N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2005

Ordinanza  emessa  il  21  ottobre  2005 dal giudice di pace di Torre
Annunziata  nel  procedimento  civile vertente tra Varcaccio Garofalo
Giuseppe contro Ministero dell'interno ed altri

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato  per  commettere  talune  violazioni  amministrative  (in
  specie,  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di indossare il
  casco   protettivo)   -  Incidenza  sulla  proprieta'  del  bene  e
  segnatamente  sul diritto del terzo non trasgressore - Sproporzione
  tra  violazione  e  conseguenze economiche della sanzione - Lesione
  dei diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello all'uguaglianza -
  Disparita'  di  trattamento tra conducenti di veicoli a due ruote e
  di altri veicoli - Violazione dei diritti di azione e difesa, della
  parita'  delle  parti  in  giudizio  e  dei  principi in materia di
  sanzioni  amministrative  -  Richiamo  alla  sent. n. 27/2005 della
  Corte costituzionale.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285), artt. 171,
  commi 1  e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del
  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito  con  modifiche
  nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                         il giudice di pace

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 862/2005  del  R.G.S.A.  tra  Varcaccio  Garofalo  Giuseppe,  C.F.
VRCGPP45B22L245G, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA),
Corso  Umberto  I  n. 283,  presso  l'avv.  Carmela  Corradini che lo
rappresenta  e  difende,  in virtu' di procura a margine dell'atto di
opposizione, opponente;
    Contro  Ministero  dell'interno,  in persona del Ministro, legale
rappresentante  pro  tempore,  domiciliato per la carica in Roma, c/o
Ministero   dell'interno,   opposto   e   Ufficio   territoriale  del
Governo-Prefettura   di  Napoli,  in  persona  del  prefetto,  legale
rappresentante  pro  tempore,  domiciliato  in  Napoli,  Palazzo  del
Governo, opposto (per conoscenza).
    Oggetto: opposizione a Verbale di contestazione.
                          N a r r a t i v a
    Con  ricorso  depositato  nei termini di cui all'art. 204-bis del
d.lgs.   30 aprile  1992,  n. 285,  Varcaccio  Garofalo  Giuseppe  ha
proposto    opposizione   avverso   il   verbale   di   contestazione
n. 503525517,  serie 2005 n. 0010255, elevato il 5 ottobre 2005, alle
ore  13.20,  nel  comune  di  Trecase  (NA),  in via C. Cattaneo, dai
Carabinieri   della  Stazione  di  Boscoreale  (NA),  per  violazione
dell'art.  171,  commi  1 e 2 del c.d.s., in suo danno, e relativi al
ciclomotore   Piaggio   Beverly  500  cc,  tg.  BX57819,  di  cui  e'
proprietario,  con  il  quale  veniva  effettuato  il  sequestro  del
predetto  ciclomotore, che circolava contro la sua volonta', condotto
nell'occasione  da  Varcaccio  Garofalo  Ivo,  con  terza trasportata
Ciniglio Gisella, priva di casco.
    Ha dedotto la illegittimita' della opposta contravvenzione,
    Preliminarmente:  la illegittimita' costituzionale dell'art. 171,
commi  1  e 2 c.d.s: e 213, comma 2-sexies, cosi' come modificati dal
d.l.  30 giugno  2005, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
«disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione. Disposizioni in materia di organico
del  personale  della  carriera  diplomatica,  delega  al Governo per
l'attuazione  della  direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori
uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per
violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione;
    Nel  merito:  che  il  passeggero  terzo trasportato era privo di
casco  protettivo,  poiche' sottrattogli poco prima, come da denunzia
in atti.
    Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
    Cio'  premesso,  il  giudicante, aderendo all'eccezione formulata
dall'opponente,  rileva  la non conformita' al dettato costituzionale
dell'art. 171,  commi  1  e  2  del  c.d.s.  e  dell'art. 213,  comma
2-sexies,  cosi'  come  modificato  dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in
legge  17  agosto  2005,  n. 168, e solleva questione di legittimita'
costituzionale  dei  detti  articoli  nella  parte  in cui «E' sempre
disposta  la  confisca  in  tutti  i  casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo  sia  stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171», per
i seguenti motivi:
        1 - Violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto con
la  sanzione  accessoria  del  sequestro,  prodromica  alla  confisca
obbligatoria,   si  sottrae  la  proprieta'  del  bene  al  legittimo
proprietario  e/o  possessore,  gravandolo  inoltre  delle  spese  di
custodia   senza   limite  di  tempo,  ancorche'  ormai  privo  della
legittimazione attiva.
        2  -  Ulteriore violazione dell'art. 42 della Costituzione e'
la mancata previsione della norma dell'appartenenza del ciclomotore o
del  motoveicolo  a  terzo  non  trasgressore, il che costituisce una
sottrazione  immotivata,  illegittima ed, in ultima analisi, illecita
del bene a soggetto non responsabile. In ogni caso non puo' ritenersi
superata  la  detta  violazione  dalla  previsione  di  cui  al  n. 6
dell'art. 213  che risulta in contrasto insuperabile con il contenuto
del comma 2-sexies del medesimo art. 213.
        3 - Violazione dell'art. 3 della Costituzione per la evidente
sproporzione   tra  violazione  e  sanzione  e  relative  conseguenze
economiche,  in  quanto  anche  la  differenza  di valore del singolo
ciclomotore  o  motoveicolo confiscato varia, punendo in modo diverso
il  trasgressore  rispetto alla medesima violazione. Atteso, inoltre,
il  collegamento  tra  l'art. 3  e  l'art. 2  della  Costituzione  si
appalesa quindi anche la violazione di quest'ultimo che garantisce il
diritto  inviolabile  dell'uomo  tra  i  quali va compreso il diritto
all'uguaglianza.
        4 - Violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione in quanto
la  norma in commento pone una evidente disparita' di trattamento tra
il  conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli
altri  veicoli,  rispetto  alla  medesima ratio di salvaguardia della
integrita'  fisica  e del cittadino. Infatti non e' prevista sanzione
analoga per chi non utilizza la cintura di sicurezza, ovvero utilizza
apparecchi  cellulari  stando  alla  guida  di  veicoli  diversi  dal
ciclomotore  o  motoveicolo, per chi guida contro il senso di marcia,
attraversa  con  semaforo  emettente  luce rossa e neppure in caso di
guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.
        5  -  Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Va,
altresi',  rilevato  il contrasto tra i piu' volte citati articoli ed
il  dettato  costituzionale  previsto dall'art. 24 Cost. che prevede:
«Tutti  possono  agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e
grado  del  procedimento». Invero la disposizione normativa in parola
sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione,
ancorche' amministrativa, di una gravita' economica tale, da superare
in  alcune  ipotesi,  l'entita' di sanzioni pecuniarie previste dalle
leggi  penali. Ponendo su un piano di non parita' le parti secondo il
dettato   dell'art.   111  Cost.  Va  sottolineato  che,  nel  nostro
ordinamento,   la   tutela   giurisdizionale   e'  il  solo  sistema,
costituzionalmente  garantita,  nel  rispetto  della  separazione dei
poteri.
    Va da ultimo rilevato che l'utilizzo del termine (art. 213, comma
2-sexies)   «...adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
amministrative...»   presuppone   la   volontarieta'  al  fine  della
commissione  della violazione stessa e cio', se da un lato postula la
prova  incombente  alla  PA  di  dimostrare  la volontarieta' di tale
comportamento,  la  cui  mancata  prova  inficia  il provvedimento di
confisca,  dall'altro  contrasta con il principio secondo il quale in
materia   di   sanzione   amministrativa  e'  ininfluente  l'elemento
psicologico.
    E'  appena  il  caso  di  ricordare che tali principi, sono stati
ribaditi  dalla  Corte  costituzionale  decidendo  questioni analoghe
(sent. 27 del 12 gennaio 2005), non soffermandosi sui singoli profili
di  legittimita',  una  volta  verificata  la palese irragionevolezza
della  sanzione  amministrativa  in  se',  in quanto contrastante con
l'art. 3  Cost.  E  anche  alla  luce  degli  artt. 3 e 6 della legge
689/1981  nei  quali viene espressamente prevista sia la personalita'
della   responsabilita'   per   illecito   amministrativo,   sia   la
solidarieta'  passiva  tra  il  proprietario  della  cosa  (nel  caso
specifico  il  ciclomotore) e l'autore del fatto, ma solo per il caso
di sanzioni amministrative pecuniarie.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  Cost.  e  23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenutane   la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva
questione  di illegittimita' costituzionale degli art. 171, comma 1 e
2  e  213,  comma  2-sexies,  cosi' come introdotto dal d.l 30 giugno
2005,  convertito  in  legge  17  agosto 2005, n. 168, per violazione
degli  att. 2, 3, 24 e 111, 42 Cost. nei termini e per le motivazioni
che  precedono,  nella  parte  in  cui prevede la sanzione accessoria
della  confisca  obbligatoria  del  ciclomotore o del motoveicolo nel
caso  in  cui  il  mezzo sia stato adoperato per commettere una delle
violazioni  amministrative  di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e
171 c.d.s.
    Letto  l'art. 23,  legge  n. 87/1953,  ritenuto  rilevante  e non
manifestamente infondata per i motivi esposti;
    Visto l'art. 295 c.p.c.
    Sospende  il  presente  giudizio,  rubricato  al n. 862 del Ruolo
Generale  Sanzioni Amministrative dell'anno 2005, fino alla decisione
della Corte costituzionale.
    Manda alla cancelleria perche':
        trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;
        notifichi  la  presente  ordinanza  alle  parti  (opponente e
opposto)  Ministero  degli  interni,  al  Prefetto  di  Napoli  per i
provvedimenti   di   competenza,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
        comunichi  la  presente  ordinanza al Presidente della Camera
dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso, in Torre Annunziata, il 20 ottobre 2005.
                    Il giudice di pace: D'Angelo
06C0148