N. 132 SENTENZA 23 - 31 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego   pubblico   -  Fonti  del  diritto  -  Norme  della  Regione
  Trentino-Alto Adige - Attribuzione alle Province autonome di Trento
  e  Bolzano  della  disciplina  dell'ordinamento  del  personale dei
  Comuni,  e della materia relativa ai dirigenti e segretari comunali
  -  Ricorso  del  Governo - Violazione dell'assetto delle competenze
  legislative  previste  dallo  statuto  regionale  -  Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7, art. 55.
- Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige/Sudtirol, artt. 4,
  primo comma, numero 3, e 65.
(GU n.14 del 5-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge
della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  22 dicembre 2004, n. 7
(Riforma delle autonomie locali), promosso con ricorso del Presidente
del   Consiglio   dei   ministri,  notificato  il  28 febbraio  2005,
depositato  in  cancelleria  l'8 marzo  2005 ed iscritto al n. 37 del
registro ricorsi 2005.
    Visto   l'atto   di   costituzione  della  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 marzo 2006 il giudice relatore
Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
notificato  il  28 febbraio  2005,  ha  impugnato  in  via principale
l'art. 55  della  legge  della  Regione  Trentino-Alto Adige/Südtirol
22 dicembre   2004,   n. 7   (Riforma  delle  autonomie  locali)  per
violazione dell'art. 4, primo comma, n. 3, e dell'art. 65 del decreto
del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige).
    Ad  avviso  del  ricorrente, la norma impugnata - che rinvia alle
Province  autonome di Trento e Bolzano la disciplina dell'ordinamento
del  personale  dei  comuni  e  della materia relativa ai dirigenti e
segretari  comunali,  nel  rispetto  dei  principi  informatori dalla
stessa  norma  enunciati - violerebbe le citate norme statutarie, che
in   tali   materie   non  prevedono  alcuna  competenza  legislativa
provinciale.
    In  particolare  -  riguardo  all'ordinamento del personale e dei
dirigenti  dei  comuni  -  il  ricorrente  rileva che l'art. 65 dello
statuto  ne  attribuisce  la disciplina alla competenza regolamentare
dei  comuni, con l'osservanza dei principi generali dettati con legge
regionale,  cosi' escludendo ogni competenza delle Province autonome.
E  - in relazione ai segretari comunali - afferma che l'art. 4, comma
primo, n. 3, dello statuto attribuisce esclusivamente alla Regione la
competenza  in  materia  di  «ordinamento  degli  enti locali e delle
relative  circoscrizioni»,  nella quale rientrerebbe la «materia» dei
segretari  comunali.  Su questa conclusione non inciderebbe l'art. 97
del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  secondo  il  quale  i
segretari  comunali  (e  provinciali)  sono  dipendenti di un'Agenzia
autonoma  con  personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta
alla  vigilanza del Ministero dell'interno: tale disciplina, infatti,
non  comporterebbe l'estraneita' della materia dei segretari comunali
all'ordinamento degli enti locali.
    2. - La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si e' costituita con
memoria,  sostenendo  l'inammissibilita'  e  comunque  l'infondatezza
della questione.
    Nell'imminenza  della  pubblica  udienza  ha  poi  depositato una
memoria   illustrativa,  nella  quale  ricorda  anzitutto  la  natura
specialissima  della  Regione  autonoma.  Essa  e' infatti costituita
dalle  due Province autonome, aventi uno status assimilabile a quello
delle  Regioni a statuto speciale, che si riflette sul rapporto delle
Province  con  la  Regione:  da  un  lato,  il consiglio regionale e'
composto  dai  membri  dei consigli delle due Province (art. 25 dello
statuto),  e,  dall'altro,  lo  scioglimento  del consiglio regionale
comporta  l'elezione  di nuovi consigli provinciali. Esiste pertanto,
ad  avviso  della resistente, «una vera e propria compenetrazione tra
consigli  provinciali  e  consiglio  regionale  e  di tale situazione
occorre  tener  conto  nel  momento  in  cui si valutano le norme che
ripartiscono  le  competenze  legislative».  Inoltre,  nel  1971,  la
posizione delle Province e' stata rafforzata e, benche' non sia stata
ad  esse  devoluta  la potesta' legislativa in materia di ordinamento
degli  enti  locali,  l'art. 54, n. 5, dello statuto attribuisce alle
Province  la  «vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali»,
oltre  alla  potesta'  legislativa  in  quasi tutte le materie in cui
operano gli enti locali.
    Secondo  la  resistente  «in  questo  contesto,  in cui consiglio
regionale  e  consigli  provinciali  hanno  la  medesima composizione
personale,  appare  costituzionalmente  ammissibile che la regione si
limiti  ad  una  normazione di principio e affidi lo sviluppo di tale
normativa    alle    province    autonome»:    non   si   tratterebbe
dell'attribuzione  alle Province di una prerogativa costituzionale di
«spettanza»  del  potere legislativo, «ma semplicemente di un compito
normativo  affidato  dalla  regione, titolare della relativa potesta'
statutaria,  alle  province,  che  vi provvedono nella forma di legge
quale forma usuale della propria normazione».
    In  realta'  la  norma  impugnata  non  avrebbe  disconosciuto la
competenza  regionale in materia di ordinamento degli enti locali, ma
solo limitato il suo esercizio, relativamente al personale degli enti
locali,  alla  normativa di principio, prevedendo la sua integrazione
ad opera della legge provinciale e delle fonti comunali. E l'art. 55,
comma 1,  garantirebbe  il «rispetto dell'autonomia organizzativa dei
comuni  e  cosi'  avrebbe  fatto salvo i capisaldi dell'art. 65 dello
statuto».
    Quanto  ai dirigenti ed ai segretari comunali lo stesso articolo,
nei  commi 2,  3  e 4, si preoccuperebbe, poi, di precisare i singoli
oggetti  che  la  legge  provinciale  puo' disciplinare. Del resto la
Regione,   conservando   l'attribuzione   di   potesta'   legislativa
statutaria  nella  materia,  ben potrebbe tornare a disciplinarla con
propria legge.
    Infine,   la  resistente  invoca,  a  sostegno  delle  sue  tesi,
l'art. 105 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che, al riguardo,
ammette   la  concorrenza  della  potesta'  legislativa  regionale  e
provinciale.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via
principale   l'art. 55   della   legge  della  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol   22 dicembre  2004,  n. 7  (Riforma  delle  autonomie
locali),  il quale, sotto la rubrica «Rinvio alla legge provinciale»,
dispone,  al comma 1, che le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano  l'ordinamento  del  personale  dei comuni, nel rispetto
dell'autonomia   organizzativa  dei  comuni  stessi  e  dei  principi
generali  nello stesso comma enunciati; soggiunge, al comma 2, che le
Province regolano le funzioni dei dirigenti e dei segretari comunali;
e,  per  questi  ultimi,  enuncia  ai  commi 3  e 4 i principi che le
Province  di  Bolzano  e  di  Trento sono, rispettivamente, tenute ad
osservare.
    Il  ricorrente  ritiene  che le norme impugnate violino l'art. 4,
primo  comma,  n. 3,  e  l'art. 65  del  decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige),  i  quali  non attribuiscono in proposito alle
Province autonome alcuna competenza legislativa.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    3.  -  L'art. 4,  comma  primo,  n. 3  del  citato  statuto (come
sostituito  dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993,
n. 2) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione
l'ordinamento  degli  enti  locali,  e quindi anche la disciplina del
relativo personale. E il successivo art. 65 prevede che l'ordinamento
del «personale comunale» - nel quale rientrano i titolari di funzioni
dirigenziali  -  e'  regolato dai comuni stessi, con l'osservanza dei
principi generali dettati dalla legge regionale.
    Nessuna  altra  fonte  normativa  e' prevista dallo statuto nella
materia in esame.
    4.  -  Alla  stessa  categoria  del  «personale comunale», la cui
disciplina  e' devoluta dallo statuto alla potesta' legislativa della
Regione,   devono   ascriversi   i   segretari   comunali,  che,  nel
Trentino-Alto  Adige,  erano  stati  gia'  dall'art. 21  della  legge
statale   11 marzo   1972,   n. 118  (Provvedimenti  a  favore  delle
popolazioni  altoatesine)  definiti «dipendenti dei comuni», nominati
dai consigli comunali.
    Su  tale  conclusione  non  incide  la  radicale  modifica  della
disciplina  dei  segretari  comunali  e  provinciali introdotta dalla
legislazione  statale  sopravvenuta  (legge  15 maggio  1997, n. 127,
art. 17,  commi 67-87,  poi  sostituita  dal  testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto   2000,   n. 267,  art. 97  e  seguenti).  In  particolare,
l'art. 105  di  tale  decreto  legislativo ha bensi' previsto che «le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
disciplinano  la  materia [...] con propria legislazione», e che, nel
frattempo, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, continua
ad  applicarsi  la citata legge n. 118 del 1972. Ma siffatta clausola
di  salvaguardia  in  favore delle Regioni a statuto speciale e delle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano - essendo contenuta in una
norma  statale  con  forza  di  legge ordinaria, come tale inidonea a
modificare  l'assetto  delle  competenze  legislative previsto da uno
statuto  regionale  approvato  con legge costituzionale - deve essere
interpretata  nel  senso  del  rinvio alla potesta' legislativa delle
medesime  Regioni  e  Province autonome, quale risulta dai rispettivi
statuti.
    5.  -  In  presenza  di  una tale disciplina statutaria, la norma
regionale  impugnata  non  si  e'  limitata a fissare - in materia di
ordinamento  del personale comunale - i principi generali entro cui i
comuni  possono  esercitare  il  proprio  potere regolamentare; ma ha
attribuito  alle  due Province autonome il compito di disciplinare la
materia  con  proprie  leggi,  sia  pure  rispettando,  da  un  lato,
l'autonomia  organizzativa  dei  comuni  e,  dall'altro,  i  principi
generali enunciati dalla stessa legge regionale. In tal modo la norma
impugnata  ha  sostanzialmente demandato alle Province l'esercizio di
una potesta' legislativa attribuita dallo statuto alla Regione.
    Orbene,  in  tanto  un  ente  dotato  di  potere legislativo puo'
conferirne l'esercizio ad un altro ente, in quanto ne sia legittimato
da una fonte di rango costituzionale.
    Sul  punto - mentre la previsione, contenuta nel testo originario
dell'art. 117,  comma  terzo,  della  Costituzione, secondo cui leggi
dello Stato potessero «demandare» alle Regioni a statuto ordinario il
potere  di  emanare  norme  per  la  loro  attuazione,  non  e' stata
riprodotta nella nuova formulazione del Titolo V della Parte II della
Costituzione, sopravvenuta nel 2001 - per quanto concerne, invece, le
Regioni  a  statuto  speciale  l'art. 116 della Costituzione, sia nel
vecchio  che  nel  nuovo  testo,  prevede  l'attribuzione di «forme e
condizioni  particolari  di  autonomia», secondo statuti adottati con
legge  costituzionale.  Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la
particolare  autonomia garantita dallo statuto e' strutturata come un
sistema  chiuso,  nel  quale  il medesimo statuto costituisce l'unica
fonte  della  potesta'  legislativa  tanto  della Regione (artt. 4-7)
quanto  delle  Province (artt. 8-10), salva allo Stato la facolta' di
attribuire  con  legge  alla  Regione  e alle Province la potesta' di
emanare  norme  legislative  per  servizi relativi a materie estranee
alle  rispettive competenze statutarie (art. 17). Al di la' di queste
attribuzioni  non  sono  configurabili ulteriori potesta' legislative
regionali  o provinciali. E l'assenza di una previsione statutaria al
riguardo esclude che uno degli enti dell'ordinamento regionale aventi
potesta' legislativa possa delegarne l'esercizio ad altri enti.
    6.  - La resistente fa discendere tale possibilita' dai peculiari
caratteri   dell'ordinamento  del  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  in
particolare  dall'attribuzione  alla  Regione  di limitate competenze
legislative,  dalla  composizione  del  consiglio  regionale  (in cui
confluiscono  i  membri dei due consigli provinciali), e dalla regola
per cui lo scioglimento del primo comporta quello dei secondi. Ma non
spiega   per   quali   ragioni   da   siffatte  particolarita'  debba
necessariamente  discendere  il potere della Regione di delegare alle
Province potesta' legislative in materie di competenza regionale.
    Si  puo'  pertanto  prescindere  dal  rilievo per cui lo statuto,
attraverso  la  ricordata  struttura del consiglio regionale, intende
garantire   che  l'esercizio  delle  funzioni  legislative  regionali
avvenga  entro un quadro di raccordo fra le diverse esigenze espresse
dalle    rappresentanze   provinciali.   Questa   finalita'   sarebbe
all'evidenza  contraddetta  ove  quelle  funzioni  fossero delegate a
ciascuno dei due consigli provinciali.
    7.   -  Conclusivamente,  l'art. 55  della  legge  della  Regione
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  22 dicembre  2004,  n. 7,  ha  violato
l'assetto delle competenze legislative della Regione e delle Province
autonome  delineato  dallo  statuto.  Il ricorso deve pertanto essere
accolto,   con   la   conseguente   dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della norma impugnata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge
della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  22 dicembre 2004, n. 7
(Riforma delle autonomie locali).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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