N. 64 ORDINANZA 6 - 16 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Occupazione usurpativa di
  suoli  edificabili di proprieta' privata - Fattispecie anteriore al
  30 settembre  1996  -  Azione  del  proprietario  limitata  al solo
  risarcimento  del  danno e applicazione di criteri riduttivi per la
  determinazione del quantum risarcitorio - Denunciata violazione del
  principio di uguaglianza, ingiustificato privilegio per la pubblica
  amministrazione,  compressione  del  diritto di difesa, lesione del
  diritto di proprieta', contenimento della spesa pubblica soltanto a
  carico  di  privati in astratto titolari del credito risarcitorio a
  misura      integrale,      irrilevanza      di     responsabilita'
  amministrativo-contabili, limitazione del sindacato della Corte dei
  conti,  eccesso di delega, lesione dei principi del giusto processo
  -  Omessa valutazione dell'incidenza sul giudizio a quo di modifica
  legislativa  gia' in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione
  - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs.  8 giugno 2001,  n. 325,  art. 55,  commi 1  e  2,  trasfuso
  nell'art. 55,  commi 1  e  2,  del  d.P.R.  8 giugno 2001,  n. 327,
  modificato dall'art. 1 del d.lgs 27 dicembre 2002, n. 302.
- Costituzione,  artt. 3,  24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97,
  100, secondo comma, e 111.
Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Occupazioni  di urgenza -
  Proroga dei termini di scadenza, con asserita implicita proroga dei
  termini  delle  corrispondenti dichiarazioni di pubblica utilita' -
  Denunciata  compressione del diritto di difesa, lesione del diritto
  di  proprieta',  elusione del principio di rilevanza costituzionale
  di   previa   determinazione   dei   termini   di  efficacia  della
  dichiarazione   di  pubblica  utilita',  contenimento  della  spesa
  pubblica  soltanto  a  carico  di  taluni  privati,  irrilevanza di
  responsabilita' amministrativo-contabili, limitazione del sindacato
  della   Corte   dei   conti  -  Omessa  considerazione  di  diversi
  orientamenti giurisprudenziali e della possibilita' di pervenire in
  via  interpretativa a soluzione conforme a Costituzione - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 4.
- Costituzione, artt. 24, 28, 42, 53 e 97.
(GU n.8 del 22-2-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 55, commi 1 e
2,  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia di espropriazione per pubblica
utilita'  - Testo B), trasfuso nell'art. 55, commi 1 e 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
espropriazioni   per   pubblica   utilita'  -  Testo  A),  modificato
dall'art. 1   del   decreto   legislativo  27 dicembre  2002,  n. 302
(Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
8   giugno 2001,  n. 327,  recante  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita),  nonche'  dell'art. 4  della  legge  1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), promosso con
ordinanza   del   17 settembre  2003  dal  Tribunale  di  Napoli  nel
procedimento  civile vertente tra gli eredi di Ulisse Emilio ed altri
contro  il  Comune  di  Ercolano,  iscritta  al  n. 167  del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli atti di costituzione di Varone Giuliana, Ulisse Egilda
e  Marco (eredi di Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano, del Comune
di   Ercolano,  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 ottobre  2005  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  gli  avvocati  Domenico  Zeno  per Varone Giuliana, Ulisse
Egilda  e  Marco  (eredi  di  Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano,
Sergio  Soria  per  il  Comune  di  Ercolano e l'avvocato dello Stato
Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il
17 settembre 2003 nel corso di causa civile iniziata da Ulisse Maria,
Ulisse  Elvira,  Varone Giuliana, Ulisse Egilda, Ulisse Marco, Ulisse
Stefano,  Terracini  Silvia, per la determinazione dell'indennita' di
occupazione   legittima   e   per   il  risarcimento  del  danno  per
l'occupazione illegittima di terreni di loro proprieta', sottoposti a
procedura  ablatoria  dal  Comune di Ercolano per la realizzazione di
opere   di   viabilita',   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 55,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 8
giugno 2001,  n. 325  (Testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'  - Testo B), per
violazione  degli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97,
100,  secondo  comma,  e  111 della Costituzione, nonche' dell'art. 4
della  legge  1° agosto  2002,  n. 166  (Disposizioni  in  materia di
infrastrutture  e  trasporti), per violazione degli artt. 24, 28, 42,
secondo   e  terzo  comma,  97,  100,  secondo  comma,  e  111  della
Costituzione;
        che  con  atto  di  citazione,  notificato in data 11 gennaio
1995,  gli attori avevano chiesto la liquidazione del risarcimento in
misura pari al valore venale dei terreni;
        che,  in  corso  di  causa,  erano intervenute norme di legge
intese  a  regolamentare  (e  ridurre)  il risarcimento del danno per
l'irreversibile trasformazione del fondo;
        che,   alla   chiusura   dell'istruzione,  il  giudice  aveva
condannato  l'amministrazione,  con  ordinanza,  al  pagamento di una
somma  comprensiva  di  indennita'  di  occupazione  legittima  e  di
risarcimento  per  occupazione illegittima, calcolando questa seconda
voce    in   applicazione   del   comma 7-bis   dell'art. 5-bis   del
decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
        che  la  causa  veniva ritenuta in decisione dal Tribunale di
Napoli,  sulle conclusioni delle parti, in particolare insistendo gli
attori   per  la  condanna  del  comune  al  risarcimento  in  misura
integrale, stante l'inapplicabilita' della regola risarcitoria di cui
alla  norma  ora  richiamata  al  caso  di  specie,  e, in subordine,
chiedendo  la  rimessione  alla  Corte costituzionale della questione
concernente la legittimita' della stessa norma;
        che,  nelle  more  della  riservata decisione, era entrato in
vigore  il  decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 325 (Testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  espropriazione per
pubblica  utilita'  -  Testo  B), che all'art. 55 detta la disciplina
transitoria  delle  occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre
1996,  parificando, quanto alle conseguenze economiche, le due figure
dell'occupazione  «appropriativa»,  consistente  nella trasformazione
del  fondo  privato  in  assenza di decreto di esproprio, e di quella
«usurpativa»,  in  cui  la giurisprudenza aveva ravvisato i caratteri
dell'illecito   puro,  in  assenza,  originaria  o  sopravvenuta,  di
dichiarazione   di  pubblica  utilita',  liquidando  il  risarcimento
integrale;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  risultava  accertata  in
giudizio  l'irreversibile  trasformazione dei fondi, nel giugno 1992,
ovvero  quando  erano  gia' scaduti i termini per la dichiarazione di
pubblica  utilita'  del  fondo, ravvisabile nella delibera consiliare
del  Comune  di  Ercolano  del  20 dicembre 1983, di approvazione del
progetto dell'opera pubblica (o anche nella delibera confermativa del
6 marzo 1984);
        che  alla  stessa  occupazione  non  sarebbero applicabili le
disposizioni    di   proroga   dell'art. 14,   secondo   comma,   del
decreto-legge    20 dicembre    1987,    n. 534,    convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  29 gennaio  1988, n. 47, e dell'art. 22
della  legge  20 maggio  1991,  n. 158, che invece riguarderebbero le
sole occupazioni gia' prorogate dalla legge n. 42 del 1985;
        che si trattava di fattispecie di occupazione usurpativa, per
la  quale non sarebbe stata applicabile la regola risarcitoria di cui
al citato art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992,
se  non  fosse che il sopravvenuto art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001
impone anche per essa il risarcimento regolamentato;
        che  il  sopravvenire dell'art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001
rendeva  rilevante  la  questione  di  costituzionalita' sollevata in
subordine  dagli  attori,  non  essendovi  dubbio che l'irreversibile
trasformazione  dei  terreni  di proprieta' Ulisse era avvenuta prima
del   30 settembre   1996,  e  che  s'imponeva  ora  la  formula  del
risarcimento  regolamentato, pur trattandosi della piu' grave ipotesi
di   responsabilita'   da   occupazione   usurpativa,   integralmente
risarcibile prima dell'entrata in vigore di detta norma; come pure si
rendeva   rilevante   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166, che, con effetto
retroattivo,   va   ad   incidere  sui  termini  di  efficacia  della
dichiarazione  di pubblica utilita', munendo di un titolo l'attivita'
di  trasformazione operata dall'ente pubblico sul suolo di proprieta'
degli attori in causa;
        che  quest'ultima norma, prorogando le occupazioni di urgenza
scadute,     avrebbe     implicitamente    comportato    -    secondo
l'interpretazione  del  Consiglio  di  Stato  -  anche la proroga dei
termini  delle  corrispondenti  dichiarazioni  di pubblica utilita' e
avrebbe  conferito  a  posteriori  il  crisma  della  legalita'  alle
procedure  espropriative  i  cui  termini  erano scaduti fin da epoca
assai anteriore alla stessa legge n. 166 del 2002;
        che,  in  sintesi,  l'art. 55  del  d.lgs. n. 325 del 2001 si
rivela in contrasto con gli artt. 3, 24, 42, 53, 97 Cost.;
        che  l'equiparazione di situazioni del tutto differenti viola
il  principio di uguaglianza, e crea un ingiustificato privilegio per
la  pubblica  amministrazione,  che,  responsabile  di fatto illecito
puro,  risponde  in maniera limitata del danno arrecato, a differenza
di ogni altro soggetto;
        che  il  risarcimento  regolamentato  comprime  il diritto di
difesa,  in quanto preclude l'azione restitutoria, altrimenti ammessa
nei casi di occupazione usurpativa;
        che la violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, Cost.,
consiste  nel  fatto  che  la  norma denunciata viene a legittimare a
posteriori il fatto arbitrario dell'amministrazione, prescindendo dai
motivi  di  interesse  generale  che  soli  consentono l'acquisizione
coatta della proprieta' privata;
        che  la  violazione  dell'art. 53  Cost.  e' configurabile in
quanto  la  norma  impugnata  persegue  il  contenimento  della spesa
pubblica  soltanto  a  carico  di  privati  in  astratto titolari del
credito risarcitorio a misura integrale;
        che  l'equiparazione  di  puri  fatti  illeciti  usurpativi a
irregolarita'  amministrative  procedimentali  sana a posteriori, sul
piano   delle  conseguenze  civilistiche,  e  inevitabilmente,  delle
connesse  responsabilita'  amministrativo-contabili,  gli  arbitri di
funzionari  e  amministratori e cosi' limita il sindacato della Corte
dei  conti  (con  violazione degli artt. 28 e 97 Cost., e cosi' anche
dell'art. 100, secondo comma, Cost.);
        che  l'eccesso  di  delega, nella redazione del citato d.lgs.
n. 325,  emerge  dall'inciso «o dichiarativo della pubblica utilita»,
che  figura  nella norma denunciata quale estensione del risarcimento
regolamentato,  mentre  la  legge  delega (art. 7 della legge 8 marzo
1999,  n. 15),  alla  luce del diritto vivente, non riguardava i meri
fatti usurpativi;
        che  l'operato  del  legislatore  non sembra riconducibile ai
principi  del  giusto  processo  (art. 111 Cost.), essendosi non solo
modificato  in  pendenza  di  giudizio  l'ammontare  del risarcimento
riconoscibile  al  privato, ma stravolta la natura stessa dell'azione
sotto   il  profilo  della  causa  petendi,  come  ricostruita  dalla
giurisprudenza;
        che alla medesima disposizione dell'art. 4 della legge n. 166
del  2002,  stante l'omogeneita' teleologica con l'art. 55 del d.lgs.
citato,   possono   riferirsi  gli  stessi  dubbi  di  illegittimita'
costituzionale prospettabili in riferimento a quest'ultimo;
        che  la norma ha, analogamente, stravolto la causa petendi di
domande  gia'  sub  iudice,  con  conseguente  vulnus  del diritto di
difesa,  ed,  in  contrasto  con  l'art. 42  Cost.,  ha  attribuito a
posteriori la legalita' a fenomeni illeciti, eludendo il principio di
rilevanza  costituzionale  di  previa  determinazione  dei termini di
efficacia della dichiarazione di pubblica utilita';
        che  la  disposta  irrilevanza  di  evidenti  responsabilita'
amministrativo-contabili,  evidenzia  profili  di  contrasto  con gli
artt. 28 e 97 Cost., e, di conseguenza, anche con l'art. 100, secondo
comma, Cost.;
        che,  nel giudizio, si sono costituiti, con separate memorie,
di  pressoche'  identico contenuto, Varone Giuliana e Ulisse Egilda e
Marco da un lato, e Ulisse Maria e Stefano, dall'altro;
        che i predetti danno atto che l'art. 55 del d.lgs. citato, al
primo  comma,  e' stato modificato dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre
2002,  n. 302  (Modifiche  ed  integrazioni  al d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327,   recante   testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita), nel
senso che, sopprimendosi l'espressione «o dichiarativo della pubblica
utilita»,  il risarcimento regolamentato e ridotto e' stato limitato,
per  il  passato,  alla  sola ipotesi di occupazione appropriativa in
senso  stretto,  riconfermando  in  tal  modo  che  e'  data l'azione
restitutoria reale, con la conseguente piena applicazione alternativa
dei  principi  della  responsabilita'  aquiliana  di diritto comune e
dell'integrale  risarcimento  per  equivalente  pecuniario in caso di
scelta  abdicativa degli aventi diritto, nelle ipotesi di occupazione
usurpativa,  che  comprendono sia il caso dell'originaria assenza del
provvedimento dichiarativo della pubblica utilita', sia gli altri due
casi,  piu'  frequenti in pratica, di annullamento giurisdizionale di
tale provvedimento e di sopravvenuta scadenza dei relativi termini di
efficacia,  anteriormente  all'irreversibile trasformazione (e questo
ultimo e' il caso all'esame del Tribunale rimettente);
        che  la  modifica legislativa fa considerare superati i dubbi
sollevati  dal  Tribunale  di  Napoli con riferimento all'art. 55 del
d.lgs.  n. 325  del  2001, e tuttavia rimane la rilevanza di tutte le
questioni  prospettate  con riferimento all'art. 4 della legge n. 166
del 2002;
        che  la  norma ha avuto l'effetto di attrarre sotto la regola
dell'occupazione appropriativa l'acquisizione dei suoli di proprieta'
dei  comparenti, realizzata de facto dal Comune di Ercolano, quando i
termini  di  efficacia della dichiarazione di pubblica utilita' erano
abbondantemente  scaduti, e quando, dunque, sulla scorta del «diritto
vivente»,  sorgeva  a  favore di essi l'azione reale recuperatoria di
diritto   comune,  in  alternativa  all'azione  personale  intesa  al
risarcimento per equivalente integrale;
        che  la proroga per legge ed ex post dei termini di efficacia
dei decreti di occupazione di urgenza (e tra questi, dell'occupazione
disposta  dal  Sindaco  di  Ercolano  con  decreto  n. 126/1987,  con
decorrenza 22 febbraio 1988 e scadenza 22 febbraio 1991), comporta la
proroga  dei  termini  di  efficacia  della dichiarazione di pubblica
utilita',  con  la  conseguenza  di  ricondurre  sotto la fattispecie
appropriativa,  caratterizzata  dalla  mera  mancanza  di  decreto di
esproprio,     una     fattispecie     usurpativa,    originariamente
contraddistinta dalla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di
pubblica  utilita', e di rendere applicabile il criterio risarcitorio
riduttivo,  con la conseguenza che l'art. 4 della citata legge n. 166
del  2002  e'  in  contrasto,  come  esattamente  dedotto dal giudice
rimettente, con gli artt. 24, 42, 53, 28 e 97 Cost.;
        che  nel  giudizio  si  e'  anche  costituito  il  Comune  di
Ercolano, che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilita' delle
questioni  sollevate  dal  Tribunale  di Napoli, stante la tardivita'
delle  deduzioni  in  tal  senso  svolte  da  parte  attrice, solo in
comparsa  conclusionale,  e  per  le  quali non e' stato accettato il
contraddittorio;
        che,  quanto  alle  singole  questioni sollevate, il predetto
comune  ritiene  che  quella  riguardante l'art. 55, commi 1 e 2, del
d.lgs.  325  del  2001, sia inammissibile in base alla considerazione
che  la  norma e' stata modificata dal d.lgs. n. 302 del 2002, che ha
eliminato  dall'ambito  di  applicazione  della  regola  risarcitoria
riduttiva,  il  caso  di  assenza di valido ed efficace provvedimento
dichiarativo della pubblica utilita';
        che,  in  subordine, l'eccezione appare al Comune di Ercolano
manifestamente  infondata,  non  potendo la fattispecie all'esame del
Tribunale  di  Napoli  essere ricondotta alla fattispecie usurpativa,
giacche'  l'irreversibile  trasformazione  del fondo, consumatasi nel
giugno 1992,  era  coperta  da  valida  ed  efficace dichiarazione di
pubblica   utilita',  che,  contrariamente  all'assunto  del  giudice
rimettente  e  in  corretta applicazione delle norme di proroga (come
tra poco precisato), sarebbe scaduta solo il 28 febbraio 1993;
        che,  infine, anche a considerare che la fattispecie in causa
abbia  natura  usurpativa,  questa  tipologia  e'  stata  considerata
conforme  a  Costituzione  (dalla sentenza della Corte costituzionale
30 aprile  1999,  n. 148)  e  alla  Convenzione  europea  dei diritti
dell'uomo (dalla sentenza della Cass. civ. 14 aprile 2003, n. 5902);
        che,  quanto  all'art. 4  della  legge  n. 166  del  2002, la
questione - sostiene il comune costituito - e' inammissibile, essendo
la norma inapplicabile al caso di specie, trattandosi di occupazione,
come  sopra  accennato,  gia' prorogata da precedenti disposizioni di
legge,  precisamente  dall'art. 1-bis  del  decreto-legge 22 dicembre
1984,   n. 801,   convertito   nella  legge  1°  marzo  1985,  n. 42,
dall'art. 14,  comma 2,  del  decreto-legge 20 dicembre 1987, n. 534,
convertito  nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, e dall'art. 22 della
legge 20 maggio 1991, n. 158;
        che  tali  proroghe  -  riguardo alle quali la giurisprudenza
costituzionale   non   ha   rilevato  ragioni  di  contrasto  con  la
Costituzione    -    sono   state   ritenute   dalla   giurisprudenza
automaticamente   applicabili,   anche   in   assenza   di  specifici
provvedimenti amministrativi;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  dichiararsi  l'inammissibilita' e subordinatamente
l'infondatezza delle questioni;
        che, riguardo alla questione concernente l'art. 55 del d.lgs.
n. 325  del 2001, si osserva nella memoria che la novella del 2002 ha
soppresso  l'inciso  «o dichiarativo della pubblica utilita», di modo
che  la  determinazione  del  danno  per  l'abusiva  occupazione  dei
terreni,  ragguagliata  all'indennita'  di  esproprio  con esclusione
della riduzione del 40% e con incremento, invece, del 10%, riguarda i
soli   casi  di  terreni  edificabili  in  assenza  di  provvedimento
espropriativo,  pur  sempre  in  costanza  di valido ed efficace atto
dichiarativo della pubblica utilita';
        che,  con riferimento all'art. 4 della legge n. 166 del 2002,
l'unica  norma  di  proroga astrattamente applicabile all'occupazione
disposta  in  causa (il 29 dicembre 1987), e' l'art. 14, comma 2, del
decreto-legge n. 534 del 1987, convertito nella legge n. 12 del 1988:
che pero' proroga solo fino al 31 marzo 1988 le occupazioni d'urgenza
in  corso,  e  dunque non influisce su un termine di efficacia avente
scadenza successiva (cioe' al 29 dicembre 1990);
        che  non  sarebbe  quindi  ipotizzabile  l'assunto effetto di
sanatoria  che  secondo  il rimettente si sarebbe prodotto, in virtu'
dell'art. 4  della  legge  n. 166 del 2002, sulla perdita d'efficacia
della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  venuta  a scadenza fin
dal febbraio 1991;
        che  le  questioni  sollevate appaiono comunque all'Autorita'
intervenuta infondate;
        che,  con riguardo all'art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001, si
osserva  che  la  giurisprudenza  tiene  opportunamente  distinte  le
fattispecie  di  occupazione  appropriativa  e usurpativa, in modo da
togliere   qualsiasi  fondamento  alla  denuncia  di  violazione  dei
parametri indicati dal rimettente;
        che,  con riferimento all'art. 4 della legge n. 166 del 2002,
l'effetto  sanante  della  citata  norma sarebbe opinabile (e' negato
infatti  da  Cons. Stato, sez. V, n. 1986/2002), e che il giudice non
mostrerebbe  di  aver  esplorato  in  modo  adeguato  le  conseguenze
dell'effetto  assimilativo  attribuito  alle  occupazioni, siano esse
appropriative  o  usurpative, cosi' contravvenendo al generale canone
ermeneutico  che  impone  ante  omnia  una lettura costituzionalmente
conservatrice della norma di legge ordinaria;
        che  sono  state  depositate tempestive memorie dal Comune di
Ercolano,   da   Ulisse   Maria   e   Stefano  e  Varone  Giovanna  e
dall'Avvocatura dello Stato;
        che  nella  memoria  del  Comune  di  Ercolano  sono allegati
ulteriori  profili  d'inammissibilita'  delle questioni, osservandosi
anche  che  il  giudice  a  quo  non ha vagliato approfonditamente le
situazioni di fatto e di diritto;
        che  non  sarebbe  corretta  la  ricostruzione  compiuta  dal
Tribunale,  riguardo al carattere usurpativo dell'occupazione de qua,
giacche'   alla   dichiarazione   di   pubblica   utilita'  presa  in
considerazione,  divenuta  inefficace,  secondo  il  rimettente,  per
scadenza  dei  termini,  ne  sarebbe  seguita un'altra, insita in una
variante  al p.r.g. (che tra l'altro avrebbe mutato la qualitas soli)
del  1986,  cui  sarebbe  seguito un nuovo decreto di occupazione, di
modo che, essendo intervenuta l'immissione in possesso il 28 febbraio
1988,  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  sarebbe  scaduta il
28 febbraio 1993, ben dopo l'ultimazione dei lavori (giugno 1992), di
modo  che  si sarebbe in presenza di occupazione appropriativa, e non
usurpativa;
        che, nel merito, la memoria difensiva conferma l'infondatezza
della  questione,  ribadendo  che l'art. 1 del d.lgs. n. 302 del 2002
(modificando  l'art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001) ha ristabilito la
differenza di trattamento tra occupazione appropriativa e occupazione
usurpativa;  che  il sistema non ostacola in nessun modo la difesa in
giudizio;  che  il  risarcimento  assicurato  dalla legge rappresenta
ragionevole  ristoro  in relazione alle esigenze di bilanciamento con
l'interesse  pubblico;  che  ad  esso  non  puo'  riconoscersi  alcun
connotato tributario; che il riferimento all'art. 76 e' ultroneo; che
i  funzionari risponderanno secondo le norme ordinarie per i danni da
loro arrecati, ove ve ne siano i presupposti, con insussistenza della
violazione degli artt. 28, 97, 100 e 111;
        che,  riguardo  all'illegittimita'  dell'art. 4  della  legge
n. 166 del 2002, il Comune di Ercolano insiste per l'inammissibilita'
della   questione,   poiche'   nella   sua  prospettiva  le  proroghe
dell'occupazione  hanno  coperto  tutto  il  periodo di realizzazione
dell'opera,   con   questo   dando   per   scontato  che  la  proroga
dell'occupazione   riguardi   anche   la  dichiarazione  di  pubblica
utilita';
        che  la  questione  sarebbe  altresi'  infondata, giacche' la
norma, prorogando le occupazioni gia' prorogate, sarebbe confermativa
e  chiarificatrice  di norme pregresse, in applicazione del principio
di conservazione dell'atto di cui all'art. 1367 del codice civile;
        che  i  signori Ulisse Maria e Stefano e Varone Giovanna, pur
prendendo  atto  della  modifica  dell'art. 55,  comma 1,  del d.lgs.
n. 325  del  2001,  che avrebbe ripristinato la tutela restitutoria o
risarcitoria   piena   per   le   occupazioni   usurpative,  come  e'
qualificabile  la  fattispecie  dedotta  in  giudizio,  assumono  che
comunque resta intatta la rilevanza della questione, relativamente al
comma 2,  che  dispone l'applicabilita' della regola del risarcimento
ridotto  alle  occupazioni  appropriative relative a giudizi pendenti
alla data del 1° gennaio 1997;
        che,  infatti,  ferma  restando la fondatezza della questione
relativa  all'art. 4  della  legge n. 166 del 2002, che prorogando le
dichiarazioni di pubblica utilita' fa degradare la fattispecie di cui
e'  causa  da  occupazione usurpativa a occupazione appropriativa, se
anche  tale questione fosse dichiarata infondata, rimarrebbe il fatto
che  con  il  comma 2 dell'art. 55 si e' confermata la applicabilita'
della   regola   del   risarcimento  regolamentato  alle  occupazioni
appropriative,  con  applicazione  retroattiva del comma 1, il che e'
contrario  agli  stessi  parametri di costituzionalita' (artt. 3, 24,
97, 111 Cost.);
        che   anche   l'Avvocatura   generale   dello  Stato  propone
un'ulteriore  difesa osservando che nel giudizio principale, gia' con
ordinanza  ex  art. 186-quater cod. proc. civ., era stata pronunciata
condanna   del   comune   al  risarcimento  commisurato  alle  regole
dell'occupazione    appropriativa,    previo   rigetto   della   tesi
dell'applicazione  alla occupazione d'urgenza de qua della proroga di
cui  all'art. 14  del  d.l.  n. 534  del 1987 e alla legge n. 158 del
1991:  con la conseguenza che il giudice rimettente ancorche' persona
fisica  diversa subentrata nella trattazione della causa avrebbe gia'
consumato  il proprio potere decisorio, restandogli pertanto preclusa
la   possibilita'   di   sollevare   la   questione  di  legittimita'
costituzionale;
        che,   nel   merito,  la  modifica  legislativa  dell'art. 55
impugnato toglierebbe rilevanza alla questione e che, con riferimento
all'art. 4   della   legge   n. 166   del  2002,  tutti  i  parametri
costituzionali invocati sarebbero irrilevanti.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Napoli  - nel corso di causa
civile  iniziata  da  Ulisse  Maria,  Ulisse Elvira, Varone Giuliana,
Ulisse Egilda, Ulisse Marco, Ulisse Stefano, Terracini Silvia, per la
determinazione  dell'indennita'  di  occupazione  legittima  e per il
risarcimento  del  danno  per l'occupazione illegittima di terreni di
loro  proprieta',  sottoposti  a  procedura  ablatoria  dal Comune di
Ercolano  per  la realizzazione di opere di viabilita' - dubita della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 55,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo  8  giugno 2001,  n. 325  (Testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  espropriazione  per pubblica utilita' -
Testo   B),  la'  dove  limita  l'azione  del  proprietario  al  solo
risarcimento  del danno ed estende l'applicazione dei criteri di piu'
contenuta  determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi
di  occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprieta' privata
poste  in  essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le
ipotesi  in  cui  l'irreversibile  destinazione dei suoli privati sia
avvenuta  a  termini  di  efficacia  gia'  scaduti  del provvedimento
dichiarativo   della   pubblica   utilita',   per   violazione  degli
articoli 3,  24,  42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo
comma, e 111 della Costituzione;
        che  lo  stesso  Tribunale  dubita  anche  della legittimita'
costituzionale   dell'art. 4   della  legge  1° agosto  2002,  n. 166
(Disposizioni  in  materia  di infrastrutture e trasporti), la' dove,
con  effetto  retroattivo, attribuisce a posteriori legittimita' alle
occupazioni  di  urgenza in corso alle stesse scadenze previste dalle
singole  leggi  di  proroga,  cosi' incidendo per implicito anche sui
termini  di  efficacia delle corrispondenti dichiarazioni di pubblica
utilita',  per  violazione degli articoli 24, 28, 42, secondo e terzo
comma, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione;
        che  e' da disattendere l'eccezione di inammissibilita' della
questione,  formulata  dal  Comune  di Ercolano, costituito in questo
giudizio,  per  la  tardivita' delle deduzioni in tal senso svolte da
parte  attrice,  dal  momento  che,  per  costante  giurisprudenza di
legittimita'  (v.  Cass. civ. n. 5091 del 1988; Cass. civ. n. 446 del
1976; Cass. civ. n. 2369 del 1972), la questione di costituzionalita'
e' proponibile a istanza di parte in ogni stato e grado del processo,
anche reiteratamente, senza preclusioni;
        che    e'    parimenti   da   disattendere   l'eccezione   di
inammissibilita'  formulata dalla difesa erariale circa l'intervenuta
consumazione  del  potere  del Tribunale di sollevare la questione di
costituzionalita'   a   seguito   della   pronuncia  di  condanna  al
risarcimento con ordinanza ex art. 186-quater del codice di procedura
civile, attesa la naturale revocabilita' del provvedimento;
        che  il rimettente fa riferimento al solo art. 55 del decreto
legislativo n. 325 del 2001, contenente la parte legislativa del t.u.
(Testo B);
        che   tale   decreto  e'  stato  riunificato,  con  la  parte
regolamentare  (Testo  C),  nel  d.P.R.  8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni  per pubblica utilita' - Testo A), che, costituendo la
risultante    finale    dell'operazione    di    delegificazione    e
semplificazione,   e'  quello  cui  fanno  riferimento  i  successivi
provvedimenti legislativi, anche per modificarlo;
        che   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  deve
intendersi trasferita sull'art. 55 del d.P.R. n. 327 del 2001, in cui
e'  stata trasfusa, senza modificazioni, e gia' prima dell'emanazione
dell'ordinanza  di rimessione, la norma impugnata (per l'affermazione
di  identico principio cfr. sentenze n. 328 e n. 304 del 2003; n. 376
del 2000);
        che  il predetto art. 55 e' stato modificato dall'art. 1° del
decreto   legislativo   27 dicembre   2002,   n. 302   (Modifiche  ed
integrazioni   al   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  8
giugno 2001,   n. 327,   recante   testo   unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita),   con   la   soppressione,   fra  l'altro,  dell'inciso  «o
dichiarativo della pubblica utilita»;
        che   tale   soppressione   ha   eliminato   dall'ambito   di
applicazione della regola risarcitoria riduttiva l'ipotesi di assenza
di  valido  ed  efficace  provvedimento  dichiarativo  della pubblica
utilita';
        che  il  giudice rimettente ha omesso di valutare l'incidenza
sul  giudizio  a  quo  della  modifica legislativa subita dalla norma
impugnata  ad  opera  dell'art. 1  del  predetto  decreto legislativo
n. 302  del  2002,  gia'  in  vigore  al  momento  dell'ordinanza  di
rimessione,   con   conseguente   manifesta   inammissibilita'  della
questione  di legittimita' sollevata per difetto di motivazione della
rilevanza  (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 45 del 2004; nn. 187, 152
e 144 del 2003);
        che  l'incostituzionalita'  dell'art. 4 della legge 1° agosto
2002,  n. 166,  e'  ravvisata  dal  rimettente,  per  il fatto che la
proroga,  ivi  prevista, dei termini di scadenza delle occupazioni di
urgenza,   si  estenderebbe  anche  alle  dichiarazioni  di  pubblica
utilita',  senza  in  alcun  modo  tenere  presente  che  la costante
giurisprudenza   di   legittimita'   e'   nel  senso  che  i  termini
dell'occupazione   e   quelli   dell'espropriazione   (cioe',   della
dichiarazione di pubblica utilita) sono del tutto distinti, attese le
diverse finalita' e le autorita' competenti ad emetterle, di modo che
la  proroga  delle occupazioni si riferisce solo a queste, e non alle
dichiarazioni  di  pubblica  utilita'  (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. 16907 e n. 4358 del 2003; n. 9384 del 1999);
        che   la   questione   cosi'  prospettata  e'  manifestamente
inammissibile,  perche'  il  giudice  a  quo,  nell'adeguarsi  ad  un
supposto   e   da  lui  non  condiviso  «diritto  vivente»,  peraltro
costituito  da  una isolata pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V,
28 dicembre  2001,  n. 6435),  non  ha  preso in considerazione altri
orientamenti  della  giurisprudenza  di  legittimita'  e della stessa
giurisprudenza  amministrativa  (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2002,
n. 1986;  Cons.  Stato,  sez.  IV,  19 gennaio 2000, n. 248), che gli
avrebbero  consentito  di  interpretare  la disciplina censurata alla
luce  della  ratio  che  la sorregge, cosi' omettendo di esplorare la
possibilita'  di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che
egli  ritiene  conforme  a  Costituzione (v., in proposito, ordinanze
n. 19 del 2003 e n. 517 del 2000).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale degli artt. 55, commi 1 e 2, del decreto
legislativo  8  giugno 2001,  n. 325  (Testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  espropriazione  per pubblica utilita' -
Testo  B),  trasfuso  nell'art. 55,  commi 1  e  2,  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per  pubblica utilita' - Testo A), modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo  27 dicembre  2002,  n. 302 (Modifiche ed integrazioni al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno 2001,  n. 327,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita),  sollevata,  in
riferimento  agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97,
100, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli
con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002,
n. 166  (Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture  e trasporti),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 24,  28,  42,  53 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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