N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) Caccia - Regione Siciliana - Attribuzione, alle ripartizioni faunistico-venatorie, delle operazioni e degli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura ed abbattimento, mediante proprio personale, dipendenti del Corpo delle guardie forestali, guardie addette ai parchi o alle riserve ed altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni - Possibilita' per le predette ripartizioni di avvalersi di proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientali, riconosciute in sede regionale, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio - Attribuzione dell'esercizio del controllo nei parchi regionali e nelle riserve naturali ai soggetti di cui possono avvalersi le ripartizioni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciato affidamento a soggetti di cui non e' stato verificato con il rilascio della licenza all'esercizio venatorio, il possesso della conoscenza e della capacita' tecnica del maneggio delle armi - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 1, limitatamente agli incisi «delle guardie addette ai parchi o alle riserve» e «dei proprietari e dei conduttori dei parchi sui quali si attuano gli interventi». - Costituzione, art. 97. Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale del ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale n. 53/1985 - Applicazione allo stesso personale dei benefici di cui al secondo comma della legge regionale n. 21/1986, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2004, di quelli previsti dalla legge regionale n. 21/2003 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di competenza statale in materia di previdenza. - Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 2, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. o). Impiego pubblico - Personale dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo - Rideterminazione provvisoria della dotazione organica in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 - Previsione entro detto limite dell'attivazione delle procedure selettive mediante pubblico concorso in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N. - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Dedotta riproposizione da parte della Regione del contenuto della norma di cui all'art. 19, comma 26 del d.d.l. n. 1084 impugnata con il ricorso n. 99/2005 - Richiamo alle censure ed argomentazioni sviluppate nel predetto ricorso. - Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97. Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Siciliana - Contratti per acquisto e fornitura di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008 - Prevista possibilita' di rinnovo per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione di almeno il 3 per cento del corrispettivo - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata deroga alle procedure stabilite dalla normativa statale e comunitaria - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 3. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.9 del 1-3-2006 )
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio XI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. Nello specifico provvedimento legislativo oggetto del presente atto: 1) l'art. 1, riproduce con modifiche le disposizioni contenute nell'art. 17 del disegno di legge n. 1084, impugnato per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto penale. La nuova formulazione della disposizione tuttavia non supera le censure di costituzionalita' per le motivazioni che di seguito si espongono. I novellati quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1977 consentono alle ripartizioni faunistico venatorie di attuare gli interventi di controllo della fauna selvatica compresi quelli di abbattimento, a mezzo anche delle guardie addette ai parchi o alle riserve o avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che essi posseggano la licenza per l'esercizio venatorio, contrariamente a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientalistiche. La norma costituisce pertanto un palese vulnus all'art. 97 della Costituzione in quanto non tiene nel debito conto la tutela dell'incolumita' pubblica laddove affida la realizzazione dei piani di abbattimento anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e della capacita' tecnica del maneggio delle armi; 2) i commi 1 e 2 dell'art. 2 contengono disposizioni identiche a quelle dell'art. 19, commi 4 e 25 del disegno di legge n. 1084 impugnate entrambe per violazione dell'art. 117, lettera o) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza in materia di previdenza. Dette norme, infatti, estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalita' dei dipendenti regionali a decorrere dalla legge regionale n. 21/1986, a nuove categorie di dipendenti comportando altresi' un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile, che maturera' al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del piu' favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della regione; 3) il terzo comma dello stesso articolo 2 ripropone la norma di cui all'art. 19, comma 26 del richiamato d.d.l. 1084 impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione e pertanto al riguardo si richiamano integralmente le argomentazioni a sostegno del predetto atto di gravame; 4) l'art. 3 infine ne riproduce l'articolo 21, quinto comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in cui e' prevista l'eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure, stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinando cosi' una lesione del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione.
P. Q. M. E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del d.d.l. 1095/stralcioXI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006: l'art. 1, limitatamente agli incisi «delle guardie addette ai parchi o alle riserve» e «dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi» per violazione dell'art. 97 della Costituzione; l'art. 2, primo e secondo comma per violazione dell'art. 117, lett. o) della Costituzione; l'art. 2, terzo comma per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione; l'art. 3 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 27 gennaio 2006 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace 06C0109