N. 35 ORDINANZA 23 gennaio - 1 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione  -  Sanzioni  irrogate  dall'Agenzia  delle entrate per
  impiego   di   lavoratori  irregolari  -  Controversie  -  Ritenuta
  giurisdizione  del  giudice  tributario - Denunciata violazione del
  divieto  di  istituire  giudici speciali - Omessa verifica da parte
  del   rimettente   della   possibilita'   di  seguire  una  diversa
  interpretazione     conforme    a    Costituzione    -    Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12  (convertito  nella  legge
  23 aprile  2002,  n. 73)  art. 3, comma 3, in relazione all'art. 2,
  comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione,   art. 102,   secondo   comma,   e   VI  disposizione
  transitoria.
Sanzioni   amministrative   -  Impiego  di  lavoratori  irregolari  -
  Quantificazione  della  sanzione - Determinazione con riferimento a
  dies   a   quo   fisso   (primo   giorno  dell'anno)  -  Denunciata
  irragionevole   equiparazione   di   situazioni  diverse  -  Omessa
  descrizione   della  fattispecie  oggetto  del  giudizio  a  quo  -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12  (convertito  nella  legge
  23 aprile 2002, n. 73) art. 3.
- Costituzione, art. 3.
Sanzioni   amministrative  -  Sanzioni  irrogate  dall'Agenzia  delle
  entrate   per   impiego   di  lavoratori  irregolari  -  Denunciata
  irragionevole  introduzione  di  sanzione aggiuntiva comportante un
  carico  sanzionatorio  sproporzionato,  violazione  del  diritto di
  difesa  con riguardo al procedimento e del principio di eguaglianza
  con   riguardo   alla   quantificazione  della  sanzione  -  Omessa
  descrizione  delle  fattispecie  oggetto  dei  giudizi  a  quibus -
  Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12  (convertito  nella  legge
  23 aprile 2002, n. 73) art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.6 del 8-2-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3,
del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per
il  completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12,  recante  disposizioni
urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di  emersione  di
attivita'  detenute  all'estero e di lavoro irregolare), in relazione
all'articolo 2,  comma 1,  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in attuazione della
delega  al  Governo  contenuta  nell'art. 30  della legge 30 dicembre
1991,  n. 413),  promossi  con  ordinanze  del  27  e  dell'11  e del
13 gennaio  2005,  del  7  e  del  28 febbraio 2005 dalla Commissione
tributaria  provinciale di Alessandria e dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Imperia,  rispettivamente  iscritte ai nn. 235, 236,
280,  308  e  310  del  registro  ordinanze  2005  e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn. 18,  22  e  25,  1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Ritenuto   che   la   Commissione   tributaria   provinciale   di
Alessandria,    con   quattro   distinte   ordinanze   di   contenuto
sostanzialmente  analogo,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma 3,  del decreto-legge 22 febbraio
2002,   n. 12   (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  delle
operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare),  convertito  in  legge dall'art. 1 della legge 23 aprile
2002,   n. 73,   in   relazione   all'art. 2,  comma 1,  del  decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per contrasto con
gli  artt. 3  e  102,  secondo  comma, nonche' con la VI disposizione
transitoria della Costituzione;
        che  la  Commissione tributaria premette che, in ciascuno dei
giudizi a quibus, una societa' alla quale era stato notificato avviso
di  irrogazione di sanzione amministrativa dall'Agenzia delle entrate
ha  impugnato  tale  provvedimento lamentando «vizi procedurali nella
contestazione e infondatezza nel merito»;
        che  il  rimettente  osserva  che,  per il combinato disposto
dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 e dell'art. 2,
comma 1,  del  d.lgs.  n. 546  del 1992, la designazione dell'Agenzia
delle   entrate  quale  ufficio  competente  alla  irrogazione  delle
sanzione di cui all'art. 3 del citato decreto-legge determinerebbe la
estensione  della  giurisdizione  delle Commissioni tributarie ad una
materia  estranea  al  processo  tributario,  quale  sarebbe  appunto
l'accertamento  di  un  rapporto di lavoro subordinato irregolare, in
contrasto   sia   con  l'art. 102,  secondo  comma,  che  con  la  VI
disposizione  transitoria della Costituzione, i quali, secondo quanto
affermato  da  questa  Corte  (sentenza  n. 144 del 1998), porrebbero
quale  limite  per il riordino delle giurisdizioni speciali quello di
non snaturare le materie attribuite alla loro competenza;
        che  a cio' si aggiungerebbe il fatto che la esclusione della
prova  testimoniale,  che caratterizza il processo tributario, mal si
concilierebbe con un giudizio finalizzato ad accertare l'esistenza di
un rapporto di subordinazione;
        che,   «in   via   subordinata»,   il   rimettente  eccepisce
l'illegittimita'    costituzionale    dell'art. 3,    comma 3,    del
decreto-legge  n. 12 del 2002 per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte  in  cui,  nell'indicare  come  dies  a  quo  del  periodo  cui
commisurare  la  sanzione  un elemento fisso, e cioe' il primo giorno
dell'anno,  determinerebbe  disparita' di trattamento tra «coloro che
hanno  violato  la  legge  per un uguale periodo di tempo», in quanto
verrebbero sanzionati in modo diverso «a seconda del maggiore o minor
periodo  di tempo trascorso tra il primo giorno dell'anno solare e il
giorno in cui avviene la contestazione»;
        che,  sotto il profilo inverso, la norma censurata violerebbe
il   principio   di  parita'  di  trattamento,  in  quanto  sarebbero
assoggettati ad identica sanzione coloro ai quali la contestazione e'
fatta  nello  stesso  giorno  dell'anno, a prescindere dalla concreta
durata del rapporto di lavoro irregolare;
        che  la  Commissione  tributaria di Alessandria ritiene in re
ipsa  la rilevanza delle questioni prospettate, in quanto il giudizio
sulla  legittimita'  della  irrogazione  della sanzione dipenderebbe,
comunque,  dalla  «permanenza nell'ordinamento» dell'art. 3, comma 3,
del decreto-legge n. 12 del 2002;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
eccepito  l'inammissibilita'  delle  questioni,  dal  momento  che il
rimettente non avrebbe previamente accertato l'impossibilita' di dare
della   disposizione   censurata   una   interpretazione   diversa  e
costituzionalmente corretta;
        che,  nel  merito,  la difesa erariale rileva il fatto che la
questione  sarebbe  gia'  stata  accolta  dalla Corte con la sentenza
n. 144 del 2005;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Imperia ha
proposto  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della
legge  n. 73 del 2002 (recte: dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del
2002,  convertito  in  legge dall'art. 1 della legge n. 73 del 2002),
per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost.;
        che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare su
un  ricorso promosso da una societa' avverso il provvedimento con cui
l'Agenzia  delle entrate, ufficio di Imperia, ha irrogato la sanzione
prevista  dal  suddetto  art. 3,  e che, tra i motivi di impugnazione
dell'atto  di  irrogazione  della  sanzione, la ricorrente ha dedotto
anche la illegittimita' costituzionale di tale norma;
        che  il  giudice  a quo ritiene tale questione rilevante, dal
momento  che  la relativa decisione inciderebbe sulla soluzione della
controversia al suo esame;
        che  la Commissione censura l'art. 3 in relazione all'art. 27
Cost.  dal  momento  che  esso, irragionevolmente, per la condotta di
utilizzo  di  lavoro irregolare, introdurrebbe una sanzione ulteriore
rispetto  a  quelle  gia'  previste  dalla  legislazione fiscale, del
lavoro e della previdenza, cosi' determinando un carico sanzionatorio
sproporzionato  rispetto  alla  effettiva  gravita' dell'illecito, in
violazione della naturale funzione rieducativa della sanzione;
        che il rimettente sostiene inoltre che il decreto-legge n. 12
del  2002  conferirebbe  «valore  probatorio  assoluto  (in  sede  di
irrogazione della sanzione) agli atti redatti in sede di accertamento
dagli  organi  preposti  al  controllo», in violazione del diritto di
difesa;
        che   la   disposizione  censurata  non  consentirebbe  alcun
accertamento  circa  la  sussistenza  di  un  rapporto di lavoro e la
tipologia   del   medesimo,   dal   momento   che   tale   operazione
presupporrebbe   una   attivita'  istruttoria  basata  essenzialmente
sull'escussione  di  testimonianze  orali  che,  invece,  non sarebbe
consentita nell'ambito del processo tributario, con cio' determinando
una violazione del diritto di difesa;
        che,   infine,   il  giudice  a  quo  lamenta  la  violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, dal
momento  che  tale  norma,  quantificando  l'ammontare della sanzione
unicamente   in   relazione   al   momento   dell'accertamento  della
violazione,   collegherebbe   l'entita'  della  sanzione  alla  «mera
casualita» della data di contestazione della violazione;
        che   la   disposizione  censurata  creerebbe,  inoltre,  una
sproporzione   tra   l'entita'  della  sanzione  e  la  gravita'  del
comportamento,  nonche'  una  «grave  sperequazione»  tra la funzione
afflittiva,  dissuasiva  e  retributiva  della  sanzione,  in  quanto
limiterebbe  il  lasso di tempo di riferimento per la quantificazione
della  sanzione  al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data
di  contestazione  della  violazione,  cosi'  costituendo  un modesto
deterrente per chi utilizza lavoratori irregolari da molti anni;
        che,  anche  in questo giudizio, e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, che ha eccepito la manifesta inammissibilita'
della  questione  sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dal
momento  che  essa  sarebbe  gia'  stata dichiarata fondata da questa
Corte con la sentenza n. 144 del 2005;
        che  infondata,  invece,  sarebbe  la  denunciata  violazione
dell'art. 27  Cost.,  poiche' rientrerebbe nella discrezionalita' del
legislatore  determinare l'entita' della sanzione, con il solo limite
della  manifesta  irragionevolezza delle scelte adottate, limite che,
nella specie, non sarebbe stato superato.
    Considerato  che,  sia  la  Commissione tributaria provinciale di
Alessandria,  sia  la  Commissione  tributaria provinciale di Imperia
dubitano    della   legittimita'   costituzionale   dell'art. 3   del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento  delle  operazioni  di  emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1
della  legge  23 aprile  2002,  n. 73,  per  profili  in  gran  parte
sostanzialmente  analoghi  e  che,  pertanto, deve essere disposta la
riunione dei relativi giudizi;
        che  tutte  le ordinanze di rimessione risultano prive di una
descrizione  delle  fattispecie  oggetto  dei  relativi  giudizi  che
consenta  a  questa  Corte di individuare chiaramente tali oggetti e,
dunque,   di   verificare   l'effettiva  applicabilita'  della  norma
censurata  nei  giudizi  a  quibus  e,  con  essa, la rilevanza delle
questioni di legittimita' costituzionale;
        che,  pertanto,  secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte,   le   questioni   devono   essere  dichiarate  manifestamente
inammissibili  (cosi',  tra  le  piu'  recenti, le ordinanze n. 396 e
n. 251 del 2005);
        che, in ogni caso, la questione prospettata dalla Commissione
tributaria  di Alessandria con riguardo all'art. 3, del decreto-legge
n. 12 del 2002, in relazione all'art. 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in attuazione della
delega  al  Governo  contenuta  nell'art. 30  della legge 30 dicembre
1991, n. 413) e concernente la asserita attribuzione alle commissioni
tributarie  della  giurisdizione  sugli  atti  di  irrogazione  delle
sanzioni  ivi contemplate, deve comunque ritenersi inammissibile, non
avendo  il rimettente compiuto il doveroso tentativo di verificare la
possibilita'  di seguire un'interpretazione diversa da quella da esso
accolta  ed  essendo,  pertanto, venuto meno all'onere che incombe su
ogni  giudice  di  esplorare  eventuali  interpretazioni  conformi  a
Costituzione   prima   di   sollevare   questioni   di   legittimita'
costituzionale davanti a questa Corte.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002,   n. 12   (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  delle
operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare),  convertito  in  legge dall'art. 1 della legge 23 aprile
2002,   n. 73,   sollevata,   in  relazione  all'art. 3  Cost.  dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di Alessandria con le ordinanze
indicate in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge
n. 12   del  2002  in  relazione  all'art. 2,  comma 1,  del  decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, per
contrasto   con   l'art. 102,   secondo  comma,  nonche'  con  la  VI
disposizione   transitoria   della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Alessandria con le ordinanze indicate in
epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del
2002   sollevata,   in   relazione   agli  artt. 3,  24  e  27  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1° febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0074