N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana relative ai componenti degli uffici stampa - Obbligo delle istituzioni locali, degli enti strumentali della Regione, delle aziende del servizio sanitario e del Presidente della Regione di avvalersi «con priorita» del personale che in atto svolga e/o abbia svolto, per un limitato periodo di tempo, le funzioni di addetto stampa o portavoce, ovvero attivita' giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata presso testate editate dai suddetti enti - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata compromissione della possibilita' di copertura degli incarichi da parte degli altri soggetti titolati - Incidenza sulla potesta' dell'ente pubblico di avvalersi delle professionalita' ritenute migliori. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (dis. di legge 1095 - stralcio X), art. 1, commi (1), 2, 3 e 4, quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana relative ai componenti degli uffici stampa - Estensione del trattamento giuridico ed economico di redattore capo, previsto per il personale dell'ufficio stampa del Presidente della Regione, agli addetti dei corrispondenti uffici presso Comuni, enti strumentali della Regione, istituzioni locali e aziende del servizio sanitario - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata compressione dell'autonomia organizzativa degli enti locali - Imposizione ad essi di maggiori oneri senza indicazione delle risorse per fronteggiarli - Riconoscimento di qualifica superiore senza verifica di requisiti e capacita', e indipendentemente dal bisogno della qualifica rispetto all'attivita' dell'ente. - Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (dis. di legge 1095 - stralcio X), art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114.(GU n.8 del 22-2-2006 )
L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio X dal titolo «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. In particolare, il disegno di legge ripropone con modifiche ed integrazioni quanto contenuto nell'art. 19, commi 1 e 2 del d.d.l. 1084, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Il provvedimento legislativo sostanzialmente introduce forme di stabilizzazione del personale che in atto svolge e/o che abbia, per un limitato periodo di tempo, svolto le funzioni di addetto stampa e/o portavoce o, ancora, attivita' giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata, presso testate editate dagli enti pubblici destinatari delle norme. Nello specifico, infatti, i commi 1 e 4 dell'art. 1 prevedono che le istituzioni locali, gli enti strumentali della regione, le aziende del servizio sanitario regionale e il presidente della regione, nel nominare i componenti dei propri uffici stampa, debbono «con priorita» avvalersi del personale prima indicato. Orbene, dal combinato disposto delle norme richiamate anche indirettamente dal provvedimento in esame, ovverossia l'art. 127 della l.r. 17/2004, l'art. 9 della legge 150/2000 e l'art. 72 della l.r. 41/1985, si evince, cosi' come peraltro evidenziato anche in un parere dell'Ufficio legislativo e legale della presidenza della regione, che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in via fiduciaria tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o tra il personale esterno secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs 29/1993, che appunto disciplina il conferimento di incarichi fiduciari ad esperti di provata competenza. Proprio perche' si tratta di nomina fiduciaria, che per costante giurisprudenza e' sorretta da amplissima discrezionalita' e non richiede alcuna valutazione comparativa o motivazione nella scelta, l'attuale previsione di un criterio di priorita' appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare carattere dell'incarico. La disposizione sembra invero costituire una forma di jus specialis, volta a tutelare le aspettative delle unita' che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, compromette per la generalita' dei soggetti titolati la possibilita' di ricoprire gli incarichi in questione e menoma la potesta' dell'ente pubblico di avvalersi di quelle professionalita', a suo giudizio, ritenute migliori. Inoltre, la previsione contenuta nel comma 1 dispone l'applicazione «tout court» della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della presidenza della regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio sanitario regionale. Detta previsione viola palesemente gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione, giacche' da un canto comprime l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare e/o assegnare le risorse con cui farvi fronte e dall'altro attribuisce il trattamento di una qualifica superiore, non solo senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacita' dei destinatari, ma anche in assenza del puntuale riscontro della necessita' della stessa qualifica, in relazione all'attivita' svolta che va correlata indubbiamente alla dimensione dell'ente.
P. Q. M. Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna le sottoelencate disposizioni del d.d.l. 1095/stralcio X dal titolo «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa» approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006: art. 1, comma 1 per violazione degli articoli 3, 51, 97, 81, quarto comma e 114 della Costituzione; art. 1, commi 2, 3 e 4 limitatamente agli ultimi due periodi, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 27 gennaio 2006 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace 06C0091