N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2005
Ordinanza emessa il 14 novembre 2005 dal giudice di pace di Ferrara nel procedimento penale a carico di Federici Daniele Reati e pene - Delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione - Prevista inapplicabilita' delle disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 del c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni - Estensione di detta disciplina ai reati di ingiuria o minaccia aggravati ex art. 61, n. 10 c.p. - Mancata previsione - Ingiustificata discriminazione tra cittadini comuni e pubblici ufficiali, a seguito dell'abrogazione del reato d'oltraggio a pubblico ufficiale. - Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, art. 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.9 del 1-3-2006 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 13 ottobre 2005 nel procedimento penale R.G.269/2004 contro Federici Daniele, imputato del reato di cui all'art. 61 n. 10, e 594 c.p., sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 per violazione dell' art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina dallo stesso prescritta non si applichi anche al reato di ingiuria o minaccia a norma degli articoli 594 e 612 c.p. aggravati ex art. 61 n. 10 c.p. ha emanato la seguente ordinanza. Premesso: L'art. 4 del d.lgs. lgt. citato dispone: «non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 del codice penale, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». Tale scriminante, gia' ammessa nel codice penale del 1889, fu abolita con l'introduzione del codice penale del 1930, nel solco dell'ideologia del regime allora vigente e fu con solerte sollecitudine ripristinata, caduto il regime fascista, proprio con il decreto in esame. Successivamente, ma dopo alquanto tempo, l'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 341 del codice penale «Oltraggio a un pubblico ufficiale», in ragione delle disparita' che tale delitto creava tra la tutela accordata alla lesione del prestigio e dell'onore della pubblica amministrazione o di un suo rappresentante e quello accordato al privato cittadino. Seguiva nell'interpretazione della Cassazione la riqualificazione di tale reato come ingiuria o minaccia, ponendo, e' vero, una parificazione della situazione del privato cittadino a quella della pubblica amministrazione, ma contemporaneamente stabilendo per il cittadino una trattamento deteriore sul piano della difesa tutte le volte che il delitto di ingiuria e minaccia fosse aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10. L'eccezione di incostituzionalita' del richiamato art. 4 del d.lgt., cosi' come sollevata si appalesa non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione e rilevante nel caso di specie, che vede il Federici imputato di ingiurie e minacce a pubblici ufficiali in un caso in cui si potrebbe rilevare nei pubblici ufficiali stessi un eccesso delle loro attribuzioni effettuato con atti arbitrari. Pur nella diversita' degli interessi protetti, e' chiara l'affinita' tra l'abrogata figura criminosa dell'oltraggio a pubblico ufficiale e quella tuttora valida, dell'ingiuria aggravata dalla qualita' di pubblico ufficiale della persona offesa, per cui una volta abrogato l'art. 341 c.p. avrebbe dovuto essere coordinata la relativa legge 25 giugno 1999, n. 205, con l'art. 4 del d.lgt. n. 288/1944. La mancanza di tale coordinamento, rendendo inapplicabile la relativa scriminante, ha reintrodotto, di fatto, relativamente alla fattispecie di cui agli artt. 594 e 612 c.p. aggravati ex art. 61 n. 10 c.p., una disciplina non paritaria tra cittadini comuni e pubblici ufficiali che gia' il d.lgt. aveva eliminato mettendo sullo stesso piano la dignita' della lesione dell'onore e del decoro dei cittadini e la dignita' della lesione degli stessi beni del pubblico ufficiale, in pratica reintroducendo una disparita' di trattamento priva di giustificazioni per situazioni soggettive riconosciute uguali dallo Stato e sacrificando, quindi, il diritto di difesa del cittadino.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina dello stesso prevista non si applichi anche al reato di ingiuria o minaccia a norma degli artt. 594 e 612 c.p. aggravati ex art. 61, comma I, n. 10; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Dispone la sospensione del procedimento in corso fino alla decisione della Corte costituzionale. Ferrara, addi' 26 ottobre 2005 Il giudice di pace: Gianferrara 06C0145