N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  2  marzo  2006  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)

Imposte  e tasse - Regione Toscana - Tributo speciale per il deposito
  in  discarica dei rifiuti solidi - Rideterminazione degli importi a
  decorrere   dal  1°  gennaio  2006  -  Ricorso  del  Governo  della
  Repubblica  -  Denunciata  violazione dei limiti temporali indicati
  dalla legislazione statale che prevede la fissazione dell'ammontare
  dell'importo  entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo
  e la proroga della misura vigente in caso di mancata determinazione
  entro   detto   termine   -  Eccedenza  dai  limiti  dell'autonomia
  finanziaria regionale.
- Legge  della  Regione  Toscana 27  dicembre  2005,  n. 70,  art. 5,
  modificativo   della  legge  29 luglio  1996,  n. 60,  art. 23-bis,
  comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119.
(GU n.14 del 5-4-2006 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso la
sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la  Regione  Toscana, in persona del presidente in carica
(per  la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 5
della  legge  regionale  della Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 «Legge
finanziaria  per  l'anno  2006», pubblicata sul B.U.R.T. n. 48 del 30
dicembre  2005  (e  conseguentemente dell'art. 23-bis, comma 1, della
legge  regionale  29  luglio  1996, n. 60 cosi' come modificato dalla
suddetta norma).

                              F a t t o

    L'art. 5  della  legge  della  Regione  Toscana 27 dicembre 2005,
n. 70,  nel  modificare l'art. 23-bis della legge regionale 29 luglio
1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per
il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della
legge  28  dicembre  1995,  n. 549),  ridetermina  a decorrere dal 1°
gennaio  2006  gli  importi  del  tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi.
    In   particolare   tale  disposizione  prevede  che  il  comma  1
dell'art. 23-bis  della  legge  regionale  29  luglio  1996, n. 60 e'
sostituito dal seguente:
        «In attuazione dell'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62
(Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria  2004),  a  decorrere dal 1° gennaio 2006 l'ammontare del
tributo  speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e'
determinato in: ... (omissis).».
    Tale  disposizione  e'  costituzionalmente  illegittima in quanto
viola  i  limiti  di  competenza attribuiti alla potesta' legislativa
regionale.
    Pertanto, sulla base della delibera del Consiglio dei ministri in
data  17  febbraio  2006, si propone il presente ricorso ex art. 127,
primo comma Cost. per il seguente motivo di

                            D i r i t t o

    Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) dell'art. 119 della
Costituzione.
    L'art. 3  della  legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma
24  «al  fine  di  favorire  la  minore  produzione  di rifiuti ed il
recupero  dagli  stessi  di materia prima e di energia», ha istituito
dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti  solidi,  cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2
del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915.
    Il  suddetto  art. 3,  ai  commi  25,  26  e  28 rispettivamente,
definisce  il presupposto dell'imposta, individua il soggetto passivo
e  determina  la  base imponibile del tributo il quale e' dovuto alle
regioni  (salva una quota spettante alle province) ed e' destinato ad
affluire  in  un  apposito  fondo  regionale  finalizzato  agli scopi
indicati nel comma 27.
    Il   comma   29  del  medesimo  art. 3  legge  cit.  prevede  che
«l'ammontare  dell'imposta  e' fissato, con legge della regione entro
il  31 luglio  di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di
rifiuti  conferiti:  in  misura  non  inferiore  ad  euro 0,001 e non
superiore  ad  euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in
discarica  per  i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 13
marzo  2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 67  del  21 marzo 2003; in
misura  non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582
per  i  rifiuti  ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
non  pericolosi  e  pericolosi  ai  sensi  degli  articoli  3 e 4 del
medesimo  decreto.  In caso di mancata determinazione dell'importo da
parte  delle  regioni  entro  il  31  luglio  di ogni anno per l'anno
successivo, si intende prorogata la misura vigente. (omissis)».
    Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte il tributo
in  questione  va  considerato  statale  e  non  gia' «proprio» della
regione   (nel   senso   di   cui   all'art. 119   Cost.)  nonostante
l'attribuzione  del  relativo  gettito alle regioni ed alle province.
Pertanto   la   disciplina  sostanziale  dell'imposta  rientra  nella
competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi dell'art. 117, secondo
comma,  lett.  e)  Cost.  ed  e' preclusa alle regioni la potesta' di
legiferare  su  tale  imposta  al  di fuori dei limiti indicati dalla
legge  statale  (in  tal senso sentt. 335/2005 e 397/2005 entrambe su
tale tributo; nonche', in generale, sentt. 29, 37, 241, 381 e 431 del
2004; sentt. 296, 297 e 311 del 2003).
    In   particolare   la   norma   regionale   che   si  impugna  e'
costituzionalmente  illegittima,  per  violazione  delle disposizioni
indicate  in  rubrica,  nella  parte in cui determina l'ammontare del
tributo  in  questione  «a decorrere dal 1° gennaio 2006» secondo gli
importi  ivi  indicati  e  maggiorati rispetto a quelli anteriormente
vigenti.
    Cio' in quanto - essendo stata adottata con legge del 27 dicembre
2005,  pubblicata  il  30  dicembre 2005, ovvero successivamente alla
data  del  31 luglio  inderogabilmente fissata dall'art. 3, comma 29,
della legge statale 549/1995 - prevede un nuovo ammontare del tributo
con  decorrenza  dal  1° gennaio 2006 mentre, ai sensi della suddetta
legge  statale, la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta
deve  essere  emanata  «entro  il  31  luglio di ogni anno per l'anno
successivo»  con  l'espressa  conseguenza  che,  «in  caso di mancata
determinazione  ...  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  per Ianno
successivo,  si  intende  prorogata  la misura vigente». E' evidente,
pertanto, che nella fattispecie la determinazione del nuovo ammontare
del  tributo  non  potra'  acquistare efficacia con decorrenza dal 1°
gennaio 2006 bensi' dal 1° gennaio 2007.
    Tale  contrasto  tra  la  norma  regionale  impugnata  e la norma
statale  interposta  comporta  la  violazione dei limiti di esercizio
della  potesta'  legislativa regionale in una materia in cui lo Stato
ha competenza legislativa esclusiva.
    In  tal  senso  si  e'  gia'  pronunciata  codesta  Corte con una
sentenza   esattamente  in  termini  (la  n. 397  del  2005)  che  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  comma  2,
della  legge  della  Regione  Molise  13  gennaio  2003,  n. 1,  come
sostituito  dall'art. 1  della  legge  della Regione Molise 31 agosto
2004,  n. 18,  nella  parte in cui ridetermina il tributo speciale in
discarica  dei  rifiuti  solidi  con  decorrenza dal 1° gennaio 2005,
trattandosi  di aumento disposto con norma regionale intervenuta dopo
il 31 luglio 2004.
                              P. Q. M.
    Chiede  che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso,  voglia  dichiarare l'illegittimita' costituzionale in parte
qua dell'art. 5 della legge regionale della Toscana 27 dicembre 2005,
n. 70.
    Si  produrra'  copia  della delibera (per estratto) del Consiglio
dei ministri in data 17 febbraio 2006.
        Roma, addi' 20 febbraio 2006
             L'Avvocato dello Stato: Francesco Sclafani
06C0195