N. 98 ORDINANZA 6 - 10 marzo 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Evasione - Delitto commesso da persona assoggettata a provvedimento restrittivo per un reato dal quale e' stata poi assolta con sentenza divenuta irrevocabile - Denunciata disparita' di trattamento in danno del cittadino ingiustamente detenuto, compressione della liberta' personale, della liberta' di circolazione e soggiorno, del diritto di difesa, violazione dei diritti dell'imputato e dei principi del giusto processo - Questione meramente interpretativa con petitum ambivalente e indeterminato - Manifesta inammissibilita'. - Cod. pen., art. 385. - Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111.(GU n.11 del 15-3-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 385 del codice penale promosso con ordinanza del 13 gennaio 2004 dal Tribunale di Forli', sezione distaccata di Cesena, nel procedimento penale a carico di De Cesari Pio, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2004; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri; Ritenuto che il Tribunale di Forli', sezione distaccata di Cesena, con ordinanza del 13 gennaio 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 385 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione; che nel giudizio a quo, secondo quanto riferito dal rimettente, si procede per il delitto di evasione a carico di persona che, al momento del fatto contestato, era assoggettata a provvedimento restrittivo con riguardo ad un reato dal quale e' stata poi assolta con sentenza divenuta irrevocabile; che, a parere del Tribunale, non e' chiaro se l'art. 385 cod. pen., sanzionando la sola condotta di chi sia legalmente arrestato o detenuto, abbia riguardo alla mera legittimita' formale del provvedimento restrittivo, o piuttosto si riferisca anche alla sua legittimita' sostanziale, la quale farebbe difetto nei casi in cui venga esclusa la responsabilita' dell'interessato per il reato posto a fondamento del trattamento cautelare; che il rimettente, pertanto, sollecita «una sentenza della Corte costituzionale additiva e/o interpretativa a chiarimento definitivo della norma», posto che, «nel caso in cui si dovesse ritenere fondata la prima interpretazione», sarebbe dubbia la legittimita' costituzionale della norma stessa; che infatti, secondo il Tribunale, qualora il requisito di legalita' del provvedimento restrittivo fosse inteso in senso solo formale, la norma incriminatrice dell'evasione violerebbe numerose disposizioni costituzionali: l'art. 3 Cost., in quanto il cittadino illegalmente detenuto dovrebbe «avere gli stessi diritti e le stesse liberta» dei cittadini non arrestati o detenuti; l'art. 13 Cost., non valendo un provvedimento «sostanzialmente illegale e quindi ingiusto» ad assicurare che la restrizione di liberta' sia attuata per mezzo di un provvedimento giurisdizionale motivato; l'art. 16 Cost., dovendosi assicurare al cittadino ingiustamente arrestato o detenuto la stessa liberta' di circolazione e soggiorno, in qualsiasi parte del territorio nazionale, che spetta ai cittadini non arrestati o detenuti; l'art. 24 Cost., in quanto al cittadino arrestato o detenuto dovrebbero garantirsi «le stesse facolta' di difesa processuale del cittadino non arrestato o non detenuto»; l'art. 27 Cost., dato che, non potendo essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, l'imputato non dovrebbe essere privato degli «stessi diritti e delle stesse liberta' del cittadino non arrestato o detenuto»; l'art. 111 Cost., in quanto non potrebbe definirsi «giusto» un processo destinato a culminare con una condanna per evasione di un cittadino che, essendo innocente, non avrebbe dovuto essere sottoposto a restrizione della liberta'; che il rimettente giudica la questione non «manifestamente irrilevante», ed anzi risolutiva per la decisione sull'accusa mossa all'imputato; che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate; che, secondo la difesa erariale, il rimettente confonderebbe il piano della legalita' della detenzione con quello del fondamento delle accuse cui si riferisce il provvedimento cautelare, fondamento che assume rilievo solo nel processo direttamente concernente tali accuse; che, accedendo alla prospettiva di una legittimita' «sostanziale» del provvedimento violato attraverso la condotta di evasione, si determinerebbe, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, una sorta di «pregiudizialita' necessaria», che la legge non prevede, invece, ne' per l'evasione ne' per altri reati contro l'amministrazione della giustizia. Considerato che il giudice rimettente prospetta a questa Corte un dubbio interpretativo riguardante l'art. 385 del codice penale nascente dalla considerazione che la norma in questione, nel sanzionare la condotta di chi evade, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, non chiarisce, a suo dire, se la legalita' dell'arresto o della detenzione debba essere valutata sul piano formale (nel senso che presupponga un provvedimento restrittivo emesso nel rispetto della legge) o sostanziale (nel senso che trovi origine in un provvedimento restrittivo fondato nel merito e quindi giusto); che il giudice a quo non risolve il dubbio interpretativo, ma lo sottopone impropriamente a questa Corte, senza prendere preventivamente posizione in ordine al problema ermeneutico enunciato; che il petitum contenuto nell'ordinanza di rimessione si presenta peraltro ambivalente e indeterminato, come emerge dalla richiesta di una sentenza «additiva e/o interpretativa»; che per i suesposti motivi la questione e' manifestamente inammissibile, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sugli esiti paradossali di una interpretazione che ponesse quale presupposto del reato di evasione non la legalita' dell'arresto o della detenzione, ma la fondatezza delle accuse. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 385 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Forli', sezione distaccata di Cesena, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Silvestri Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0216