N. 133 SENTENZA 23 - 31 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Pluralita'  di questioni - Separazione e trattazione di una questione
  - Riserva di decisione sulle restanti questioni.
Eccezione  di inammissibilita' - Dedotta carenza attuale di interesse
  - Reiezione.
Bilancio  e  contabilita'  pubblica - Istituzione di un fondo statale
  speciale  destinato  alla  ricerca scientifica, all'ambiente e alla
  produzione  di energia da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione
  Friuli-Venezia  Giulia  -  Intervento  finanziario  diretto statale
  invasivo della competenza legislativa, amministrativa e finanziaria
  regionale,   lesione   del  principio  di  leale  collaborazione  -
  Necessita'  di  prevedere  nella fase di attuazione e di erogazione
  delle risorse, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
  - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 248.
- Costituzione,   art. 117,   terzo   comma;   legge   costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
(GU n.14 del 5-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 248,
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005),  promosso  con  ricorso  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia
notificato  il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 3 marzo
2005 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21 febbraio  2006  il giudice
relatore Francesco Amirante;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  e l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il
28 febbraio  2005 e depositato il 3 marzo 2005, ha sollevato numerose
questioni   di   legittimita'   costituzionale  relative  alla  legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2005). In
particolare,  la  ricorrente  censura  alcune  norme che, a suo dire,
perpetuano  la  «tradizione»  della  istituzione  di  fondi  speciali
finalizzati  alla  erogazione  di  finanziamenti  in varie materie di
competenza  regionale, tra le quali l'art. 1, comma 248, impugnato in
riferimento  all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  ed in
relazione  all'art. 10  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
    Tale  norma prevede che, al fine di incentivare lo sviluppo delle
energie prodotte da fonti rinnovabili con particolare attenzione alle
potenzialita'  di  produzione di idrogeno da fonti di energia solare,
eolica,  idraulica o geotermica, e' istituito, per l'anno 2005, nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il
fondo  per  la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione
finanziaria  di  10  milioni  di  euro  e  che esso e' finalizzato al
cofinanziamento  di  studi  e  ricerche  nel campo ambientale e delle
fonti  di  energia rinnovabile, destinate all'utilizzo per i mezzi di
locomozione  e  per migliorare la qualita' ambientale all'interno dei
centri  urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche
che   presentino  una  partecipazione  al  finanziamento  stesso  non
inferiore alla meta' del costo totale del singolo progetto di ricerca
da  parte di universita', laboratori scientifici, enti o strutture di
ricerca,   ovvero   imprese   per   il  successivo  diretto  utilizzo
industriale  e commerciale dei risultati di tale attivita' di ricerca
e progettuale.
    Secondo   la  ricorrente  la  norma  incide  su  una  materia  di
competenza  concorrente, la ricerca scientifica, che resta la materia
prevalente   anche  se  e'  finalizzata  alla  tutela  dell'ambiente.
Comunque,  la  finalita'  di  tutela  dell'ambiente  non  esclude  la
competenza delle Regioni in relazione alla connessione con le materie
di loro sicura competenza.
    Il  Fondo  non  risulta destinato alle Regioni, ma all'erogazione
diretta  di contributi a favore degli autori dei progetti di ricerca;
verosimilmente - osserva la Regione - tali autori saranno soprattutto
gli   stessi   soggetti   tenuti   al  cofinanziamento  (universita',
laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese).
    Si  tratterebbe,  quindi,  di  un  intervento finanziario diretto
statale in un ambito di competenza regionale, lesivo della competenza
legislativa,  amministrativa  e  finanziaria  in  materia  di ricerca
scientifica,  ovvero,  in  subordine, in materia ambientale, la' dove
istituisce  un  fondo  settoriale  anziche' trasferire pro quota alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  le relative risorse, da considerarsi
costituzionalmente  illegittimo  alla  stregua  dell'art. 117,  terzo
comma,  della  Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001.
    Qualora  l'esistenza  di  un fondo settoriale a gestione centrale
fosse  ritenuta  giustificata  da  esigenze  di  esercizio  unitario,
conclude  la  ricorrente,  il comma 248 della norma in esame sarebbe,
comunque, illegittimo in quanto non prevede un'intesa con le Regioni.
    2.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso  per  il  rigetto  del  ricorso, osservando anzitutto che il
fondo e' finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo
ambientale  e  al  miglioramento della qualita' ambientale dei centri
urbani.  Gli interessi ambientali perseguiti non sono messi in dubbio
dalla  ricorrente,  che  tuttavia  ritiene  prevalenti  quelli  della
ricerca scientifica.
    Ma,  osserva  l'Autorita' intervenuta, nella tutela dell'ambiente
rientra  ogni attivita' rivolta a questo fine, comprese le ricerche e
gli studi.
    Dal  fatto  che la Regione possa rivendicare una sua legislazione
concorrente   in   materia  di  ricerca  scientifica  non  deriva  la
preclusione  per  lo  Stato  di  esercitare,  a sua volta, la propria
competenza  legislativa,  ma  solo  la possibilita' per la Regione di
introdurre una sua normativa, da coordinare con quella statale, posto
che  il  concorso  di due potesta' legislative non puo' comportare la
preclusione  per una di esse, nella specie per quella esclusiva dello
Stato.
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza, la Regione ha depositato una
memoria  in cui contesta le argomentazioni difensive dell'Avvocatura,
osservando  come  esse  conferiscano  rilievo  assoluto  al  criterio
teleologico  di  individuazione  della  materia,  mentre  questo deve
essere  combinato  con  il criterio oggettivo; infatti, la materia di
riferimento  prevalente  sarebbe la ricerca scientifica, ma, aggiunge
la  ricorrente,  anche  qualora  si decidesse per la prevalenza della
tutela  dell'ambiente,  cio'  non  escluderebbe affatto la competenza
regionale, dati i limiti entro i quali deve ritenersi circoscritta la
competenza  statale  esclusiva  a  tutelare  l'ambiente e dato che la
norma  impugnata non e' affatto volta a fissare standards uniformi di
tutela.
    Peraltro, la collocazione della materia nell'ambito della ricerca
scientifica  sarebbe  confermata  dalla circostanza che i destinatari
del  finanziamento  possono  essere  soltanto  enti di ricerca. Sotto
altri profili l'intervento riguarda la «produzione dell'energia» che,
nella   sua   stessa  dimensione  nazionale,  attiene  alla  potesta'
concorrente.
    4. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, in cui
sostiene  che  la previsione censurata avrebbe effetti solo sul piano
della  contabilita'  statale,  nel  senso  che  le  materie finali di
destinazione  sarebbero deducibili soltanto dagli atti di attuazione,
contro i quali la Regione potra' servirsi di tutti i rimedi, anche di
rilievo costituzionale.
    Il  principio  di leale collaborazione, infine, potrebbe assumere
rilievo, secondo l'Avvocatura, solo in una fase esecutiva, quando gli
organi  dello  Stato  competenti,  non  ancora individuati, dovessero
provvedere.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha sollevato numerose
questioni  di  legittimita'  costituzionale  relative  a disposizioni
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005).
    La   presente   sentenza   concerne   lo  scrutinio  dell'art. 1,
comma 248,  della  stessa  legge;  le altre questioni sono decise con
separate pronunce.
    La  ricorrente  assume  che  la disposizione censurata prevede la
istituzione  di  un  fondo  destinato, quanto meno in via prevalente,
alla  ricerca  scientifica  e  menoma quindi la sfera di attribuzioni
regionali in una materia di competenza ripartita.
    In  via  subordinata,  la  Regione  deduce  che,  qualora dovesse
ravvisarsi   l'esigenza   di   una   gestione   unitaria  del  Fondo,
l'esclusione  delle  Regioni  dalla  sua  gestione  sarebbe  comunque
illegittima.
    2.  -  Preliminarmente,  deve  essere  esaminata  l'eccezione  di
inammissibilita'  del  ricorso  per  carenza  attuale  di  interesse,
sollevata  dall'Avvocatura  dello Stato, nel senso che soltanto dagli
atti  di  attuazione  si  potranno  individuare  le materie finali di
destinazione.
    L'eccezione non e' fondata.
    Le  questioni  di  legittimita' costituzionale delle leggi devono
essere  proposte,  in  via  principale, entro il termine di decadenza
fissato  dall'art. 127  Cost.;  dal che discende che la lesione della
sfera  di  competenza  lamentata  dalla ricorrente presuppone la sola
esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che
essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa
sia,  ancorche'  non immediatamente, applicabile (sentenza n. 234 del
2005).
    3. -  La questione e' fondata per quanto sostenuto nel ricorso in
via subordinata.
    4.  -  Questa  Corte  ha piu' volte affermato il principio che le
disposizioni  di  leggi  statali  istitutive  di fondi con vincoli di
destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i loro effetti in
materie attribuite alle competenze dello Stato (ex plurimis, sentenze
n. 370 del 2003, n. 12, n. 16, n. 49, n. 308, n. 423 del 2004, n. 31,
n. 51, n. 160 e n. 231 del 2005).
    Tuttavia, come pure e' stato gia' rilevato, la complessita' della
realta'  sociale da regolare comporta che, di frequente, le normative
non  possano  essere  riferite  nel loro insieme ad una sola materia,
perche'  concernono  situazioni  non  omogenee, ricomprese in materie
diverse  sotto  il  profilo della competenza legislativa. In siffatti
casi  di  concorso  di competenze questa Corte ha fatto applicazione,
secondo  le  peculiarita'  dell'intreccio di discipline, del criterio
della  prevalenza  di una materia sull'altra e del principio di leale
collaborazione  (sentenze  n. 370 del 2003, n. 50, n. 219, n. 231 del
2005).
    Nel  caso  in  esame  non  si  puo'  dubitare che la disposizione
censurata riguardi una pluralita' di materie diverse e, precisamente,
la  ricerca scientifica, l'ambiente, la produzione di energia e, piu'
in particolare, la sua produzione da fonti rinnovabili.
    Le prime due - ricerca scientifica e ambiente - come questa Corte
ha osservato, sono materie che hanno delle peculiarita'.
    Per  quanto  concerne  l'ambiente, si e' piu' volte affermato che
esso  costituisce  un  valore  da  tutelare  nell'ambito  di tutte le
discipline che in qualche modo possano su di esso incidere.
    Da  qui  anche l'affermazione che, se sull'ambiente la competenza
dello  Stato  e'  piena e quindi non limitata alla determinazione dei
principi  fondamentali,  non  puo'  negarsi  la  legittimita'  di una
legislazione  delle  Regioni  le  quali, nel quadro ed in armonia con
quella  statale,  nell'esercitare  la  competenza che loro appartiene
riguardo  ad  altre materie - ad esempio, il governo del territorio -
approntino  ulteriori  strumenti  di tutela, legati alla specificita'
dei luoghi (sentenze n. 407 del 2002, n. 62 e n. 108 del 2005).
    Alla  materia  della  ricerca scientifica e' sotteso un valore la
cui  promozione  puo'  essere perseguita anche con una disciplina che
precipuamente  concerna  materie  diverse. E, correlativamente, si e'
affermato  che,  qualora  la  ricerca  verta su materie di competenza
esclusiva  statale,  a  queste  occorra  riferirsi  per  stabilire la
competenza  legislativa  (sentenze n. 423 del 2004 e n. 31 del 2005).
In  buona sostanza la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area
su  cui  verte  e  si  individuino le finalita' perseguite, riceve da
queste la propria connotazione.
    5. - Per quel che riguarda la disciplina dell'energia e della sua
produzione,  si  rileva che, se essa, nella ripartizione dell'attuale
art. 117 Cost., e' annoverata tra le materie di competenza ripartita,
gia' nella legislazione ordinaria antecedente la riforma del Titolo V
della   Costituzione,  in  particolare  per  quanto  concerne  quella
ricavabile  da  fonti  rinnovabili,  non era riservata esclusivamente
allo Stato.
    Infatti,  gli  artt. 5,  9 e 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme  per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia), prevedevano competenze regionali
cosi'  come  ben  precise competenze regionali sono individuate dagli
artt. 30   e   31  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59).
    Nella   normativa   successiva  le  competenze  della  Conferenza
unificata  sono state accresciute dal decreto legislativo 29 dicembre
2003,  n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/1977/CEE relativa alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili   nel   mercato   interno   dell'elettricita),  sia  pure
limitatamente  alla  disciplina  dell'energia  elettrica  prodotta da
fonti rinnovabili.
    Infine  numerose  disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino  del  settore  energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto   delle   disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia),
prevedono   l'intervento   delle   Regioni   nella  disciplina  della
produzione  e  distribuzione dell'energia mediante atti di normazione
primaria e secondaria (v., in particolare, l'art. 1, commi 4, 5 e 6).
Per  quanto  piu'  specificamente  riguarda  la  questione  in esame,
l'art. 1,  comma 7,  lettera o),  della stessa legge, nell'elencare i
compiti  e  le funzioni amministrative dello Stato, stabilisce che la
definizione  dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico
sia fatta d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
    6.  -  Alla  luce  dei principi menzionati e delle considerazioni
svolte,  si deve concludere che la disposizione in esame concerne una
pluralita'  di materie; che alcune di esse, per le loro peculiarita',
e  cioe'  per il fatto che non si esauriscono in un delimitato ambito
materiale  (ambiente,  ricerca  scientifica),  non  si prestano ad un
giudizio   di  prevalenza;  che  la  ricerca  scientifica,  alla  cui
promozione  il  Fondo e' destinato, ha ad oggetto l'ambiente, materia
di  competenza statale sia pure nella particolare accezione di cui si
e'  detto,  ma  anche la produzione di energia, materia di competenza
ripartita.
    Di conseguenza, mentre per risolvere la questione non puo' essere
adottato  il criterio della prevalenza, per ricondurre a legittimita'
costituzionale  la  norma  occorre fare applicazione del principio di
leale collaborazione nella fase di attuazione della disposizione e di
erogazione  delle risorse, nella forma dell'intesa con la Conferenza,
come prevista dalla legge statale (legge n. 239 del 2004).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunce  la decisione delle questioni di
legittimita'   costituzionale,   proposte  dalla  ricorrente  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  nei  confronti  di  altre disposizioni della
legge  30 dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005);
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 248,
della  predetta  citata legge n. 311 del 2004, nella parte in cui non
prevede  che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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