N. 75 SENTENZA 22 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Imposte  e  tasse - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - ICI -
  Facolta'  dei Comuni di esentare i Consorzi di sviluppo industriale
  e  l'EZIT (Ente zona industriale di Trieste) dal pagamento dell'ICI
  relativa ad aree ed immobili destinati a fini di pubblico interesse
  -  Ricorso  del  Governo  - Intervento della Regione in materia non
  attribuita  alla  sua potesta' legislativa dallo statuto speciale -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4, art. 27.
- Statuto   speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  art. 5
  (Costituzione,  artt. 3  e  117, secondo comma, lettera e); Statuto
  speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 6 e 7).
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Franco  GALLO,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi
per  il  sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo delle piccole e medie
imprese  del  Friuli-Venezia  Giulia. Adeguamento alla sentenza della
Corte  di  Giustizia  delle  Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa
C-439/99,  e  al  parere  motivato  della Commissione delle Comunita'
europee  del  7 luglio 2004), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  notificato  il 9 maggio 2005, depositato il
16 maggio 2005 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7 febbraio  2006  il  giudice
relatore Franco Gallo;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Danilo del Gaizo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Marco Marpillero per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 9 maggio 2005 e depositato il
successivo  16  maggio,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso,   in   riferimento  agli  artt. 3  e  117,  secondo  comma,
lettera e),  della  Costituzione  ed  agli artt. da 4 a 7 della legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia  Giulia),  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 27  della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo
2005,  n. 4  (Interventi  per  il  sostegno e lo sviluppo competitivo
delle  piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento
alla  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  delle  Comunita' europee
15 gennaio   2002,   causa  C-439/99,  e  al  parere  motivato  della
Commissione  delle  comunita'  europee  del  7 luglio 2004), il quale
prevede  che,  «ai  sensi  dell'articolo 9  del  decreto  legislativo
2 gennaio  1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti
locali e delle relative circoscrizioni), e in conformita' ai principi
di  cui  all'articolo 119 della Costituzione», i Consorzi di sviluppo
industriale  e  l'Ente  per  la  Zona  Industriale  di Trieste (EZIT)
possono   essere  esentati  dai  comuni  dal  pagamento  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (ICI)  relativa  alle aree e agli immobili
destinati  a  fini  di  pubblico  interesse  di  loro pertinenza, ivi
comprese  le  aree  acquisite  dall'ente  gestore  al fine della loro
successiva cessione alle imprese interessate.
    Secondo  il  ricorrente,  tale  esenzione dall'ICI, in quanto non
prevista  dalla  norma statale interposta di cui all'art. 7, comma 1,
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 (Riordino della
finanza  degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421), violerebbe sia l'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva
a  legiferare  in  materia di sistema tributario e contabile statale,
sia  gli  artt. da 4 a 7 dello statuto speciale di autonomia adottato
con  la  citata  legge costituzionale n. 1 del 1963, che escludono la
competenza  legislativa  della  Regione  nella materia tributaria. In
particolare,  relativamente  al  contrasto  della norma impugnata con
l'evocato  art. 117,  secondo  comma,  lettera e), la difesa erariale
afferma  che, in mancanza dei principi di coordinamento della finanza
pubblica  e del sistema tributario fissati dal legislatore statale ai
sensi  dell'art. 119,  secondo comma, Cost., e' preclusa alle Regioni
la potesta' di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati
da   leggi  dello  Stato.  Per  la  stessa  difesa,  tale  motivo  di
incostituzionalita'  non  sarebbe  superato  dal  fatto  che la norma
censurata  richiama  l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, di attuazione
dello  statuto,  in  quanto questo articolo, secondo cui «spetta alla
regione  disciplinare  la  finanza  locale»,  non  comprenderebbe  la
disciplina dei tributi statali, qual e' l'ICI.
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio la Regione Friuli-Venezia
Giulia,   la   quale   ha   concluso  per  l'inammissibilita'  o  per
l'infondatezza delle questioni sollevate.
    La    difesa    della    Regione,    preliminarmente,   eccepisce
l'inammissibilita'  sia  della  censura relativa al dedotto contrasto
della  norma  impugnata  con  l'art. 3  Cost.,  perche' assolutamente
generica,  sia  della  censura  riferita  alle  norme  dello  statuto
speciale,  perche'  formulata  in  modo  generico  e  non sorretta da
argomentazioni  autonome  rispetto a quelle svolte con riferimento al
denunciato  contrasto  con  l'altro  parametro costituzionale evocato
(art. 117, secondo comma, lettera e).
    Quanto  al  merito,  la difesa della resistente, pur riconoscendo
che  l'ICI  e'  tributo erariale, la cui disciplina e' riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117,
secondo  comma,  lettera e), Cost., adduce tuttavia, a sostegno della
infondatezza  delle  questioni  sollevate:  a) che la norma impugnata
sarebbe  stata  emanata  in applicazione del citato art. 9 del d.lgs.
n. 9  del  1997,  a  sua volta attuativo dell'art. 4, n. 1-bis, dello
statuto  speciale  che  attribuisce alla Regione potesta' legislativa
primaria  in  materia  di  «ordinamento degli enti locali»; b) che la
stessa  norma censurata attribuisce ai comuni soltanto la facolta', e
non  l'obbligo,  di  esentare  dall'ICI; c) che, inoltre, l'impugnato
art. 27 della legge regionale n. 4 del 2005 sarebbe conforme non solo
alle  norme dello statuto evocate dal ricorrente (artt. da 4 a 7), ma
anche  a  quelle,  non  richiamate,  che  disciplinano  l'ordinamento
finanziario  della  Regione  (artt.  da 48 a 57); d) che il novellato
art. 119  Cost.  non  si  applicherebbe  alla  Regione Friuli-Venezia
Giulia  perche'  meno  favorevole  rispetto  a  quanto previsto dallo
statuto  speciale  e  dalle  relative  norme di attuazione; e) che, a
differenza  della materia dei tributi statali come l'IRAP, la Regione
avrebbe  comunque  potesta'  legislativa  in materia di ICI, definita
«tributo   proprio   dei   comuni»,  nell'ambito  della  potesta'  di
coordinamento  della finanza pubblica e del sistema tributario di cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. (norma, questa, ritenuta applicabile
in  forza  dell'art. 10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3,  recante  «Modifiche  al  Titolo  V  della  parte seconda della
Costituzione»);  f)  che,  infine, la norma impugnata non sarebbe ne'
irragionevole, ne' arbitrariamente discriminatoria, in considerazione
sia  della  ratio  legis,  volta  ad agevolare i Consorzi di sviluppo
industriale e l'EZIT e, quindi, le piccole e medie imprese, sia della
valorizzazione del principio autonomistico delle Regioni e dei comuni
in   tema  di  agevolazioni  fiscali,  sia  della  menzionata  natura
«facoltizzante» della norma stessa.
    3.  -  Con  memoria  tempestivamente  depositata  in  prossimita'
dell'udienza,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato ha prodotto copia
autentica   della   deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del
29 aprile 2005 relativa al ricorso.
    Sulle   argomentazioni   difensive   svolte   dalla   resistente,
l'Avvocatura   erariale   ribadisce   che   la  norma  di  attuazione
statutaria,  di cui al citato art. 9 (relativo all'«ordinamento della
finanza  locale»)  del  d.lgs.  n. 9  del  1997, non attribuisce alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia il potere di legiferare in materia di
imposte  che,  come  l'ICI,  non costituiscono «tributi propri» della
stessa.  Osserva, inoltre: a) che detta potesta' legislativa non puo'
ritenersi fondata neppure sulle norme statutarie di cui agli artt. 4,
n. 1-bis,  e  5,  n. 3, in quanto l'esenzione dall'ICI prevista dalla
norma  impugnata non rientra ne' nella materia dell'ordinamento degli
enti  locali,  ne'  in  quella  concernente la istituzione di tributi
propri  della  Regione;  b) che l'argomento, secondo cui il censurato
art. 27  della  legge  n. 4  del  2005  interverrebbe  nella  materia
concernente  il  coordinamento  della  finanza pubblica e del sistema
tributario,  muove  dall'erroneo  presupposto che l'ICI, a differenza
dell'IRAP,    costituirebbe   «tributo   locale»,   ed   e'   inoltre
contraddittorio rispetto all'esplicito riconoscimento, da parte della
stessa   difesa   regionale,  della  natura  «erariale»  dell'imposta
comunale  sugli  immobili;  c)  che,  infine, non conferenti sono gli
argomenti  difensivi  fondati  sul  contesto  normativo  nel quale si
inserisce  la  norma  impugnata  e  sulle  finalita' di quest'ultima,
perche'  essi non incidono sulla sostanza della censura, che addebita
alla  Regione  di  aver  ecceduto  dai  limiti di materia posti dallo
statuto alla potesta' legislativa attribuitale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha promosso, in
riferimento  agli  artt. 3  e  117,  secondo comma, lettera e), della
Costituzione  ed  agli  artt.  da  4  a  7 della legge costituzionale
31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia),  questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della
legge   della   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  4 marzo  2005,  n. 4
(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e
medie  imprese  del  Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza
della  Corte  di  Giustizia  delle Comunita' europee 15 gennaio 2002,
causa   C-439/99,  e  al  parere  motivato  della  Commissione  delle
comunita'  europee  del  7 luglio 2004), il quale stabilisce che, «ai
sensi  dell'articolo 9  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
(Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  in materia di ordinamento degli enti locali e
delle  relative  circoscrizioni), e in conformita' ai principi di cui
all'articolo 119   della   Costituzione,   i   Consorzi  di  sviluppo
industriale e l'EZIT possono essere esentati dai comuni dal pagamento
dell'ICI  relativa  alle  aree  e  agli  immobili destinati a fini di
pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite
dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese
interessate».
    Secondo  la  difesa erariale, la norma impugnata - nel prevedere,
in  favore  dei predetti Consorzi e dell'Ente per la zona industriale
di  Trieste  (EZIT), ipotesi di esenzione dall'imposta comunale sugli
immobili  non  contemplate  dalla  norma  statale  interposta  di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - contrasterebbe
sia  con  il  citato  art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che
riserva  al  legislatore  nazionale  la  competenza  esclusiva  nella
materia  del  sistema  tributario e contabile dello Stato, sia con le
evocate norme costituzionali dello statuto di autonomia, le quali non
includono  la  materia tributaria tra quelle attribuite alla potesta'
legislativa  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia. In particolare, a
sostegno   del   denunciato   contrasto  della  norma  regionale  con
l'art. 117  Cost.,  la  difesa  dello  Stato  richiama l'orientamento
espresso  da  questa  Corte, secondo cui, in mancanza dei principi di
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario,
fissati  dal  legislatore  statale  ai  sensi  dell'art. 119, secondo
comma,  Cost.,  alle  Regioni e' precluso ogni intervento legislativo
sui  tributi erariali, ed afferma che, nella specie, il contrasto non
sarebbe  escluso ne' dalla circostanza che la norma censurata prevede
dette  ipotesi  di  esenzione  «in  conformita'  ai  principi  di cui
all'articolo 119  della  Costituzione»,  ne' dal disposto dell'art. 9
del  d.lgs.  n. 9  del 1997, il quale - nello stabilire genericamente
che   «spetta   alla   regione   disciplinare   la   finanza  locale,
l'ordinamento   finanziario   e   contabile,   l'amministrazione  del
patrimonio  e  i  contratti  degli  enti locali» - non si riferisce a
tributi statali, come l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
    2.  - Il ricorrente censura la norma regionale impugnata evocando
quali  parametri sia norme della Costituzione (artt. 3 e 117, secondo
comma, lettera e), sia norme dello statuto di autonomia della Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  adottato  con la citata legge costituzionale
n. 1 del 1963 (artt. da 4 a 7).
    Secondo   il  costante  orientamento  di  questa  Corte  (v.,  ex
plurimis,  le  sentenze  numeri  431  e 304 del 2005, n. 8 del 2004 e
n. 213   del   2003),   i  parametri  pertinenti  alle  questioni  di
legittimita' costituzionale promosse in via principale dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  nei confronti di leggi delle Regioni a
statuto  speciale sono costituiti dalle norme di rango costituzionale
degli  statuti  che  regolano  il  regime  di autonomia differenziata
attribuito  a  dette  Regioni  dall'art. 116 della Costituzione o, in
alternativa, dalle stesse disposizioni del nuovo Titolo V della Parte
II  della  Costituzione  «per  le  parti  in  cui  prevedono forme di
autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle gia' attribuite» (art. 10
della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche
al Titolo V della parte seconda della Costituzione»).
    E'  opportuno  esaminare  per  prima  la  questione  promossa con
riferimento agli evocati parametri statutari.
    3.  -  La  Regione  resistente,  in  via  preliminare,  eccepisce
l'inammissibilita'   della   promossa  questione  sotto  quest'ultimo
profilo,  in  quanto  la  censura  non  sarebbe sorretta da specifica
motivazione.
    L'eccezione  non  e' fondata, perche', sia pure in modo succinto,
il  ricorrente basa le ragioni del denunciato contrasto sull'adeguato
rilievo  che le indicate norme dello statuto speciale non contemplano
la materia tributaria tra quelle attribuite alla potesta' legislativa
della Regione.
    4.  -  Nel  merito,  la  questione  e'  fondata, perche' la norma
regionale   censurata  interviene  su  materia  non  attribuita  alla
potesta'  legislativa  della Regione Friuli-Venezia Giulia dal citato
statuto speciale.
    4.1.  -  Tra i parametri statutari evocati, rileva solo l'art. 5,
in quanto e' l'unico che riguarda la materia tributaria. Secondo tale
articolo,   la  potesta'  legislativa  della  Regione  nella  materia
predetta  deve  esercitarsi  «in  armonia con i principi fondamentali
stabiliti  dalle leggi dello Stato» e deve limitarsi all'«istituzione
di   tributi   regionali   prevista  nell'articolo 51».  Quest'ultimo
articolo,  a  sua  volta,  stabilisce  che  l'istituzione dei tributi
regionali deve essere effettuata con legge regionale, «in armonia col
sistema  tributario  dello  Stato,  delle Province e dei comuni». Dal
combinato  disposto  di  tali  norme risulta, dunque, che la potesta'
impositiva  della Regione puo' concernere solo i tributi regionali, e
cioe'  quei  tributi che la Regione medesima ha facolta' di istituire
ai sensi di detto art. 51.
    L'imposta  comunale sugli immobili non e' istituita dalla Regione
e,  quindi,  non  e' un tributo regionale ai sensi dello statuto. E',
invece,  un  tributo  erariale,  istituito  dalla  legge  dello Stato
(art. 1  del  citato d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato
(v.,  ex  plurimis,  le sentenze numeri 37, 381 del 2004 e n. 397 del
2005),  salvo  quanto  espressamente rimesso all'autonomia dei comuni
(art. 4  del  d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre
1997,  n. 446,  recante  «Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali»).  Ne  consegue  che l'impugnato art. 27 della legge
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia n. 4 del 2005, nell'introdurre
casi  di  esenzione  dall'ICI,  interviene  su materia non attribuita
dallo  statuto  alla  competenza del legislatore regionale e si pone,
percio', in contrasto con l'evocato art. 5 dello statuto medesimo.
    Tale  conclusione  non  e'  smentita  dal  richiamo  della  norma
impugnata  al  menzionato  art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 9 del 1997,
secondo  cui  «spetta  alla  regione disciplinare la finanza locale».
Tale articolo, essendo norma di mera attuazione statutaria in tema di
ordinamento  degli enti locali, puo' riguardare, infatti, solo quella
parte  della  finanza  locale presa in considerazione dallo statuto e
non  quei  tributi  comunali  che, come l'ICI, sono invece previsti e
istituiti  esclusivamente dalla legge statale e, nei limiti da questa
indicati, disciplinati dai regolamenti comunali.
    4.2.  -  Infine, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potesta'
legislativa  in  materia  di  ICI,  non  solo  ai  sensi  delle norme
statutarie,  ma  neanche,  contrariamente  a  quanto sostenuto in via
subordinata  dalla  difesa regionale, ai sensi del combinato disposto
degli   articoli 117,   terzo   comma,   Cost.   e   10  della  legge
costituzionale  n. 3 del 2001. Essendo infatti l'ICI tributo statale,
la  sua  disciplina  rientra  nella  competenza legislativa esclusiva
dello  Stato  in  materia  di  tributi erariali, di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost. Tale riserva di competenza impedisce
che le norme denunciate rientrino nella invocata potesta' legislativa
concorrente   e   non   consente,  nella  specie,  di  effettuare  la
comparazione  richiesta dal citato art. 10 della legge costituzionale
n. 3  del 2001 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione
(assunte dalla Regione come piu' favorevoli) e quelle statutarie.
    4.3.  - L'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 4  del  2005  deve  essere,  dunque, dichiarato costituzionalmente
illegittimo  per  violazione  dell'art. 5 dello statuto di autonomia,
restando assorbita ogni altra censura.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi
per  il  sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo delle piccole e medie
imprese  del  Friuli-Venezia  Giulia. Adeguamento alla sentenza della
Corte  di  Giustizia  delle  comunita' europee 15 gennaio 2002, causa
C-439/99,  e  al  parere  motivato  della Commissione delle comunita'
europee del 7 luglio 2004).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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