N. 65 ORDINANZA 6 - 16 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Pensione  di  reversibilita'  - Coniuge
  divorziato con sentenza non definitiva - Diritto alla percezione di
  quota  della  pensione  -  Condizioni  -  Titolarita'  dell'assegno
  divorziale   -  Denunciata  irragionevolezza,  lesione  di  diritti
  fondamentali  dell'uomo  e  della  famiglia  -  Jus  superveniens -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge  1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, nel testo sostituito dalla
  legge 6 marzo 1987, n. 74.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 29.
(GU n.8 del 22-2-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge
1° dicembre  1970,  n. 898  (Disciplina  dei casi di scioglimento del
matrimonio),  nel  testo  sostituito  dalla legge 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove   norme   sulla   disciplina   dei  casi  di  scioglimento  di
matrimonio), promosso dal Tribunale di Udine, nel procedimento civile
vertente  tra  Q.  F. e M. L. ed altro, con ordinanza del 14 febbraio
2005  iscritta  al  n. 202  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui l'ex-coniuge,
titolare  di  un assegno provvisorio di mantenimento, aveva richiesto
la  ripartizione  della  pensione di riversibilita' nei confronti del
coniuge superstite del de cuius, il Tribunale di Udine, con ordinanza
del  14 febbraio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e
29  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di  scioglimento  del  matrimonio),  nel testo sostituito dalla legge
6 marzo  1987,  n. 74  (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei  casi di
scioglimento di matrimonio);
        che il remittente osserva come il diritto di una divorziata a
percepire  una  quota  della  pensione  sia  subordinato, a norma del
citato  articolo  della  legge, alla titolarita' «di assegno ai sensi
dell'art. 5» della stessa legge;
        che  nel  caso  di  specie,  aggiunge  il Tribunale, e' stata
pronunciata  sentenza  non  definitiva e il processo deve «continuare
per  la  determinazione  dell'assegno»,  mentre la parte convenuta ha
eccepito  l'inammissibilita' del ricorso per carenza del presupposto,
consistente nella titolarita' del predetto assegno;
        che  tale  situazione  determina  la privazione di un apporto
economico,   essenziale   per   la   sopravvivenza,   per   un  tempo
indeterminato,  in  attesa cioe' della definizione del procedimento -
interrotto  a  seguito  dell'intervenuto  decesso - da riassumere nei
confronti degli eredi;
        che  al  remittente non appare congruo limitare il diritto di
una   divorziata   a   percepire   una   quota   della   pensione  di
riversibilita', a seguito del decesso del suo ex-marito, al solo caso
in  cui sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, disposto con la
sentenza  definitiva  di divorzio, dovendosi invece tener conto anche
dell'analoga  situazione  in cui - attribuito a titolo provvisorio un
assegno   di  mantenimento  -  sia  stata  pronunciata  sentenza  non
definitiva  di  divorzio  ed  il  procedimento debba proseguire, allo
scopo  di  scongiurare  conseguenze  «devastanti e disumane» e quindi
irrazionali   (art. 3   Cost.),  contrarie  ai  diritti  fondamentali
dell'uomo (art. 2 Cost.) e della famiglia (art. 29 Cost.);
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo  per  l'inammissibilita',  ovvero  per  la non fondatezza
della questione;
        che   l'Avvocatura   qualifica  il  problema  come  derivante
soltanto   dal   tempo   processuale   necessario  per  acquisire  la
titolarita'  dell'assegno  di  divorzio  e non gia' da un vizio della
norma denunciata, la quale non nega l'eventuale diritto della coniuge
divorziata a conseguire la quota della pensione di riversibilita' del
coniuge   deceduto,  ma  ne  subordina  l'acquisto  alla  titolarita'
dell'assegno;
        che,  inoltre, essendo l'attribuzione della quota di pensione
ispirata  al  criterio  della certezza della situazione giuridica, si
osserva  come  la  norma  in  questione, allorquando ha svincolato il
diritto alla pensione di riversibilita' dalla persistenza del vincolo
coniugale,  abbia  logicamente  richiesto la compresenza di requisiti
oggettivamente   riscontrabili,   quali  l'esistenza  del  precedente
vincolo  coniugale,  l'inesistenza  di  nuove  nozze  e  la fruizione
dell'assegno  post-matrimoniale  (la misura del quale rientra tra gli
elementi  da valutare nella determinazione della quota di pensione di
riversibilita' spettante);
        che, infine, nel sindacato di legittimita' costituzionale non
puo'  prendersi in considerazione il tempo occorrente a riassumere il
giudizio  nei  confronti  degli eredi e ad ottenere la determinazione
giudiziale nell'an e nel quantum dell'assegno in argomento.
    Considerato   che   il   Tribunale  di  Udine  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 2,  3  e 29 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898  (Disciplina  dei  casi  di  scioglimento del matrimonio), nel
testo  sostituito  dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina  dei  casi  di scioglimento di matrimonio), nella parte in
cui   subordina   l'attribuzione  di  una  quota  della  pensione  di
riversibilita'  in  favore del coniuge divorziato alla titolarita' da
parte  di  questi  dell'assegno  di mantenimento determinato ai sensi
dell'art. 5 della stessa legge;
        che,   successivamente   all'ordinanza   di   remissione,  e'
intervenuta  la legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi
alle  modifiche  in  materia  processuale  civile  introdotte  con il
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80, nonche' ulteriori modifiche al
codice   di   procedura   civile  e  alle  relative  disposizioni  di
attuazione,  al  regolamento  di cui al regio decreto 17 agosto 1907,
n. 642,  al  codice  civile,  alla  legge  21 gennaio  1994, n. 53, e
disposizioni  in  tema di diritto alla pensione di reversibilita' del
coniuge divorziato), che all'art. 5 stabilisce che le disposizioni di
cui  ai  commi 2  e  3  dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898,  e  successive  modificazioni, «si interpretano nel senso che
per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi
l'avvenuto   riconoscimento   dell'assegno   medesimo  da  parte  del
tribunale  ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898
del 1970»;
        che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  a quo per un nuovo esame della questione alla luce della
normativa sopravvenuta.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Udine.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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