N. 75 SENTENZA 22 - 24 febbraio 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - ICI - Facolta' dei Comuni di esentare i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT (Ente zona industriale di Trieste) dal pagamento dell'ICI relativa ad aree ed immobili destinati a fini di pubblico interesse - Ricorso del Governo - Intervento della Regione in materia non attribuita alla sua potesta' legislativa dallo statuto speciale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle altre censure. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4, art. 27. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5 (Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 6 e 7).(GU n.9 del 1-3-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato il 16 maggio 2005 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2005. Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Gallo; Uditi l'avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marco Marpillero per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 9 maggio 2005 e depositato il successivo 16 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), il quale prevede che, «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformita' ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione», i Consorzi di sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) possono essere esentati dai comuni dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate. Secondo il ricorrente, tale esenzione dall'ICI, in quanto non prevista dalla norma statale interposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), violerebbe sia l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di sistema tributario e contabile statale, sia gli artt. da 4 a 7 dello statuto speciale di autonomia adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963, che escludono la competenza legislativa della Regione nella materia tributaria. In particolare, relativamente al contrasto della norma impugnata con l'evocato art. 117, secondo comma, lettera e), la difesa erariale afferma che, in mancanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., e' preclusa alle Regioni la potesta' di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi dello Stato. Per la stessa difesa, tale motivo di incostituzionalita' non sarebbe superato dal fatto che la norma censurata richiama l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, di attuazione dello statuto, in quanto questo articolo, secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza locale», non comprenderebbe la disciplina dei tributi statali, qual e' l'ICI. 2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha concluso per l'inammissibilita' o per l'infondatezza delle questioni sollevate. La difesa della Regione, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilita' sia della censura relativa al dedotto contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost., perche' assolutamente generica, sia della censura riferita alle norme dello statuto speciale, perche' formulata in modo generico e non sorretta da argomentazioni autonome rispetto a quelle svolte con riferimento al denunciato contrasto con l'altro parametro costituzionale evocato (art. 117, secondo comma, lettera e). Quanto al merito, la difesa della resistente, pur riconoscendo che l'ICI e' tributo erariale, la cui disciplina e' riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., adduce tuttavia, a sostegno della infondatezza delle questioni sollevate: a) che la norma impugnata sarebbe stata emanata in applicazione del citato art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, a sua volta attuativo dell'art. 4, n. 1-bis, dello statuto speciale che attribuisce alla Regione potesta' legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali»; b) che la stessa norma censurata attribuisce ai comuni soltanto la facolta', e non l'obbligo, di esentare dall'ICI; c) che, inoltre, l'impugnato art. 27 della legge regionale n. 4 del 2005 sarebbe conforme non solo alle norme dello statuto evocate dal ricorrente (artt. da 4 a 7), ma anche a quelle, non richiamate, che disciplinano l'ordinamento finanziario della Regione (artt. da 48 a 57); d) che il novellato art. 119 Cost. non si applicherebbe alla Regione Friuli-Venezia Giulia perche' meno favorevole rispetto a quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; e) che, a differenza della materia dei tributi statali come l'IRAP, la Regione avrebbe comunque potesta' legislativa in materia di ICI, definita «tributo proprio dei comuni», nell'ambito della potesta' di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (norma, questa, ritenuta applicabile in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»); f) che, infine, la norma impugnata non sarebbe ne' irragionevole, ne' arbitrariamente discriminatoria, in considerazione sia della ratio legis, volta ad agevolare i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT e, quindi, le piccole e medie imprese, sia della valorizzazione del principio autonomistico delle Regioni e dei comuni in tema di agevolazioni fiscali, sia della menzionata natura «facoltizzante» della norma stessa. 3. - Con memoria tempestivamente depositata in prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2005 relativa al ricorso. Sulle argomentazioni difensive svolte dalla resistente, l'Avvocatura erariale ribadisce che la norma di attuazione statutaria, di cui al citato art. 9 (relativo all'«ordinamento della finanza locale») del d.lgs. n. 9 del 1997, non attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di legiferare in materia di imposte che, come l'ICI, non costituiscono «tributi propri» della stessa. Osserva, inoltre: a) che detta potesta' legislativa non puo' ritenersi fondata neppure sulle norme statutarie di cui agli artt. 4, n. 1-bis, e 5, n. 3, in quanto l'esenzione dall'ICI prevista dalla norma impugnata non rientra ne' nella materia dell'ordinamento degli enti locali, ne' in quella concernente la istituzione di tributi propri della Regione; b) che l'argomento, secondo cui il censurato art. 27 della legge n. 4 del 2005 interverrebbe nella materia concernente il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, muove dall'erroneo presupposto che l'ICI, a differenza dell'IRAP, costituirebbe «tributo locale», ed e' inoltre contraddittorio rispetto all'esplicito riconoscimento, da parte della stessa difesa regionale, della natura «erariale» dell'imposta comunale sugli immobili; c) che, infine, non conferenti sono gli argomenti difensivi fondati sul contesto normativo nel quale si inserisce la norma impugnata e sulle finalita' di quest'ultima, perche' essi non incidono sulla sostanza della censura, che addebita alla Regione di aver ecceduto dai limiti di materia posti dallo statuto alla potesta' legislativa attribuitale. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), il quale stabilisce che, «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformita' ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate». Secondo la difesa erariale, la norma impugnata - nel prevedere, in favore dei predetti Consorzi e dell'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), ipotesi di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili non contemplate dalla norma statale interposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - contrasterebbe sia con il citato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva al legislatore nazionale la competenza esclusiva nella materia del sistema tributario e contabile dello Stato, sia con le evocate norme costituzionali dello statuto di autonomia, le quali non includono la materia tributaria tra quelle attribuite alla potesta' legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, a sostegno del denunciato contrasto della norma regionale con l'art. 117 Cost., la difesa dello Stato richiama l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in mancanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., alle Regioni e' precluso ogni intervento legislativo sui tributi erariali, ed afferma che, nella specie, il contrasto non sarebbe escluso ne' dalla circostanza che la norma censurata prevede dette ipotesi di esenzione «in conformita' ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione», ne' dal disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, il quale - nello stabilire genericamente che «spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali» - non si riferisce a tributi statali, come l'imposta comunale sugli immobili (ICI). 2. - Il ricorrente censura la norma regionale impugnata evocando quali parametri sia norme della Costituzione (artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), sia norme dello statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963 (artt. da 4 a 7). Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze numeri 431 e 304 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), i parametri pertinenti alle questioni di legittimita' costituzionale promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di leggi delle Regioni a statuto speciale sono costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti che regolano il regime di autonomia differenziata attribuito a dette Regioni dall'art. 116 della Costituzione o, in alternativa, dalle stesse disposizioni del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite» (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»). E' opportuno esaminare per prima la questione promossa con riferimento agli evocati parametri statutari. 3. - La Regione resistente, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilita' della promossa questione sotto quest'ultimo profilo, in quanto la censura non sarebbe sorretta da specifica motivazione. L'eccezione non e' fondata, perche', sia pure in modo succinto, il ricorrente basa le ragioni del denunciato contrasto sull'adeguato rilievo che le indicate norme dello statuto speciale non contemplano la materia tributaria tra quelle attribuite alla potesta' legislativa della Regione. 4. - Nel merito, la questione e' fondata, perche' la norma regionale censurata interviene su materia non attribuita alla potesta' legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia dal citato statuto speciale. 4.1. - Tra i parametri statutari evocati, rileva solo l'art. 5, in quanto e' l'unico che riguarda la materia tributaria. Secondo tale articolo, la potesta' legislativa della Regione nella materia predetta deve esercitarsi «in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» e deve limitarsi all'«istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51». Quest'ultimo articolo, a sua volta, stabilisce che l'istituzione dei tributi regionali deve essere effettuata con legge regionale, «in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei comuni». Dal combinato disposto di tali norme risulta, dunque, che la potesta' impositiva della Regione puo' concernere solo i tributi regionali, e cioe' quei tributi che la Regione medesima ha facolta' di istituire ai sensi di detto art. 51. L'imposta comunale sugli immobili non e' istituita dalla Regione e, quindi, non e' un tributo regionale ai sensi dello statuto. E', invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato (art. 1 del citato d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato (v., ex plurimis, le sentenze numeri 37, 381 del 2004 e n. 397 del 2005), salvo quanto espressamente rimesso all'autonomia dei comuni (art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»). Ne consegue che l'impugnato art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005, nell'introdurre casi di esenzione dall'ICI, interviene su materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, percio', in contrasto con l'evocato art. 5 dello statuto medesimo. Tale conclusione non e' smentita dal richiamo della norma impugnata al menzionato art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 9 del 1997, secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza locale». Tale articolo, essendo norma di mera attuazione statutaria in tema di ordinamento degli enti locali, puo' riguardare, infatti, solo quella parte della finanza locale presa in considerazione dallo statuto e non quei tributi comunali che, come l'ICI, sono invece previsti e istituiti esclusivamente dalla legge statale e, nei limiti da questa indicati, disciplinati dai regolamenti comunali. 4.2. - Infine, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potesta' legislativa in materia di ICI, non solo ai sensi delle norme statutarie, ma neanche, contrariamente a quanto sostenuto in via subordinata dalla difesa regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Essendo infatti l'ICI tributo statale, la sua disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tale riserva di competenza impedisce che le norme denunciate rientrino nella invocata potesta' legislativa concorrente e non consente, nella specie, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione (assunte dalla Regione come piu' favorevoli) e quelle statutarie. 4.3. - L'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005 deve essere, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 5 dello statuto di autonomia, restando assorbita ogni altra censura.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Gallo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0171