N. 130 ORDINANZA 23 - 28 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Responsabilita'  civile  - Risarcimento del danno - Prova liberatoria
  per  aver  agito  in  stato  di  necessita'  -  Attribuzione  di un
  indennizzo  al  danneggiato  nel  solo  caso  in  cui  la  condotta
  necessitata  sia  posta  in  essere per evitare un danno grave alla
  persona  e  non  anche  a  salvaguardia  di un animale - Denunciato
  contrasto  con  il  principio  di uguaglianza e di ragionevolezza -
  Erroneita'  della  premessa interpretativa - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Cod. civ., art. 2045.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.14 del 5-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2045 del codice
civile,  promosso  con  ordinanza del 30 maggio 2005 dal Tribunale di
Cosenza  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Claudia Leporace e
Vincenzo   Iacoianni  ed  altri,  iscritta  al  n. 501  del  registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto   che   il   Tribunale   di   Cosenza,  in  composizione
monocratica,  con  ordinanza  emessa  il 30 maggio 2005, ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2045 del codice
civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
        che  l'ordinanza  e'  stata  resa  nel  corso  di un giudizio
civile,  che  l'attrice,  trasportata  nell'autovettura  condotta dal
marito,  aveva  proposto  nei  confronti  di  costui e della societa'
assicuratrice   per   la  responsabilita'  civile,  per  ottenere  il
risarcimento  del danno subito a seguito di una frenata, dopo che nel
giudizio  stesso erano state chiamate in causa la ASL di Cosenza e la
Regione Calabria;
        che  il  rimettente  - premesso che la frenata era stata resa
necessaria  da  un evento imprevedibile (l'improvviso attraversamento
della  strada  da  parte  di  un  cane)  -  afferma che «nel giudizio
sussiste,   alla  stregua  dello  svolgimento  dei  fatti,  la  prova
liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ.» e che «la
domanda, pertanto, deve essere rigettata»;
        che   peraltro   -   ritenuta   implicita  nella  domanda  di
risarcimento  quella  di corresponsione di un equo indennizzo, quando
risulti  che  il  convenuto  abbia  agito in stato di necessita' - il
rimettente   rileva  che  l'art. 2045  cod.  civ.  non  puo'  trovare
applicazione nella specie «in quanto la condotta del danneggiante non
era volta a prevenire "un grave danno alla persona", ma ad evitare di
travolgere e ferire un animale»;
        che,  tuttavia,  a  suo  giudizio, l'esclusione di una simile
ipotesi dallo «stato di necessita» conduce a risultati paradossali ed
assurdi  - con conseguente «contrasto con il principio di uguaglianza
e  con  quello  di ragionevolezza» -, in quanto «la norma consente di
attribuire  un  indennizzo  al  danneggiato  solo qualora la condotta
necessitata abbia consentito di evitare un danno grave ad un soggetto
umano,  mentre non prevede alcun ristoro indennitario nel caso in cui
la  condotta  non  riprovevole del danneggiato abbia avuto di mira la
salvaguardia  di  un  essere  animato  diverso dall'uomo ovvero di un
interesse di rango meno elevato»;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato   che   il  rimettente  -  dopo  essere  giunto  alla
conclusione   che   «nel   giudizio   sussiste,  alla  stregua  dello
svolgimento  dei  fatti,  la  prova liberatoria di cui al primo comma
dell'art. 2054  cod.  civ.»  e che «la domanda, pertanto, deve essere
rigettata»  -  ritiene che nella domanda di risarcimento del danno e'
implicita quella di corresponsione di un equo indennizzo, ove risulti
che il convenuto abbia agito in stato di necessita';
        che   peraltro   egli   non   chiarisce   come,   in  termini
logico-giuridici,   la   ritenuta   imprevedibilita'  dell'improvviso
attraversamento  della strada da parte di un cane (che porta, secondo
la  premessa, all'esclusione della responsabilita' del conducente per
i danni derivati dalla frenata) possa coesistere con l'applicabilita'
nella  stessa  fattispecie  della norma impugnata, la quale viceversa
presuppone  pur  sempre  una  responsabilita'  dell'agente, almeno in
termini  di  imputabilita'  della  condotta  lesiva,  derivante dalla
libera determinazione di violare una norma giuridica;
        che una tale impostazione della questione dimostra l'evidente
errore prospettico da cui muove il rimettente, la' dove riferisce gli
asseriti   vizi  di  incostituzionalita'  della  norma  alla  mancata
inclusione,  nell'ambito  dei  presupposti  per  la sua operativita',
della  condotta del danneggiante che miri ad «evitare di travolgere e
ferire  un animale», senza verificare se tale norma fosse in concreto
applicabile,  ossia  se  la  manovra necessitata del conducente fosse
idonea a salvare se' e la persona trasportata dal pericolo attuale di
un  danno  di maggiore gravita' derivante dalle possibili conseguenze
dell'investimento dell'animale;
        che dall'erroneita' della premessa interpretativa discende la
manifesta infondatezza della sollevata questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2045   del  codice  civile,
sollevata,   in   riferimento   all'art. 3  della  Costituzione,  dal
Tribunale  di  Cosenza,  in composizione monocratica, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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