N. 117 ORDINANZA 23 marzo 2006
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Elezioni - Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana - Presentazione delle liste - Giurisdizione sulle controversie - Dichiarazione di diniego della giurisdizione da parte del giudice amministrativo e della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla lista predetta al fine di «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia» - Estraneita' ai poteri della Corte della risoluzione dei conflitti di giurisdizione - Irricevibilita' del ricorso.(GU n.13 del 29-3-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della «Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana», depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella. Considerato che il ricorso in questione - in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede cautelare - e' volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti; che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volonta», declinatoria della sua giurisdizione, e' stata emessa dalla Camera dei deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal giudice amministrativo; che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del giudice amministrativo sulla materia»; che tale rilievo e' assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara irricevibile il ricorso. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Vaccarella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 marzo 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0259