N. 73 ORDINANZA 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Commissione  parlamentare  di inchiesta sulla morte di
  Ilaria  Alpi  e Miran Hrovatin - Presa in carico, previo sequestro,
  dell'autovettura  a  bordo  della quale furono uccisi Ilaria Alpi e
  Miran  Hrovatin  -  Richiesta  della  Procura  della Repubblica del
  Tribunale  di  Roma  di  svolgimento  congiunto  degli accertamenti
  tecnici necessari a ciascuna delle due autorita' per l'espletamento
  dell'attivita' di indagine di rispettiva competenza - Diniego della
  Commissione  e  conferimento  di  incarico peritale - Ricorso della
  Procura della Repubblica del Tribunale di Roma - Denunciata lesione
  della   sfera   di   attribuzioni  costituzionalmente  garantite  -
  Sussistenza  dei  requisiti  oggettivo e soggettivo di un conflitto
  tra poteri dello Stato - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione
  e notificazione conseguenti.
- Nota  del  21 settembre  2005  (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) della
  Commissione  parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e
  Miran  Hrovatin; atto del Presidente della medesima Commissione del
  17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI).
- Costituzione,  artt. 112,  101,  104  e  107;  legge 11 marzo 1953,
  n. 87,  art. 37,  terzo  e  quarto  comma;  norme integrative per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato
sorto   a   seguito   della   nota   del   21 settembre  2005  (prot.
n. 2005/200001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di inchiesta
sulla  morte  di  Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonche' dell'atto del
17 settembre  2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima
Commissione,  on.  Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura
della   Repubblica   presso  il  Tribunale  di  Roma,  depositato  in
cancelleria  il  5 ottobre  2005  ed  iscritto  al n. 37 del registro
conflitti fra poteri dello Stato, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma  ha promosso, con ricorso depositato presso la cancelleria della
Corte  il  5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;
        che  la  ricorrente  premette  di  aver  appreso da organi di
stampa  «dell'arrivo  in  Italia  della  vettura Toyota a bordo della
quale,  presumibilmente,  furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
il  20 marzo  1994»,  e  di aver pertanto avviato - nel settembre del
2005  -  uno  scambio  di  corrispondenza  con  la citata Commissione
parlamentare,  al fine di segnalare «l'opportunita' dello svolgimento
congiunto  degli accertamenti tecnici» necessari a ciascuna delle due
autorita' per l'espletamento dell'attivita' di indagine di rispettiva
competenza;
        che, tuttavia, il Presidente della predetta Commissione - pur
informando la ricorrente che l'organo parlamentare in questione aveva
«preso in carico, previo sequestro, l'autovettura», disponendo «anche
a  norma  dell'art. 360 c.p.p.» alcuni «accertamenti tecnici», taluni
dei  quali  «di  natura  irripetibile»  - comunicava, con nota (prot.
n. 2005/200001389/SG-CIV)   pervenuta   alla   medesima   Procura  il
21 settembre  2005, di non potere «aderire alla richiesta» formulata,
«significando  che,  tra  l'altro, l'atto deliberativo di istituzione
della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti non
solo   sul   fatto   e  sui  responsabili,  ma  anche  sulle  carenze
istituzionali,  comprese  quelle  attribuibili ai molteplici passaggi
giudiziari che hanno interessato la vicenda»;
        che  proprio  per  l'annullamento di tale nota - e dell'atto,
adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare in data
17 settembre  2005  (prot.  n. 3490/ALPI),  con  il  quale  e'  stato
conferito  «incarico  peritale»  al  dott.  Alfredo Luzi, «volto allo
svolgimento  di  accertamenti  tecnici, anche di natura irripetibile,
sull'autovettura  in  questione» - la Procura della Repubblica presso
il   Tribunale   di   Roma  ha  proposto  il  presente  conflitto  di
attribuzione;
        che   la   ricorrente   evidenzia,   innanzitutto,   come  la
possibilita'  di  configurare un conflitto di attribuzione fra poteri
dello  Stato  postuli - ex art. 37, primo comma, della legge 11 marzo
1953,  n. 87  -  che  lo  stesso  insorga  «tra  organi  competenti a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono»;
        che  tra  questi  organi  sono  stati  inclusi  - prosegue la
ricorrente - tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente
del  carattere  «diffuso»  che  contrassegna  il potere giudiziario»,
quanto   gli  «organi  requirenti»,  in  relazione,  in  particolare,
«all'attribuzione,   costituzionalmente  individuata,  dell'esercizio
dell'azione  penale»  (vengono richiamate le sentenze di questa Corte
n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975);
        che  -  sempre  secondo  la  Procura  ricorrente - egualmente
indubbia  e' la legittimazione passiva della Commissione parlamentare
di  inchiesta,  avendo  questa  Corte «fin dal 1975» precisato che «a
norma  dell'art. 82  Cost.,  la  potesta' riconosciuta alle Camere di
disporre   inchieste   su   materie  di  pubblico  interesse  non  e'
esercitabile   altrimenti   che   attraverso   la  interposizione  di
Commissioni a cio' destinate, delle quali puo' ben dirsi percio' che,
nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope
constitutionis   lo   stesso   Parlamento,  dichiarandone  percio'  e
definitivamente  la  volonta'  ai sensi del primo comma dell'art. 37»
(ordinanza  n. 228  del  1975;  si  citano anche la sentenza n. 231 e
l'ordinanza n. 229 del 1975);
        che, quanto «ai requisiti di ordine oggettivo», la ricorrente
sottolinea  come questa Corte abbia «da tempo superato la restrittiva
nozione  di  conflitto  di  attribuzione  come vindicatio potestatis,
riconoscendo   l'ammissibilita'   del   cosiddetto   «conflitto   per
interferenza»  o  «conflitto  da  menomazione»»  (sono  richiamate le
sentenze  n. 126  del 1994, n. 473 del 1992, n. 204 del 1991 e n. 731
del   1988),  conflitto  ipotizzabile  «quando  un  organo,  pur  non
rivendicando  a  se'  la  competenza  a compiere un determinato atto,
denuncia  che  un  atto  oppure un comportamento omissivo di un altro
organo  abbiano  menomato  la  sua  competenza  o ne abbiano impedito
l'esercizio»;
        che  siffatta  evenienza  ricorrerebbe  proprio  nel  caso di
specie,  giacche',  se  e'  innegabile  che  la  suddetta Commissione
parlamentare ha «il potere di compiere atti di indagine» (ex art. 82,
secondo   comma,  Cost.),  la  decisione  dalla  stessa  assunta  «di
procedere  autonomamente ad accertamenti sul veicolo», con esclusione
della  possibilita' di analogo intervento dell'autorita' giudiziaria,
«provoca   un  pregiudizio  alla  Procura  perche'  le  impedisce  di
esercitare le funzioni che le attribuisce la Costituzione»;
        che,   difatti,  risulta  precluso  «il  proseguimento  delle
indagini»  che  la  ricorrente  ha  tuttora  in  corso, essendole, in
particolare,  inibito «di raccogliere tutti gli elementi necessari ai
fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione
penale»,  con  palese  violazione del principio della obbligatorieta'
della stessa «sancito dall'art. 112 della Costituzione», oltre che di
quelli  «di  indipendenza ed autonomia della magistratura (artt. 101,
104 e 107 Cost.)»;
        che  la  ricorrente,  segnatamente,  si duole di essere stata
privata  della  possibilita' «di sottoporre a sequestro l'autovettura
su  cui  viaggiavano  Ilaria  Alpi  e  Miran  Hrovatin»,  nonche' «di
effettuare  rilevamenti  ed  accertamenti  sul veicolo stesso ai fini
dell'esatta  ricostruzione della dinamica dei fatti, attivita' queste
tutte  essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la
cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi»
del medesimo;
        che,   infine,   la   ricorrente   lamenta   la   sostanziale
vanificazione  di  quella «opportunita' di un effettivo coordinamento
tra  la  Commissione  e  le strutture giudiziarie», presa, invece, in
considerazione  «all'atto  dell'istituzione  della stessa Commissione
con  Deliberazione  della  Camera  dei  Deputati  del  31 luglio 2003
(art. 6,  comma 3)  nonche'  nel  regolamento interno approvato dalla
Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma 1)»;
        che  su tali basi, quindi, la Procura della Repubblica presso
il   Tribunale   di   Roma  ha  proposto  il  presente  conflitto  di
attribuzione   fra   poteri   dello  Stato,  avverso  la  Commissione
parlamentare  di  inchiesta  sulla  morte  di  Ilaria  Alpi  e  Miran
Hrovatin,  chiedendo  l'annullamento della nota del 21 settembre 2005
(prot.  n. 2005/200001389/SG-CIV)  emessa  dalla medesima Commissione
(con  la  quale  quest'ultima  ha rifiutato di aderire alla richiesta
della   ricorrente  di  valutare  «l'opportunita'  dello  svolgimento
congiunto   di   accertamenti   tecnici»),   nonche'   dell'atto  del
17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) con cui la stessa - in persona
del  suo  Presidente  on.  Carlo  Taormina  -  ha  conferito incarico
peritale al dott. Alfredo Luzi.
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare,  senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto  esista  «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla   sua  competenza»,  sussistendone  i  requisiti  soggettivo  ed
oggettivo,  fermo  restando  il  potere  della  Corte,  a seguito del
giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa
la sua ammissibilita';
        che,   sotto   il   profilo   del  requisito  soggettivo,  va
riconosciuta  la  legittimazione  della ricorrente Procura «in quanto
organo  direttamente  investito delle funzioni previste dall'art. 112
della  Costituzione  e  dunque  gravato  dell'obbligo  di  esercitare
l'azione  penale  e  le  attivita'  di indagine a questa finalizzate»
(cosi', da ultimo, ordinanza n. 404 del 2005);
        che,  parimenti,  deve  essere riconosciuta la legittimazione
della  Commissione  parlamentare  di  inchiesta,  giacche',  «a norma
dell'art. 82  Cost., la potesta' riconosciuta alle Camere di disporre
inchieste  su  materie  di  pubblico  interesse  non  e' esercitabile
altrimenti  che  attraverso  la  interposizione di Commissioni a cio'
destinate,  delle quali puo' ben dirsi percio' che, nell'espletamento
e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo
stesso Parlamento, dichiarandone percio' «definitivamente la volonta»
ai  sensi  del  primo  comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953»
(cosi'  ordinanza  n. 228  del  1975;  v. nello stesso senso sentenza
n. 231 del 1975);
        che,  per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  sussiste
materia  del  conflitto, in quanto lo stesso puo' essere proposto non
solo    per    rivendicare    la    titolarita'    di    attribuzioni
costituzionalmente  conferite,  ma  anche  per  la  difesa di proprie
competenze  di  natura  costituzionale  che  si suppongano menomate o
impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui;
        che  pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve
ritenersi  ammissibile,  ai  sensi  dell'art. 37, quarto comma, della
legge n. 87 del 1953.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei
confronti  della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, con l'atto indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che    la    cancelleria   della   Corte   dia   immediata
comunicazione,  alla  ricorrente  Procura  della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, della presente ordinanza;
        b) che,  a  cura  della  ricorrente autorita' giudiziaria, il
ricorso  e  la  presente  ordinanza siano notificati alla Commissione
parlamentare  di  inchiesta  sulla  morte  di  Ilaria  Alpi  e  Miran
Hrovatin,  in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta
giorni  dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente
depositati,   con   la   prova   dell'avvenuta  notifica,  presso  la
cancelleria  della  Corte  entro  il  termine di venti giorni fissato
dall'art. 26,  comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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