N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 agosto 2005

Ordinanza  emessa  il  18  agosto 2005 dal tribunale dei minorenni di
Firenze nel procedimento penale a carico di B. F.

Processo  penale  -  Procedimento  a  carico  di imputato minorenne -
  Misure  cautelari  -  Custodia cautelare - Applicabilita' quando si
  procede  per  i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lett. e-bis),
  cod. proc. pen. (delitti di furto in abitazione e furto con strappo
  di   cui  all'art. 624-bis,  cod.  pen.)  -  Mancata  previsione  -
  Lamentata  irragionevolezza  del  sistema  delle  misure  cautelari
  minorili  -  Disparita'  di trattamento tra imputati in ragione del
  reato.
- Decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
  art. 23;  codice  di  procedura  penale (nuovo), art. 380, comma 2,
  lett. e).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                    IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

    Ha  emesso la seguente ordinanza di convalida, di applicazione di
misura  cautelare  e  di rimessione alla Corte costituzionale per non
manifesta infondatezza di questione di legittimita' costituzionale.
    Il g.i.p. vista la richiesta del p.m. in data 16 agosto 2005 tesa
alla  convalida  dell'arresto  ed all'applicazione della misura della
custodia  cautelare  nei confronti di B. F. nato il 21 ottobre 1988 a
Babaita  (Romania),  alias  M. I. nato il 21 ottobre 1987 in Romania,
alias  M.  A. nato il 21 ottobre 1988 in Romania, alias R. G. nato il
13  marzo 1988 in Romania, sottoposto ad indagini per il reato di cui
agli  artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 c.p. commesso in Firenze il
15   agosto  2005  (in  concorso  con  altri  quattro  minori  e  due
maggiorenni   separatamente   giudicati)  sentito  il  minore  ed  il
difensore;

                            O s s e r v a

    Il  giovane e' stato arrestato nella quasi flagranza di tentativo
di  furto, commesso in concorso con altri sei giovani, di una vettura
di   proprieta'   di   Andrea  Pieri;  il  delitto  risulta  altresi'
pluriaggravato   dalla   violenza  esercitata  sulla  vettura,  dalla
circostanza  che  questa,  parcheggiata sulla pubblica via, era stata
esposta alla pubblica fede e dal numero delle persone.
    Dal  verbale  di  arresto si apprezza che la polizia giudiziaria,
intervenuta   in  seguito  a  una  telefonata  di  un  cittadino,  ha
identificato   i   sette  giovani  come  gli  autori  del  furto  (in
particolare  il  B.  come  uno  degli  autori  materiali  del  reato,
introdottosi  a  frugare  nell'automobile),  li ha inseguiti e, senza
perdere  il  contatto  visivo  con  gli stessi, li ha bloccati alcune
centinaia di metri dopo ed infine ha proceduto al loro arresto.
    Non  occorre  aggiungere  altro  per  concludere  che  la polizia
giudiziaria  ben poteva ipotizzare il delitto poi contestato dal p.m.
per il quale, pur nella forma del tentativo, la legge minorile penale
vigente   ammette,  nell'ipotesi  di  flagranza  o  quasi  flagranza,
l'arresto.  La  verifica  della  ricorrenza  della  flagranza assorbe
l'esame  della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza presupposto
probatorio delle misure cautelari.
    Peraltro  nel  caso  di specie difficilmente puo' contestarsi che
ricorra  altresi'  un  consistente  pericolo di reiterazione di reati
analoghi  (presupposto cautelare delle misure cautelari): il giovane,
e'  al  suo  settimo arresto in pochi mesi, ha totalizzato 12 denunce
penali  dal  marzo  2004  ad  oggi,  ha  fornito  vari  nomi falsi in
occasione  di diversi controlli (a tutt'oggi non ha con se' documenti
di  identita'  ed  e'  reticente sulle origini familiari), continua a
mantenere  una vita randagia, rifiutando le occasioni di collocamento
educativo  che  gli  sono  state  offerte, non dimostra interesse per
impegni   di   studio   e  frequenta  ambienti  inadeguati.  Vieppiu'
difficilmente  potrebbe  riconoscersi  che  una  misura diversa dalla
custodia  cautelare  (come il collocamento in comunita' irrogato agli
altri   correi   minori)   sarebbe   idonea   nella  fattispecie,  in
considerazione   della   vacuita'  dei  ripetuti  ammonimenti  finora
ricevuti e rifiutati dal ragazzo.
    Ai   sensi  del  combinato  disposto  degli  artt. 16-23,  d.P.R.
n. 448/1988  e' consentito l'arresto dei minori colti in flagranza di
uno  dei  delitti  per  i  quali  puo'  essere  disposta  la custodia
cautelare.  E  dunque  i reati seguenti: 1) delitti non colposi per i
quali  la  legge stabilisce la pena... della reclusione non inferiore
nel  massimo  a  nove anni; 2) delitti, consumati o tentati, previsti
dall'art. 380  lett.  e), f), g), h) del c.p.p.; 3) in ogni caso, per
il delitto di violenza carnale.
    Nel  presente  caso,  applicati  i  criteri  di  cui al combinato
disposto  dell'art. 19,  quinto comma d.P.R. n. 448/1988 e 278 c.p.p.
(considerata  la  riduzione  minima  per il tentativo e la diminuente
della  minore eta', rispettivamente un terzo della pena ed un giorno)
deve escludersi l'applicabilita' della misura cautelare piu' grave in
relazione  alla pena prevista in via generale (la legge prevede nella
fattispecie  una  pena  massima  di  sei anni, sette mesi e ventinove
giorni)  e  deve  rilevarsi  che  la custodia cautelare e' consentita
unicamente  ai  sensi  dell'art. 380,  lett.  e)  c.p.p. in relazione
all'aggravante  prevista  dall'art. 625, primo comma, numero 2) prima
ipotesi,  prevista  per  il  furto, consumato o tentato, commesso con
violenza sulle cose.
    Ricorrendo  in  tutta evidenza l'ipotesi di furto aggravato anche
ex  art. 625, primo comma, numero 2) prima ipotesi, sarebbe integrato
altresi'  il  presupposto normativo per l'applicazione della custodia
cautelare richiesta dal p.m.
    In   sostanza,   nella   fattispecie,   ricorrerebbero   tutti  i
presupposti   per   l'applicazione   della   misura   cautelare  piu'
restrittiva.
    Peraltro  non  puo'  non  confrontarsi  la situazione del caso di
specie  con  quella  conseguente  alla introduzione dell'art. 624-bis
c.p.,  e  interrogarsi  sul rispetto del principio di eguaglianza. E'
noto  infatti  che  per  il  tentativo  di  furto  in abitazione, pur
aggravato  dalla  violenza  sulle  cose, in conseguenza di una scelta
legislativa non e' consentita l'applicazione della custodia cautelare
(in  tal  senso,  a  conferma  di una piana lettura delle norme, cfr.
Cass.  IV  pen. n. 9126 in data 21 dicembre 2004 - 8 marzo 2005 - che
ha  ipotizzato  una svista legislativa - e Corte cost. ord. 24 aprile
2003, n. 137).
    Si  osserva  insomma  che  ove  il  prevenuto  avesse commesso un
tentativo  di  furto  in abitazione pluriaggravato (reato sicuramente
piu'  grave  del  presente) non potrebbe essere ristretto in Istituto
penale minorile, mentre potrebbe e dovrebbe esserlo nel caso presente
di tentativo di furto pluriaggravato di una vettura.
    La  conclusione  a cui si perviene appare dunque viziata sotto il
profilo del principio di eguaglianza in quanto dovrebbe applicarsi un
trattamento  cautelare  piu' pesante per un reato piu' lieve. In ogni
caso,  stante  il carattere di eccezionalita' dell'applicazione delle
misure  cautelari  nei confronti dei minorenni, la scelta legislativa
presenterebbe i caratteri della evidente irragionevolezza.
    Non  puo'  dubitarsi  della rilevanza della suddetta questione di
non manifesta infondatezza nella fattispecie in cui, lo si ribadisce,
misure  diverse  dalla  custodia  cautelare  appaiono  inadeguate  in
relazione alle caratteristiche soggettive del giovane.
    Il  giudizio  deve  pertanto  essere  sospeso con rimessione alla
Corte  costituzionale  della non manifesta infondatezza del combinato
disposto  degli  artt. 23,  d.P.R.  n. 448/1988, 380, lett. e) c.p.p.
nella  parte in cui ammettono l'applicazione della custodia cautelare
per  il  reato  di  cui  agli  art. 56-624-625 primo comma n. 2 prima
ipotesi,  confrontati  con  la  disciplina  cautelare penale prevista
dall'art. 23   d.P.R.  n. 448/1988  per  il  tentativo  di  furto  in
abitazione  aggravato,  in  relazione all'art. 3 Cost. e comunque per
evidente irragionevolezza.
    Tanto  premesso,  ritenuto  che  la  sospensione del giudizio non
interdica  emissione di misure diverse da quella richiesta dal p.m. e
rimessa alla Corte costituzionale, deve purtuttavia rilevarsi che:
        l'arresto  appare  legittimo  in quanto, con valutazione ante
causam, la polizia giudiziaria ben poteva ipotizzare l'applicabilita'
della custodia cautelare nel caso di specie;
        se  non la custodia cautelare appare necessario (nel rispetto
del  principio  di  proporzionalita'  e dovendosi escludere la futura
concedibilita'   di   benefici  minorili)  applicare  la  misura  del
collocamento in comunita' e affidare il giovane all'USSM competente.
                              P. Q. M.
    Convalida   l'arresto  operato  dalla  Questura  di  Firenze  nei
confronti  di  B.  F.  nato  il  21 ottobre 1988 a Babaita (Romania),
(alias  M. I. nato il 21 ottobre 1987 in Romania, alias M. A. nato il
21  ottobre  1988  in  Romania,  alias R. G. nato il 13 marzo 1988 in
Romania;
    Solleva  d'ufficio  questione di non manifesta infondatezza degli
artt. 23,  d.P.R. n. 448/1988, 380 lett. e) c.p.p. nella parte in cui
ammettono l'applicazione della custodia cautelare per il reato di cui
agli  artt. 56-624-625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, confrontati
con  la  disciplina  cautelare  penale  prevista dall'art. 23, d.P.R.
n. 448/1988  per  il  tentativo  di furto in abitazione aggravato, in
relazione all'art. 3 Cost. e comunque per evidente irragionevolezza;
    Sospende  il  giudizio  relativamente  alla richiesta del p.m. di
applicazione   della   custodia  cautelare  e  dispone  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Applica  al  giovane  predetto  la  misura  del  collocamento  in
comunita';
    Affida il giovane all'USSM di Firenze;
    Indica la data del 15 novembre 2005 quale termine, allo stato, di
durata massima della misura applicata;
    Dispone  la  comunicazione della presente ordinanza al p.m. ed ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 17 agosto 2005
                         Il giudice: Trovato
06C0146