N. 136 ORDINANZA 23 - 31 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Demanio  e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo
  -  Norme  della Regione siciliana - Concessione di beni demaniali -
  Rilascio,  oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita'
  portuali  produttive,  anche  per  il  «mantenimento di porzioni di
  strutture  in  regola sotto il profilo urbanistico, compatibilmente
  con  le esigenze di cui alle precedenti categorie di utilizzazione»
  -  Ricorso  del  Commissario dello Stato per la Regione siciliana -
  Denunciata  illegittima  sanatoria di immobili abusivi - Successiva
  promulgazione  e  pubblicazione  della  delibera  legislativa,  con
  omissione  della disposizione oggetto di censura - Cessazione della
  materia del contendere.
- Delibera  legislativa  approvata dall'Assemblea regionale siciliana
  il 9 novembre 2005, art. 1, comma 1, lettera e).
- Costituzione,  articoli 9, 3 e 97; statuto della Regione siciliana,
  artt. 14 e 17.
(GU n.14 del 5-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera e),   della  delibera  legislativa  approvata  dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  9 novembre  2005 (disegno di legge n. 988),
recante   «Disposizioni   sul  rilascio  delle  concessioni  di  beni
demaniali  e  sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in
materia  di  demanio marittimo», promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 16 novembre 2005,
depositato  in  cancelleria  il 24 novembre 2005 ed iscritto al n. 93
del registro ricorsi 2005.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Sabino Cassese.
    Ritenuto  che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
ha  promosso  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1,    lettera e),    della   delibera   legislativa   approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  9 novembre 2005 (disegno di
legge  n. 988),  recante «Disposizioni sul rilascio delle concessioni
di   beni   demaniali   e   sull'esercizio   diretto  delle  funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo»;
    che,  ad  avviso del Commissario dello Stato, tale disposizione -
secondo  la  quale  la  concessione  dei  beni demaniali marittimi e'
rilasciata,  oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita'
portuali  produttive,  anche  per  il  «mantenimento  di  porzioni di
strutture in regola sotto il profilo urbanistico, compatibilmente con
le  esigenze  di  cui  alle  precedenti categorie di utilizzazione» -
viola  gli artt. 9, 3 e 97 della Costituzione, nonche' gli artt. 14 e
17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello  statuto  della  Regione  siciliana), convertito in legge cost.
26 febbraio  1948,  n. 2, in relazione ai limiti posti al legislatore
regionale in materia penale;
    che, in particolare:
        la  norma  consentirebbe  la sanatoria di immobili realizzati
abusivamente sul demanio marittimo, purche' costituiscano porzioni di
strutture  in  regola  sotto il profilo urbanistico, laddove per tali
beni  vige  l'esplicito divieto di sanatoria a norma dell'art. 32 del
decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269  (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito,  con  modificazioni, dall'art. 1, della legge
24 novembre  2003,  n. 326;  divieto  ritenuto  legittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 70 del 1975, con specifico riferimento
alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
        l'applicazione della disposizione impugnata potrebbe avere in
Sicilia  effetti  dirompenti  sull'equilibrio  del territorio e sulla
tutela  del  paesaggio,  consentendo  una  sostanziale  sanatoria  di
manufatti  realizzati  sul  demanio  marittimo,  in  violazione delle
disposizioni   vigenti,  per  uso  turistico,  balneare,  sportivo  o
ricreativo,  la  norma, introducendo una nuova fattispecie di demanio
marittimo,  non  contemplata  dall'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a  concessioni  demaniali  marittime), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, violerebbe
gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        alla luce dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, essa
determinerebbe  una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
ai  cittadini delle altre Regioni e degli stessi cittadini siciliani,
i  quali,  avendo  realizzato illegittimamente un immobile su terreni
esenti da vincoli o di minore qualita' ambientale rispetto alle coste
demaniali, soggiacciono invece alla pena della demolizione.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana  ha  promosso,  in  riferimento  agli artt. 9, 3 e 97 della
Costituzione nonche' agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo
15 maggio  1946,  n. 455  (Approvazione  dello  statuto della Regione
siciliana),   convertito  in  legge  cost.  26 febbraio  1948,  n. 2,
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,
lettera e),   della  delibera  legislativa  approvata  dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  9 novembre  2005 (disegno di legge n. 988),
recante   «Disposizioni   sul  rilascio  delle  concessioni  di  beni
demaniali  e  sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
siciliana 29 novembre  2005,  n. 15, con omissione della disposizione
oggetto di censura;
        che,  pertanto,  in conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte (ordinanze n. 403 e n. 293 del 2005), e' cessata la materia del
contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                        Il redattore: Cassese
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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