N. 62 SENTENZA 6 - 16 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Consiglio regionale - Segreterie
  dei gruppi - Incarico di responsabile - Attribuzione a personale di
  categoria «D», nonche' a personale esterno a contratto o interno in
  possesso dei requisiti per l'accesso a tale categoria - Ricorso del
  Governo - Denunciata lesione della regola del concorso pubblico per
  l'accesso  ad  un  livello  superiore,  contrasto con i principi di
  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.8 del 22-2-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della   Regione  Abruzzo  12 novembre  2004,  n. 39  (Interpretazione
autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio
regionale  dell'Abruzzo,  autonomia  e  organizzazione), promosso dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso notificato il
25 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 31 gennaio e
iscritto al n. 13 del registro ricorsi del 2005.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 gennaio  2006  il  giudice
relatore Paolo Maddalena.

                          Ritenuto in fatto

    Con  ricorso  notificato  il  25 gennaio  2005  e  depositato  in
cancelleria il successivo 31 gennaio, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39
(Interpretazione  autentica  della  legge  regionale  n. 18  del 2001
concernente:    Consiglio   regionale   dell'Abruzzo,   autonomia   e
organizzazione).
    La  norma  denunciata  prevede  che  il comma 3 dell'art. 6 della
legge  della  Regione  Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 - ai cui sensi la
responsabilita'  delle  segreterie  dei gruppi consiliari puo' essere
attribuita  a  personale  di  categoria «D» o a personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per
l'accesso  alla  categoria  «D»  -  s'intende  applicabile,  a  tempo
determinato,  anche a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo
in  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  alla  categoria  «D», a
prescindere dal livello di appartenenza.
    Secondo il ricorrente, la disposizione denunciata, nel consentire
l'attribuzione  della  responsabilita'  delle  segreterie  dei gruppi
consiliari  a  tutto  il  personale  interno  alla Regione Abruzzo in
possesso   dei   requisiti   per   l'accesso   alla   categoria  «D»,
configurerebbe  un'ipotesi di conferimento ope legis e retroattivo, a
tale  personale,  di un livello superiore, sebbene solo limitatamente
all'incarico ricoperto.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura,  la  norma denunciata si porrebbe in
contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, che
per  l'accesso  ad un livello superiore richiede il superamento di un
concorso  pubblico.  Inoltre,  la  retroattivita' della norma, avente
carattere  in  realta'  innovativo  piuttosto  che di interpretazione
autentica, violerebbe il principio di ragionevolezza, imparzialita' e
buon  andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3
e 97 della Costituzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Oggetto  della  questione  di legittimita' costituzionale,
sollevata   in  via  principale  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  e'  l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre
2004,  n. 39  (Interpretazione  autentica della legge regionale n. 18
del  2001  concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione).
    Nel  recare  l'interpretazione  autentica del comma 3 dell'art. 6
della  legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18, il quale, in
tema  di  organizzazione  delle  segreterie  dei gruppi del Consiglio
regionale,  stabilisce  che  la  responsabilita'  di esse puo' essere
attribuita  a  personale  di  categoria «D» o a personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per
l'accesso  a  tale  categoria, la disposizione denunciata prevede che
detta norma s'intende applicabile, a tempo determinato, anche a tutto
il  personale  interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti
per  l'accesso  alla  categoria  «D»,  a  prescindere  dal livello di
appartenenza.
    Secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  della legge regionale
violerebbe  l'art. 97,  primo  e  terzo  comma,  della  Costituzione,
perche',  consentendo  l'attribuzione  di  un  livello  superiore  al
personale  interno  alla  Regione  Abruzzo,  sia  pure  limitatamente
all'incarico  ricoperto, contrasterebbe con la regola secondo cui per
l'accesso  ad  un livello superiore e' richiesto il superamento di un
concorso  pubblico.  Essa, inoltre, violerebbe gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, perche' la retroattivita' della norma, avente carattere
innovativo  piu'  che  di  interpretazione  autentica, si porrebbe in
contrasto  con  il  principio di ragionevolezza, imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione.
    2. - La questione non e' fondata.
    2.1.  - Questa Corte ha piu' volte affermato (da ultimo, sentenze
n. 465  e  n. 407  del  2005  e  n. 218  del 2002) che nell'accesso a
funzioni  piu'  elevate, ossia nel passaggio ad una fascia funzionale
superiore,  nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che
non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere
ravvisata una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico
concorso,  che,  in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale
dei  piu'  capaci, resta il metodo costituzionalmente corretto per la
provvista  di titolari degli organi chiamati ad esercitare le proprie
funzioni  in  condizioni  di  imparzialita',  costituendo ineludibile
momento  di  controllo dell'accesso, funzionale al miglior rendimento
della pubblica amministrazione.
    Sennonche',  la  norma  impugnata  non prevede alcun automatico e
generalizzato  inquadramento  nella  qualifica superiore di personale
regionale in possesso di determinati requisiti per l'accesso ad essa.
    Occorre  considerare,  infatti, che, nell'ambito della disciplina
del  Consiglio  regionale  della  Regione  Abruzzo, l'assegnazione di
personale  alle  segreterie  e' temporanea in duplice senso: non solo
perche'  tale  assegnazione  decade  contestualmente  alla cessazione
dall'incarico  del  proponente  e  puo' essere revocata su iniziativa
dello  stesso,  e  cessa  comunque  in  caso di scadenza, ordinaria o
anticipata,   della   legislatura;  ma  anche  perche'  i  dipendenti
regionali ad esse adibiti conservano la titolarita' del posto e delle
funzioni  in  precedenza  ricoperte  nella struttura organizzativa di
appartenenza  e  sono  tenuti  a  riprendere servizio automaticamente
presso  la  stessa  al  termine dell'assegnazione temporanea (art. 8,
commi 4 e 5, della legge regionale n. 18 del 2001).
    In  questo contesto, per il conferimento dell'incarico temporaneo
di  responsabile  della segreteria del gruppo consiliare (attribuito,
su  indicazione del Presidente del gruppo, dalla Direzione competente
per  il  personale)  la  norma  oggetto  di interpretazione autentica
(art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2001) richiede, per
il  personale  gia'  dipendente  della  Regione,  l'appartenenza alla
categoria  «D»  e,  per il personale esterno, assunto con rapporto di
lavoro  a  tempo determinato, il possesso dei requisiti per l'accesso
alla  categoria  «D», ossia - secondo quanto prevede la deliberazione
della Giunta regionale 3 ottobre 2001, n. 871 (recante l'approvazione
dell'atto  di organizzazione concernente modalita' di assunzione agli
impieghi  regionali,  i  requisiti  di  accesso  alle prove selettive
nonche'  i  profili  professionali  relativi  a  ciascuna categoria),
emessa  in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 14 settembre
1999,  n. 77 - del diploma universitario (laurea breve) o del diploma
di laurea in certi indirizzi.
    La  norma  di  interpretazione autentica, sottoposta al vaglio di
legittimita' costituzionale, consente di conferire la responsabilita'
delle  segreterie  non solo al personale interno di categoria «D», ma
anche  a  chi  e'  in  possesso  dei  requisiti  per l'accesso a tale
categoria  (previsti  dalla  gia'  citata  deliberazione della Giunta
regionale  n. 871  del 2001), in conformita', del resto, con la ratio
della disposizione interpretata, che gia' contemplava la possibilita'
di  ricoprire  quell'incarico, previa stipulazione di un contratto di
lavoro   a  tempo  determinato,  per  l'estraneo  all'amministrazione
regionale  in  possesso  dei  requisiti  per  accedere  alla predetta
categoria.
    Pertanto,  la  disposizione dell'art. 1 della legge della Regione
Abruzzo  n. 39  del  2004  detta una norma non di progressione ad una
qualifica superiore, ma esclusivamente di disciplina del conferimento
temporaneo  di  una mansione propria della qualifica superiore, senza
che  cio'  comporti  alcun  avanzamento automatico dell'inquadramento
professionale del lavoratore, tenuto, alla scadenza dell'assegnazione
temporanea,  a  riassumere  le funzioni in precedenza ricoperte nella
struttura organizzativa regionale.
    Cade,  di  conseguenza,  anche la censura - mossa sul presupposto
che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di inquadramento ope legis in
una   categoria   superiore   -   di   violazione  del  principio  di
ragionevolezza,   imparzialita'   e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39
(Interpretazione  autentica  della  legge  regionale  n. 18  del 2001
concernente:    Consiglio   regionale   dell'Abruzzo,   autonomia   e
organizzazione),  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il
ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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