N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2005
Ordinanza emessa il 16 dicembre 2005 dal tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata Militello nel procedimento penale a carico di Munafo' Andrea Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparita' di trattamento tra cittadini. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.12 del 22-3-2006 )
IL TRIBUNALE Dato atto dell'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata all'odierna udienza dalla difesa dell'imputato; Atteso che il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 251/2005 prevede che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»; Rilevato che tale norma introduce, di fatto, una diversita' di trattamento dei processi gia' pendenti ed incardinati da quelli per i quali il dibattimento in primo grado non e' ancora stato dichiarato aperto; Rilevato che il presente processo rientra nella prima delle due categorie e che in ordine allo stesso non risultano atti interruttivi e periodi di sospensione dei termini prescrizionali; Ritenuto che la norma in esame potrebbe configurare violazione dell'art. 3 della Costituzione il quale prevede che «tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge...» per la parte in cui la stessa introduce limiti ai benefici relativi alla maggiore brevita' del termine prescrizionale ad alcuni processi e, quindi, ad alcuni cittadini; Ritenuto, pertanto, la questione di illegittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa dell'imputato, non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
P. Q. M. In accoglimento, per i motivi esposti in premessa, della sollevata eccezione, dichiara la stessa non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costiuzione. Sospende, per l'effetto, il presente processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cui viene rimessa la decisione. S. Agata Militello, addi' 16 dicembre 2005 Il giudice: Turrisi 06C0235