N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 agosto 2005
Ordinanza emessa il 18 agosto 2005 dal tribunale dei minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di B. F. Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Misure cautelari - Custodia cautelare - Applicabilita' quando si procede per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lett. e-bis), cod. proc. pen. (delitti di furto in abitazione e furto con strappo di cui all'art. 624-bis, cod. pen.) - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza del sistema delle misure cautelari minorili - Disparita' di trattamento tra imputati in ragione del reato. - Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 23; codice di procedura penale (nuovo), art. 380, comma 2, lett. e). - Costituzione, art. 3.(GU n.9 del 1-3-2006 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha emesso la seguente ordinanza di convalida, di applicazione di misura cautelare e di rimessione alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza di questione di legittimita' costituzionale. Il g.i.p. vista la richiesta del p.m. in data 16 agosto 2005 tesa alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di B. F. nato il 21 ottobre 1988 a Babaita (Romania), alias M. I. nato il 21 ottobre 1987 in Romania, alias M. A. nato il 21 ottobre 1988 in Romania, alias R. G. nato il 13 marzo 1988 in Romania, sottoposto ad indagini per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 c.p. commesso in Firenze il 15 agosto 2005 (in concorso con altri quattro minori e due maggiorenni separatamente giudicati) sentito il minore ed il difensore; O s s e r v a Il giovane e' stato arrestato nella quasi flagranza di tentativo di furto, commesso in concorso con altri sei giovani, di una vettura di proprieta' di Andrea Pieri; il delitto risulta altresi' pluriaggravato dalla violenza esercitata sulla vettura, dalla circostanza che questa, parcheggiata sulla pubblica via, era stata esposta alla pubblica fede e dal numero delle persone. Dal verbale di arresto si apprezza che la polizia giudiziaria, intervenuta in seguito a una telefonata di un cittadino, ha identificato i sette giovani come gli autori del furto (in particolare il B. come uno degli autori materiali del reato, introdottosi a frugare nell'automobile), li ha inseguiti e, senza perdere il contatto visivo con gli stessi, li ha bloccati alcune centinaia di metri dopo ed infine ha proceduto al loro arresto. Non occorre aggiungere altro per concludere che la polizia giudiziaria ben poteva ipotizzare il delitto poi contestato dal p.m. per il quale, pur nella forma del tentativo, la legge minorile penale vigente ammette, nell'ipotesi di flagranza o quasi flagranza, l'arresto. La verifica della ricorrenza della flagranza assorbe l'esame della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza presupposto probatorio delle misure cautelari. Peraltro nel caso di specie difficilmente puo' contestarsi che ricorra altresi' un consistente pericolo di reiterazione di reati analoghi (presupposto cautelare delle misure cautelari): il giovane, e' al suo settimo arresto in pochi mesi, ha totalizzato 12 denunce penali dal marzo 2004 ad oggi, ha fornito vari nomi falsi in occasione di diversi controlli (a tutt'oggi non ha con se' documenti di identita' ed e' reticente sulle origini familiari), continua a mantenere una vita randagia, rifiutando le occasioni di collocamento educativo che gli sono state offerte, non dimostra interesse per impegni di studio e frequenta ambienti inadeguati. Vieppiu' difficilmente potrebbe riconoscersi che una misura diversa dalla custodia cautelare (come il collocamento in comunita' irrogato agli altri correi minori) sarebbe idonea nella fattispecie, in considerazione della vacuita' dei ripetuti ammonimenti finora ricevuti e rifiutati dal ragazzo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-23, d.P.R. n. 448/1988 e' consentito l'arresto dei minori colti in flagranza di uno dei delitti per i quali puo' essere disposta la custodia cautelare. E dunque i reati seguenti: 1) delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena... della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni; 2) delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380 lett. e), f), g), h) del c.p.p.; 3) in ogni caso, per il delitto di violenza carnale. Nel presente caso, applicati i criteri di cui al combinato disposto dell'art. 19, quinto comma d.P.R. n. 448/1988 e 278 c.p.p. (considerata la riduzione minima per il tentativo e la diminuente della minore eta', rispettivamente un terzo della pena ed un giorno) deve escludersi l'applicabilita' della misura cautelare piu' grave in relazione alla pena prevista in via generale (la legge prevede nella fattispecie una pena massima di sei anni, sette mesi e ventinove giorni) e deve rilevarsi che la custodia cautelare e' consentita unicamente ai sensi dell'art. 380, lett. e) c.p.p. in relazione all'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2) prima ipotesi, prevista per il furto, consumato o tentato, commesso con violenza sulle cose. Ricorrendo in tutta evidenza l'ipotesi di furto aggravato anche ex art. 625, primo comma, numero 2) prima ipotesi, sarebbe integrato altresi' il presupposto normativo per l'applicazione della custodia cautelare richiesta dal p.m. In sostanza, nella fattispecie, ricorrerebbero tutti i presupposti per l'applicazione della misura cautelare piu' restrittiva. Peraltro non puo' non confrontarsi la situazione del caso di specie con quella conseguente alla introduzione dell'art. 624-bis c.p., e interrogarsi sul rispetto del principio di eguaglianza. E' noto infatti che per il tentativo di furto in abitazione, pur aggravato dalla violenza sulle cose, in conseguenza di una scelta legislativa non e' consentita l'applicazione della custodia cautelare (in tal senso, a conferma di una piana lettura delle norme, cfr. Cass. IV pen. n. 9126 in data 21 dicembre 2004 - 8 marzo 2005 - che ha ipotizzato una svista legislativa - e Corte cost. ord. 24 aprile 2003, n. 137). Si osserva insomma che ove il prevenuto avesse commesso un tentativo di furto in abitazione pluriaggravato (reato sicuramente piu' grave del presente) non potrebbe essere ristretto in Istituto penale minorile, mentre potrebbe e dovrebbe esserlo nel caso presente di tentativo di furto pluriaggravato di una vettura. La conclusione a cui si perviene appare dunque viziata sotto il profilo del principio di eguaglianza in quanto dovrebbe applicarsi un trattamento cautelare piu' pesante per un reato piu' lieve. In ogni caso, stante il carattere di eccezionalita' dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti dei minorenni, la scelta legislativa presenterebbe i caratteri della evidente irragionevolezza. Non puo' dubitarsi della rilevanza della suddetta questione di non manifesta infondatezza nella fattispecie in cui, lo si ribadisce, misure diverse dalla custodia cautelare appaiono inadeguate in relazione alle caratteristiche soggettive del giovane. Il giudizio deve pertanto essere sospeso con rimessione alla Corte costituzionale della non manifesta infondatezza del combinato disposto degli artt. 23, d.P.R. n. 448/1988, 380, lett. e) c.p.p. nella parte in cui ammettono l'applicazione della custodia cautelare per il reato di cui agli art. 56-624-625 primo comma n. 2 prima ipotesi, confrontati con la disciplina cautelare penale prevista dall'art. 23 d.P.R. n. 448/1988 per il tentativo di furto in abitazione aggravato, in relazione all'art. 3 Cost. e comunque per evidente irragionevolezza. Tanto premesso, ritenuto che la sospensione del giudizio non interdica emissione di misure diverse da quella richiesta dal p.m. e rimessa alla Corte costituzionale, deve purtuttavia rilevarsi che: l'arresto appare legittimo in quanto, con valutazione ante causam, la polizia giudiziaria ben poteva ipotizzare l'applicabilita' della custodia cautelare nel caso di specie; se non la custodia cautelare appare necessario (nel rispetto del principio di proporzionalita' e dovendosi escludere la futura concedibilita' di benefici minorili) applicare la misura del collocamento in comunita' e affidare il giovane all'USSM competente.
P. Q. M. Convalida l'arresto operato dalla Questura di Firenze nei confronti di B. F. nato il 21 ottobre 1988 a Babaita (Romania), (alias M. I. nato il 21 ottobre 1987 in Romania, alias M. A. nato il 21 ottobre 1988 in Romania, alias R. G. nato il 13 marzo 1988 in Romania; Solleva d'ufficio questione di non manifesta infondatezza degli artt. 23, d.P.R. n. 448/1988, 380 lett. e) c.p.p. nella parte in cui ammettono l'applicazione della custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 56-624-625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, confrontati con la disciplina cautelare penale prevista dall'art. 23, d.P.R. n. 448/1988 per il tentativo di furto in abitazione aggravato, in relazione all'art. 3 Cost. e comunque per evidente irragionevolezza; Sospende il giudizio relativamente alla richiesta del p.m. di applicazione della custodia cautelare e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Applica al giovane predetto la misura del collocamento in comunita'; Affida il giovane all'USSM di Firenze; Indica la data del 15 novembre 2005 quale termine, allo stato, di durata massima della misura applicata; Dispone la comunicazione della presente ordinanza al p.m. ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 17 agosto 2005 Il giudice: Trovato 06C0146