N. 105 SENTENZA 8 - 17 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Sicurezza  pubblica  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Disciplina
  regionale finalizzata ad interventi di promozione della legalita' e
  di  garanzia  della sicurezza dei cittadini - Funzioni del Comitato
  scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e
  della  legalita', quale organo di consulenza della Giunta regionale
  -  Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia
  di sicurezza pubblica - Non fondatezza della questione.
- Legge  Regione  Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40, art. 7, lettere e)
  ed f).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera h).
(GU n.12 del 22-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 6  e 7,
lettere e)  ed  f), della legge della Regione Abruzzo del 12 novembre
2004,  n. 40  (Interventi  regionali per promuovere l'educazione alla
legalita'  e  per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
notificato   il   25 gennaio   2005,  depositato  in  cancelleria  il
31 gennaio 2005 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 gennaio  2006  il  giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione
Abruzzo.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  il  ricorso  indicato  in epigrafe, il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  sollevato,  in riferimento all'art. 117,
secondo   comma,   lettera h),   della   Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 7,  lettere e)  ed  f), della
legge  della  Regione  Abruzzo  12 novembre  2004,  n. 40 (Interventi
regionali  per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire
il diritto alla sicurezza dei cittadini).
    Il  ricorrente  premette  che,  con  la  legge citata, la Regione
Abruzzo  -  dichiarato  l'intento  di  «concorre[re]  a garantire nel
proprio  territorio  condizioni  di  sicurezza  dei  cittadini»  e di
sostenere   «iniziative  tendenti  all'integrazione  delle  politiche
sociali  e  territoriali  sulla  sicurezza  di competenza regionale e
degli  Enti  locali  con l'azione di contrasto della criminalita', di
competenza degli organi dello Stato» (art. 1, commi 1 e 2) - promuove
una  serie  di  interventi  ed iniziative in materia di sicurezza dei
cittadini,  volti  «alla prevenzione e diffusione della cultura della
legalita'  in  accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potesta'
legislativa esclusiva» (art. 2, lettera f).
    Il  ricorrente  evidenzia  che l'art. 6 della normativa regionale
censurata reca la previsione, quale organo di consulenza della Giunta
regionale,  del  «Comitato  scientifico  regionale  permanente per le
politiche  della  sicurezza  e  della legalita», le cui funzioni sono
disciplinate  dal successivo art. 7: tra di esse, nella lettera e) di
quest'ultimo  articolo,  si  individua una particolare competenza del
Comitato,  in  forza della quale esso «presenta alla Giunta regionale
una  relazione  annuale  sullo  stato  della sicurezza del territorio
della  Regione  Abruzzo»;  mentre la successiva lettera f) stabilisce
che  il  Comitato  «svolge  attivita' di studio e ricerca dei sistemi
avanzati  di  sicurezza  nel  campo nazionale e dell'Unione Europea».
Tali  attribuzioni, connotate da ampiezza e genericita', violerebbero
la  riserva  di  legge  attribuita  in via esclusiva allo Stato nella
materia  della  «sicurezza  pubblica», sancita dall'art. 117, secondo
comma, lettera h), della Costituzione.
    A  parere  del  ricorrente,  la nozione di «sicurezza pubblica» -
quale   si   trae   anche  dalla  elaborazione  della  giurisprudenza
costituzionale - e' da configurare, in contrapposizione ai compiti di
polizia  amministrativa  e  locale,  in  un ambito teorico di stretta
connessione  con  quello  dell'ordine  pubblico:  e,  d'altra  parte,
quest'ultimo,   in   quanto   relativo  «alle  misure  inerenti  alla
prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine», risulta oggetto
di riserva a favore dello Stato gia' prima della riforma del Titolo V
della  Costituzione.  In  tale  competenza  statale  rientra  la c.d.
«polizia  di  sicurezza»,  alla  quale  soltanto spetta l'adozione di
«misure  preventive  e repressive dirette al mantenimento dell'ordine
pubblico   [...]   nonche'  alla  sicurezza  delle  istituzioni,  dei
cittadini  e  dei  loro  beni»,  secondo  le costanti affermazioni di
questa  Corte. Per contro, le previsioni di cui alle lettere e) ed f)
dell'art. 7  della  legge  della  Regione  Abruzzo  n. 40  del  2004,
esulando   dalla   competenza   regionale   in  materia  di  «polizia
amministrativa  locale»,  individuano  funzioni tipicamente spettanti
allo Stato in via esclusiva, in quanto rientranti nella materia della
«sicurezza   pubblica»   intesa  quale  attivita'  di  prevenzione  e
repressione di tutti i comportamenti criminosi.
    In  forza  di  tali  argomenti,  il  Presidente  del Consiglio ha
richiesto    dichiararsi   «l'illegittimita'   costituzionale   delle
suindicate disposizioni della legge regionale in epigrafe».
    2.  -  Si  e'  costituita  la  Regione  Abruzzo,  in  persona del
Presidente della Giunta, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
    La Regione osserva preliminarmente come le disposizioni impugnate
non  soffrano  della genericita' ed ampiezza apoditticamente asserite
nel  ricorso  dello  Stato:  per  contro, nell'atto di impugnativa si
ipotizza una pretesa invasione nella sfera di riserva esclusiva dello
Stato,  «senza  specificare ed indicare quali aspetti della sicurezza
ed  ordine  pubblico  siano  indebitamente  disciplinati con la legge
regionale in esame».
    La Regione - analizzata la definizione di «polizia amministrativa
locale» - assume che le competenze attribuite al Comitato scientifico
regionale non concernono funzioni caratterizzate da misure preventive
e repressive per il mantenimento dell'ordine pubblico, non involgendo
forme  di  intervento  a  tutela  di  beni  giuridici  fondamentali e
interessi pubblici primari. A parere della resistente, la prima delle
funzioni  contestate  -  vale a dire la relazione annuale sullo stato
della sicurezza nel territorio della Regione - riveste «un mero ruolo
informativo e statistico», nell'ambito di un'attivita' di prevenzione
dei   danni   o  pregiudizi  pertinente  alle  funzioni  di  «polizia
amministrativa  locale»;  mentre  la  seconda  funzione  censurata  -
inerente  all'attivita'  di  studio e ricerca dei sistemi avanzati di
sicurezza  in  ambito  nazionale  ed  europeo  - e' caratterizzata da
evidenti  finalita'  di  studio, analisi ed informazione e, pertanto,
risulta  estranea  a  qualunque  misura  preventiva  e repressiva che
connota l'attivita' di sicurezza pubblica.
    La Regione evidenzia, in conclusione, il corretto esercizio della
propria potesta' legislativa, sostenendo la piena compatibilita', con
le  competenze  esclusive  dello  Stato,  di  una normativa regionale
emanata   nella   puntuale   attuazione   del   principio   di  leale
collaborazione  con  esso  ed in ossequio alle linee guida che, nella
giurisprudenza   costituzionale,   differenziano   la  materia  della
«sicurezza  pubblica»,  quale  settore  riservato  allo  Stato, dalla
«polizia amministrativa locale», di competenza regionale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  giudizio in via principale promosso dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  con  il ricorso in epigrafe, ha ad oggetto
l'art. 7,  lettere e)  ed  f),  della  legge  della  Regione  Abruzzo
12 novembre   2004,   n. 40   (Interventi  regionali  per  promuovere
l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza
dei   cittadini),   per   violazione  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera h),  della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza
legislativa  in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale.
    Oggetto  della  censura  sono  le  norme che - nell'ambito di una
disciplina  regionale  finalizzata  ad interventi di promozione della
legalita'  e  di  garanzia  della sicurezza dei cittadini - prevedono
alcune  delle funzioni del «Comitato scientifico regionale permanente
per  le  politiche della sicurezza e della legalita», quale organo di
consulenza della Giunta regionale, attribuendo ad esso sia il compito
di  «presenta[re]  alla  Giunta regionale una relazione annuale sullo
stato  della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo» (art. 7,
lettera e),  sia  quello di «svolge[re] attivita' di studio e ricerca
dei  sistemi  avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione
Europea» (art. 7, lettera f).
    Secondo  il  ricorrente,  tali norme, anche per la genericita' ed
ampiezza  della  loro  portata, esulano dalla competenza regionale in
materia  di  polizia amministrativa locale ed afferiscono, piuttosto,
alle  funzioni di prevenzione e repressione delle condotte criminose,
proprie  della  materia  della  sicurezza  pubblica: cosi' impegnando
competenze tipicamente spettanti allo Stato in via esclusiva, a norma
dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
    2. - Il ricorso non e' fondato.
    Prima di esaminare gli specifici profili di merito della censura,
e'  opportuno evidenziare, in via generale, come la legge 12 novembre
2004,  n. 40, della Regione Abruzzo prospetti - in termini analoghi a
quelli  di  numerose altre normative regionali vigenti - una serie di
interventi  che,  «nel  rispetto  dei  principi costituzionali», come
precisato dall'art. 1, concorrono «a garantire nel proprio territorio
condizioni  di sicurezza dei cittadini» e «a diffondere i principi di
un'ordinata    e   pacifica   convivenza   civile   nella   legalita'
democratica». La normativa regionale in questione si propone inoltre,
in  collaborazione  con  le  altre  autonomie locali, di sostenere le
«iniziative  tendenti  all'integrazione  delle  politiche  sociali  e
territoriali  sulla  sicurezza  di  competenza regionale e degli Enti
locali  con  l'azione  di contrasto della criminalita', di competenza
degli  organi  dello  Stato»; e, d'intesa con le autonomie locali, di
attivare  «forme  di  collaborazione  tra  le  Polizie  locali  della
Regione,  incentivando  le forme associate per la gestione coordinata
dei servizi di Polizia locale».
    Nell'ambito  di  tali  finalita'  e  dei progetti ed interventi -
descritti,  in  dettaglio, nell'art. 2 della legge regionale - che ne
costituiscono  attuazione,  si  colloca la previsione di un «Comitato
scientifico  regionale  permanente per le politiche della sicurezza e
della  legalita» (art. 6), funzionale ad una attivita' essenzialmente
di  consultazione  dell'organo  di governo regionale, a beneficio del
quale  l'organismo  suddetto  esprime  parere  circa  gli  indirizzi,
criteri  e modalita' per il finanziamento dei progetti previsti dalla
legge  medesima,  nonche'  per  la  valutazione  di  questi ultimi in
relazione alle finalita' della legge (art. 7, lettere a) e b).
    La  caratterizzazione  del Comitato scientifico regionale - quale
organismo  deputato  allo  studio ed alla ricerca documentata, per la
successiva  consulenza alla Giunta regionale - emerge, poi, da quelle
disposizioni che gli assegnano la funzione di promuovere, d'intesa ed
in  collaborazione con l'Osservatorio regionale della Polizia locale,
«attivita'  di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza,
della  dispersione  scolastica,  della criminalita', della droga e di
tutti  gli  aspetti  della  patologia  sociale»  (art. 7, lettera c);
ovvero quella di analizzare «problematiche specifiche sulla sicurezza
attraverso   l'esame   dei  dati  o  del  monitoraggio  dei  fenomeni
criminosi,  elaborati  e  prodotti  dall'Osservatorio regionale della
Polizia Locale» (art. 7, lettera d).
    3.   -   In   tale   quadro  normativo  trovano  collocazione  le
disposizioni  oggetto  della  specifica censura da parte dello Stato.
Alla  stregua  di  esse,  il Comitato scientifico regionale «presenta
alla  Giunta  regionale  una  relazione  annuale  sullo  stato  della
sicurezza  del territorio della Regione Abruzzo» (art. 7, lettera e),
e  «svolge  attivita'  di  studio  e  ricerca dei sistemi avanzati di
sicurezza   nel  campo  nazionale  e  dell'Unione  Europea»  (art. 7,
lettera f).  L'una  e  l'altra previsione, in armonia con la generale
connotazione  di  tale  organismo,  attengono a competenze e funzioni
caratterizzate, rispettivamente, da una attivita' di analisi e studio
dei  fenomeni  criminosi  in  senso lato, previa ricognizione di dati
significanti  sul territorio regionale; e da una attivita' di ricerca
mirata,    nel   piu'   ampio   orizzonte   nazionale   ed   europeo,
all'approfondimento  delle  tecniche  e  dei  sistemi  di  sicurezza:
funzioni  che,  in entrambe le ipotesi, proprio perche' incentrate su
prospettive di indagine scientifica, risultano in se' strutturalmente
inidonee  a  ledere la dedotta attribuzione di competenza legislativa
statale.
    Le  attivita'  in  questione,  in  ragione  delle  loro  rilevate
caratteristiche   e   della  loro  complessiva  finalita',  non  sono
suscettibili di una teorica collocazione nell'ambito della nozione di
«sicurezza  pubblica»,  quale  e'  delineata  dalla giurisprudenza di
questa  Corte  (v.  sentenze  n. 313  del  2003  e n. 407 del 2002) e
rispetto  a cui, gia' prima della riforma del Titolo V della Parte II
della  Costituzione,  «la  riserva  allo  Stato  riguarda le funzioni
primariamente   dirette   a   tutelare   beni   fondamentali,   quali
l'integrita'  fisica  o  psichica  delle  persone,  la  sicurezza dei
possessi  ed  ogni  altro  bene che assume prioritaria importanza per
l'esistenza  stessa  dell'ordinamento» (v. sentenza n. 290 del 2001).
Al  di  la', cioe', dell'ampiezza della nozione di sicurezza e ordine
pubblico  -  quale  settore  di  competenza  riservata allo Stato, in
contrapposizione  ai  compiti  di  polizia amministrativa regionale e
locale  -  e'  la  stessa  natura  dell'attivita' conoscitiva, in se'
estranea a tale orizzonte di competenza, ad escludere la possibilita'
che  la  normativa  oggetto  di  censura  incida  sull'assetto  della
competenza statale.
    D'altra  parte,  nella  prospettiva di una completa ed articolata
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione tra istituzioni
regionali  e locali ed istituzioni statali - piu' volte richiamato da
questa  Corte  -  non  puo'  escludersi  «che  l'ordinamento  statale
persegua   opportune   forme  di  coordinamento  tra  Stato  ed  enti
territoriali  in materia di ordine e sicurezza pubblica» (v. sentenza
n. 55  del 2001), volte, evidentemente, a migliorare le condizioni di
sicurezza   dei   cittadini   e   del   territorio,  «auspicabili»  e
suscettibili  di trovare il loro fondamento anche «in accordi fra gli
enti  interessati», oltre che nella legislazione statale (v. sentenza
n. 134 del 2004): auspicio, questo, che necessariamente presuppone la
possibilita',  in capo all'ente locale, di apprezzamento - attraverso
l'attivita'  di rilevazione, di studio e di ricerca applicata - delle
situazioni   concrete   e   storiche  riguardanti  la  sicurezza  sul
territorio  regionale,  alla luce delle peculiarita' dei dati e delle
condizioni che esso offre.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7,  lettere e)  ed  f),  della  legge della Regione Abruzzo
12 novembre   2004,   n. 40   (Interventi  regionali  per  promuovere
l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza
dei  cittadini),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 117,  secondo
comma,  lettera h),  della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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