premio  pagato  con  mandato  n. 3044  del  17 luglio 1997, mentre ha
esercitato  l'azione  nei confronti del predetto sindaco per il danno
erariale  rimanente,  nonche'  dei  componenti  della  giunta  e  del
segretario,  per  gli  importi  e  per le ragioni sopra illustrate e,
cioe':
        Bolognari Mario euro 9.600,00;
        Ambrogetti Claudio euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro);
        Moschella Giorgio euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro);
        De Pasquale Claudio euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro);
        Gullotta Francesca euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro);
        Agliata Stefano euro 1980 (1/5 di 9.900,00 euro).
    I  convenuti  si  sono  costituiti  in  giudizio, ad eccezione di
Agliata Stefano, contumace, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo
Turiano   Mantica   e  Cecilia  Nicita,  con  memorie  depositate  il
22 settembre  2005, ed hanno eccepito preliminarmente la prescrizione
e,  nel  merito,  l'assoluzione  per assenza di danno e, comunque, di
colpa  grave.  In  via subordinata hanno chiesto un congruo esercizio
del  potere  riduttivo  nella  misura non inferiore all'80% del danno
contestato.
    Alla  pubblica udienza dibattimentale del 4 ottobre 2005, il p.m.
e  l'avv.  Turiano  Mantica,  per  i convenuti, hanno insistito nelle
richieste di cui agli atti scritti.

                            D i r i t t o

    Occorre premettere che con separata sentenza e' stato definito il
giudizio  a  carico  di  Agliata  Stefano, contumace, con condanna di
quest'ultimo in conformita' alle richieste del p.m.
    La  sezione,  per quanto attiene agli altri convenuti, ritiene di
dovere   preliminarmente   esaminare   l'eccezione   di  prescrizione
formulata dalla difesa.
    Ha  osservato  la  difesa  dei  convenuti  come la giurisprudenza
pressoche' unanime sia orientata a ritenere che «nel caso di illecite
erogazioni periodiche di somme di denaro (come nel caso di specie) il
dies  a  quo della prescrizione non corrisponde con il momento in cui
sono  stati pagati i singoli ratei, dovendosi dare preminente rilievo
all'atto   che  li  autorizza,  sempre  che  non  si  tratti,  previo
assolvimento  dell'apposito  onere  probatorio,  di  una  fattispecie
complessa, a formazione progressiva, in cui cioe', l'assunzione della
delibera  non  sia  sufficiente a porre le premesse del danno» (Corte
dei  conti,  sez.  giur. Sicilia, 17 giugno 2005, n. 1571; Idem, sez.
giur.  Lazio,  17 settembre  2004,  n. 2502;  Idem, sez. III Centrale
d'appello,  21 gennaio  2004,  n. 21,  30 settembre 2002, n. 300 e 18
febbraio,  n. 32; Idem, sez. I Centrale d'appello, 18 settembre 2003,
n. 304;  Giurisdiz.  Veneto,  4 gennaio  2001, n. 12; Sez. giurisdiz.
Toscana,  16 ottobre 1996, n. 504), peraltro in termini conformi alla
giurisprudenza  della  suprema assise giurisdizionale di questa Corte
(Corte dei conti SS.RR., 15 gennaio 2003, n. 3/QM).
    In  tali termini e' fornita un'interpretazione dell'art. l, comma
2,  della  legge  n. 20/1994 (il diritto al risarcimento del danno si
prescrive  in  ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
si  e'  verificato  il  fatto dannoso), definibile ormai come diritto
vivente   e  dalla  quale  questa  Sezione  non  ritiene  di  doversi
discostare, con riferimento alla fattispecie dell'illecito permanente
(ricorrente  nel  caso  sottoposto  all'esame di questo giudice), che
presenta, pero', fondati dubbi di legittimita' costituzionale.
    Nell'ipotesi  di  fatto  illecito permanente, in cui l'illiceita'
del  comportamento  lesivo  non  si  esaurisce  nel primo atto ma, in
relazione  al  contenuto dell'attivita' ed all'attitudine di questa a
produrre danno di continuo, perdura nel tempo, sino a quando permanga
la  situazione  illegittima posta in essere e nella quale si concreta
una  ininterrotta  violazione  dell'altrui  interesse,  il diritto al
risarcimento   del  danno  sorge  con  l'inizio  del  fatto  illecito
generatore  del  danno  stesso  e  con  questo  persiste  nel  tempo,
rinnovandosi  di  momento  in  momento,  con  la  conseguenza  che la
prescrizione,  secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha
inizio  da  ciascun  giorno rispetto al fatto gia' verificatosi ed al
corrispondente  diritto al risarcimento (Cass. civ., 13 gennaio 1983,
n. 252).
    Si  tratta  dell'applicazione  del  principio contra non valentem
agere  non  currit  praescriptio (Cass. civ., sez. I, 16 luglio 1997,
n. 6515;  Cass.  pen.,  sez.  I, 3 novembre 1995, n. 5516), principio
portante   del   sistema   di   garanzia  dei  diritti  e  che  trova
consacrazione nell'art. 2935 c.c.
    A   norma  dell'art. 2935  del  c.c.,  infatti,  la  prescrizione
comincia  a  decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto
valere  e  tale  impossibilita',  alla  quale  la citata disposizione
attribuisce  rilevanza  di  fatto  impeditivo  della decorrenza della
prescrizione,  e'  solo  quella  che  deriva da cause giuridiche, che
ostacolino l'esercizio del diritto (Cass. civ., sez. III, 22 dicembre
2004, n. 23817).
    Orbene,  la  surriferita  interpretazione  (che  e' bene ribadire
costituisce  ormai  diritto  vivente),  infligge  un aperto vulnus al
predetto  principio,  poiche'  fa  decorrere  la  prescrizione pur in
presenza  di  un  fatto  impeditivo  a far valere il diritto che, non
essendo  certo,  liquido  ed  esigibile  (per  i pagamenti non ancora
effettuati)   non  potrebbe  certo  essere  azionato,  ben  potendosi
verificare,   peraltro,   la   circostanza   che,   per  ragioni  non
prevedibili, l'erogazione periodica abbia a cessare.
    Il  consentire  l'esercizio  di  un'azione di responsabilita' per
somme  non  ancora  erogate  costituirebbe  un'ingiustificata, quanto
irrazionale,  deroga  al  criterio  dell'attualita' del danno che, in
assenza   del   materiale  depauperamento  del  patrimonio  pubblico,
attraverso  il  pagamento  delle somme deliberate, non potrebbe certo
dirsi  sussistente  ai  fini  del  realizzarsi  dei  presupposti  per
l'azione di responsabilita' amministrativa.
    La  norma  surriferita, quindi, nell'interpretazione datane dalla
giurisprudenza,  si  pone  in  aperto  contrasto con gli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  per  manifesta irragionevolezza e disparita' di
trattamento   in  danno  della  p.a.,  tutelata  dal  p.m.  contabile
nell'azione  di  responsabilita' amministrativa, la quale si presenta
come  l'unico  soggetto nell'ordinamento per la quale la prescrizione
del  diritto  al  risarcimento del danno (per i fatti sottoposti alla
giurisdizione  della Corte dei conti) decorrerebbe pur in presenza di
fatti  impeditivi  ex  art. 2935  c.c.,  ed ancora per violazione del
diritto  alla  difesa  sotto  il  profilo  dell'utile  proponibilita'
dell'azione di responsabilita'.
    La  questione  e'  rilevante  al  fine del decidere, poiche' solo
dall'accoglimento  della  questione  di costituzionalita' nei termini
qui'   prospettati   deriverebbe   l'infondatezza  dell'eccezione  di
prescrizione  per  tutti  i  ratei  pagati entro il quinquennio dalla
notifica  dell'invito a dedurre (non potendosi riconoscere valenza di
atto  interruttivo della prescrizione alla nota n. 4633 dell'8 maggio
2003  inviata ai convenuti dal Comune di Taormina se non, unicamente,
per  il  mandato  n. 2638  del  2 settembre  1998,  ivi espressamente
indicato, con conseguente prescrizione di tutti gli altri).
    Il  processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11 marzo  1953,  n. 87  e  gli  atti rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio di competenza.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1,  comma  2,  della  legge
n. 20/1994,  come  interpretato  in  parte  motiva, in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata al p.m., ai convenuti ed alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  e  comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al
Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 4 ottobre
2005.
                         Il Presidente: Topi
06C0061