N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per Regione Siciliana) Sanita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Personale gia' dipendente da case di cura private -Assunzione nei ruoli del Servizio sanitario regionale con procedure extra ordinem - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con principi costituzionali. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 1. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale assunto e inquadrato dal marzo 2005, in base a concorso per soli titoli, nella categoria D - Funzionario direttivo dell'amministrazione dei Beni culturali - Attribuzione della qualifica di dirigente di terza fascia - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei vincitori di concorso nella categoria D - Ingiustificato privilegio non sorretto da adeguate motivazioni ne' idonee procedure di selezione - Compressione del buon andamento della P.A. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 10, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Reparti ospedalieri di pediatria - Prevista presenza di un pedagogista, in alternativa allo psicologo - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con principi costituzionali (non essendo la figura del pedagogista contemplata nei ruoli del personale del servizio sanitario). - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 10, comma 11 [sostitutivo dell'art. 13, comma 4, della legge regionale siciliana 31 luglio 2003, n. 10]. - Costituzione, artt. 3 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Contratti a tempo determinato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana - Autorizzazione alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con il divieto di assunzioni a tempo indeterminato posto dalla legge finanziaria 2006. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 15. - Costituzione, art. 119; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 595. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Iniziative private nell'ambito dei progetti integrati territoriali (PIT) - Autorizzazione ope legis dell'edificazione di strutture edilizie in verde agricolo - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata compromissione dell'autonomia dei Comuni nella gestione e programmazione del territorio mediante gli ordinari strumenti urbanistici - Inidoneita' rispetto alla tutela dell'ambiente. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 17 [modificativo dell'art. 9 della legge regionale siciliana 29 novembre 2005, n. 15]. - Costituzione, artt. 9 e 114. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Giornalisti del comparto regionale inquadrati nella qualifica di redattore capo ex art. 127, comma 2, della legge siciliana n. 2/2002 - Riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata attribuzione di un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici - Disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei dipendenti regionali. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 19, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Giornalisti inquadrati nella qualifica di redattore capo ex art. 127, comma 2, della legge siciliana n. 2/2002, non ricompresi nel comparto regionale - Possibile riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza, previa deliberazione dell'ente di appartenenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata disparita' di trattamento fra giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 19, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.9 del 1-3-2006 )
L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio XIII dal titolo «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea Regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. La quasi totalita' delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge ripropone le norme gia' oggetto di gravame con l'impugnativa del 14 dicembre 2005 avverso il d.d.l. 1084 secondo la corrispondenza che di seguito si riporta: art. 2, ex art. 9, commi 3 e 6 impugnati per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione; art. 4, ex art. 13, comma 2, impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile; art. 5, ex art. 15 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 6, ex art. 17 impugnato per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione, dell'art. 19, legge n. 157/1992 e per interferenza in materia penale; artt. 7 e 8, ex art. 18, commi 3 e 5 impugnati per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 10, comma 1, ex art. 19, comma 3 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione; art. 10, comma 3, ex art. 19, comma 9, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, commi 4 e 5 ex art. 19, commi 10 e 12, impugnati per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, lettera o) della Costituzione; art. 10, comma 6, ex art. 19, comma 19 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione; art. 10, comma 7, ex art. 19, comma 21 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, commi 8 e 10, ex art. 19, commi 22 e 24 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione; art. 10, comma 12, ex art. 19, comma 30 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, comma 14, ex art. 19, comma 33 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione; art. 10, comma 15, ex art. 19, comma 35 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, comma 16, ex art. 19, comma 40 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, comma 17, ex art. 19, comma 41 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, comma 18, ex art. 19, comma 42 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, comma 19, ex art. 19, comma 44, impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione; art. 11, comma 1, ex art. 20, comma 17, impugnato per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale; art. 11, comma 2, ex art. 20, comma 35, impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 11, comma 4, ex art. 20, comma 43, impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione; art. 12, comma 1, ex art. 21, comma 2, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 12, comma 2, ex art. 21, comma 11, impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione; art. 12, comma 3, ex art. 21, comma 12, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 12, comma 4, ex art. 21, comma 13 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 12, comma 5, ex art. 21, comma 16 impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione; art. 12, comma 6, ex art. 21, comma 25 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 13,ex art. 22, comma 2 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 14, comma 1, ex art. 23, comma 11 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 14, comma 3, ex art. 23, comma 17 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 16, comma 1, ex art. 25, comma 1 impugnato per violazione dell'art. 3 della Costituzione; art. 16, comma 2, ex art. 25, comma 14 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione; art. 16, comma 3, ex art. 15 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione. Riguardo alle sopraindicate disposizioni, non essendo emersi nell'iter parlamentare nuovi elementi che possano indurre a superare i motivi di censura addotti con il precedente atto di gravame, si ripropongono con il presente atto all'attenzione di codesta Corte le argomentazioni svolte nell'impugnativa proposta il 14 dicembre 2005, che qui integralmente si richiamano. Le norme contenute nell'art. 1, 10, commi 2 e 11, nell'art. 15, nell'art. 17 e nell'art. 19, in quanto riproducono con modifiche norme gia' contenute nel cennato d.d.l. 1084 o introdotte ex novo nell'attuale testo normativo, danno adito a rilievi di costituzionalita' per le ragioni che di seguito si espongono. L'articolo 1, che prevede particolari forme di assunzione nei ruoli del servizio sanitario regionale e che costituisce riproduzione di analoghe norme proposte in passato con diversi disegni di legge e da ultimo con l'art. 6, comma 4 del d.d.l. n. 1084, oggetto del ricorso in data 14 dicembre 2005, sebbene adesso individui la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, rimane tuttavia censurabile in quanto, nel consentire con procedure extra ordinem l'assunzione del personale gia' dipendente di case di cura private, si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. L'articolo 10, comma 2, che sostituisce la previsione dell'art. 19, comma 8, del disegno di legge n. 1084, tende a far conseguire la qualifica di dirigente di terza fascia a personale gia' assunto ed inquadrato, a far data dal marzo 2005, nella categoria D - Funzionario direttivo nell'amministrazione dei beni culturali in base ad un concorso per soli titoli. Tale beneficio non solo ingenera una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei vincitori di concorso della categoria D, che e' gia' stato assunto nei ruoli dell'amministrazione regionale o e' in attesa di assunzione e che e' stato, o sara', inquadrato regolarmente secondo le previsioni della legge regionale n. 10/2000, ma anche concede un privilegio, non sorretto da adeguate motivazioni ne' idonee procedure di selezione, compromettendo pertanto il buon andamento della p.a. tutelato dall'art. 97 della Costituzione. Anche la disposizione dell'articolo 10, comma 11 si ritiene lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente la presenza di un pedagogista in alternativa allo psicologo nei reparti ospedalieri di pediatria. La figura del pedagogista non e' contemplata fra quelle dei ruoli del personale del servizio sanitario e pertanto, non essendone definite le funzioni, non e' conseguentemente possibile stabilire una corrispondenza con quelle svolte dallo psicologo, da cui invece potrebbe desumersi che l'equivalenza dei ruoli non e' sostenibile. L'articolo 15 consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in palese contrasto con quanto prescritto dal comma 595 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e pertanto costituisce violazione dell'art. 119 della Costituzione. L'articolo 17 consente l'estensione delle previsioni dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2005 alle «iniziative private», ovverosia autorizza ope legis l'edificazione di strutture edilizie in verde agricolo. E' palese, pertanto, la compromissione dell'autonomia dei competenti organi comunali nella gestione e programmazione del proprio territorio esercitata attraverso l'adozione degli ordinari strumenti urbanistici. La disposizione e' altresi' censurabile sotto il profilo della non idonea tutela dell'ambiente, prescritta dall'art. 9 della Costituzione L'articolo 19 comma 1 riconosce l'anzianita' di servizio, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, per i giornalisti inquadrati nella qualifica di redattore capo in attuazione dell'art. 127, comma 2 della legge regionale n. 2/2002. Il servizio cosi' riconosciuto, ricongiunto dall'amministrazione di appartenenza solo in base alla richiesta degli aventi diritto, costituisce un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici per una determinata categoria professionale, non supportata da un corrispondente interesse pubblico a tale ricostruzione di carriera che ingenera, altresi', disparita' di trattamento riguardo alla generalita' dei dipendenti regionali, la cui anzianita' di servizio viene valutata secondo gli ordinari criteri di legge. Ad analoghe censure si presta il comma 2 dello stesso articolo che, subordinando il riconoscimento dell'anzianita' di servizio nell'attuale qualifica, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, alla potesta' dell'amministrazione presso la quale i beneficiari prestano servizio, crea disparita' di trattamento anche all'interno della medesima categoria di giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni. Dalle sopra esposte argomentazioni la disposizione in questione appare censurabile per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
P. Q. M. Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge 1095/stralcio XIII dal titolo: «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti» approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006: artt. 1, 5, 10, commi 3, 7, 12, 16, 17, 18, 11, comma 2, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; artt. 2, 10, commi 1, 6, 8, 10, 14, 11, comma 4, 16, comma 2, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione; art. 4 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile; art. 6 per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione, dell'art. 19 legge n. 157/1992 e per interferenza in materia penale; artt. 7, 8, 10, commi 2 e 11, 12, commi 1, 3, 4 e 6, 13, 14, commi 1 e 3, e 19, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 10, commi 4 e 5 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 lettera o) della Costituzione; art. 10, comma 19, 12 , commi 2 e 5 per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione; art. 11, comma 1 per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale; art. 15, per violazione dell'art. 119 della Costituzione; art. 16, comma 1 per violazione dell'art. 3 della Costituzione; art. 17 per violazione degli artt. 9 e 114 della Costituzione; Palermo, addi' 27 gennaio 2006 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace 06C0094