N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria   l'8  marzo  2006  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri)

Beni  culturali  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Disposizioni  concernenti  il  diritto  di prelazione dello Stato e
  degli   enti  pubblici  territoriali  sulle  cessioni  di  immobili
  dichiarati   di   interesse  storico  e  artistico  -  Ricorso  del
  Presidente  del  Consiglio  dei ministri - Denunciata previsione di
  una  disciplina  differenziata  per  l'esercizio della prelazione o
  comunque   di   una   illegittima  integrazione  legislativa  della
  disciplina  nazionale  - Lesione della competenza esclusiva statale
  in  materia di tutela dei beni culturali - Violazione del principio
  di  tutela  del patrimonio artistico e culturale - Contrasto con le
  norme  statutarie  a  norma  delle  quali  la  potesta' legislativa
  provinciale,  nella specie in materia di tutela e conservazione del
  patrimonio   artistico,  deve  essere  svolta  in  armonia  con  la
  Costituzione.
- Legge  della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13,
  art. 17.
- Costituzione,  artt. 9  e  117,  comma  secondo,  lett. s); Statuto
  Regione  Trentino-Alto  Adige  artt. 4  e 8; decreto del Presidente
  della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, art. 6, comma secondo.
(GU n.16 del 19-4-2006 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, domicilia;

    Contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente
della   giunta   provinciale   pro   tempore   per   la  declaratoria
dell'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   17   della   legge
provinciale  n. 13  del  23  dicembre 2005, pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006 e
recante  il  titolo  «Disposizioni  per la formazione del bilancio di
previsione  per  l'anno  finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
(legge finanziaria 2006)».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  23  febbraio 2006 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  Ministro
proponente).
    L'art.  17 della legge provinciale n. 13/2005 in epigrafe citata,
sotto  la  rubrica  «Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975,
n. 26,  recante  "Istituzione  della Ripartizione provinciale ai beni
culturali  e  modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi provinciali 25
luglio  1970,  n. 16  e 19 settembre 1973, n. 37"», ha per oggetto il
diritto  di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali
sulle   cessioni   di   immobili  dichiarati  d'interesse  storico  e
artistico.  La  disposizione,  introdotta dalla Provincia di Bolzano,
aggiunge  un  comma  all'art.  5-quinquies della legge provinciale 12
giugno  1972,  n. 26  e  stabilisce  testualmente  che «Il diritto di
prelazione  di  cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo
22  gennaio  2004,  n. 42  trova  applicazione  per i beni oggetto di
finanziamento  leasing  solamente  per  il  passaggio  del bene nella
proprieta'  del  locatore  e non per il passaggio successivo del bene
nella proprieta' del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non
trova  applicazione  in  caso  di  operazioni  di  lease-back,  se il
locatario  si  obbliga  di esercitare il diritto di riscatto previsto
nel  contratto  di  leasing.  In  caso  di inadempimento dell'obbligo
contrattuale  di  esercitare  il  diritto  di riscatto, il diritto di
prelazione  puo'  essere  esercitato entro 60 giorni dalla rispettiva
scadenza del contratto di leasing».
    Le norme di cui si tratta sono finalizzate a definire limitazioni
al   diritto   di  prelazione  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
territoriali  in caso di «alienazione a titolo oneroso» (argomenta ex
art.  60,  e  per  quanto  possa  occorrere, gli articoli 61 e 62 del
decreto  legislativo n. 42/2004) introducendo una disciplina comunque
differenziata  della  prelazione  per  i  beni d'interesse storico ed
artistico   nella   Provincia  di  Bolzano.  Ed  anche  laddove  tale
disciplina tendesse a presentarsi come integrazione legislativa della
disciplina nazionale, in reazione ad istituti di finanziamento, quali
il  leasing  immobiliare  e/o  il  cosiddetto  lease-back, la cattiva
utilizzazione  da  parte  della  provincia  autonoma  dello strumento
legislativo    modifica    potenzialmente   l'interpretazione   della
disciplina nazionale, affidata normalmente alla prassi amministrativa
e all'insegnamento della giurisprudenza.
    Alla  luce  delle  suesposte considerazioni l'art. 17 della legge
regionale n. 13 del 2005 della Provincia Autonoma di Bolzano presenta
i seguenti vizi di legittimita':
        a) viola  gli  articoli 4 e 8 dello Statuto del Trentino-Alto
Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, a norma dei quali
la potesta' delle province autonome di emanare norme giuridiche nelle
materie  di  loro  competenza,  nella  specie  in materia di tutela e
conservazione  del  patrimonio  storico  artistico (punto 3, art. 8),
deve  essere  svolta  «in  armonia  con  la Costituzione e i principi
dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica».  L'art.  9  della
Costituzione pone tra i doveri della Repubblica quello di tutelare il
paesaggio  ed il patrimonio storico artistico della Nazione e riserva
alla competenza esclusiva dello Stato [art. 117, comma 2, lettera s)]
la   «tutela...  dei  beni  culturali».  Una  disciplina  legislativa
differenziata  per  l'esercizio  della prelazione, oltre a mettere in
dubbio la competenza esclusiva statale in materia, introduce elementi
di  discontinuita' nel trattamento giuridico dei beni non ragionevoli
ne' concordati, violando le regole che dovrebbero comunque sorreggere
un  intervento integrativo della provincia autonoma in tale peculiare
settore;
        b) viola  l'art.  6,  comma 2 delle norme di attuazione dello
Statuto  speciale  approvate  con  d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, a
norma  del quale «Nei casi in cui e' consentita l'alienazione di beni
facenti  parte  del  patrimonio storico, artistico e popolare, spetta
alle  province  il  diritto di prelazione, da esercitarsi - quando si
tratti  di  beni  appartenenti allo Stato - nel termine e nei modi di
cui  agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089» (oggi
articoli  60,  61 e 62 del decreto legislativo n. 42/2004): ancorche'
l'esercizio  del  diritto  di  prelazione sia trasferito in capo alla
Provincia  di  Bolzano,  per i beni d'interesse storico artistico che
siano  localizzati  nel  territorio  provinciale,  e' interesse della
collettivita'   nazionale   e  dell'amministrazione  statale  che  la
potesta'  provinciale  si svolga con le stesse modalita' e gli stessi
limiti  previsti  per  gli  altri  beni  del  «patrimonio  culturale»
nazionale.  In  mancanza  di  tale  condizione  il  trasferimento del
diritto statale a favore della provincia autonoma lascerebbe un vuoto
di funzioni non altrimenti colmabile.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
dell'art.  17  della  legge  provinciale n. 13 del 23 dicembre 2005 e
che,  prima  della  discussione  del ricorso la Provincia autonoma di
Bolzano faccia autonomamente cessare la materia del contendere.
        Roma, addi' 1° marzo 2006
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
06C0278