N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 marzo 2006

Ricorso   per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
(merito),  depositato  in cancelleria il 22 marzo 2006 (della Procura
della Repubblica di Roma)

Processo  penale  - Indagini preliminari sulla morte di Ilaria Alpi e
  Miran Hrovatin - Richiesta della Procura della Repubblica presso il
  Tribunale  di Roma alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla
  morte  di  Ilaria Alpi e Miran Hrovatin di procedere, eventualmente
  anche  congiuntamente,  ad  accertamenti tecnici sulla autovettura,
  presa in carico, previo sequestro, dalla Commissione, a bordo della
  quale  viaggiavano  le  vittime  -  Rifiuto  opposto  con  nota del
  Presidente  della  Commissione parlamentare - Conferimento da parte
  di  quest'ultimo  di  incarico  peritale  volto allo svolgimento di
  accertamenti   tecnici,   anche   di   natura  irripetibile,  sulla
  autovettura  -  Conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato
  sollevato  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Roma - Denunciata
  interferenza   nelle   attribuzioni  costituzionali  dell'autorita'
  giudiziaria   -   Violazione   del   principio  di  obbligatorieta'
  dell'esercizio  dell'azione penale e dei principi di indipendenza e
  autonomia della magistratura - Richiesta di annullamento degli atti
  invasivi.
- Nota  prot.  n. 2005/0001389/SG  - CIV del 21 settembre 2005 e atto
  prot.  n. 3490/ALPI  del  17 settembre  2005 a firma del Presidente
  della  Commissione  parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria
  Alpi e Miran Hrovatin.
- Costituzione, artt. 112, 101, 104 e 107.
(GU n.14 del 5-4-2006 )
    Premesso   che  in  data  17  settembre  2005  la  Procura  della
Repubblica  di  Roma  con  nota  prot.  n. 420/05/RIS  segnalava alla
Commissione  parlamentare  di  inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e
Miran  Hrovatin,  in  persona  del presidente, on. Carlo Taormina, di
aver  appreso da organi di stampa dell'arrivo in Italia della vettura
Toyota  a  bordo  della  quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria
Alpi  e  Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994, chiedendo conferma di tale
notizia.
    Con  la  medesima  nota  la  Procura,  chiedeva di poter svolgere
accertamenti  tecnici sul predetto veicolo nell'ambito delle indagini
relative  al  procedimento penale n. 6403/98 R.G.I. e, in riferimento
all'eventualita'  che  anche  la  Commissione  intendesse procedere a
detti accertamenti, di effettuarli congiuntamente.
    Con  lettera prot. n. 2005/000/1376/SG-CIV pervenuta alla Procura
di  Roma  in  data  19  settembre 2005 la Commissione parlamentare di
inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in persona del
suo presidente, informava di aver «preso in carico, previo sequestro»
l'autovettura  e  di  aver  disposto,  «anche  a  norma dell'art. 360
c.p.p.»,  accertamenti  tecnici  anche  di natura irripetibile; nella
stessa   data  (19  settembre  2005)  perveniva  alla  Procura  della
Repubblica  di  Roma  la  lettera prot. n. 2005/0001378/SG-CIV con la
quale  la  Commissione,  in  persona del suo presidente, rinviava, in
risposta  alla  nota  della Procura del 17 settembre 2005 (nota prot.
n. 420/05/RIS),  a  quanto comunicato con la suindicata lettera prot.
n. 2005/000/1376/SG-CIV.
    Con  nota del 20 settembre 2005 prot. n. 420/05/RIS-1, la Procura
della  Repubblica  di  Roma ribadiva l'opportunita' dello svolgimento
congiunto  degli  accertamenti  tecnici,  considerato che l'eventuale
effettuazione    di    accertamenti    irripetibili    sul   reperto,
modificandolo,  avrebbe  potuto  pregiudicare  le  verifiche  proprie
dell'autorita' giudiziaria.
    Con  lettera  prot. n. 2005/0001389/SG-CIV pervenuta alla Procura
di  Roma  in  data 21 settembre 2005, il presidente della Commissione
rispondeva:  «Non  ritengo  possibile, ..., aderire alla richiesta di
cui  alla missiva in riscontro, significando che, tra l'altro, l'atto
deliberativo di istituzione della Commissione da me presieduta impone
accertamenti  non  solo  sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle
carenze  istituzionali,  comprese  quelle  attribuibili ai molteplici
passaggi  giudiziari  che hanno interessato la vicenda. Considero, in
ogni  caso,  non  conforme  a legge ogni determinazione diversa dalla
presente qualunque fosse l'organo che dovesse esprimerla.».
    Con  comunicazione  Cat. A.1.Bis/2005/DIGOS-AT/701 pervenuta alla
Procura  di  Roma  in  data  23 settembre 2005, la DIGOS dava notizia
dell'avvenuto  conferimento  di  incarico  peritale  affidato  il  17
settembre  2005 dal presidente della Commissione, on. Carlo Taormina,
al dott. Alfredo Luzi volto allo svolgimento di accertamenti tecnici,
anche  di natura irripetibile, sulla vettura in questione, con inizio
delle  operazioni  in  data 19 settembre 2005, ore 9,00 e termine per
l'espletamento degli stessi di 20 giorni (atto prot. n. 3490/ALPI).

                               Diritto

    La  configurabilita' di un conflitto di attribuzione tra i poteri
dello   Stato   postula,   ai  sensi  dell'art. 37,  comma  1,  legge
n. 87/1953, la ricorrenza di alcuni requisiti di ordine soggettivo ed
oggettivo.
    Secondo  tale  norma  il  conflitto  puo'  insorgere  «tra organi
competenti  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere cui
appartengono  e  per  la  delimitazione  della  sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali».
    La Corte costituzionale ha precisato che l'art. 37 fa riferimento
«ad  organi  i  cui  atti o comportamenti siano idonei a configurarsi
come  espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel
senso  che  nessun  altro  organo, all'interno di ciascun potere, sia
abilitato ad intervenire d'ufficio o dietro sollecitazione del potere
controinteressato  rimuovendo  o  provocando la rimozione dell'atto o
del   comportamento   che   si   assumono   lesivi»  (C. cost.,  ord.
n. 228/1975; n. 229/1975).
    Tale  precisazione  consente di includere nel novero degli organi
legittimati  a  sollevare  il  conflitto  tutti  quegli organi che si
trovano ad esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute in
maniera  autonoma  ed  indipendente,  ponendo in essere comportamenti
qualificabili come definitivi.
    Su   questa  base,  per  quanto  riguarda  la  proponibilita'  di
conflitti  di  attribuzione ad iniziativa dell'autorita' giudiziaria,
la  giurisprudenza  costituzionale ha costantemente riconosciuto tale
possibilita'   sia   con   riferimento   ai   singoli   giudici,   in
considerazione  segnatamente del carattere «diffuso» che contrassegna
il  potere  giudiziario,  sia  con riferimento agli organi requirenti
relativamente   all'attribuzione,   costituzionalmente   individuata,
dell'esercizio  dell'azione penale. (C. cost. sent. n. 231/1975; ord.
n. 132/1981; sent. 150/1981).
    In   ordine   alla   legittimazione   passiva  delle  Commissioni
parlamentari  di  inchiesta la Corte costituzionale, fin dal 1975, ha
precisato  che  «a  norma dell'art. 82 Cost. la potesta' riconosciuta
alle  Camere  di  disporre inchieste su materie di pubblico interesse
non  e  esercitabile  altrimenti  che attraverso la interposizione di
Commissioni a cio' destinate, delle quali puo' ben dirsi percio' che,
nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope
constitutionis   lo   stesso   Parlamento,  dichiarandone  percio'  e
definitivamente  la  volonta'  ai sensi del primo comma dell'art. 37»
(C.  cost.,  ord.  n. 228/1975; ord. n. 229/1975; sent. n. 231/1975),
ragione  per  cui  tali  Commissioni  vanno ricomprese tra i soggetti
avverso  le cui determinazioni e' possibile sollevare un conflitto di
attribuzione.
    Nel  caso  di  specie,  quindi,  e'  possibile  concludere che la
Procura  di  Roma  e  la  Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte  di  Ilaria  Alpi  e  Miran Hrovatin sono soggetti legittimati,
rispettivamente  dal  lato attivo e dal lato passivo, ad essere parti
di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
    Quanto ai requisiti di ordine oggettivo, va rilevato che la Corte
costituzionale  ha  da  tempo  superato  la  restrittiva  nozione  di
conflitto  di  attribuzione  come vindicatio potestatis, riconoscendo
l'ammissibilita'   del  cosiddetto  «conflitto  per  interferenza»  o
«conflitto  da  menomazione»  (C.  cost.,  sent.  n. 731/1988;  sent.
204/1991;  sent. n. 473/1992; sent. n. 126/1994), ossia del conflitto
che  insorge  tra  organi di poteri diversi quando un organo, pur non
rivendicando  a  se'  la  competenza  a compiere un determinato atto,
denuncia  che  un  atto  oppure un comportamento omissivo di un altro
organo  abbiano  menomato  la  sua  competenza  o ne abbiano impedito
l'esercizio.  Secondo  tale orientamento, affinche' sia configurabile
un'interferenza   rilevante   ai  fini  della  proponibilita'  di  un
conflitto  di attribuzioni occorre che il potere esercitato determini
in   concreto   una   compressione   illegittima  di  un'attribuzione
costituzionalmente garantita.
    Cio'   posto,   e'  possibile  affermare  che  il  rifiuto  della
Commissione  parlamentare  di  inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e
Miran  Hrovatin  di  procedere ad accertamenti tecnici congiuntamente
alla  Procura della Repubblica di Roma, manifestato con la nota prot.
n. 2005/0001389/SG-CIV   del   21   settembre  2005,  intera  proprio
un'ipotesi di interferenza.
    L'Autorita'  ricorrente,  infatti,  non  intende  negare  che  la
Commissione  parlamentare  di  inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e
Miran  Hrovatin  abbia  il potere di compiere atti di indagine, cosi'
come  espressamente  previsto  dall'art. 82, comma 2, Cost.; si vuole
evidenziare,  invece, che la decisione della Commissione di procedere
autonomamente  ad  accertamenti  sul veicolo, escludendo da qualsiasi
coinvolgimento  l'autorita'  giudiziaria, provoca un pregiudizio alla
Procura  perche'  le  impedisce  di  esercitare  le  funzioni  che le
attribuisce la Costituzione.
    Il  comportamento tenuto dalla Commissione, infatti, paralizzando
il   proseguimento   delle   indagini,   impedisce  alla  Procura  di
raccogliere  tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  delle proprie
determinazioni  in ordine all'esercizio dell'azione penale con palese
violazione    del   principio   dell'obbligatorieta'   dell'esercizio
dell'azione  penale  sancito dall'art. 112 della Costituzione nonche'
dei   principi   di  indipendenza  ed  autonomia  della  magistratura
(art. 101, 104 e 107 Cost.).
    Occorre  considerare  che,  relativamente  alla  vicenda  oggetto
dell'inchiesta  parlamentare  per  cui e' stata istituita la suddetta
Commissione,  sono  tuttora in corso indagini presso la Procura della
Repubblica  di  Roma (proc. n. 6403/98 R.G); pertanto il fatto che la
Commissione stia procedendo autonomamente, rifiutando qualsiasi forma
di coordinamento con l'autorita' giudiziaria, preclude a quest'ultima
di  esercitare  in  concreto  l'attivita' che le e' propria in ordine
all'accertamento dei fatti.
    In  particolare,  e'  stato impedito alla Procura di sottoporre a
sequestro  l'autovettura  su  cui  viaggiavano  Ilaria  Alpi  e Miran
Hrovatin nonche' di effettuare rilevamenti e accertamenti sul veicolo
stesso  ai  fini  dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti,
attivita' queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale
in  oggetto  e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e
propria paralisi del procedimento n. 6403/98.
    Va  anche  rilevato che, nel caso di contemporaneo svolgimento di
due procedimenti, in sede parlamentare e giurisdizionale, deve essere
necessariamente   garantito  il  principio  di  collaborazione  e  di
coordinamento tra gli organi interessati.
    Del  resto,  l'opportunita'  di un effettivo coordinamento tra la
Commissione   e  le  strutture  giudiziarie  e'  stato  espressamente
considerato  all'atto  dell'istituzione  della stessa Commissione con
Deliberazione  della  Camera dei deputati del 31 luglio 2003 (art. 6,
comma  3) nonche' nel regolamento interno approvato dalla Commissione
nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma 1).
                              P. Q. M.
    Richiede  alla  Corte adita di risolvere il conflitto oggetto del
presente   ricorso   dichiarando   che   la  nota  della  Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
prot.  n. 2005/0001389/SG-CIV del 21 settembre 2005, costituisce atto
di   illegittima   interferenza   nelle  attribuzioni  costituzionali
dell'autorita'  giudiziaria  e annullando per l'effetto la nota prot.
n. 2005/0001389/SG-CIV  del  21  settembre  2005 nonche' l'atto prot.
n. 3490/ALPI  del  17  settembre  2005  con  il  quale la Commissione
parlamentare  di  inchiesta  sulla  morte  di  Ilaria  Alpi  e  Miran
Hrovatin,  in  persona  del  suo  presidente,  on. Carlo Taormina, ha
conferito l'incarico peritale al dott. Alfredo Luzi.
    Dispone che il presente atto sia notificato:
        al Presidente del Senato;
        al Presidente della Camera dei deputati;
        al Presidente del Consiglio dei ministri;
        alla  Commissione  parlamentare  di  inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
          Roma, addi' 29 settembre 2005
          Il Procuratore della Repubblica: Giovanni Ferrara
          Avvertenza:
              L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa
          con   ordinanza  n. 73/2006  e  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 9 del 1° marzo 2006.
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