N. 110 ORDINANZA 8 - 17 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Processo  penale  -  Giudice  di  pace  - Competenza al
  giudizio   di   convalida   del   provvedimento   del  questore  di
  allontanamento  dal territorio nazionale - Omessa descrizione della
  fattispecie  del  giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' delle
  questioni.
- D.lgs.   25 luglio   1998,   n. 286   (come   modificato  dal  d.l.
  14 settembre  2004,  n. 241,  convertito,  con modificazioni, nella
  legge 12 novembre 2004, n. 271), art. 13, comma 5-bis.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.12 del 22-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004,   n. 271,   promossi   dal  giudice  di  pace  di  Crotone  nei
procedimenti  relativi  a  Bilokon Yuliya e Bardziuchenk Tatsiana con
due  ordinanze  del 6 novembre 2004, iscritte ai numeri 345 e 346 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto  che,  con  due  ordinanze  similmente  motivate, emesse
entrambe il 6 novembre 2004 (pervenute alla Corte il 28 giugno 2005 e
iscritte  ai numeri 345 e 346 del registro ordinanze dell'anno 2005),
il  Giudice di pace di Crotone ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 13,  comma 5-bis,  del  decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), «come modificato dalla legge n. 241 del 2004» (recte: dal
decreto-legge   14 settembre   2004,  n. 241,  recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia di immigrazione», convertito, con modificazioni,
nella legge 12 novembre 2004, n. 271), denunciandone il contrasto con
l'art. 3  della  Costituzione, «nella parte in cui prevede che sia il
giudice  di  pace  a  disporre  la  convalida  del  provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale»;
        che, nel premettere che «i diritti fondamentali della persona
(fra i quali, in primis, il diritto alla liberta' personale) spettano
in  via  di principio anche agli stranieri» e che e' lo stesso art. 2
del  decreto  legislativo  n. 286 del 1998 a prevedere la «parita' di
trattamento»  tra  cittadino  e  straniero «relativamente alla tutela
giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi  con la
pubblica  amministrazione», il giudice a quo assume che la disciplina
della  convalida,  di  cui  alla denunciata disposizione, sarebbe «in
contrasto  con  il  principio  di  uguaglianza, in quanto postula una
disparita'  di trattamento tra cittadini e stranieri nel godimento di
un  fondamentale  diritto di liberta', atteso che per i primi vige la
competenza  del  tribunale,  mentre  per  i  secondi il provvedimento
restrittivo  viene  ad  essere  adottato dal giudice di pace, che per
definizione   non  ha  competenza  in  materia  di  misure  cautelari
personali»;
        che,  a  tal  riguardo,  il rimettente sostiene che «la legge
attributiva  delle  funzioni  penali  al  giudice di pace non prevede
l'assegnazione  ad  esso  del  potere di infliggere le pene incidenti
sulla  liberta'  personale,  quale  la  pena detentiva (con cui viene
sostanzialmente  a  coincidere  il  trattenimento presso il centro di
permanenza  temporanea  ed  assistenza),  ne'  di conoscere dei reati
implicanti  un  maggiore  disvalore  giuridico e sociale e puniti con
pene piu' severe»;
        che, infine, il giudice a quo adduce la rilevanza ai fini del
presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale del denunciato art. 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, provvedendo a sospendere «il
giudizio  di  convalida  sino  all'esito  del giudizio incidentale di
legittimita».
    Considerato  che il Giudice di pace di Crotone, con due ordinanze
di  identico  contenuto,  censura l'art. 13, comma 5-bis, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero),  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004,   n. 271,   sostenendo   che  esso  violerebbe  l'art. 3  della
Costituzione,  «nella parte in cui prevede che sia il giudice di pace
a   disporre   la   convalida   del  provvedimento  del  questore  di
allontanamento dal territorio nazionale»;
        che,  in  ragione  dell'identita' delle questioni prospettate
dal  medesimo rimettente, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi congiuntamente;
        che il giudice a quo, in entrambe le ordinanze di rimessione,
non  fornisce  alcuna indicazione in ordine alla fattispecie concreta
sulla quale e' chiamato a pronunciarsi, affermando apoditticamente la
rilevanza delle questioni proposte;
        che,  peraltro, nel motivare sulla non manifesta infondatezza
del   sollevato   dubbio   di  costituzionalita',  il  rimettente  fa
riferimento   al   «trattenimento  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea   ed   assistenza»  e,  quindi,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 14   del   decreto   legislativo   n. 286   del   1998,  al
provvedimento  adottabile  dall'autorita'  di  pubblica sicurezza nei
confronti dello straniero nel caso in cui non sia «possibile eseguire
con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero  il  respingimento»  (comma  1) e che deve essere sottoposto a
convalida  da  parte del giudice di pace territorialmente competente,
secondo la disciplina recata dai commi da 3 a 5 dello stesso art. 14;
        che,  dunque,  proprio  l'assoluta  carenza nella descrizione
delle  fattispecie relative ai giudizi a quibus non consente in alcun
modo  di  valutare  la  rilevanza  delle  questioni sollevate avverso
l'art. 13,  comma 5-bis,  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  recante la
disciplina    concernente   la   convalida   del   provvedimento   di
accompagnamento   coattivo  alla  frontiera,  giacche'  non  e'  dato
comprendere  su  quale  dei  due  differenti provvedimenti adottabili
dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza  il  rimettente e' chiamato a
pronunciarsi  e,  di  conseguenza, quali siano le disposizioni che lo
stesso giudice a quo e' tenuto effettivamente ad applicare;
        che,   pertanto,   le   questioni  devono  essere  dichiarate
manifestamente  inammissibili (ex plurimis, ordinanze n. 396 e n. 297
del 2005).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13,  comma 5-bis, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  come  modificato  dal  decreto-legge 14 settembre
2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di immigrazione),
convertito,  con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271,
sollevate,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
di pace di Crotone con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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