N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 marzo 2006 (della provincia autonoma di Bolzano)

Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
  -  Contenimento  della  spesa pubblica - Limiti all'acquisizione di
  immobili  -  Riduzione  dell'ammontare  dei  trasferimenti erariali
  spettanti  alle  regioni e alle province autonome per l'acquisto da
  terzi  di  immobili  -  Obbligo  dell'invio  anche  all'Agenzia del
  territorio  della  comunicazione  trimestrale delle Regioni e delle
  province  autonome  al Dipartimento della Ragioneria generale dello
  Stato  concernente  l'informativa cumulativa degli acquisti e delle
  vendite  immobiliari  per  esigenze  istituzionali  o  abitative  -
  Previsione  di  verifiche  sulla  congruita' dei valori immobiliari
  acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi
  competenti  per  le eventuali responsabilita' da parte dell'Agenzia
  del  territorio -  Ricorso  della  Provincia  autonoma di Bolzano -
  Denunciata  lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della
  Provincia  -  Non  consentita  deroga  unilaterale  da  parte della
  legislazione  statale delle disposizioni statutarie e di attuazione
  in  materia  - Lesione del principio di buon andamento - Disparita'
  di  trattamento  tra  enti  territoriali - Carattere dettagliato di
  previsioni  relative  a  singole voci di spesa contraddittoriamente
  qualificate  come norme di principio di coordinamento - Esorbitanza
  dalle  competenze statali in materia di coordinamento della finanza
  pubblica  e  di  tutela  dell'unita'  economica  della Repubblica -
  Attribuzione  ad  organi  statali  di  funzioni  di  controllo  non
  previste  delle  disposizioni statutarie e di attuazione - Richiamo
  alle  sentenze  della  Corte costituzionale nn. 376/2003, 35/2005 e
  417/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24 e 26.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 119, primo comma; Statuto della Regione
  Trentino-Alto  Adige,  titoli V e VI, artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78,
  80, 83, 84 e 104, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473; d.P.R.
  15 luglio  1988, n. 305; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  decreto  legislativo  16 marzo  1992,  n. 268;  decreto legislativo
  24 luglio 1996, n. 432; legge 30 novembre 1989, n. 386.
Lavori  pubblici  -  Norme della legge finanziaria 2006 - Deferimento
  all'Autorita'   per   la   vigilanza   sui  lavori  pubblici  della
  determinazione  annuale  dell'ammontare delle contribuzioni ad essa
  dovute   dai  soggetti  vigilati  e  delle  relative  modalita'  di
  riscossione,  compreso  l'obbligo  di  versamento del contributo da
  parte  degli operatori economici quale condizione di ammissibilita'
  dell'offerta   nell'ambito   delle   procedure   finalizzate   alla
  realizzazione  delle  opere  pubbliche  -  Ricorso  della Provincia
  autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potesta' legislativa
  primaria  e della correlata potesta' amministrativa della Provincia
  autonoma  di  Bolzano  in  materia  di lavori pubblici di interesse
  provinciale   -   Denunciata   introduzione  di  norma  statale  di
  dettaglio,  anziche' di principio fondamentale in materia di lavori
  pubblici    -   Ulteriore   specificazione   della   medesima   con
  provvedimenti  regolamentari  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui
  lavori   pubblici   -   Incidenza   sui   principi   costituzionali
  disciplinanti i rapporti tra fonti statali e regionali - Violazione
  delle norme statutarie riguardanti la quota parte del gettito delle
  entrate tributarie statali spettanti alla Provincia.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.
- Costituzione,   art. 117,   comma  quarto;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto  Adige,  artt. 8, n. 17, 16, 75 e 84; d.P.R. 22 marzo
  1974, n. 381, art. 1.
Impiego  pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento
  della  spesa  per  il personale di regioni, enti locali ed enti del
  servizio sanitario - Modalita' di applicazione del tetto di spesa -
  Monitoraggio  dei  dati  relativi  alla  realizzazione del rispetto
  degli  adempimenti  di  contenimento  della  spesa  - Ricorso della
  Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata irrazionale applicazione
  della  disciplina  alla  Provincia  autonoma  di Bolzano, agli enti
  locali  e  alle  aziende  sanitarie  afferenti  al suo territorio -
  Mancata  estensione  delle  garanzie  e  delle procedure concordate
  previste  dal  comma 148  -  Lesione  dell'autonomia di spesa della
  Provincia  -  Incidenza  sulle norme statutarie relative all'intera
  disciplina  e  alla gestione delle attivita' provinciali in materia
  di  equilibrato  sviluppo della finanza comunale «compresi i limiti
  all'assunzione di personale» - Lamentata predisposizione di vincoli
  puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni
  e  delle  province  autonome  -  Denunciata  introduzione  di norme
  statali   di   dettaglio,   contraddittoriamente  qualificate  come
  principi  fondamentali  di  coordinamento  della finanza pubblica -
  Lesione  dell'autonomia  riconosciuta  alla Provincia in materia di
  contrattazione  collettiva  -  Richiamo  alle  sentenze della Corte
  costituzionale nn. 315/2001 e 417/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198 e 204.
- Costituzione,  art. 119,  primo comma; decreto legislativo 16 marzo
  1992, n. 268, art. 17, comma terzo.
Corte  dei  conti  - Norme della legge finanziaria 2006 - Giudizio di
  responsabilita'   contabile  per  fatti  commessi  antecedentemente
  all'entrata in vigore della legge finanziaria stessa - Facolta' dei
  soggetti  condannati  in  primo  grado  di  chiedere,  in  sede  di
  impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di
  una  percentuale  del  danno  quantificato nella sentenza - Ricorso
  della  Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata introduzione di un
  anomalo  provvedimento  di «clemenza» in materia di responsabilita'
  erariale  -  Denunciata  lesione delle competenze riconosciute alla
  Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento e personale
  degli  uffici  provinciali  per  mancato  adeguato risarcimento del
  danno   erariale  -  Lamentata  disparita'  di  trattamento  tra  i
  dipendenti  e  gli  amministratori  provinciali riguardo al momento
  dell'addebitabilita'  dell'illecito  (prima  o  dopo  l'entrata  in
  vigore  della  legge finanziaria) - Violazione dei principi di buon
  andamento, certezza del diritto, razionalita' ed eguaglianza.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 232.
- Costituzione,  artt. 3  e  97;  Statuto della Regione Trentino-Alto
  Adige, artt. 8, n. 1 e 16.
Sanita'  pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni
  in materia di divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie -
  Regolamentazione  dei  casi  di  sospensione  dell'erogazione delle
  prestazioni per motivi tecnici - Istituzione da parte del Ministero
  della salute della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle
  prescrizioni»  con  compiti di promozione di iniziative formative e
  di  informazione  per il personale medico, predisposizione di linee
  guida  per  la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza
  delle   prestazioni,   di   controllo   sull'appropriatezza   delle
  prescrizioni, di fissazione dei criteri per la determinazione delle
  sanzioni  amministrative  -  Previsione della misura delle sanzioni
  per    sospensione   delle   prenotazioni   sanitarie,   violazione
  dell'obbligo   della   tenuta   del   registro   delle  prestazioni
  specialistiche  ambulatoriali,  di  diagnostica  strumentale  e  di
  laboratorio  e  dei  ricoveri  ospedalieri ordinari - Ricorso della
  Provincia  autonoma  di  Bolzano - Lamentata lesione della potesta'
  normativa,  legislativa ed amministrativa provinciale in materia di
  assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera, di funzionamento e gestione
  delle  istituzioni  ed  enti sanitari, di ordinamento del personale
  degli    enti    sanitari   e   connessa   potesta'   sanzionatoria
  amministrativa,  e  di  addestramento  e formazione professionale -
  Incidenza sui rapporti tra fonti statali e provinciali - Denunciata
  inidoneita'  della  disciplina  statale  di  dettaglio ad esprimere
  principi   fondamentali  -  Esorbitanza  dalla  competenza  statale
  relativa  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  sanitarie  -
  Lesione  delle  norme  statutarie e di attuazione che attribuiscono
  alle  Province  autonome la competenza a determinare ed irrogare le
  sanzioni amministrative con conseguente violazione del principio di
  legalita'  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte costituzionale
  n. 145/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 282, 283 e 284.
- Statuto  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10
  e  16;  d.P.R.  28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato, dal
  decreto  legislativo  16 marzo  1992,  n. 267;  decreto legislativo
  16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.
Famiglia  -  Norme  della  legge  finanziaria  2006 - Istituzione del
  «Fondo famiglia e solidarieta» e relativa dotazione presso lo stato
  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
  Concessione  del «Bonus» per i figli nati o adottati nel 2005 e nel
  2006  -  Condizioni  di  rilascio  e  modalita'  di riscossione del
  «Bonus»  - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
  lesione  della  potesta'  legislativa  primaria  della Provincia in
  materia  di  assistenza  e  beneficenza  statutariamente attribuita
  direttamente  alle province autonome - Mancato coinvolgimento degli
  organi  e degli uffici provinciali - Contrasto con il principio che
  vieta   trasferimenti   finanziari   dallo  Stato  con  vincolo  di
  destinazione nelle materie di competenza regionale e provinciale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 330, 331, 332 e 333.
- Statuto  della  Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 25; decreto
  legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3.
Sanita'   pubblica   -   Norme   della   legge   finanziaria  2006  -
  Razionalizzazione  degli  acquisti  da parte del Servizio sanitario
  nazionale  (SSN)  -  Classificazione  dei  dispositivi  medici  con
  decreto  del  Ministero della salute - Modalita' di alimentazione e
  di  aggiornamento  della  banca  dati  del  Ministero  della salute
  necessarie  all'istituzione  e gestione del repertorio generale dei
  dispositivi  medici  -  Modalita'  di  trasmissione  da parte delle
  aziende  sanitarie  (ASL)  al  medesimo  Ministero  dei dati per il
  monitoraggio nazionale dei consumi per i dispositivi medici e delle
  informazioni relative ai costi unitari dei dispositivi acquistati -
  Sanzioni  per l'inadempimento - Fissazione della data di decorrenza
  a  partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
  (SSN)   possono   essere  acquistati,  utilizzati  o  dispensati  i
  dispositivi  medici  iscritti nell'apposito repertorio - Obbligo di
  comunicazione  annuale  (entro il 30 aprile) con autocertificazione
  da   parte   delle   aziende  produttrici  o  che  commercializzano
  dispositivi   medici   al  Ministero  della  salute  dell'ammontare
  complessivo  della  spesa  sostenuta  per attivita' di promozione -
  Versamento  da  parte  di queste ultime di un contributo pari al 5%
  delle  spese  autocertificate  a  favore del bilancio dello Stato -
  Previsione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per omessa
  comunicazione   di   dati,   documentazioni  o  altre  informazioni
  richiesti  dagli  organi  di  vigilanza  -  Ricorso della Provincia
  autonoma  di  Bolzano - Denunciata introduzione di norme statali di
  dettaglio   non   costituenti   norme   fondamentali   di   riforma
  economico-sociale  ed estranee alle esigenze di coordinamento della
  finanza  pubblica  - Lamentata lesione delle competenze provinciali
  in  materia  di  igiene  e  sanita',  di  assistenza  sanitaria  ed
  ospedaliera,  di  ordinamento  degli uffici provinciali - Contrasto
  con  la  norma statutaria che attribuisce alle province autonome la
  quota   di   nove   decimi   sui   tributi  erariali  -  Violazione
  dell'autonomia finanziaria provinciale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 409.
- Statuto  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n.1, 9, n. 10,
  16 e 75; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato, dal
  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
Energia   -   Norme   della  legge  finanziaria  2006  -  Concessioni
  idroelettriche  -  Modifiche  all'art. 12  del  decreto legislativo
  n. 79/1999  -  Nuova  procedura per l'attribuzione a titolo oneroso
  delle  concessioni  per  le  grandi  derivazioni  d'acqua  per  uso
  idroelettrico   -   Determinazione  con  decreto  ministeriale  dei
  requisiti  organizzativi  e  finanziari  minimi,  dei  parametri di
  aumento   dell'energia   prodotta   e   della   potenza  installata
  concernenti  le  procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni
  che  prevedono  prerogative  in favore della Regione autonoma della
  Valle  d'Aosta  e  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano -
  Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione
  di  un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato
  (50  milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni
  di euro per anno) - Possibilita' di prevedere nel bando di gara per
  concessioni    idroelettriche,   a   determinate   condizioni,   il
  trasferimento  della  titolarita'  del  ramo  di  azienda  relativo
  all'esercizio   della   concessione   -   Definizione   dell'intera
  disciplina  come  norme  rientranti  nella  competenza  legislativa
  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  della concorrenza e di
  attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli
  ordinamenti  delle  regioni  e  province  autonome  entro 90 giorni
  dall'entrata in vigore della legge - Soppressione delle prerogative
  statutarie   e   di   attuazione  in  materia  di  mercato  interno
  dell'energia,   di   utilizzazione   delle  acque  pubbliche  e  di
  concessioni  di  grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso
  della  Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata attribuzione della
  materia  delle concessioni idroelettriche alla competenza esclusiva
  statale  in  materia di tutela della concorrenza e di attuazione di
  obblighi comunitari - Contrasto con le disposizioni statutarie e di
  attuazione  in  materia  -  Lamentata  incidenza  sulle  competenze
  provinciali  in  materia  di «produzione, trasporto e distribuzione
  nazionale  dell'energia»  -  Mancata  intesa  nella definizione dei
  requisiti  organizzativi e finanziari per la gara - Contrasto con i
  principi   che   disciplinano   i  rapporti  tra  fonti  statali  e
  provinciali soprattutto in presenza di esigenze di sussidiarieta' -
  Lamentata  incidenza unilaterale sui rapporti concessori in corso -
  Mancato  coinvolgimento  delle  regioni  e  province  autonome  nel
  procedimento di determinazione, incameramento e utilizzo del canone
  aggiuntivo - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge  23 dicembre  2005  n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486,
  487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Costituzione,  artt. 116,  commi primo e secondo, 117, comma terzo;
  Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 12, 13, 14, 16, 17,
  71,  104  e  107;  d.P.R.  20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo
  1974,  n. 381,  artt. 6,  commi 2  e 4, e 14; d.P.R. 26 marzo 1977,
  n. 235,  art. 1-bis;  decreto  legislativo  16 marzo  1992, n. 266,
  art. 2;  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 4; decreto
  legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
(GU n.14 del 5-4-2006 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
presidente della giunta provinciale pro tempore Dott. Luis Dumwalder,
rappresentata  e  difesa,  tanto unitamente quanto disgiuntamente, in
virtu'  di procura speciale in data 13 febbraio 2006 (all. 1), rogata
dall'avv.   Adolf  Auckenthaler,  Segretario  generale  della  Giunta
provinciale  di  Bolzano  (Rep. 21322 dd. 13 febbraio 2006), e giusta
deliberazione  della  Giunta  provinciale della provincia autonoma di
Bolzano  n. 402  del  13  febbraio  2006  (all. 2), dagli avv. proff.
Roland  Riz  e  Giuseppe  Franco  Ferrari,  presso  il qual'ultimo e'
elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 142;

    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri in persona del
Presidente   del   Consiglio   in  carica  per  la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2006)», art. 1, commi 24,
26,  67, 198, 204, 231, 232, 282, 283, 284, 330, 331, 332, 333, 409 e
da  483  a  492,  in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302,
S.O.

                              F a t t o

    Nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre  2005 e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».
    Prima  di  esporre  partitamene i motivi di censura relativi alle
disposizioni  di  cui  ai  commi 24, 26, 67, 198, 204, 231, 232, 282,
283,  284,  330,  331,  332,  333, 409 e da 483 a 492 dell'art. 1, e'
opportuno  anzitutto illustrare, almeno negli aspetti piu' rilevanti,
il contenuto dei singoli commi impugnati.
    I. - L'art. 1, comma 24, «Limiti all'acquisizione di immobili per
gli  enti territoriali», al dichiarato fine di garantire effettivita'
alle  prescrizioni  contenute  nel programma di stabilita' e crescita
presentato   all'Unione   europea,  in  attuazione  dei  principi  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  di  cui  all'art.  119 della
Costituzione  e  ai  fini  della  tutela  dell'unita' economica della
Repubblica,  in particolare - si legge - come principio di equilibrio
tra  lo  stock  patrimoniale  e  i flussi dei trasferimenti erariali,
prevede  una  riduzione sui trasferimenti erariali a qualsiasi titolo
spettanti  nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di
stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra la
spesa  sostenuta  nel  2006  per l'acquisto da terzi di immobili e la
spesa  media  sostenuta  nel  precedente  quinquennio  per  la stessa
finalita'.  L'ultimo periodo del comma 24 e' esplicito nell'affermare
che  «nei  confronti  delle  regioni  e delle province autonome viene
operata  un'analoga  riduzione  sui trasferimenti statali a qualsiasi
titolo spettanti».
    Per  le  ragioni  che  si  diranno,  l'impugnato  comma  24  lede
l'autonomia  patrimoniale  e  finanziaria,  di  entrata  e  di spesa,
attribuita  alla provincia autonoma di Bolzano in forza del Titolo VI
dello Statuto di autonomia, delle relative norme di attuazione di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 473, ed
ai  decreti  legislativi  16  marzo  1992,  n. 268, e 24 luglio 1996,
n. 432,  e  delle norme di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 386, e
viola  altresi'  l'art. 119,  primo  comma,  della  Costituzione, che
garantisce  alle regioni e, in virtu' dell'art. 101. cost. n. 3/2001,
alle province autonome autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    L'art.   1,  comma  26,  «Monitoraggio  compravendita  immobili»,
assoggetta  le amministrazioni di cui al comma 24 e, quindi, anche le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano, al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze   -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
prevedendo   l'obbligo  di  comunicare  le  informazioni  trimestrali
cumulate  degli  acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di
attivita'  istituzionali  o  finalita' abitative, nonche' all'Agenzia
del  territorio,  per  le verifiche sulla congruita' dei valori degli
immobili  acquisiti  e  per  la  segnalazione degli scostamenti «agli
organi competenti per le eventuali responsabilita».
    Tale  disposizione  attribuisce  ad  organi  statali  funzioni di
controllo  non  previste  dallo  Statuto  ne' dalle relative norme di
attuazione,  in  particolare  quelle di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  15  luglio  1988,  n. 305, e di cui all'art. 4 del
d.lgs. n. 266/1992.
    II.  -  L'art.  1,  comma  67,  «Disposizioni  per l'Autorita' di
vigilanza  sui  lavori  pubblici»,  demanda all'Autorita' medesima la
determinazione  annuale  dell'ammontare  delle  contribuzioni ad essa
dovute   dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua
vigilanza,  nonche'  le  relative modalita' di riscossione, e risulta
lesiva,  per  i  motivi  e  sotto  i  profili  che  si diranno, delle
attribuzioni  provinciali  in  materia di lavori pubblici soprattutto
nella   parte   in   cui  pone  quale  condizione  di  ammissibilita'
dell'offerta    nell'ambito    delle   procedure   finalizzate   alla
realizzazione   di   opere   pubbliche  il  versamento  del  previsto
contributo da parte degli operatori economici.
    IIl.  - L'art. 1, comma 198, «Concorso delle regioni e degli enti
locali  al  contenimento  degli  oneri  di  personale»,  impone  alle
amministrazioni regionali, agli enti locali ed agli enti del Servizio
sanitario  nazionale di concorrere alla realizzazione degli obiettivi
di  finanza  pubblica  mediante l'adozione di misure atte a garantire
che  le  spese  di  personale, ivi comprese quelle per il personale a
tempo  determinato,  con  contratto  di  collaborazione  coordinata e
continuativa,  o  che  presta servizio con altre forme di rapporto di
lavoro  flessibile o con convenzioni, non superino per ciascuno degli
anni  2006,  2007  e  2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004
diminuito  dell'1  per  cento.  Tale  previsione,  oltre  a  porsi in
contrasto  con quanto disposto dal comma 148 dello stesso art., viola
l'autonomia  finanziaria  della  provincia  e  le sue attribuzioni in
materia  di personale provinciale, anche in connessione con l'art. 1,
comma  204,  «Verifica  del  rispetto  degli  adempimenti», parimenti
impugnato,  il  quale  assoggetta,  tra  gli  altri,  le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano al monitoraggio da parte del
Ministero  dell'economia  e delle finanze ai fini della «verifica del
rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198».
    IV.  -  L'art.  1,  ai  commi  231  («Giudizi  di responsabilita'
contabile»)  e 232 («Delibera della sezione di appello»), della legge
finanziaria  2006  prevede che i soggetti nei cui confronti sia stata
pronunciata,  in  primo  grado,  sentenza  di condanna nei giudizi di
responsabilita'  dinanzi  alla  Corte  dei  conti  per fatti commessi
antecedentemente  alla data di entrata in vigore della medesima legge
n. 266/2005  possono  chiedere alla competente sezione di appello, in
sede  di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il
pagamento  di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore
al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
    Si  tratta  di  una  disciplina  irrazionale e idonea ad incidere
sulle  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alla provincia
autonoma   di   Bolzano   in  materia  di  ordinamento  degli  uffici
provinciali  e del personale ad essi addetto, in quanto, tra l'altro,
si  priva  l'ente  che  ha  subito  il  danno  del diritto di vedersi
adeguatamente risarcito.
    V.  -  Le  norme  di  cui  all'art.  1,  comma  282,  «Divieto di
sospensione  delle  prenotazioni  sanitarie»,  vietano  alle  aziende
sanitarie  ed  ospedaliere di sospendere le attivita' di prenotazione
ed  impongono  alle  regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano  l'adozione delle disposizioni necessarie per regolare i casi
in  cui  la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e' legata a
motivi tecnici, con l'obbligo di informare il Ministero della salute.
    L'art.  1,  comma 283, «Commissione nazionale sull'appropriatezza
delle  prestazioni»,  prevede  l'istituzione,  da  parte del Ministro
della  salute,  della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle
prescrizioni,  cui  affidare i compiti, tra l'altro, di promozione di
iniziative  formative e di informazione per il personale medico e per
i  soggetti  utenti  del  Servizio  sanitario;  di predisposizione di
linee-guida   per   la   fissazione   di   criteri  di  priorita'  di
appropriatezza  delle  prestazioni,  da  adottarsi  con decreto dello
stesso  Ministro;  di  predisposizione  di  forme idonee di controllo
dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni; di
fissazione   dei   criteri   per  la  determinazione  delle  sanzioni
amministrative  previste  dal  successivo  comma  284,  «Sanzioni per
sospensione  prenotazioni  sanitarie»,  e di quelle per la violazione
dell'obbligo    della   tenuta   del   registro   delle   prestazioni
specialistiche   ambulatoriali,   di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio  e  dei  ricoveri ospedalieri ordinari di cui all'art. 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    Il  comma  284  assegna alle regioni ed alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  il compito di applicare le predette sanzioni,
«secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283».
    I  commi  sopra  citati,  per le ragioni evidenziate nel seguito,
violano  le competenze della provincia autonoma di Bolzano in materia
di  formazione  professionale  e ordinamento del personale sanitario,
igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera.
    VI.  -  I commi 330 («Fondo famiglia e solidarieta»), 331 («Bonus
per  figli  nati o adottati nel 2005») e 332 («Bonus per figli nati o
adottati  nel 2006») dell'articolo 1 prevedono, previa istituzione di
un  fondo  al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti
al  sostegno  delle  famiglie  e  della  solidarieta' per lo sviluppo
socio-economico,  la concessione, da parte dello Stato, di un assegno
pari  ad euro 1.000,00 per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005
nonche'  per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per
ordine di nascita, o adottato, alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite  al successivo comma 333 («Riscossione del bonus presso gli
uffici postali»), violando, per i motivi sotto dedotti, le competenze
statutarie   della  provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia  di
assistenza  e  beneficenza  pubblica  e relative norme di attuazione,
nonche'  la  disposizione  di  cui  all'art. 4,  comma 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
    VII.   -   Le   disposizioni  di  cui  all'impugnato  comma  409,
«Classificazione  dispositivi  medici»,  dell'art.  1, «ai fini della
razionalizzazione  degli  acquisti  da  parte  del Servizio sanitario
nazionale», prevedono, tra l'altro, quanto segue:
        a) la classificazione dei dispositivi medici e' approvata con
decreto  del  Ministro  della  salute;  con  la stessa procedura sono
stabilite  altresi'  le  modalita'  di  alimentazione e aggiornamento
della   banca   dati  del  Ministero  della  salute  necessarie  alla
istituzione  e  alla gestione del repertorio generale dei dispositivi
medici  e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare  misure  cautelative  in  caso di segnalazione di incidenti.
Sono inoltre stabilite le modalita' con le quali le aziende sanitarie
devono  inviare  al  Ministero  della  salute,  per  il  monitoraggio
nazionale  dei  consumi  dei  dispositivi medici, le informazioni sui
costi  unitari  dei  dispositivi  acquistati, mediante specificazione
delle aziende produttrici e dei modelli e si prevede che «le regioni,
in   caso   di   omesso  inoltro  al  Ministero  della  salute  delle
informazioni  di  cui  al  periodo  precedente,  adottano  i medesimi
provvedimenti   previsti   per   i  direttori  generali  in  caso  di
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria»;
        b)  con  la  procedura  di  cui  alla  lettera a), quindi con
decreto del Ministro della salute, viene stabilita, con l'istituzione
del  repertorio  generale dei dispositivi medici, la data a decorrere
dalla  quale  nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale possono
essere  acquistati,  utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi
iscritti nel repertorio medesimo;
        c)  le  aziende  che  producono  o  immettono in commercio in
Italia   dispositivi   medici   sono  tenute  a  dichiarare  mediante
autocertificazione  diretta  al  Ministero  della salute, entro il 30
aprile  di  ogni  anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell'anno precedente per le attivita' di promozione;
        d)  entro  la  data  di  cui  alla lettera c), le aziende che
producono  o  immettono  in  commercio dispositivi medici versano, in
conto  entrate  del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per
cento  delle  spese  autocertificate.  I  proventi  derivanti da tali
versamenti  sono  rassegnati sulle corrispondenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della salute;
        e)  i  produttori  e i commercianti di dispositivi medici che
omettono di comunicare al Ministero della salute dati, documentazioni
o  altre  informazioni  previste  da  norme  vigenti con finalita' di
controllo  e  vigilanza  sui dispositivi medici sono soggetti, quando
non  diversamente  previsto,  alla sanzione amministrativa pecuniaria
prevista  dall'art.  23,  comma  4, del decreto legislativo n. 46 del
1997.
    L'impugnato  comma  409  prevede  inoltre  che, per l'inserimento
delle  informazioni  nella  banca  dati necessaria alla istituzione e
alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i
distributori  tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a
favore  del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100,00 per
ogni  dispositivo.  I  proventi  derivanti dalle tariffe sono versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati alle
competenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute.
    Sotto   profili   molteplici,   come   si   dira',  anche  queste
disposizioni  sono  illegittime,  in quanto norme di dettaglio lesive
delle   competenze  legislative  ed  amministrative  della  provincia
autonoma   di   Bolzano   in  materia  di  ordinamento  degli  uffici
provinciali,  igiene  e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera,
nonche' dell'autonomia finanziaria ad essa riconosciuta.
    VIII.  -  I commi da 483 a 492 dell'art. 1 dettano norme relative
alle  concessioni idroelettriche, prevedendo, mediante la modifica di
alcune disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, una
nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni
di  grandi  derivazioni  d'acqua  per uso idroelettrico e attribuendo
alla competenza del Ministero delle attivita' produttive, di concerto
con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, la
determinazione  dei  requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti  la  procedura  di  gara.  Vengono  altresi'  abrogate le
disposizioni  che  prevedono  prerogative  in  favore  della  Regione
autonoma  della  Valle  d'Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
    In  particolare,  e'  prevista la proroga di 10 anni delle grandi
concessioni  di derivazione idroelettrica in corso rispetto alle date
di  scadenza  previste  dall'art. 12 del predetto decreto legislativo
n. 79  del  1999,  purche'  siano  effettuati  congrui  interventi di
ammodernamento degli impianti, specificando la natura, l'entita' e le
modalita' di tali interventi, e viene introdotto un canone aggiuntivo
unico a carico dei soggetti titolari delle concessione a favore dello
Stato e dei comuni interessati.
    Viene  inoltre prevista la possibilita' di prevedere nel bando di
gara  per  concessioni  idroelettriche,  a determinate condizioni, il
trasferimento   della   titolarita'   del   ramo  d'azienda  relativo
all'esercizio  della  concessione,  comprensivo  di  tutti i rapporti
giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario.
    Si  stabilisce altresi' che tali disposizioni costituiscono norme
di  competenza  legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117,
secondo  comma,  lettera  e), della Costituzione e attuano i principi
comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data
4  gennaio  2004  e  che  le  regioni  e  le province autonome devono
armonizzare  i  propri  ordinamenti alle stesse entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge.
    Tali  norme  sono  illegittime  in  quanto  di  dettaglio  e sono
impugnate  -  sotto  i  profili precisati piu' avanti - oltre che per
violazione  dell'art. 117  Cost.  nei  termini  precisati  oltre, per
contrasto   con  il  principio  di  leale  collaborazione  e  con  le
disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 104 e 107 dello
Statuto  T.-A.A.  e  relative  norme di attuazione, ed in particolare
quelle  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1973,  n. 115;  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974,  n. 381;  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977,  n. 235;  al  decreto  legislativo  16  marzo  1992, n. 266; al
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
    IX.  -  come  si  e' detto e come piu' diffusamente si vedra', in
riferimento sia a disposizioni statutarie e di attuazione statutaria,
sia  a  disposizioni  del  Titolo V della Costituzione, la richiamata
disciplina   statale  risulta  lesiva  della  sfera  di  attribuzioni
costituzionalmente  garantite  della  Provincia  autonoma  di Bolzano
sotto molteplici profili.
    Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della legge 23
dicembre  2005,  n. 266,  recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»,
art. 1,  commi  24,  26,  67, 198, 204, 231, 232, 282, 283, 284, 330,
331, 332, 333, 409 e da 483 a 492, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi 24 e 26,
della  legge  23  dicembre  2005, n. 266 recante «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale della Stato (legge
finanziaria 2006)».
    L'art.  1,  comma  24,  stabilisce  quanto  segue: «Per garantire
effettivita'  alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita'
e  crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi
di  coordinamento  della  finanza  pubblica di cui all'art. 119 della
Costituzione  e  ai  fini  della  tutela  dell'unita' economica della
Repubblica,  in particolare come principio di equilibrio tra lo stock
patrimoniale  e  i  flussi  dei trasferimenti erariali, nei confronti
degli  enti  territoriali  soggetti  al  patto di stabilita' interno,
delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti
sono  ridotti  in  misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta
nel  2006  per  l'acquisto  da  terzi  di  immobili  e la spesa media
sostenuta  nel  precedente  quinquennio  per la stessa finalita'. Nei
confronti  delle  regioni  e  delle  province  autonome viene operata
un'analoga  riduzione  sui  trasferimenti  statali a qualsiasi titolo
spettanti».
    Come  si  evince  dalla  rubrica  del  comma  impugnato - «Limiti
all'acquisizione  di  immobili per gli enti territoriali» - si tratta
di   un   disciplina  volta  a  limitare,  attraverso  il  meccanismo
sanzionatorio  della  riduzione  dei trasferimenti, la spesa in conto
capitale  degli enti territoriali per l'acquisto di immobili, al fine
apparente  di  evitare che per tali acquisizioni vengano utilizzati i
trasferimenti  erariali  (misura  la  cui  necessita'  «per garantire
effettivita'  alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita'
e  crescita  presentato  all'Unione  europea»  e'  peraltro  tutta da
dimostrare).
    Tale   disciplina  lede  non  solo  l'autonomia  di  spesa  della
ricorrente,   garantita   anche   dall'art. 119,  primo  comma  della
Costituzione,  ma  si  riflette  soprattutto  in una grave violazione
della garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria provinciale,
come  delineata  dal  Titolo  VI  dello  Statuto  di autonomia e, con
disposizioni  non unilateralmente derogabili dal legislatore statale,
dalle  relative  norme  di  attuazione  introdotte  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975  n. 473,  dai  decreti
legislativi  16 marzo 1992, n. 268, e 24 luglio 1996, n. 432, nonche'
dalla alla legge 30 novembre 1989, n. 386.
    Il  denunciato  comma  24,  nel reiterare l'esplicito riferimento
alle    province   autonome   e   nell'utilizzare   l'ampia   formula
«trasferimenti   erariali  a  qualsiasi  titolo  spettanti»,  prevede
infatti   un   meccanismo   del   tutto   anomalo  e  illegittimo  di
ridimensionamento delle entrate provinciali, in caso di esercizio, da
parte  della  provincia,  della propria autonomia di spesa in termini
eccedenti i limiti indicati nel comma 24 sopra riportato.
    A questo riguardo, occorre anzitutto premettere che e' arbitrario
sia  imputare  l'acquisto  di  immobili  a  quella parte del bilancio
dell'ente  alimentata  da  trasferimenti  erariali  piuttosto  che da
entrate proprie (ammesso che il fine della disposizione impugnata sia
quello  di  evitare  che  per  tali acquisizioni vengano utilizzati i
trasferimenti  erariali);  sia  assumere  a  parametro di misurazione
indifferenziato   il   quinquennio  precedente,  ben  potendo  l'ente
territoriale  aver  previamente  programmato  rilevanti  acquisti  di
immobili - unitamente alla necessaria copertura finanziaria - proprio
per  l'esercizio 2006, dopo un periodo (eventualmente, il quinquennio
precedente)  di  flessione  o  di  forte  contrazione della spesa per
immobili, cio' che comporta anche la violazione del principio di buon
andamento di cui all'art. 97 Cost.
      L'irrazionalita'  del criterio in questione e le conseguenze in
termini  di  disparita'  di  trattamento  tra  enti  territoriali (in
violazione  dell'art. 3  Cost.)  sono  palesi.  Si  aggiunga  che  la
disposizione  non  fornisce alcun chiarimento in ordine ai criteri di
calcolo  e determinazione della «spesa media sostenuta nel precedente
quinquennio»  per  l'acquisto  da  terzi  di  immobili  (si pensi, ad
esempio,  all'ipotesi  dubbia dell'acquisizione di aree a scomputo di
oneri di urbanizzazione).
    Ne'    e'   sufficiente,   per   escludere   l'irrazionalita'   e
l'illegittimita'  del comma 24, quanto stabilito dal successivo comma
25  («Deroghe ai limiti di acquisizione immobili»), a norma del quale
«le  disposizioni  dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di
immobili  da  destinare  a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili».
Anzi,  in contraddizione con quest'ultima disposizione, la previsione
di  una  riduzione  dei  «trasferimenti  erariali  a qualsiasi titolo
spettanti»  non consente neppure di comprendere quali trasferimenti e
quali settori della spesa saranno colpiti dalla misura sanzionatoria,
cio'  che  si  traduce, tra l'altro, in un fattore di incertezza e di
intralcio  alla  programmazione  provinciale (tanto piu' che il comma
impugnato,  seppure  apparentemente  riferito al solo esercizio 2006,
non  da'  alcuna  certezza  circa  il  proprio  ambito  temporale  di
efficacia ed il momento della decurtazione dei trasferimenti).
    Per  quanto  piu'  specificamente concerne la garanzia statutaria
dell'autonomia  patrimoniale  e  finanziaria,  di entrata e di spesa,
della  provincia autonoma di Bolzano, la disciplina impugnata viola e
deroga  unilateralmente  le  disposizioni  statutarie e di attuazione
statutaria di seguito indicate.
    Per quanto concerne il dettato statutario, risultano violate piu'
disposizioni  contenute  nel  Titolo  V  («Demanio e patrimonio della
regione  e delle province») e nel Titolo VI («Finanza della regione e
delle  province»),  ed  in  particolare: l'art. 68, che presuppone un
patrimonio  immobiliare proprio delle province autonome, del quale la
normativa  introdotta dal comma 24 preclude l'incremento e l'autonoma
gestione   in   conformita'  ai  programmi  ed  al  fabbisogno  della
provincia,  ledendo  cosi'  l'autonomia  patrimoniale  della  stessa,
nonche'  l'autonomia  contabile  e  di bilancio della provincia e dei
comuni, garantita alla prima dagli artt. 83 e 84 dello Statuto, ed ai
secondi  dal  citato  art. 83;  gli  artt. 69,  70, 71, 75 e 78 dello
Statuto  (e  norme  di  attuazione  di  cui  al d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268,  spec.  artt. 2, 4, commi 1, 5), che disciplinano la garanzia
di  compartecipazione della provincia al gettito di tributi erariali,
destinata ad essere illegittimamente menomata in caso di acquisizioni
di  immobili  in  misura  eccedente il limite introdotto con la legge
finanziaria  2006  in  considerazione dell'apparente latitudine della
previsione  circa  la  corrispondente  riduzione  «sui  trasferimenti
statali  a  qualsiasi  titolo  spettanti»  ove interpretata, peraltro
contro  ogni logica, come applicabile anche alla compartecipazione al
gettito  dei  tributi  erariali,  in  quota  fissa  o,  come nel caso
dell'art. 78,  in  quota  variabile;  l'art. 80, il quale attribuisce
alla  ricorrente  potesta'  legislativa  concorrente  in  materia  di
finanza  locale,  competenza  che risulta illegittimamente lesa dalla
previsione  dell'applicazione  del  limite  di  spesa  e  del  regime
sanzionatorio   di  cui  si  tratta  agli  enti  locali  situati  nel
territorio  provinciale  (la  competenza  provinciale  in  materia di
finanza  locale  e'  affermata  anche  dall'art. 2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 marzo 1975 n. 473, recante «Norme di
attuazione  dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige in
materia  di  finanza  locale»,  a  norma del quale «nella vigilanza e
tutela  di  cui  all'art. 54,  n. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1972,  n. 670,  si intendono compresi tutti i
provvedimenti   di   controllo  in  materia  di  finanza  locale»;  e
dall'art. 17,  commi  1  e  3, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 268, «Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale»).
    La  disciplina  statale  in  questione  e' in contrasto anche con
l'art. 104,  primo comma, St. T.-A.A., che esclude la possibilita' di
modifiche  unilaterali  del quadro statutario concernente l'autonomia
finanziaria  provinciale  ad  opera  del  legislatore statale («Fermo
quanto  disposto  dall'art.  103  le  norme  del  titolo  VI e quelle
dell'art. 13  possono  essere  modificate  con  legge ordinaria dello
Stato  su  concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province»).
    Per  quanto  concerne le norme di attuazione statutaria - neppure
esse,  com'e'  ovvio,  modificabili  unilateralmente  dal legislatore
statale  -  occorre  fare riferimento ancora alla legge 30 novembre i
989,  n. 386 («Norme per il coordinamento della finanza della regione
Trentino-Alto  Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con  la  riforma  tributaria»),  la  quale, oltre alla modifica della
sopra  invocate  disposizioni  statutarie,  all'art. 5  ha  stabilito
quanto segue:
        «1.  -  Le province autonome partecipano alla ripartizione di
fondi  speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni
in  modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri
e le modalita' per gli stessi previsti.
        2.  -  I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione
di  legge  statale,  in  cui  sia  previsto il riparto o l'utilizzo a
favore  delle  regioni,  sono  assegnati  alle  province  autonome ed
affluiscono  al  bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo
normative  provinciali,  nell'ambito  del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province».
    A  questo  riguardo,  occorre  in  primo  luogo  rilevare  che il
censurato  meccanismo  legislativo  di  riduzione  dei  trasferimenti
statali non tollera alcuna eccezione neppure con riguardo ai fondi di
cui  al  comma  1  del richiamato art. 5 legge n. 386/1989, riduzione
peraltro  in  contrasto  con  la  garanzia costituzionale dei livelli
minimi-essenziali  delle  prestazioni, cui fa riferimento il medesimo
comma 1 citato.
    In   secondo  luogo,  la  disciplina  statale  denunciata  appare
altresi'  in  contrasto con il riportato comma 2, anche alla luce del
successivo  comma  3,  ai  sensi  del  quale  «per  l'assegnazione  e
l'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui al comma 2, si prescinde da
qualunque  adempimento  previsto  dalle  stesse leggi ad eccezione di
quelli  relativi  all'individuazione  dei  parametri o delle quote di
riparto»,   individuazione,   evidentemente,   relativa   al  singolo
finanziamento ed ai criteri per ripartirlo tra le regioni.
    La disposizione statale impugnata, inoltre, ribalta il meccanismo
disciplinato  dal  d.lgs.  16 marzo 1992 n. 268 («Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige in materia di
finanza  regionale  e  provinciale») all'art. 13, comma 3, in base al
quale «in caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5,
comma 2,   della   legge   30   novembre  1989,  n. 386,  i  relativi
stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale
nella  misura  necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni
ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di
compensare   gli   eventuali   minori   stanziamenti   rispetto  alle
assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi».
    Il  successivo  comma  4  conferma  il  sopra  richiamato  regime
speciale   dei   trasferimenti  in  favore  delle  province  autonome
prevedendo  che  «le  somme  assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della  legge  30  novembre  1989,  n. 386, sono erogate in una o piu'
soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento».
    Non  pare  inutile,  in  ordine  alla  posizione gerarchica delle
disposizioni  di  attuazione statutaria, richiamare la giurisprudenza
costituzionale  piu'  recente.  In  essa,  da  un lato, si sottolinea
l'equiparazione  delle  norme  di  attuazione  statutaria  alle norme
statutarie,   sotto   il  profilo  della  funzione  di  delineare  il
patrimonio  di attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni
speciali  e  alle  province  autonome  (da ultimo, Corte cost., sent.
n. 287/2005);  dall'altro, la sovraordinazione gerarchica delle norme
di   attuazione   rispetto   alla   legge   ordinaria   dello  Stato,
caratterizzata, come si legge nella recente sent. n. 249/2005, da una
«naturale  cedevolezza  (anche  nel  momento  interpretativo)  .  . .
rispetto  sia  alle  disposizioni  dello  statuto  speciale  che alle
relative norme di attuazione».
    Le  disposizioni  sopra  invocate  e  lo  stesso  art. 119  della
Costituzione  risultano  poi lesi alla luce dei principi enunciati da
codesta  ecc.ma  Corte  nella sent. n. 417/2005 : «Va qui ribadito il
principio  costantemente  affermato  dalla  giurisprudenza  di questa
Corte,  per  cui  le  norme  che  fissano vincoli puntuali relativi a
singole  voci  di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali
non   costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art. 117,  terzo  comma, Cost., e
ledono   pertanto   l'autonomia   finanziaria   di   spesa  garantita
dall'art. 119 Cost.» (enfasi aggiunta).
    Con  riguardo ai vincoli alle politiche di bilancio, che lo Stato
puo'  porre esclusivamente con riguardo alla spesa corrente, e non in
conto  capitale, mediante «disciplina di principio» e «per ragioni di
coordinamento    finanziario   connesse   ad   obiettivi   nazionali,
condizionati  anche  dagli  obblighi  comunitari» (sentenza n. 36 del
2004;  v.  anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004),
la  medesima  sent.  n. 417/2005 - della quale e' opportuno riportare
alcuni passaggi - chiarisce:
        «Perche'   detti   vincoli  possano  considerarsi  rispettosi
dell'autonomia  delle  regioni  e  degli enti locali debbono avere ad
oggetto  o l'entita' del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo
"in  via  transitoria  ed  in  vista  degli  specifici  obiettivi  di
riequilibrio   della  finanza  pubblica  perseguiti  dal  legislatore
statale"  -  la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in
altri  termini,  la  legge  statale  puo'  stabilire  solo un "limite
complessivo",   che   lascia  agli  enti  stessi  ampia  liberta'  di
allocazione  delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»
(sentenza n. 36 del 2004).
    Codesta   Corte   ha  recentemente  riaffermato  tale  principio,
osservando  che  la previsione da parte della legge statale di limiti
all'entita'  di una singola voce di spesa non puo' essere considerata
un  principio  fondamentale  in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici  e  coordinamento  della  finanza  pubblica, perche' pone un
precetto  specifico  e puntuale sull'entita' della spesa e si risolve
percio'  "in  una  indebita  invasione, da parte della legge statale,
dell'area  [...]  riservata  alle  autonomie  regionali  e degli enti
locali, alle quali la legge statale puo' prescrivere criteri [...] ed
obiettivi  (ad  esempio,  contenimento  della  spesa pubblica) ma non
imporre  nel  dettaglio  gli  strumenti  concreti  da  utilizzare per
raggiungere quegli obiettivi" (sent. n. 390 del 2004).
    Nella  specie,  le  disposizioni  censurate  non  fissano  limiti
generali  al  disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti
[...]  alle  spese  per  l'acquisto  di  beni e servizi; vincoli che,
riguardando   singole  voci  di  spesa,  non  costituiscono  principi
fondamentali  di  coordinamento della finanza pubblica, ma comportano
una  inammissibile  ingerenza  nell'autonomia  degli enti quanto alla
gestione della spesa» (corsivo aggiunto).
    Le  censure  sopra  avanzate  vanno  estese all'art. 1, comma 26,
«Monitoraggio    compravendita    immobili»,    che   assoggetta   le
amministrazioni  di  cui  al  comma  24 e, quindi, anche le regioni a
statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, al
monitoraggio  da  parte  del Ministero dell'economia e delle finanze:
«Ai  fini  del  monitoraggio  degli  obiettivi strutturali di manovra
concordati  con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e
crescita,  le  amministrazioni  di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere,   utilizzando   il  sistema  web  laddove  previsto,  al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  comunicazione contenente le
informazioni  trimestrali  cumulate degli acquisti e delle vendite di
immobili   per   esigenze  di  attivita'  istituzionali  o  finalita'
abitative  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  trimestre  di
riferimento.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  lo  schema della
comunicazione  di  cui  al  periodo precedente. Tale comunicazione e'
inviata  anche  all'Agenzia  del  territorio  che procede a verifiche
sulla  congruita'  dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
scostamenti   rilevanti  agli  organi  competenti  per  le  eventuali
responsabilita».
    Il  citato  comma  26  attribuisce  ad organi statali funzioni di
vigilanza  e  controllo  non  previsti  dallo  Statuto di autonomia e
relative   norme   di  attuazione,  in  violazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, ed in particolare
in  contrasto  con  l'art. 2,  comma  2  di  tale  d.P.R.,  il  quale
stabilisce  che  «il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  e  il
controllo   sulla  gestione  del  bilancio  e  del  patrimonio  della
provincia  autonoma  di  Bolzano  sono  esercitati  dalla  sezione di
controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano».
     La richiamata disposizione viola altresi' l'art. 4, comma 1, del
d.lgs.  n. 266/1992,  ai sensi del quale «nelle materie di competenza
propria  della  regione  o  delle province autonome la legge non puo'
attribuire  agli  organi  statali  funzioni  amministrative, comprese
quelle  di  vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
violazioni  amministrative,  diverse  da  quelle spettanti allo Stato
secondo  lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi
gli   interventi   richiesti  ai  sensi  dell'art. 22  dello  statuto
medesimo».
    Le  richiamate  norme  di  attuazione  precludono  al legislatore
ordinario di introdurre strumenti anomali di controllo sulla gestione
finanziaria  provinciale.  Ne'  il  comma  denunciato puo' ritenersi,
almeno  nei  confronti della ricorrente, legittima «espressione di un
coordinamento  meramente  informativo», giustificabile sulla base dei
principi  enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost.,
sentt.  nn. 417  e  35/2005;  376/2003).  Tale disposizione, infatti,
intende   esplicitamente   imporre   alla  provincia  un  obbligo  di
comunicazione  ad  organi  ed enti statali (Ministero dell'economia e
delle   finanze,  Agenzia  del  territorio)  ai  fini  di  successivi
controlli  e  «verifiche  sulla  congruita' dei valori degli immobili
acquisiti»  e  sugli  «scostamenti  rilevanti»,  anche  ai fini della
segnalazione  di  «eventuali  responsabilita»  (come  chiaramente  si
desume dall'ultimo periodo del comma 26).
    Tra l'altro, si tratta di un controllo la cui regolamentazione e'
affidata  anche  ad  un  decreto ministeriale per la disciplina delle
modalita' e dello schema della comunicazione richiesta alla provincia
ed  agli  enti locali situati nel suo territorio, in palese contrasto
con   i  principi  che  regolano  i  rapporti  tra  fonti  statali  e
provinciali  (ex  plurimis  Corte cost., sentt. n. 420/1999, punto 4;
n. 84/2001, punti 4 e 5; n. 314/2001, punto 5).
    2.  -  Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
     L'art. 1, comma 67, stabilisce che «l'Autorita' per la vigilanza
sui  lavori  pubblici,  cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e
finanziaria,  ai  fini  della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento  di  cui  al comma 65 determina annualmente l'ammontare
delle  contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le  relative modalita' di
riscossione,  ivi  compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte  degli  operatori  economici quale condizione di ammissibilita'
dell'offerta    nell'ambito    delle   procedure   finalizzate   alla
realizzazione di opere pubbliche» (enfasi aggiunta).
    Nella  parte  in  cui  pone  quale  condizione  di ammissibilita'
dell'offerta    nell'ambito    delle   procedure   finalizzate   alla
realizzazione  di  opere  pubbliche,  il versamento del contributo da
parte   degli   operatori   economici,   la   riportata  disposizione
interferisce  illegittimamente  nelle  competenze  riconosciute  alla
provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia  di  lavori pubblici di
interesse provinciale, ed in particolare viola gli artt. 8, n. 1 7, e
1  6  dello  Statuto  (nonche' l'art. 1 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,
«Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige  in materia di urbanistica ed opere pubbliche»),
ed altresi' l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile
alla  provincia  di  Bolzano  ex art. 10 legge cost. n. 3/2001, nella
parte   in   cui  attribuisce  alle  regioni  competenza  legislativa
esclusiva  in  materia di lavori pubblici (quindi nelle ipotesi nelle
quali,   alla   stregua  del  Titolo  V  Cost.,  essi  non  risultino
riconducibili  al  terzo  comma dell'art. 117, ovvero alla competenza
statale  in  virtu'  del  secondo  comma dello stesso articolo, o del
principio di sussidiarieta).
    La previsione di un contributo da parte degli operatori economici
«quale  condizione  di  ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle
procedure   finalizzate   alla   realizzazione  di  opere  pubbliche»
costituisce infatti norma di dettaglio - disciplinante i procedimenti
di scelta del contraente e, in generale, quelli comunque diretti alla
realizzazione di opere pubbliche - per un verso introdotta in materia
assegnata,  nei limiti sopra specificati, alla competenza legislativa
residuale  di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; per
un  altro  verso,  in  alcun modo configurabile (gia', peraltro, alla
luce   dei  criteri  enunciati  nella  non  piu'  recentissima  sent.
n. 482/1995)   come  principio  dell'ordinamento  giuridico  o  norma
fondamentale  delle  riforme  economico-sociali  della Repubblica, ai
sensi  degli  artt. 4  e  8 dello Statuto, parametri che, ai presenti
fini,  rilevano,  in  quanto  piu'  favorevoli, nei casi nei quali si
tratti  di  lavori pubblici riconducibili - alla stregua del Titolo V
Cost.  ed  in  base  ai  criteri  enunciati nella sentenza di codesta
ecc.ma  Corte  n. 303/2003  - al terzo comma dell'art. 117 (punto 2.3
della  citata  sentenza),  ovvero  alla  competenza legislativa dello
Stato, in virtu' del secondo comma dello stesso art., o del principio
di sussidiarieta'.
    La  disposizione  impugnata,  inoltre, viola i parametri invocati
anche  perche'  prevede  che  la  disciplina  di  dettaglio  da  essa
introdotta    sia   ulteriormente   specificata   con   provvedimento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in contrasto con
la  costante  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  che esclude
l'intervento  di  fonti  secondarie governative o ministeriali - e, a
maggior  ragione, di provvedimenti regolamentari di altre autorita' -
nelle  materie  di competenza regionale (non e' inutile, al riguardo,
ricordare  la sent. n. 302/2003, la quale ha dichiarato, tra l'altro,
che  non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei
ministri,  adottare,  con  il  d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il
d.P.R.  21  dicembre  1999,  n. 554,  norme applicabili nei confronti
delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di
Trento  e  di Bolzano, e, conseguentemente, ha annullato gli artt. 1,
comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera h) e 8, comma 1,
del  d.P.R.  25  gennaio  2000, n. 34, nonche' gli artt. 1, comma 2 e
188, commi 8, 9 e 10 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte
in  cui si riferiscono alle regioni, anche a statuto speciale, e alle
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano; b) che non spetta allo
Stato  e  per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare,
con  il  d.P.R.  21  dicembre  1999,  n. 554,  norme  applicabili nei
confronti  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e,
conseguentemente  ha annullato l'art. 1, comma 3, del predetto d.P.R.
21  dicembre  1999,  n. 554,  nella  parte  in  cui si riferisce alle
province autonome di Trento e di Bolzano).
    In  chiave meramente illustrativa e senza la pretesa di censurare
nel  giudizio  in  via  principale atti non legislativi, l'attitudine
lesiva  della  disciplina  statale  denunciata  risulta  puntualmente
confermata  dalla Deliberazione 26 gennaio 2006 dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, «Indicazione delle modalita' attuative
dell'art.  1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266» (in
Gazzetta  Ufficiale  n. 25 del 31 gennaio 2006), laddove, all'art. 3,
disciplina   le  modalita'  e  i  termini  per  il  versamento  della
contribuzione  prevista,  interferendo palesemente nelle attribuzioni
provinciali, legislative e amministrative, in materia di procedimenti
relativi   alla   realizzazione   di  opere  pubbliche  di  interesse
provinciale:  «I soggetti [tenuti alla contribuzione] di cui all'art.
1, lettera a) del presente avviene dal momento della attribuzione, da
parte dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice
di  identificazione del procedimento di selezione del contraente, che
deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o
nella  richiesta  di  offerta  comunque denominata. I soggetti di cui
all'art. 1,  lettera  b),  del  presente provvedimento sono tenuti al
pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare,
al  momento  di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma
dovuta   a   titolo   di   contribuzione.  La  mancata  dimostrazione
dell'avvenuto  versamento  di tale somma e' causa di esclusione dalla
procedura di gara» (enfasi aggiunta).
    Il richiamato art. 1, «Soggetti tenuti alla contribuzione», della
Deliberazione  attuativa  dell'impugnato  comma  67 prevede che «sono
tenuti  a  versare  un  contributo  a  favore  dell'Autorita'  per la
vigilanza  sui  lavori  pubblici,  nell'entita'  e  con  le modalita'
previste  dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e
privati:  a)le  stazioni  appaltanti di cui all'art. 2, comma 2 della
legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni; b) gli
operatori  economici  che intendono partecipare a procedure di scelta
del  contraente  attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli
organismi  di  attestazione di cui all'art. 8, comma 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».
    Si  fa  riferimento  a  soggetti,  organi ed uffici evidentemente
sottoposti  alla  competenza  legislativa della ricorrente per quanto
riguarda  i  lavori  pubblici  di interesse provinciale, tra i quali,
attraverso  il  rinvio  all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994,
anche  gli  enti  locali  situati  nel  territorio della provincia di
Bolzano.
    Occorre infine denunciare che l'impugnato comma 67 e' altresi' in
contrasto,  con  riguardo  alla contribuzione obbligatoria imposta ai
soggetti  pubblici  e  privati  comunque coinvolti nelle procedure di
appalto  in  ambito provinciale, con l'art. 75 dello Statuto T.-A.A.,
che  attribuisce  alle  province  autonome,  tra le quote del gettito
delle   entrate   tributarie  dello  Stato  percette  nei  rispettivi
territori,  «i  nove  decimi  di  tutte  le  altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...] ad eccezione
di  quelle  di  spettanza  regionale o di altri enti pubblici» (primo
comma,  lettera  g),  «comprese anche le entrate afferenti all'ambito
provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od
amministrative,   ad   uffici  situati  fuori  dal  territorio  delle
rispettive province» (secondo comma).
    3.  - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 198 e 204,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    L'art. 1, comma 198, stabilisce quanto segue: «Le amministrazioni
regionali e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo
unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
gli   enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  fermo  restando  il
conseguimento delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e 107, della
legge  30  dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire
che  le  spese  di  personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle  amministrazioni  e  dell'IRAP, non superino per ciascuno degli
anni  2006,  2007  e  2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004
diminuito dell' 1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa, o che presta servizio con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».
    Il  successivo comma 204 aggiunge che «alla verifica del rispetto
degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e
le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
con  popolazione  superiore  a 30.000 abitanti e le comunita' montane
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di
monitoraggio  di  cui  all'art.  1, comma 30, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso
apposita   certificazione,   sottoscritta  dall'organo  di  revisione
contabile,  da  inviare  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
entro  sessanta  giorni  dalla chiusura dell'esercizio finanziario di
riferimento».
    La  formulazione  del  comma  in  oggetto,  attraverso  il rinvio
all'art. 2  del  testo  unico n. 267/2000 e, soprattutto, il richiamo
del  medesimo  comma  198 operato dal successivo comma 204, anch'esso
impugnato,  che  espressamente  include  le province autonome tra gli
«enti  destinatari  della  norma»  di  cui  al comma 198, sembra - in
contrasto  con  quanto previsto dal precedente comma 148 dello stesso
art. 1  legge  n. 266/2005  -  illegittimamente  estendere,  senza le
garanzie  e  le  procedure  concordate previste dal citato comma 148,
anche  alla  ricorrente,  agli  enti locali ed alle aziende sanitarie
afferenti  al  suo  territorio  il  limite  alle  spese  di personale
corrispondente  al loro ammontare nell'anno 2004 diminuito dell'1 per
cento.
    Estensivamente  interpretato, un limite siffatto, come risultante
dai  commi  198  e  204,  e' irrazionale in rapporto al comma 148 del
medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 ed illegittimo in quanto lede
l'autonomia  di  spesa della provincia garantita dall'art. 119, primo
comma,  Cost.,  e  finisce  per  incidere  sull'intera  disciplina  e
gestione  delle  attivita'  provinciali  violando  anche il d.lgs. 16
marzo 1992 n. 268 («Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige in materia di finanza regionale e provinciale»),
il  quale,  all'art.  17,  comma  3, stabilisce, tra l'altro, che «le
province   disciplinano   con  legge  i  criteri  per  assicurare  un
equilibrato  sviluppo  della  finanza comunale, ivi compresi i limiti
all'assunzione di personale».
    D'altro  canto,  anche  se  interpretato  come riferito alle sole
aziende  sanitarie,  il  comma  198  appare illegittimo in quanto, in
primo  luogo,  lede  la  competenza  primaria in materia di personale
provinciale,  che  riguarda anche il personale degli enti strumentali
della  provincia  autonoma  di  Bolzano;  per  quanto  specificamente
concerne  la  spesa  per  il  personale  sanitario, la giurisprudenza
costituzionale   ha  sempre  riconosciuto  un'ampia  competenza  alle
province  autonome (Corte cost, sent. n. 315/2001) chiarendo che alle
stesse,  anche  in considerazione del regime di autofinanziamento del
sistema   sanitario   provinciale,  «spetta  anche,  di  massima,  la
determinazione  ultima  degli obiettivi di spesa» (Corte cost., sent.
n. 63/2000).
    In   secondo   luogo  e  in  ogni  caso,  la  disciplina  statale
denunciata,      comunque      interpretata      -     contrariamente
all'autoqualificazione,  come tale irrilevante e comunque illegittima
nella  sua  estensione  e  non  riferibile alla ricorrente, di cui al
comma  2006  («Le  disposizioni  dei commi da 198 a 205 costituiscono
principi  fondamentali  del  coordinamento  della finanza pubblica ai
sensi  degli  articoli  117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione»)  -  pone  un vincolo specifico alla spesa provinciale,
violando   l'autonomia  di  spesa  della  provincia  garantita  anche
dall'art. 119, primo comma, Cost., di cui si invoca l'estensione alla
ricorrente  nella  parte  in  cui  prevede  una  forma  piu' ampia di
autonomia finanziaria sul versante della spesa, alla luce della ormai
consolidata  giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la quale, ancora
da  ultimo,  ha  chiarito che «secondo quanto costantemente affermato
dalla  giurisprudenza  di questa Corte, la previsione, da parte della
legge  statale,  di  limiti  all'entita' di una singola voce di spesa
della  regione  non puo' essere considerata un principio fondamentale
in  materia  di  armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento
della  finanza pubblica (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.),
perche'  pone  un  precetto  specifico  e puntuale sull'entita' della
spesa  e  si  risolve  percio'  in  una  indebita invasione dell'area
riservata  dall'art. 119  Cost. alle autonomie regionali e degli enti
locali,  alle  quali  la  legge  statale puo' prescrivere, criteri ed
obiettivi  (ad  esempio,  contenimento  del1a spesa pubblica), ma non
imporre  nel  dettaglio  gli  strumenti  concreti  da  utilizzare per
raggiungere quegli obiettivi (v., ex multis, sentenze n. 417 del 2005
e nn. 390 e 36 del 2004)» (sent. n. 449/2005; enfasi aggiunta).
    Inoltre,  il  denunciato  limite alle spese per il personale lede
l'autonomia  riconosciuta alla provincia in materia di contrattazione
collettiva  provinciale,  con  riguardo al personale dipendente dagli
uffici  provinciali e dagli enti sanitari dell provincia (Corte cost.
sentt. nn. 315/2001 e 171/2005).
    Da   quanto   precede,   e   per   le  medesime  ragioni,  deriva
l'illegittimita'  anche  del  citato  comma  204,  che  contiene  una
disciplina  strumentale rispetto al comma 198, assoggettando anche le
province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  illegittimamente  e
contraddittoriamente  incluse tra i destinatari della norma di cui al
comma  198,  al  monitoraggio  da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti
dall'appena  citato comma 198, in contrasto anche con l'art. 4, comma
1, del d.lgs. n. 266/1992.
    4.  - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 231 e 232,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    L'impugnato  comma  231 dell'art. 1 legge n. 266/2005 prevede che
«con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi
di  responsabilita'  dinanzi  alla Corte dei conti per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
i  soggetti  nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata sentenza di
condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede
di  impugnazione,  che  il  procedimento  venga  definito mediante il
pagamento  di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore
al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza».
    Il successivo comma 232, aggiunge che «la sezione di appello, con
decreto  in  camera  di consiglio, sentito il procuratore competente,
delibera  in  merito  alla  richiesta  e,  in  caso  di accoglimento,
determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del
danno  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado, stabilendo il
termine per il versamento».
    Non  si  ignora  che  codesta ecc.ma Corte ha di recente chiarito
che,  in tema di responsabilita' amministrativa, «vengono in evidenza
le  disposizioni  dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l), della
Costituzione,  secondo  le  quali  spettano alla competenza esclusiva
dello   Stato  le  materie  della  giurisdizione  e  dell'ordinamento
civile»,    precisando   che   «nella   disciplina   generale   della
responsabilita'    amministrativa    i   profili   sostanziali   sono
strettamente  intrecciati  con  i  poteri che la legge attribuisce al
giudice  chiamato  ad  accertarla  (come si rileva, ad esempio, dalla
disposizione  dell'art. 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
recante  il  "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", secondo
la quale "la Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a
carico  dei  responsabili  tutto  o  parte  del danno accertato o del
valore  perduto"),  ovvero  fanno riferimento a situazioni soggettive
riconducibili alla materia dell'ordinamento civile».
    Ma  nel  caso  dei  denunciati  commi 231 e 232, l'irrazionalita'
della   disciplina   introdotta   -   nella   sostanza,   un  anomalo
provvedimento  di «clemenza» in materia di responsabilita' erariale -
si   traduce  in  una  lesione  delle  competenze  riconosciute  alla
provincia  autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici
provinciali  e  del  personale  ad  essi addetto di cui agli artt. 8,
n. 1,  e 16 dello Statuto, in quanto si priva l'ente che ha subito il
danno  -  la provincia, anzitutto, nonche' gli enti strumentali della
stessa - del diritto di vedersi adeguatamente risarcito.
    Inoltre,  si  introduce  una  disparita'  di  trattamento  tra  i
dipendenti  e  gli  amministratori provinciali, a seconda che ad essi
siano addebitabili illeciti commessi prima o dopo l'entrata in vigore
della  legge n. 266/2005 ed a seconda che essi siano stati condannati
o  assolti  in  primo grado (paradossalmente, il convenuto assolto in
primo  grado  potrebbe  essere  condannato  in  appello senza potersi
avvantaggiare  degli  impropri  benefici  concessi all'appellante che
impugni  una  sentenza  di  condanna  pronunciata  in primo grado, in
entrambi  i  casi  per  «fatti commessi antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge» n. 266/2005).
    Nel   presente   caso,  la  palese  violazione,  da  parte  delle
disposizioni    denunciate,    dei   principi   di   buon   andamento
dell'amministrazione   (art. 97   Cost.),   certezza   del   diritto,
razionalita'  ed  eguaglianza  (art. 3  Cost.)  pare  invocabile come
parametro  nel  presente  giudizio  in  via  principale  in quanto si
traduce  nella  dedotta lesione delle attribuzioni costituzionalmente
garantite della ricorrente.
    5.  - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 282, 283 e
284 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    I  commi  282,  283  e 284 della legge n. 266/2005 contengono una
disciplina   di   estremo   dettaglio   lesiva   delle   attribuzioni
costituzionalmente  garantite  della provincia autonoma di Bolzano in
materia  di  assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  ordinamento del
personale  degli  enti  sanitari  della provincia e connessa potesta'
sanzionatoria   amministrativa,  formazione  professionale.  I  commi
impugnati  contengono  altresi'  disposizioni  incompatibili  con  il
principio di legalita' ed i principi in materia di rapporti tra fonti
statali e provinciali.
    In  base  al comma 282, «Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e'
vietato  sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni di
cui  al  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre  2001.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e
degli  utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco
previsto  dall'art.  137  del  codice  del consumo, di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n. 206, disposizioni per regolare i
casi  in  cui  la  sospensione  dell'erogazione  delle prestazioni e'
legata  a  motivi  tecnici,  informando  successivamente, con cadenza
semestrale,  il  Ministero  della  salute secondo quanto disposto dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002».
    Il  successivo  comma  283  stabilisce: «Con decreto del Ministro
della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della   presente   legge,   e'  istituita  la  Commissione  nazionale
sull'appropriatezza  delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di
promozione di iniziative formative e di informazione per il personale
medico   e   per   i  soggetti  utenti  del  Servizio  sanitario,  di
monitoraggio,   studio   e  predisposizione  di  linee-guida  per  la
fissazione   di   criteri   di   priorita'  di  appropriatezza  delle
prestazioni,  di  forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle
prescrizioni  delle  medesime  prestazioni,  nonche' di promozione di
analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto
del   Ministro   della   salute  e'  fissata  la  composizione  della
Commissione,  che  comprende la partecipazione di esperti in medicina
generale,  assistenza  specialistica  ambulatoriale e ospedaliera, di
rappresentanti   del   Ministero   della  salute,  di  rappresentanti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e di un
rappresentante  del  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli
utenti.  Le  linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della
salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
entro  centoventi  giorni  dalla costituzione della Commissione. Alla
Commissione  e' altresi' affidato il compito di fissare i criteri per
la  determinazione  delle  sanzioni amministrative previste dal comma
284.  Ai  componenti  della Commissione spetta il solo trattamento di
missione.  A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a
decorrere dall'anno 2006».
    Il  comma 284, anch'esso impugnato, infine, prevede quanto segue:
«Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma
282  e'  applicata  la  sanzione amministrativa da un minimo di 1.000
euro  ad  un  massimo  di  6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle
violazioni  all'obbligo  di  cui  all'art.  3,  comma  8, della legge
23 dicembre  1994, n. 724, e' applicata la sanzione amministrativa da
un  minimo  di  5.000  euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle
regioni   e   alle   province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano
l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui al presente comma, secondo i
criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283».
    Nel  rinviare  all'art. 3,  comma  8, della legge n. 724/1994, il
sopra  riportato  comma 284, estende la disciplina sanzionatoria alla
responsabilita'  del  direttore  sanitario  per  la tenuta, presso le
aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,  del «registro delle prestazioni
specialistiche   ambulatoriali,   di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari».
    Come si vede, il comma 282 impone alle province autonome obblighi
specifici,  con  disposizioni  di estremo dettaglio, a cominciare dal
divieto  di sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre   2001,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza».
    La  prenotazione  delle prestazioni di cui al richiamato d.P.C.m.
e'  rimessa  alla  potesta'  normativa delle regioni e delle province
autonome  dallo  stesso  Allegato 5 del d.P.C.m. sui L.e.a. (aggiunto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2002,
«Linee  guida sui criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni
diagnostiche  e  terapeutiche  e  sui  tempi  massimi di attesa»), il
quale,  al  punto  1,  prevede che «Le regioni e le province autonome
indicano,  entro  il  31  maggio  2002,  i  criteri  di priorita' per
l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, sulla base di
valutazioni  di  appropriatezza  e di urgenza, e le modalita' per una
corretta  gestione  delle  liste di prenotazione al fine di garantire
l'uniformita' e la trasparenza delle stesse».
    Il  divieto  di  cui  al comma 282, unitamente alla previsione di
disposizioni  regionali  e  provinciali  per  regolare,  «sentite  le
associazioni  a difesa dei consumatori e degli utenti», i casi in cui
la  sospensione  dell'erogazione delle prestazioni e' legata a motivi
tecnici,  «informando  successivamente,  con  cadenza  semestrale, il
Ministero  della  salute  secondo  quanto  disposto  dal  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16 aprile 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 122  del  27 maggio 2002», costituisce
disciplina  di  dettaglio  lesiva  delle  attribuzioni  legislative e
amministrative  provinciali  in  materia  di  assistenza  sanitaria e
ospedaliera  di  cui  all'art. 9,  n. 10,  e 16 St. T.-A.A., e di cui
all'art. 2  d.P.R.  28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal d.lgs.
n. 267/1992,  il quale al secondo comma stabilisce che «alle province
autonome   competono   le   potesta'  legislative  ed  amministrative
attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti
sanitari;  nell'esercizio  di  tali  potesta'  esse  devono garantire
l'erogazione  di  prestazioni  di  assistenza  igienico-sanitaria  ed
ospedaliera  non  inferiori  agli  standards  minimi  previsti  dalle
normative nazionale e comunitaria».
    L'obbligo  di  informazione semestrale del Ministero della salute
e' poi incompatibile con l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266/1992.
    Con  riguardo  al  citato  art. 2  d.P.R.  28 marzo 1975, n. 474,
occorre  sottolineare  che  il  riferimento  agli  «standards minimi»
previsti dalle normative nazionale e comunitaria concerne la garanzia
dei  livelli  minimi  delle  prestazioni,  in  Provincia  di  Bolzano
peraltro ampiamente assicurata ed anzi integrata con la previsione di
livelli aggiuntivi, e non implica alcuna competenza statale in ordine
alla  definizione  della  strumentazione organizzativa necessaria per
assicurare tali standards prestazionali.
    Qualora,   a  partire  da  una  interpretazione  estensiva  della
competenza  legislativa  statale  di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera  m)  della Costituzione, si volesse teorizzare una competenza
legislativa   e   regolamentare   statale   estesa  alle  concrete  e
dettagliate  modalita' di organizzazione dell'attivita' assistenziale
necessaria  per  garantire  i  livelli  essenziali  delle prestazioni
(peraltro  in  contrasto  con  la sent. n. 120/2005, in tema di asili
nido, che ha considerato estranei alla competenza statale di cui alla
lettera m) l'assetto organizzativo e gestorio), occorre ricordare che
si  tratta  di  una  competenza  trasversale dello Stato comunque non
applicabile alla ricorrente.
    Su  questo  punto  la giurisprudenza costituzionale e' esplicita.
Nella  sent.  n. 145/2005, si legge: «La tesi del Governo, secondo la
quale  la  diretta  applicabilita'  della citata legge alla provincia
deriverebbe  dalla  competenza  esclusiva  dello  Stato in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali,  di  cui al nuovo art. 117, terzo comma,
lettera  m),  della Costituzione, e', poi, priva di fondamento. Senza
entrare nella valutazione di tale tesi e' sufficiente rilevare che le
disposizioni  della  legge costituzionale n. 3 del 2001, modificativa
del Titolo V della Costituzione, si applicano alle province autonome,
ai sensi dell'art. 10 della stessa legge costituzionale, solo "per le
parti  in  cui  prevedono  forme  di  autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite". Sicche', deve necessariamente escludersi che
le   disposizioni   della   suddetta   legge  costituzionale  possano
comportare  limitazioni  alla  sfera  di  competenza legislativa gia'
attribuita  alla  provincia  ricorrente  per effetto dello statuto di
autonomia.  Fermo  restando, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di
adeguamento,  imposto  dall'art. 2,  comma 1, del decreto legislativo
n. 266 del 1992, ai principi e alle norme costituenti limiti indicati
dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto».
    A quest'ultimo riguardo, occorre ribadire il carattere di estremo
dettaglio  della  disciplina  contenuta nell'impugnato comma 282 e la
sua   inidoneita'   ad   esprimere   principi  fondamentali  o  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali.
    L'impugnato  comma  283  viola  anzitutto  l'art. 8, n. 29, dello
Statuto T.-A.A., che attribuisce alla ricorrente potesta' legislativa
primaria  in  materia  di «addestramento e formazione professionale»,
giacche'   prevede  l'affidamento,  con  decreto  ministeriale,  alla
istituenda    Commissione    nazionale    sull'appropriatezza   delle
prescrizioni,  di «compiti di promozione di iniziative formative e di
informazione  per  il personale medico». In materia di formazione del
personale sanitario, la giurisprudenza costituzionale e' costante nel
riconoscere   la   competenza   legislativa   esclusiva   (ed  anche,
parallelamente,  quella  amministrativa)  della Provincia autonoma di
Bolzano (Corte cost., sentt. n. 316/1993; 354/1994; 406/2001).
    D'altro  canto, anche la prevista predisposizione, da parte della
Commissione  di  cui  al  comma  283,  di «linee-guida», destinate ad
essere  poi  adottate  con decreto del Ministro della salute, «per la
fissazione   di   criteri   di   priorita'  di  appropriatezza  delle
prestazioni,  di  forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle
prescrizioni  delle  medesime  prestazioni,  nonche' di promozione di
analoghi organismi a livello regionale e aziendale» appare gravemente
lesiva  delle  invocate  attribuzioni  della ricorrente in materia di
assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  tanto piu' che se ne prevede
l'adozione con atto non legislativo.
    Ne'  la  previsione  delle «linee-guida» da adottarsi con decreto
del  Ministro della salute puo' legittimamente imporsi alla Provincia
autonoma  di  Bolzano  in  virtu'  del  combinato  disposto dei commi
secondo, lettera m) e sesto, dell'art. 117 Cost., poiche', come si e'
visto,  tale  problematico  schema  di  ampliamento trasversale delle
competenza  legislative  e  regolamentari  statali  non  puo'  essere
applicato  in danno della ricorrente, ostandovi l'art. 10 della legge
costituzionale  n. 3/2001,  come  chiaramente  si  desume  dalla gia'
richiamata sentenza n. 145/2005 di codesta ecc.ma Corte.
    Parimenti  lesivo  delle  attribuzioni  provinciali appare poi il
sistema   sanzionatorio  delineato  dai  commi  283  e 284,  sia  per
violazione delle competenza provinciali in materia di personale degli
enti   sanitari   della   provincia  e  di  assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera,   rispetto  alle  quali  la  disciplina  delle  sanzioni
amministrative  e'  accessoria; sia per violazione dell'art. 4, comma
1, d.lgs. n. 266/1992.
    Il   comma   284,  infatti,  per  un  verso  disciplina  sanzioni
amministrative  in  materie  - il personale degli enti sanitari della
provincia;  l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera - nelle quali la
competenza  legislativa  ed  amministrativa  spetta  alla  ricorrente
(artt. 8, n. 1; 9, n. 10; 16 St. T.-A.A.; art. 2 d.P.R. n. 474/1975),
e lo fa in contrasto con la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma
Corte,   che  in  piu'  occasioni  ha  chiarito  che  «la  competenza
sanzionatoria  amministrativa  non e' in grado di autonomizzarsi come
materia  in  se',  ma  accede alle materie sostanziali» (Corte cost.,
sent. n. 12/2004, che rinvia alle sentenze n. 361 del 2003; n. 28 del
1996;  n. 85  del  1996;  n. 187 del 1996; n. 115 del 1995; n. 60 del
1993).
    Per  altro  verso,  la  disciplina  statale denunciata assoggetta
inammissibilmente  la  provincia  autonoma,  in  sede di applicazione
delle  sanzioni  amministrative, ai criteri fissati dalla Commissione
nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni di cui al comma 283.
Stabilisce  infatti  l'ultimo  periodo  del  comma  284: «Spetta alle
regioni   e   alle   Province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano
l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui al presente comma, secondo i
criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283», alla quale
quest'ultimo  comma  illegittimamente affida «il compito di fissare i
criteri  per la determinazione delle sanzioni amministrative previste
dal comma 284».
    Risulta del tutto evidente anche la violazione dell'art. 4, comma
1,  d.lgs.  n. 266/1992,  il  quale  esclude  che  nelle  materie  di
competenza  propria delle province autonome la legge possa attribuire
agli  organi  statali  funzioni  amministrative,  comprese  quelle di
vigilanza,  di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni
amministrative  («diverse  da  quelle spettanti allo Stato secondo lo
statuto  speciale  e  le  relative  norme  di  attuazione,  salvi gli
interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo»).
    Inoltre, altrettanto manifesta appare la violazione del principio
di   legalita'   della  sanzione  amministrativa,  in  considerazione
dell'ampia   discrezionalita'   concessa   alla  Commissione,  e  del
principio   che   esclude   l'adozione   di  atti  statali  di  rango
sub-primario  in  materie  assegnate  alla  competenza  legislativa e
amministrativa  delle  province autonome (anche sulla base del quadro
costituzionale  precedente  la  revisione del 2001, la giurisprudenza
costituzionale  era  ferma nell'escludere norme secondarie statali in
materie  di  competenza  delle  regioni o delle province autonome: ex
plurimis,   Corte  cost.,  sentt.  nn. 376/2002;  84/2001;  209/2000;
420/1999;  408  e  352/1998; 250/1996; 482, 378 e 333/1995; 461, 97 e
61/1992; /1992; 391, 349, 204, 49/1991).
    Nel   caso   in   oggetto,  a  maggior  ragione,  deve  ritenersi
illegittima  l'attribuzione  alla Commissione di cui al comma 283, da
parte  del  legislatore statale, del potere paranormativo di adottare
«criteri»   destinati   a   regolare   direttamente  l'attivita'  dei
competenti organi provinciali, in sede di applicazione delle sanzioni
amministrative.
    Qualora,  peraltro, si volessero invocare i principi enunciati da
codesta  ecc.ma  Corte  nella  sent.  n. 361/2003,  nella quale si e'
affermata  la  competenza  del  legislatore  statale di principio, ex
art. 117,  terzo  comma,  Cost, a determinare sanzioni amministrative
volte  a  tutelare  il diritto alla salute (in quanto accessorie alla
disciplina  legislativa del divieto di fumare in determinati locali),
si   dovrebbe  comunque  sottolineare  che,  in  tale  decisione,  si
chiarisce   che   una   siffatta   competenza   statale  deve  essere
integralmente esercitata in forma legislativa.
    6.  -  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi 330-333,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    I  commi da 330 a 333 dell'art. 1 disciplinano interventi statali
in ambito assistenziale.
    Il  comma 330 prevede che «al fine di assicurare la realizzazione
di  interventi  volti al sostegno delle famiglie e della solidarieta'
per  lo  sviluppo  socio-  economico, e' istituito presso lo stato di
previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con
una  dotazione  finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006,
destinata alle finalita' previste ai sensi della presente legge».
    Il  successivo comma 331 prevede che «per ogni figlio nato ovvero
adottato nell'anno 2005 e' concesso un assegno pari ad euro 1.000».
    Il  comma 332 stabilisce che «il medesimo assegno di cui al comma
331  e'  concesso  per  ogni  figlio  nato  nell'anno 2006, secondo o
ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato».
    Il  comma  333,  infine, stabilisce nel dettaglio le modalita' di
erogazione  di  tali  prestazioni assistenziali nei termini seguenti:
«Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze comunica per iscritto,
entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso
il   quale  gli  assegni  possono  essere  riscossi  con  riferimento
all'assegno  di  cui  al  comma 331 e, previa verifica dell'ordine di
nascita,  entro  la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni
possono  essere  riscossi,  in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia  di  minori,  dall'esercente  la potesta' sui figli di cui ai
commi  331  e  332,  sempreche'  residente, cittadino italiano ovvero
comunitario  ed  appartenente  a  un  nucleo familiare con un reddito
complessivo,  riferito  all'anno  2004 ai fini dell'assegno di cui al
comma  331  e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332,
non  superiore  ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello
di  cui  all'art.  1  del  d.m.  22  gennaio  1993 del Ministro della
sanita',  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993  .  La  condizione  reddituale  di  cui  al  presente  comma  e'
autocertificata    dall'esercente   la   potesta',   all'atto   della
riscossione  dell'assegno,  mediante  riempimento e sottoscrizione di
apposita   formula   prestampata  in  calce  alla  comunicazione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da  verificare da parte
dell'Agenzia     delle    entrate    secondo    procedure    definite
convenzionalmente.  Per  l'attuazione del presente comma il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento dell'amministrazione
generale,  del  personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI
S.p.a.».
    Come  si  vede, previa istituzione del fondo di cui al comma 330,
destinato  ad  assicurare  la  realizzazione  di  interventi volti al
sostegno   delle  famiglie  e  della  solidarieta'  per  lo  sviluppo
socio-economico, i commi 331 e 332 prevedono la concessione, da parte
dello  Stato, di un assegno pari ad euro 1.000 per ogni figlio nato o
adottato  nell'anno 2005 nonche' per ogni figlio nato nell'anno 2006,
secondo   o  ulteriore  per  ordine  di  nascita,  o  adottato,  alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite al successivo comma 333.
    Tale  disciplina  viola  le competenze statutarie della Provincia
autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica e
le  relative  norme  di  attuazione,  nonche'  la disposizione di cui
all'art.  4,  comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
sia nel disciplinare la prevista prestazione di natura assistenziale,
sia  nel  prevederne  l'erogazione  direttamente attraverso organi ed
uffici   dell'amministrazione   statale,   la   quale   si   rapporta
direttamente,  senza  alcun  coinvolgimento  della  provincia,  con i
cittadini  in  essa  residenti,  com'e'  avvenuto  attraverso lettere
sottoscritte  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri (all. 3) e
come e' previsto dal sopra riportato comma 333.
    Le   erogazioni  disciplinate  dalla  normativa  impugnata,  alla
stregua  del  dettato statutario, hanno natura non gia' previdenziale
ma assistenziale, e sono, come si e' detto, riconducibili all'art. 8,
n. 25, dello Statuto, che attribuisce alle province autonome potesta'
legislativa   primaria   in  materia  di  «assistenza  e  beneficenza
pubblica».
    L'invocata  disciplina  statutaria  si  inserisce nel solco della
giurisprudenza  costituzionale  in  base  alla  quale l'art. 38 della
Costituzione     «configura    due    modelli    strutturalmente    e
qualitativamente   distinti:   l'uno,   fondato   sulla  solidarieta'
collettiva,  garantisce  ai  "cittadini",  ove  ad  alcuni  eventi si
accompagnino  accertate situazioni di bisogno, "i mezzi necessari per
vivere"  ;  l'altro,  suscettibile  di essere realizzato mediante gli
strumenti  mutualistico-assicurativi,  attribuisce  ai  "lavoratori",
prescindendo  da  uno  stato  di  bisogno,  la diversa e piu' elevata
garanzia  del  diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita"»
(Corte cost., sentt. n. 17 del 1995; n. 31 del 1986).
    In  questo  senso  e' chiaramente orientata anche la normativa di
attuazione  statutaria.  Stabilisce  infatti  l'art. 1  del  d.P.R. 6
gennaio  1978,  n. 58,  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e
assicurazioni  sociali», che la Regione T.-A.A., nell'esercizio delle
attribuzioni  di  cui  all'art. 6  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1972,  n. 670,  ha  facolta'  di integrare la
legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o
di agevolarne l'istituzione, «in materia di protezione dei lavoratori
sia  dipendenti  che  autonomi,  nei  casi  di  infortunio, malattia,
invalidita'  e  vecchiaia,  disoccupazione  involontaria e maternita»
[corsivo aggiunto].
    In  questa  prospettiva,  il  legislatore regionale puo' adottare
disposizioni  legislative per integrare la legislazione statale nella
materia della previdenza sociale obbligatoria strettamente intesa e -
in  base  all'art.  6  dello  Statuto  e all'art. 1-bis. del d.P.R. 6
gennaio  1978,  n. 58  (aggiunto  dall'art. 1, d.lgs. 12 aprile 2001,
n. 221)   -   disciplinare   forme   di  previdenza  complementare  e
integrativa.
    Per  contro,  la  Regione  Trentino-Alto  Adige non ha competenza
legislativa    (ne'    competenza   amministrativa)   nella   materia
dell'assistenza sociale, assegnata dallo Statuto (art. 8, n. 25) alla
potesta'   legislativa   esclusiva   delle  province  autonome,  come
ripetutamente  affermato  da codesta ecc.ma Corte, e ancora da ultimo
nella   sent.  n. 106/2005,  concernente  la  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno
di   mantenimento  a  tutela  del  minore),  dove  si  chiarisce  che
«l'intervento  pubblico  previsto  dalle disposizioni censurate, come
sopra   descritto,   appare  quindi  riconducibile  alla  nozione  di
"assistenza   pubblica",   materia  certamente  di  competenza  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  ai  sensi dell'art. 8, n. 25, dello
statuto  speciale  di  autonomia  per  il  Trentino-Alto  Adige, come
ribadito  piu'  volte  alla  stregua  della  giurisprudenza di questa
Corte»  (si  vedano anche le sentt. nn. 267/2003; 520/2000; 355/1992;
75 e 36/1992; 532/1988; 139/1985; 250/1974).
    Con  riferimento  alle  attribuzioni della ricorrente, si ricordi
anche  l'art. 4  del  d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, recante «Norme di
attuazione  dello  statuto  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige in
materia  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica»,  che  recita: «Le
attribuzioni  degli organi dello Stato relative alle pensioni ed agli
assegni  a  carattere  continuativo  in favore dei ciechi civili, dei
sordomuti  e  degli  invalidi  civili restano ferme fino a quando non
sara'  diversamente disposto con legge provinciale nel rispetto delle
norme  fondamentali  concernenti  il  diritto  alla  prestazione ed i
requisiti soggettivi degli assistibili» (corsivo aggiunto).
    Non  si  ignora  la piu' recente giurisprudenza di codesta ecc.ma
Corte, che ha ricondotto alla «previdenza sociale» (in senso lato) di
cui  all'art. 117,  secondo  comma, lettera o) una disciplina statale
analoga  a  quella  di cui ai commi impugnati della legge n. 266/2005
(sent.  n. 287/2004;  la  successiva  sent.  n. 423/2004, vertente su
fattispecie  differenti,  ribadisce,  al punto 7.3 del Considerato in
diritto, la nuova impostazione).
    Si  tratta,  nondimeno,  di  una giurisprudenza basata sul quadro
costituzionale  novellato dalla legge di revisione n. 3/2001, che non
altera,  in  base  all'art.  10 della medesima legge di revisione, il
quadro   delle   attribuzioni   costituzionalmente   garantite  della
Provincia  autonoma di Bolzano come risultanti dallo Statuto (art. 8,
primo comma, n. 25) e dalle norme di attuazione.
    D'altro canto, di cio' vi e' implicita e almeno parziale conferma
e  consapevolezza  nel d.m. 28 novembre 2003, «Disposizioni attuative
dell'art. 21  del  d.l.  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla
corresponsione  dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per
ordine  di  nascita»,  provvedimento  di  attuazione della disciplina
legislativa  oggetto  della  sent. n. 287/2004, il quale, all'art. 4,
comma  1,  precisa  che  «l'assegno pari ad Euro 1.000 e' concesso ed
erogato,  per  gli aventi diritto residenti nei comuni delle Province
autonome  di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le
norme dei rispettivi statuti».
    Al  riguardo,  giova  ribadire  quanto  stabilito dal gia' citato
art. 4 del d.P.R. 283-1975 n. 469, recante «Norme di attuazione dello
statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e
beneficenza pubblica», il quale stabilisce che «le attribuzioni degli
organi dello Stato relative alle pensioni ed agli assegni a carattere
continuativo  in  favore  dei  ciechi  civili,  dei sordomuti e degli
invalidi  civili  restano  ferme fino a quando non sara' diversamente
disposto  con legge provinciale nel rispetto delle norme fondamentali
concernenti  il  diritto  alla  prestazione ed i requisiti soggettivi
degli assistibili» (corsivo aggiunto).
    Se,  come  si  e'  ribadito, le norme di attuazione attribuiscono
alla  Provincia autonoma di Bolzano competenza esclusiva con riguardo
a  tali  importanti  prestazioni  (costituenti  fondamentali  diritti
soggettivi,  alla  stregua  dei principi enunciati nella citata sent.
n. 423/2004),   a  maggior  ragione  devono  ritenersi  riconducibili
all'art. 8,   n. 25,   dello   statuto  le  provvidenze  disciplinate
dall'art. 1,  commi 330-333,  della  legge  n. 266/2005,  che  quindi
illegittimamente  dispone  e  disciplina  la concessione delle stesse
anche  ai  nuclei  familiari residenti in Provincia di Bolzano, senza
prevedere   alcun   coinvolgimento   degli   organi  e  degli  uffici
provinciali,  coinvolgimento che, peraltro, di per se' non basterebbe
a  rendere  le  disposizioni  impugnate  compatibili  con l'autonomia
costituzionalmente  garantita  della  ricorrente in questa materia se
disgiunto   da  adeguate  garanzie  di  pieno  rispetto  dell'art. 4,
comma 3,  del  d.lgs. n. 266/1992, a norma del quale, «fermo restando
quanto  disposto  dallo  statuto  speciale  e dalle relative norme di
attuazione,  nelle  materie  di  cui  al  comma 1  le amministrazioni
statali,  comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato
non   possono   disporre   spese   ne'   concedere,   direttamente  o
indirettamente,  finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito
del territorio regionale o provinciale».
    Tale  fondamentale  disposizione  di  attuazione statutaria rende
particolarmente  rigoroso,  anche rispetto agli interventi statali di
cui  ai  denunciati  commi 330-333,  nei  confronti  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano,  il  divieto dei vincoli di destinazione delle
risorse   previste  da  fondi  statali  ed  il  principio  che  vieta
trasferimenti  finanziari  dallo  Stato  agli enti territoriali (e ad
altri  soggetti,  pubblici  e  privati)  con vincolo di destinazione,
nelle   materie   di  competenza  regionale  e  provinciale,  che  la
giurisprudenza  ha  in  piu'  occasioni ribadito (ex plurimis, sentt.
n. 370/2003; 16 e 423/2004).
    7.  - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 409, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    Il  comma  409  dell'art.  1  contiene  una  regolamentazione  di
dettaglio  lesiva  delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite
della  Provincia  autonoma di Bolzano in materia di igiene e sanita',
assistenza   sanitaria   e   ospedaliera,  ordinamento  degli  uffici
provinciali, autonomia finanziaria provinciale di entrata e di spesa.
    La  disciplina  impugnata, allo scopo apparente di razionalizzare
gli  acquisti  da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere prevede
che,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  si  provveda  alla
classificazione  dei  dispositivi medici acquistabili ed utilizzabili
dal  Servizio  sanitario  nazionale;  a  stabilire  le  modalita'  di
alimentazione e aggiornamento della Banca dati e le modalita' con cui
le   ASL   devono   inviare  al  Ministero  le  informazioni  per  il
monitoraggio; all'istituzione di un repertorio dei dispositivi.
    Si  tratta di una disciplina di estremo dettaglio che impone agli
enti sanitari non solo limitazioni sul versante delle acquisizioni di
dispositivi  medici, peraltro estranee alle esigenze di coordinamento
della  finanza  pubblica,  ma anche specifici obblighi di vigilanza e
informazione,  ai  fini del monitoraggio nazionale, nonche' una serie
di  adempimenti  ed  oneri  a  carico  dei  produttori di dispositivi
medici.
    L'attitudine invasiva di tale normativa di dettaglio appare tanto
piu' evidente alla luce dell'ampiezza del suo ambito di applicazione,
in  conseguenza  della  latitudine  della  definizione di dispositivo
medico  accolta dal d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, «Attuazione della
direttiva  93/42/CEE,  concernente  i dispositivi medici» («qualsiasi
strumento,   apparecchio,   impianto,   sostanza  o  altro  prodotto,
utilizzato   da   solo   o  in  combinazione,  compreso  il  software
informatico  impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal
fabbricante  ad  essere  impiegato  nell'uomo  a  scopo  di diagnosi,
prevenzione,  controllo,  terapia  o attenuazione di una malattia; di
diagnosi,  controllo,  terapia,  attenuazione  o compensazione di una
ferita   o  di  un  handicap;  di  studio,  sostituzione  o  modifica
dell'anatomia  o  di  un  processo  fisiologico;  di  intervento  sul
concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel
o  sul  corpo  umano,  cui  e'  destinato,  con mezzi farmacologici o
immunologici  ne'  mediante  processo  metabolico  ma la cui funzione
possa essere coadiuvata da tali mezzi»).
    In   particolare,   le   disposizioni   dell'impugnato  comma 409
prevedono quanto segue:
        «Ai  fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio sanitario nazionale:
          a) la  classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1
dell'art. 57  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' approvata con
decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le
province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di
Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalita' di
alimentazione  e  aggiornamento  della banca dati del Ministero della
salute  necessarie  alla  istituzione  e alla gestione del repertorio
generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi
nei  confronti  dei  quali  adottare  misure  cautelative  in caso di
segnalazione  di  incidenti;  2) le modalita' con le quali le aziende
sanitarie   devono   inviare   al  Ministero  della  salute,  per  il
monitoraggio   nazionale  dei  consumi  dei  dispositivi  medici,  le
informazioni  previste  dal  comma  5 dell'art. 57 della citata legge
n. 289  del  2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero
della  salute  delle  informazioni  di  cui  al  periodo  precedente,
adottano  i  medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali
in  caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio
della spesa sanitaria».
    La previsione del decreto ministeriale per la classificazione dei
dispositivi,  unitamente  a  quanto  lo  stesso  comma 409 poco oltre
precisa  alla  lettera b) - e cioe' che «con la procedura di cui alla
lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale
dei  dispositivi  medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito
del   Servizio   sanitario   nazionale   possono  essere  acquistati,
utilizzati   o  dispensati  unicamente  i  dispositivi  iscritti  nel
repertorio  medesimo»  -  introduce  una  disciplina  di dettaglio in
violazione  dell'art. 9, n. 10, dello Statuto il quale, in materia di
igiene e sanita', consente al legislatore statale di intervenire solo
attraverso  norme  fondamentali  di riforma o principi fondamentali e
non anche con disposizioni legislative di dettaglio, ne', tanto meno,
come  invece  illegittimamente  previsto dalla legge n. 266/2005, con
decreto ministeriale.
    Anche quanto previsto ai nn. 1 e 2 della lettera a) del comma 409
appare  costituzionalmente illegittimo in quanto, con disposizioni di
estremo  dettaglio,  si  impongono  specifici  obblighi  alle aziende
sanitarie, ma anche alle regioni ed alle province autonome, in ordine
alle  informazioni  relative  agli  incidenti ed ai costi unitari dei
dispositivi   medici   acquistati   semestralmente,  con  obbligo  di
specificare aziende produttrici e modelli.
    Ancora sub a) si prevede altresi' - con disposizione peraltro nel
complesso ambigua e pertanto riferibile anche agli uffici provinciali
- che le regioni «in caso di omesso inoltro al Ministero della salute
delle  informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi
provvedimenti   previsti   per   i  direttori  generali  in  caso  di
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria»;  inoltre,  si prevede di disciplinare ulteriormente tutto
cio'  con  decreto ministeriale, in materie (ordinamento degli uffici
provinciali,  igiene  e  sanita', assistenza sanitaria e ospedaliera)
assegnate alla potesta' legislativa e amministrativa della ricorrente
dagli  artt. 8  n. 1,  9,  n. 10,  16  dello  Statuto e 2, del d.P.R.
28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal d.lgs. n. 267/1992. Appare
costituzionalmente illegittimo anche quanto previsto alla lettera e),
giacche'  introduce  disposizioni di dettaglio in materia di igiene e
sanita'.
    Passando  ad  un ulteriore profilo, alla lettera c) del comma 409
si  stabilisce  - probabilmente allo scopo di contenere la «pressione
promozionale»  dei produttori di dispositivi medici sulle strutture e
sugli  operatori sanitari - che «le aziende che producono o immettono
in  commercio  in  Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare
[...]   l'ammontare   complessivo  della  spesa  sostenuta  nell'anno
precedente  per  le attivita' di promozione» rivolte ai medici e agli
operatori  sanitari.  Inoltre, alla lettera d), si prevede che «entro
la  data di cui alla lettera c), le aziende che producono o immettono
in  commercio  dispositivi  medici  versano,  in  conto  entrate  del
bilancio  dello  Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate   [per   le  attivita'  di  promozione  di  cui  alla
lettera c)] al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti  da  tali  versamenti  sono  riassegnati,  con  decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sulle corrispondenti unita'
previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della
salute».
    Gli  ultimi tre periodi dell'impugnato comma 409 prevedono poi il
pagamento,  da parte dei produttori e dei distributori e a favore del
Ministero  della  salute,  di  una  tariffa  di  100  euro  per  ogni
dispositivo  ai fini dell'obbligatorio inserimento delle informazioni
relative nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione
del   repertorio  dei  dispositivi  medici  e  per  l'inserimento  di
informazioni  relative  a  modifiche  dei  dispositivi  gia' inclusi,
prevedendo  che,  come nell'ipotesi precedente, «i proventi derivanti
dalle  tariffe  sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere  riassegnati,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  alle  competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute».
    Neppure  la  disciplina  contenuta  alle lettere c), d) ed e) del
denunciato   comma   409   esprime   norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale  o  principi  fondamentali,  e  pertanto  viola, le
richiamate  previsioni  statutarie in materia di igiene e sanita' per
il  suo  carattere dettagliato. Inoltre, con riguardo alle aziende di
produzione e distribuzione che operano nel territorio provinciale, la
stessa  disciplina  appare  in  contrasto con l'art. 75 dello Statuto
T.-A.A.,  che  attribuisce  alle  province autonome, tra le quote del
gettito  delle entrate tributarie dello Stato percette nei rispettivi
territori,  «i  nove  decimi  di  tutte  le  altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...] ad eccezione
di  quelle  di  spettanza  regionale o di altri enti pubblici» (primo
comma,  lettera g),  «comprese  anche le entrate afferenti all'ambito
provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od
amministrative,   ad   uffici  situati  fuori  dal  territorio  delle
rispettive province» (secondo comma).
    8.  -  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a
492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    I  commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 dettano
norme  relative alle concessioni idroelettriche, prevedendo, mediante
la  modifica  di alcune disposizioni del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79,  «Attuazione  della  direttiva 96/1992/CE recante norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia elettrica», una nuova
procedura  per  l'attribuzione  a titolo oneroso delle concessioni di
grandi  derivazioni  d'acqua per uso idroelettrico e attribuendo alla
competenza  del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con
il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  la
determinazione  dei  requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara.
    Occorre  anzitutto  sottolineare  l'impossibilita' di ricondurre,
come  vorrebbe l'incomprensibile formulazione del comma 491, l'intera
disciplina contenuta nei commi impugnati all'art. 117, secondo comma,
lettera e) ed agli obblighi comunitari («Le disposizioni del presente
articolo  costituiscono  norme  di  competenza  legislativa esclusiva
statale  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma, lettera e), della
Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato
della  Commissione  europea  in  data  4 gennaio  2004»). Da un lato,
infatti, l'impropria evocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
e)   deve   ritenersi   inidonea   a  giustificare  una  deroga  alle
disposizioni  statutarie  e  di  attuazione  statutaria in materia di
grandi  derivazioni  a scopo idroelettrico di seguito specificate, in
virtu'  dell'art. 10  della  legge  cost. n. 3/2001, come chiarito da
codesta  ecc.ma  Corte  -  con  riferimento  ad  un  alinea  non meno
importante del secondo comma dell'art. 117 - nella sent. n. 145/2005.
Dall'altro lato, gli obblighi comunitari non legittimano l'intervento
del  legislatore  statale nelle materie di competenza delle regioni e
delle  province  autonome  al  di  fuori delle ipotesi nelle quali si
giustifica  l'adozione  di  provvedimenti  sostitutivi  ex  art. 117,
quinto comma, e 120, secondo comma, Cost.
    In  secondo  luogo,  va  subito  denunciata la gravissima lesione
dell'autonomia provinciale derivante, oltre che dal comma 492 («Entro
novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge
le  regioni  e  le province autonome armonizzano i propri ordinamenti
alle  norme  dei  commi  da  483  a 491»), dall'abrogazione di cui al
comma 484, il quale laconicamente recita:
        «E' abrogato l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79».
    Si  tratta  di  un vulnus diretto all'autonomia della ricorrente,
giacche'  l'abrogato  art. 16  del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79,  «Attuazione  della  direttiva 96/1992/CE recante norme comuni
per   il   mercato   interno   dell'energia   elettrica»,   rubricato
«Prerogative  della  Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e Bolzano», stabilisce:
        «1.  -  Sono  fatte  salve  le  prerogative  statutarie della
Regione  autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e
Bolzano,  secondo  quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'art. 2 della
legge  14 novembre  1995,  n. 481. Il necessario coordinamento tra le
norme  del  presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della
Regione  Valle  d'Aosta  e  delle  Province  autonome  di Trento e di
Bolzano  e'  demandato  ad  apposite norme di attuazione dei relativi
statuti  da  emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  nonche'  al  decreto  legislativo da
emanare ai sensi dell'art. 12, comma 10, del presente decreto.
        2.  -  Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1
possono  definire  norme  anche indipendentemente dalla disciplina di
cui ai commi 3, 6 e 7 dell'art. 12».
    L'impugnato   comma 484  e'  pertanto  diretto  a  sopprimere  le
garanzie  statutarie e quelle introdotte dalle norme di attuazione in
materia  di  grandi  concessioni  di derivazione idroelettrica, ed in
particolare  dal d.lgs. 11 gennaio 1999, n. 463, «Norme di attuazione
dello  statuto  speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di  demanio  idrico,  di  opere idrauliche e di concessioni di grandi
derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  produzione  e distribuzione di
energia  elettrica»,  adottato  anche  ai  fini  di  cui al riportato
art. 16 del d.lgs. n. 79/1999, illegittimamente abrogato.
    La  disciplina  recata  dai  commi  da  483 a 492, soprattutto in
conseguenza   della   portata  esplicitamente  lesiva  dei  riportati
commi 484  e  492, viola la competenza legislativa provinciale, anche
di  attuazione  del  diritto comunitario, in materia di utilizzazione
delle  acque pubbliche e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico,
a  seguito  delle citate norme di attuazione ed in forza dell'art. 10
legge  cost.  n. 3/2001  non  piu'  limitata dall'art. 9, n. 9, dello
Statuto  e  pertanto di natura (almeno) concorrente (come, per quanto
attiene  alla  produzione  e distribuzione di energia, esplicitamente
riconosciuto da codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 383/2005).
    L'impugnata disciplina statale si pone pertanto in contrasto, per
i motivi in parte sopra gia' dedotti e di seguito meglio specificati,
con  specifico  riferimento  alle concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico nella Provincia di Bolzano, con gli artt. 12, 13,
14,  16, 17, 104 e 107 dello Statuto di autonomia; con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 gennaio  1973,  n. 115,  «Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino- Alto Adige in
materia  di  trasferimento  alle  Province  autonome  di  Trento e di
Bolzano  dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e della
Regione»;  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381  «Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche»; il
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, «Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della Regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di  energia»;  il decreto legislativo 11 novembre
1999,  n. 463,  «Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della
Regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di demanio idrico, di opere
idrauliche   e   di   concessioni   di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico,  produzione  e distribuzione di energia elettrica»; il
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, «Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento».
    Inoltre   i   commi   denunciati  si  pongono  in  contrasto  con
l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  nella  parte  in cui prevede - in
materia  di  produzione  e  distribuzione  dell'energia  -  forme  di
autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle garantite alla ricorrente
dalle disposizioni statutarie e di attuazione statutaria.
    In  particolare,  il  comma 483,  mediante  la modifica di alcune
disposizioni  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede
una  nuova  procedura  per  l'attribuzione  a  titolo  oneroso  delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua per uso idroelettrico e
attribuisce alla competenza del Ministero delle attivita' produttive,
di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,   la   determinazione   dei   requisiti  organizzativi  e
finanziari  minimi,  dei parametri di aumento dell'energia prodotta e
della  potenza  installata  concernenti  la  procedura  di  gara,  in
contrasto  con  i  principi  che  disciplinano  i  rapporti tra fonti
statali  e fonti provinciali nelle materie di competenza provinciale,
qualora   tale  provvedimento  statale  abbia  natura  regolamentare;
ovvero,  qualora si tratti di un provvedimento concernente la singola
gara,  in  contrasto con il principio di leale collaborazione, che in
questi  casi,  versandosi  in materia di competenza della ricorrente,
imporrebbe   quanto   meno   un'intesa   forte  (Corte  cost.,  sent.
n. 383/2005)   e  comunque  in  contrasto  con  l'art. 4  del  d.lgs.
n. 266/1992,  a  norma del quale «nelle materie di competenza propria
della  regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire
agli  organi  statali funzioni amministrative [...] diverse da quelle
spettanti  allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme
di  attuazione,  salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22
dello statuto medesimo».
    Al  comma 485  e'  poi prevista - illegittimamente, anche perche'
con  legge  provvedimento  non  si  puo' unilateralmente incidere sui
rapporti  concessori  in  oggetto  -  la  proroga di dieci anni delle
grandi   concessioni  di  derivazione  idroelettrica  in  corso:  «In
relazione  ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione
e  integrazione  europea  del mercato interno dell'energia elettrica,
anche  per  quanto  riguarda  la  definizione  di  principi comuni in
materia  di  concorrenza  e  parita'  di trattamento nella produzione
idroelettrica,   tutte   le   grandi   concessioni   di   derivazione
idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  prorogate  di dieci anni rispetto alle date di scadenza
previste  nei  commi 6,  7  e  8 dell'art. 12 del decreto legislativo
16 marzo  1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui interventi di
ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487».
    Sotto  il  profilo  finanziario,  il comma 486 stabilisce che «il
soggetto  titolare  della  concessione versa entro il 28 febbraio per
quattro  anni,  a  decorrere  dal  2006,  un canone aggiuntivo unico,
riferito  all'intera  durata della concessione, pari a 3.600 euro per
MW  di  potenza  nominale  installata e le somme derivanti dal canone
affluiscono  all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50
milioni  di  euro  per  ciascun  anno,  e ai comuni interessati nella
misura  di  10 milioni di euro per ciascun anno», e cio' in contrasto
con  l'art. 71  dello Statuto di autonomia, a norma del quale «per le
concessioni  di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella
provincia,  accordate  o  da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato
cede  a  favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone
annuale  stabilito  a  norma  di  legge»,  e con l'art. 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, «Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale»,  il  quale  stabilisce  che «i canoni di concessione di
grande  derivazione  di  acque  pubbliche  di  cui  all'art. 71 dello
statuto,  ceduti  alle  Province  autonome  di Trento e Bolzano nella
misura  fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello
Stato»,  mentre «i canoni per le concessioni di grandi derivazioni di
acque  pubbliche  sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al
bilancio delle rispettive province».
    Dalla   legge   finanziaria   2006  viene  altresi'  prevista  la
possibilita'   di   prevedere  nel  bando  di  gara  per  concessioni
idroelettriche,  a  determinate  condizioni,  il  trasferimento della
titolarita'   del   ramo   d'azienda   relativo  all'esercizio  della
concessione (comma 489: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 25,
commi  primo  e  secondo,  del  testo  unico  di cui al regio decreto
11 dicembre   1933,   n. 1775,  il  bando  di  gara  per  concessioni
idroelettriche   puo'   anche   prevedere   il   trasferimento  della
titolarita'   del   ramo   d'azienda   relativo  all'esercizio  della
concessione,   comprensivo   di   tutti  i  rapporti  giuridici,  dal
concessionario  uscente  al  nuovo  concessionario, secondo modalita'
dirette  a  garantire  la  continuita'  gestionale  e  ad  un prezzo,
entrambi   predeterminati  dalle  amministrazioni  competenti  e  dal
concessionario  uscente  prima  della fase di offerta e resi noti nei
documenti di gara»).
    I  denunciati  commi da 483 a 492 - senza prevedere, in contrasto
con  il principio di leale collaborazione, alcuna procedura di intesa
con le regioni e le province autonome - introducono automatismi, come
la  proroga decennale delle concessioni, e contengono disposizioni di
dettaglio  incompatibili con la competenza legislativa spettante alla
provincia  e  contrastanti  con i parametri statutari e di attuazione
statutaria  sopra  indicati,  a cominciare dagli artt. 12 - il quale,
tra  l'altro, al quarto comma stabilisce che «il Ministero competente
adotta  i  provvedimenti  concernenti l'attivita' dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della
provincia interessata» - e 13 St. T.-A.A., il quale stabilisce quanto
segue:   «Nelle   concessioni   di   grande   derivazione   a   scopo
idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente
e  gratuitamente  alle  Province di Bolzano e di Trento - per servizi
pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale -
220  kwh  per  ogni  kw  di potenza nominale media di concessione, da
consegnare  all'officina  di produzione, o sulla linea di trasporto e
distribuzione  ad  alta tensione collegata con l'officina stessa, nel
punto piu' conveniente alla provincia.
    Le  province  stabiliscono  altresi'  con  legge i criteri per la
determinazione  del  prezzo  dell'energia  di  cui  sopra ceduta alle
imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le
quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
    I  concessionari  di  grandi  derivazioni  a  scopo idroelettrico
dovranno  corrispondere  semestralmente  alle  province lire 6,20 per
ogni  kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima
indicato variera' proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al
5  per  cento  del  prezzo  medio  di vendita della energia elettrica
dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
    Sulle    domande    di   concessione   per   grandi   derivazioni
idroelettriche  presentate, nelle Province di Trento e di Bolzano, in
concorrenza  dell'Enel  e  dagli  enti  locali, determinati in base a
successiva  legge  dello  Stato,  provvede  il  Ministro per i lavori
pubblici  di  concerto  col  Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato   e   d'intesa   con   la   provincia  territorialmente
interessata».
    Le  prerogative  previste in favore della ricorrente dalle citate
disposizioni   statutarie   risultano  esplicitamente  disattese  dal
comma 484, che abroga l'art. 16 del d.lgs. n. 79/1999; dal comma 485,
che,  evidentemente  senza  la previa intesa di cui all'art. 13 dello
Statuto, dispone la proroga decennale di «tutte le grandi concessioni
di derivazione idroelettrica» in corso alla data di entrata in vigore
della legge n. 266/2005, «purche' siano effettuati congrui interventi
di  ammodernamento  degli  impianti, come definiti al comma 487»; dal
comma 489,  secondo  il  quale  il  «bando  di  gara  per concessioni
idroelettriche   puo'   anche   prevedere   il   trasferimento  della
titolarita'   del   ramo   d'azienda   relativo  all'esercizio  della
concessione»,   cio'   che,   di   nuovo,   esclude   il   necessario
coinvolgimento  della  provincia  attraverso  la  procedura di intesa
prevista dallo Statuto.
    Ne'  la  disciplina  statale  impugnata  pare  lasciare spazio al
meccanismo  cooperativo  previsto dal terzo comma dell'art. 14 St., a
norma del quale «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello
Stato  e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha
luogo   in  base  a  un  piano  generale  stabilito  d'intesa  tra  i
rappresentanti  dello  Stato  e della provincia in seno a un apposito
comitato».
    L'intento  di  escludere  le  garanzie statutarie e di attuazione
statutaria  e'  peraltro  fatto  palese  dall'impugnato comma 484, il
quale   -   abrogando  l'art. 16  del  d.lgs.  n. 79/1999  -  risulta
specificamente  preordinato  alla soppressione delle garanzie e delle
prerogative  costituzionalmente  garantite alla ricorrente in materia
di   grandi  derivazioni  idroelettriche,  nonche'  di  produzione  e
distribuzione  di  energia  elettrica, di cui ai citati artt. 12 e 13
dello Statuto ed alle relative norme di attuazione.
    Occorre   infatti  ricordare  ancora  che  l'art. 16  del  d.lgs.
n. 79/1999,  illegittimamente abrogato, tra l'altro, recita: «1. Sono
fatte  salve  le  prerogative statutarie della Regione autonoma Valle
d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto
previsto  ai  commi 15 e 16 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995,
n. 481».  E  il richiamato art. 2 della legge n. 481/1995 («Norme per
la  concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»)  stabilisce  per  l'appunto che «nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,  e  le relative norme di attuazione contenute nel decreto del
Presidente  della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».
    Come  si  vede,  i  commi  impugnati della legge finanziaria 2006
introducono  un congegno normativo diretto, all'evidenza, ad azzerare
le  garanzie  statutarie  e di attuazione statutaria nella materia in
oggetto,  cio'  che  peraltro  risulta  in  termini  non  meno chiari
considerando   l'altra  parte  dell'art. 16  del  d.lgs.  n. 79/1999,
«Attuazione  della  direttiva  96/1992/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  dell'energia  elettrica»,  oggetto dell'abrogazione
illegittimamente  disposta  dal comma 484, vale a dire il periodo nel
quale  si  dispone  che «il necessario coordinamento tra le norme del
presente  decreto  ed  i  vigenti  ordinamenti  statutari [...] delle
Province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e' demandato ad apposite
norme di attuazione dei relativi statuti».
    In  tal  modo,  si  intende «sospendere», ed anzi sopprimere, nel
settore  delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e del
mercato  interno  dell'energia  elettrica,  non  solo  il  sistema di
garanzie  risultante dalla citate disposizioni dello Statuto T.-A.A.,
ma  anche,  in  blocco,  l'insieme  delle  relative  disposizioni  di
attuazione statutaria.
    In particolare, l'art. 6 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, «Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige  in materia di urbanistica ed opere pubbliche», come sostituito
dal  d.lgs.  11 novembre  1999,  n. 463  («Norme  di attuazione dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige in materia di
demanio  idrico,  di  opere  idrauliche  e  di  concessioni di grandi
derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  produzione  e distribuzione di
energia   elettrica»),   il   quale,  al  comma 2,  prevede  che  «le
derivazioni  di  acque,  ivi  comprese  le grandi derivazioni a scopo
idroelettrico,  sono  regolate dal piano generale per l'utilizzazione
delle  acque  pubbliche  di cui all'art. 8, che definisce altresi' il
minimo  deflusso  costante necessario alla vita negli alvei sottesi»;
e,  al  comma 4,  che  «i  disciplinari  delle  concessioni di grandi
derivazioni  a  scopo  idroelettrico  in atto alla data di entrata in
vigore  della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del
piano  generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche», elaborato
secondo  procedure  cooperative  dal  comitato  di cui all'art. 8. Si
tratta  di  una  disciplina  delle  quale  evidentemente il comma 484
intende  escludere  l'applicazione  ai  procedimenti  di  scelta  del
concessionario  ed ai rapporti concessori regolati dalle disposizioni
impugnate,  in  particolare dai commi 483, 485 e 489. Analogo rilievo
riguarda l'art. 14, secondo comma, del d.P.R. n. 381/1974.
    I  commi  denunciati risultano poi incompatibili con l'art. 1-bis
del  d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, recante «Norme di attuazione dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige in materia di
energia» (aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463),
il  quale,  al comma 1, stabilisce che «con decorrenza dal 1° gennaio
2000  e'  delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per
il  rispettivo  territorio,  l'esercizio  delle  funzioni  statali in
materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico».
    L'articolato  ed  ampio  dettato  del  citato  art. 1-bis, che si
richiama  anche  integralmente  in quanto nel suo complesso disatteso
dai  commi denunciati, ha operato la totale devoluzione alle province
autonome  delle  funzioni  relative  al  rilascio, alla proroga ed al
rinnovo  di  concessioni  di grandi derivazioni ad uso idroelettrico,
come chiaramente si desume dall'intero articolo ed in particolare dal
comma 5.
    A  questo  riguardo,  non va dimenticato che, come codesta ecc.ma
Corte  ha chiarito nella sent. n. 133/2005, in materia di concessioni
di   grandi  derivazioni  di  acqua  «le  modifiche  delle  norme  di
attuazione  statutaria riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige [ed
il d.lgs. n. 79 del 1999, di recepimento della direttiva 96/1992/CE],
hanno  definitivamente  conferito  questa competenza alle Province di
Trento e di Bolzano [ed alle regioni a statuto ordinario]».
    L'art. 1-bis  introdotto  dal  d.lgs.  11 novembre  1999, n. 463,
recante  «Norme  di  attuazione  dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche
e  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica», prevede poi al
comma 16   che   «i  proventi  derivanti  dall'utilizzo  delle  acque
pubbliche,  ivi  compresi i canoni demaniali di concessione di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente
per   territorio.  Le  concessioni  di  grande  derivazione  a  scopo
idroelettrico,  ivi  compresi i canoni demaniali di concessione, sono
disciplinati  con  legge  provinciale nel rispetto dei principi della
legislazione  statale  e  degli  obblighi comunitari», configurandosi
cosi' una competenza legislativa provinciale di tipo concorrente.
    Da  quanto  precede,  appare incontestabile la violazione di tale
articolata  disciplina statutaria e di attuazione statutaria da parte
dei  commi  impugnati  - compreso il comma 486 («Il soggetto titolare
della  concessione  versa  entro  il  28 febbraio per quattro anni, a
decorrere  dal  2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera
durata  della  concessione,  pari  a  3.600  euro  per  MW di potenza
nominale  installata  e  le  somme  derivanti  dal canone affluiscono
all'entrata  del  bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di
euro  per  ciascun  anno,  e ai comuni interessati nella misura di 10
milioni di euro per ciascun anno») - i quali, come si e' evidenziato,
intendono regolare i rapporti concessori in Provincia di Bolzano come
se  tali  garanzie  statutarie  e  di  attuazione  statutaria  non vi
fossero, con disposizioni autoapplicative e di estremo dettaglio.
    Con    riferimento    all'articolato   quadro   delineato   dalle
disposizioni  di  attuazione  dello  Statuto,  occorre  ricordare, in
merito  al  valore  delle norme di attuazione statutaria, che ad esse
spetta   non   solo   la   funzione   di  precisare  le  attribuzioni
costituzionalmente  garantite delle regioni speciali e delle province
autonome   (da  ultimo,  Corte  cost.,  sent.  n. 287/2005),  in  una
posizione   di   sovraordinazione   gerarchica  rispetto  alla  legge
ordinaria  dello Stato, ma anche, come codesta ecc.ma Corte ancora da
ultimo  ha  chiarito  nella recente sent. n. 249/2005, la funzione di
integrare  lo  Statuto:  le norme di attuazione, «essendo emanate con
l'osservanza   di'   speciali   procedure  -  sono  dotate  di  forza
prevalente,  anche  per  la  loro  valenza  integrativa  del precetto
statutario  (sentenze  n. 406  e  n. 341  del  2001; n. 520 del 2000;
n. 213 e n. 137 del 1998)».
    Anche la sentenza n. 353/2001, proprio con riferimento alle norme
di attuazione di cui al d.lgs. n. 463/1999, ha ribadito che «le norme
di   attuazione  dello  statuto  speciale  si  basano  su  un  potere
attribuito  dalla  norma  costituzionale  in via permanente e stabile
(sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui
competenza  ha  "carattere  riservato  e  separato  rispetto a quella
esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica" (sentenza n. 213
del  1998;  n. 137  del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212
del  1984; n. 237 del 1983; e n. 180 del 1980) e pertanto prevalgono,
nell'ambito  della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con
possibilita',  quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti (sentenza
n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972).
    Le  norme  di  attuazione  dello  statuto  regionale ad autonomia
speciale   sono   destinate   a  contenere,  tra  l'altro,  non  solo
disposizioni  di  vera  e  propria  esecuzione o integrative secundum
legem,  non  essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di
integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa
che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza
alle norme e alla finalita' di attuazione dello Statuto, nel contesto
del  principio  di  autonomia  regionale"  (sentenza n. 212 del 1984;
n. 20  del  1956).  E' insito nelle norme di attuazione il compito di
assicurare  un  collegamento  e  di coordinare l'organizzazione degli
uffici, delle attivita' e delle funzioni trasferite alla regione e di
quelle  rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione dei
contenuti  e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali con
l'organizzazione  dello  Stato nell'unita' dell'ordinamento giuridico
(sentenze  n. 213  del  1998; n. 212 del 1984; n. 136 del 1969; n. 30
del 1968)».
    Cio'  rende  ancora  piu' evidente l'incostituzionalita', sotto i
profili   indicati,   dei  commi  da  483  a  492  dell'art. 1  legge
n. 266/2005,   che   va  comunque  dichiarata  anche  in  riferimento
all'art. 116,   primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,  agli
artt. 104,  primo  comma, e 107 dello Statuto, nonche' in riferimento
all'art. 2  del d.lgs. n. 266/1992, che non consentono al legislatore
statale  di  incidere  unilateralmente con legge ordinaria sul quadro
statutario e di attuazione statutaria.
                              P. Q. M.
      Voglia  codesta  ecc.ma  Corte,  in  accoglimento  del presente
ricorso,   dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», art. 1,
commi 24,  26,  67, 198, 204, 231, 232, 282, 283, 284, 330, 331, 332,
333,  409  e da 483 a 492, pubblicata nel Supplemento ordinario della
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  serie generale, n. 302 del
29 dicembre 2005.
    Si depositano i seguenti documenti:
        1) Procura speciale in data 13 febbraio 2006 rogata dall'avv.
Adolf  Auckenthaler,  Segretario generale della Giunta provinciale di
Bolzano (Rep. 21322 dd. 13 febbraio 2006);
        2)  Deliberazione  della  giunta  provinciale della Provincia
autonoma di Bolzano n. 402 del 13 febbraio 2006;
        3)  Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per richiesta bonus.
                 Avv. Prof. Ferrari - Avv. Prof. Riz
06C0194