N. 72 ORDINANZA 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -   Immunita'   parlamentare   -   Processo  penale  per
  diffamazione  nei  confronti  di  un  deputato  -  Deliberazione di
  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse,  resa  dalla Camera di
  appartenenza - Ricorso del Tribunale di Catania, sezione distaccata
  di   Giarre  -  Denunciata  lesione  della  sfera  di  attribuzioni
  costituzionalmente  garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo
  e   soggettivo   di   un   conflitto   tra  poteri  dello  Stato  -
  Ammissibilita'   del   ricorso   -  Comunicazione  e  notificazione
  conseguenti.
- Deliberazione  della  Camera dei deputati adottata nella seduta del
  4 dicembre 2003 (doc. 4-quater, n. 74-R).
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37,  terzo  e  quarto  comma;  norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
4 dicembre    2003    (doc.   4-quater,   n. 74-R),   relativa   alla
insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Alberto Acierno, ai
sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della Costituzione, promosso con
ricorso  del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, nei
confronti  della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 20
giugno 2005  ed  iscritto  al n. 30 del registro conflitti fra poteri
dello Stato 2005, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Catania - sezione distaccata di
Giarre,  ha promosso, con atto depositato presso la cancelleria della
Corte  il  20 giugno 2005, conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in relazione alla
deliberazione da essa adottata nella seduta del 4 dicembre 2003 (doc.
4-quater, n. 74-R);
        che  il  ricorrente  premette  di essere chiamato a giudicare
della  responsabilita'  penale dell'on. Alberto Acierno, in relazione
al  reato  previsto  dall'art. 595, primo e secondo comma, del codice
penale,   perche',   comunicando   con  piu'  persone,  offendeva  la
reputazione  di  Macaluso  Antonino,  dichiarando  espressamente  che
«l'onorevole Macaluso Antonino non gli ha consegnato gli stampati con
le  firme  raccolte  per la presentazione dei candidati alla elezione
proporzionale   della   Sicilia   occidentale,  per  non  danneggiare
l'onorevole   Guido   Lo  Porto,  anch'egli  candidato  per  Alleanza
Nazionale nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo
Porto  un  compenso  in  denaro»  (fatto  asseritamente  commesso «in
Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2003», aggravato
dalla   circostanza   «di   aver   proferito   un'offesa  consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato»);
        che  il  Tribunale  ricorrente  deduce  che  «la  Camera  dei
Deputati,  su  conforme  proposta della Giunta per le autorizzazioni,
con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito che i fatti
per  i  quali  e'  in  corso il citato procedimento penale concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue   funzioni,   ai   sensi   dell'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione»;
        che  secondo  il ricorrente la summenzionata deliberazione e'
lesiva   della   sua   «sfera   di  attribuzioni,  costituzionalmente
garantite»,   in  quanto  «non  avrebbero  potuto  essere  dichiarate
insindacabili  le  dichiarazioni,  riportate nel capo di imputazione,
rese dall'imputato Acierno Alberto»;
        che  le  stesse,  difatti,  «sono  state rese nel corso di un
colloquio   del   tutto  sganciato  da  qualsiasi  atto  di  funzioni
parlamentari»,  non ricorrendo quindi l'ipotesi «della riproduzione e
divulgazione  all'esterno di atti compiuti nell'esercizio di funzioni
parlamentari  perche'  manca  la  corrispondenza  del contenuto della
conversazione con un atto parlamentare»;
        che,  inoltre,  secondo  il  ricorrente, «per il tenore delle
espressioni  usate  e  per le modalita' ed il luogo in cui sono state
espresse,  non sembra che quelle dichiarazioni possano costituire una
forma di esercizio di funzioni parlamentari»;
        che  su  tali basi, e quindi escludendo che «le dichiarazioni
di   Acierno   Alberto   fossero  coperte  dall'insindacabilita»,  il
ricorrente,  «ai  sensi  dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953», ha
disposto  «la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  Costituzionale
perche' risolva l'insorto conflitto tra poteri dello Stato».
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare,  senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto  esista  «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla  sua  competenza»,  sussistendone  i  requisiti,  soggettivo  ed
oggettivo,  fermo  restando  il  potere  della  Corte,  a seguito del
giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa
la sua ammissibilita';
        che,   sotto   il   profilo   del  requisito  soggettivo,  va
riconosciuta  la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto,
in  quanto  organo  giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente
la  volonta'  del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni
attribuitegli;
        che,  parimenti,  deve  essere riconosciuta la legittimazione
della  Camera  dei  deputati  ad essere parte del presente conflitto,
quale  organo  competente  a dichiarare in modo definitivo la propria
volonta'  in  ordine  all'applicabilita'  dell'art. 68,  primo comma,
della Costituzione;
        che,  per  quanto  attiene  al profilo oggettivo, sussiste la
materia  di  un  conflitto, giacche' il ricorrente lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in
conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei
relativi   presupposti,   del   potere   spettante   alla  Camera  di
appartenenza  del parlamentare di dichiarare l'insindacabilita' delle
opinioni espresse da quest'ultimo ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
        che  pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve
ritenersi  ammissibile,  ai  sensi  dell'art. 37, quarto comma, della
legge n. 87 del 1953.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei
confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che    la    cancelleria   della   Corte   dia   immediata
comunicazione,   al   ricorrente   Tribunale  di  Catania  -  sezione
distaccata di Giarre, della presente ordinanza;
        b) che,  a cura del ricorrente Tribunale di Catania - sezione
distaccata  di  Giarre,  il  ricorso  e  la  presente ordinanza siano
notificati  alla  Camera  dei deputati, in persona del suo Presidente
entro  il  termine  di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub
a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta
notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti
giorni  fissato  dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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