N. 65 ORDINANZA 6 - 16 febbraio 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilita' - Coniuge divorziato con sentenza non definitiva - Diritto alla percezione di quota della pensione - Condizioni - Titolarita' dell'assegno divorziale - Denunciata irragionevolezza, lesione di diritti fondamentali dell'uomo e della famiglia - Jus superveniens - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74. - Costituzione, artt. 2, 3 e 29.(GU n.8 del 22-2-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso dal Tribunale di Udine, nel procedimento civile vertente tra Q. F. e M. L. ed altro, con ordinanza del 14 febbraio 2005 iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'ex-coniuge, titolare di un assegno provvisorio di mantenimento, aveva richiesto la ripartizione della pensione di riversibilita' nei confronti del coniuge superstite del de cuius, il Tribunale di Udine, con ordinanza del 14 febbraio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio); che il remittente osserva come il diritto di una divorziata a percepire una quota della pensione sia subordinato, a norma del citato articolo della legge, alla titolarita' «di assegno ai sensi dell'art. 5» della stessa legge; che nel caso di specie, aggiunge il Tribunale, e' stata pronunciata sentenza non definitiva e il processo deve «continuare per la determinazione dell'assegno», mentre la parte convenuta ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso per carenza del presupposto, consistente nella titolarita' del predetto assegno; che tale situazione determina la privazione di un apporto economico, essenziale per la sopravvivenza, per un tempo indeterminato, in attesa cioe' della definizione del procedimento - interrotto a seguito dell'intervenuto decesso - da riassumere nei confronti degli eredi; che al remittente non appare congruo limitare il diritto di una divorziata a percepire una quota della pensione di riversibilita', a seguito del decesso del suo ex-marito, al solo caso in cui sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, disposto con la sentenza definitiva di divorzio, dovendosi invece tener conto anche dell'analoga situazione in cui - attribuito a titolo provvisorio un assegno di mantenimento - sia stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio ed il procedimento debba proseguire, allo scopo di scongiurare conseguenze «devastanti e disumane» e quindi irrazionali (art. 3 Cost.), contrarie ai diritti fondamentali dell'uomo (art. 2 Cost.) e della famiglia (art. 29 Cost.); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita', ovvero per la non fondatezza della questione; che l'Avvocatura qualifica il problema come derivante soltanto dal tempo processuale necessario per acquisire la titolarita' dell'assegno di divorzio e non gia' da un vizio della norma denunciata, la quale non nega l'eventuale diritto della coniuge divorziata a conseguire la quota della pensione di riversibilita' del coniuge deceduto, ma ne subordina l'acquisto alla titolarita' dell'assegno; che, inoltre, essendo l'attribuzione della quota di pensione ispirata al criterio della certezza della situazione giuridica, si osserva come la norma in questione, allorquando ha svincolato il diritto alla pensione di riversibilita' dalla persistenza del vincolo coniugale, abbia logicamente richiesto la compresenza di requisiti oggettivamente riscontrabili, quali l'esistenza del precedente vincolo coniugale, l'inesistenza di nuove nozze e la fruizione dell'assegno post-matrimoniale (la misura del quale rientra tra gli elementi da valutare nella determinazione della quota di pensione di riversibilita' spettante); che, infine, nel sindacato di legittimita' costituzionale non puo' prendersi in considerazione il tempo occorrente a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi e ad ottenere la determinazione giudiziale nell'an e nel quantum dell'assegno in argomento. Considerato che il Tribunale di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui subordina l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilita' in favore del coniuge divorziato alla titolarita' da parte di questi dell'assegno di mantenimento determinato ai sensi dell'art. 5 della stessa legge; che, successivamente all'ordinanza di remissione, e' intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato), che all'art. 5 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, «si interpretano nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970»; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della questione alla luce della normativa sopravvenuta.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Udine. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 febbraio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0141