N. 144 ORDINANZA 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Costituzione del resistente - Deposito degli
  atti  oltre  il  termine di sessanta giorni dalla notificazione del
  ricorso  -  Sanzione  dell'inammissibilita'  - Mancata previsione -
  Denunciata  disparita'  di trattamento tra ricorrente e resistente,
  violazione  dei  principi del giusto processo e della parita' delle
  parti - Manifesta infondatezza della questione.
- D.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, in relazione all'art. 22
  dello stesso decreto legislativo.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.15 del 12-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'articolo 30  della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione
all'art. 22  dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza
del  22 luglio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli,
nel  procedimento  tributario  vertente tra Sollauto s.r.l. contro il
comune  di  Napoli,  iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, adita
in  sede di appello avverso una sentenza della Commissione tributaria
provinciale   di  Napoli,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in attuazione della
delega  al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre
1991,  n. 413), in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, «nella
parte  in  cui  non  prevede  la sanzione dell'inammissibilita' della
costituzione  del  resistente, che non avvenga - mediante deposito in
segreteria  del  proprio  fascicolo contenente le controdeduzioni e i
documenti  offerti  in comunicazione - nel termine di sessanta giorni
dalla  notificazione del ricorso», per contrasto con gli articoli 3 e
111 della Costituzione;
        che,  in  punto  di  fatto, il giudice a quo riferisce che la
s.r.l. Sollauto, con ricorsi notificati il 25 febbraio e il 20 luglio
1998,   aveva   impugnato,  di  fronte  alla  Commissione  tributaria
provinciale,  la  cartella  di  pagamento  n. 8027607 e il successivo
avviso di mora n. 4922369, rispettivamente notificati il 22 gennaio e
l'11  giugno 1998, concernenti il pagamento di quanto dovuto a titolo
di  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani (TARSU)
relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, eccependo l'illegittimita'
degli  avvisi,  perche'  non  preceduti  da accertamento, contestando
l'iscrizione  nei  ruoli  suppletivi,  perche'  consentita  solo  per
tributi  definitivi,  e  negando di avere disponibilita' di locali ed
aree tassabili;
        che  il Comune di Napoli, costituendosi nel giudizio relativo
alla  cartella  di  pagamento,  aveva  replicato che, da sopralluoghi
effettuati  dalla polizia municipale, era risultata l'esistenza di un
deposito  di  autovetture della societa' ricorrente e che il relativo
avviso  di  accertamento  n. 2342 era stato notificato il 18 novembre
1997,  esibendo  copia  di  tali  atti,  ed  aveva  chiesto che fosse
dichiarata  l'inammissibilita' del ricorso, stante la possibilita' di
impugnare gli atti di cui sopra solo per vizi propri;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale,  rilevato  che
l'iscrizione  a  ruolo  e  l'avviso  di  mora avrebbero potuto essere
impugnati  solo  per  vizi  propri,  aveva dichiarato inammissibili i
ricorsi e compensato le spese;
        che  contro tale decisione aveva proposto appello la societa'
ricorrente,  rilevando,  tra  l'altro,  che il Comune di Napoli aveva
depositato   le  controdeduzioni  al  primo  ricorso,  notificato  il
25 febbraio  1998,  solo  in  data 12 giugno 1998 e, quindi, oltre il
termine  di  sessanta  giorni  previsto  dall'articolo 23 del decreto
legislativo   n. 546   del   1992,   ed   eccependo  l'illegittimita'
costituzionale di tale articolo;
        che,  in  punto  di rilevanza, il rimettente osserva che, nel
caso   di   specie,   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 23
comporterebbe  l'inammissibilita'  della  costituzione  del Comune di
Napoli  e di tutta la produzione documentale, non escluso l'avviso di
accertamento   n. 2342   del  18 novembre  1997,  posto  a  base  dei
successivi atti impugnati;
        che,  in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente -
premesso che la norma censurata deve essere raffrontata con l'art. 22
dello  stesso  decreto  legislativo n. 546 del 1992, il quale prevede
l'inammissibilita'  del ricorso se la costituzione del ricorrente non
avvenga  nel  termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso
stesso - desume da tale raffronto il contrasto della norma denunciata
con  l'art. 3  Cost.,  per  l'ingiustificato  privilegio concesso nel
processo  tributario  alla  parte resistente, «la cui costituzione in
giudizio  -  atto  del  tutto analogo a quello della costituzione del
ricorrente  -  non  viene sanzionata se effettuata dopo il termine di
sessanta  giorni  previsti  dalla  legge,  determinando  una indubbia
disparita' di trattamento tra ricorrente e resistente»;
        che  la  norma  denunciata si porrebbe, inoltre, in contrasto
con  l'art. 111  Cost.  e,  in particolare, con i principi del giusto
processo  e della parita' delle parti, dal momento che essa regola la
costituzione in giudizio del resistente in modo diverso da quella del
ricorrente;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha   concluso   per   la   manifesta  infondatezza  della  questione,
osservando,  quanto  alla  censurata  disparita' di trattamento della
parte  resistente  rispetto  alla parte ricorrente, che la diversita'
della  ratio  sottesa  alle due disposizioni giustifica il differente
regime  da esse previsto, dal momento che la costituzione in giudizio
della  parte  ricorrente costituirebbe un elemento necessario ai fini
dell'instaurazione  del  rapporto  processuale,  avendo  il  giudizio
tributario ad oggetto atti amministrativi;
        che,  quanto  alla  pretesa  violazione  dell'art. 111 Cost.,
dalla  natura  ordinatoria  del  termine in questione non discende un
pregiudizio  alle  esigenze del contraddittorio, in quanto, alla luce
di   un'interpretazione   sistematica  delle  norme  processuali,  la
costituzione  della parte resistente potrebbe avvenire «non sine die,
bensi'  con  modalita'  e tempi compatibili con le esigenze di difesa
delle altre parti processuali», non essendo la natura ordinatoria del
termine  di  costituzione  del  resistente  idonea  a pregiudicare il
diritto di difesa della parte ricorrente.
    Considerato  che  la  Commissione  tributaria regionale di Napoli
dubita,  in  riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 23  del  decreto  legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo tributario in
attuazione  della  delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della
legge  30 dicembre  1991,  n. 413),  in  relazione  all'art. 22 dello
stesso   decreto,  «nella  parte  in  cui  non  prevede  la  sanzione
dell'inammissibilita'  della  costituzione  del  resistente,  che non
avvenga  -  mediante  deposito,  nella  segreteria  della commissione
adita,  del  proprio  fascicolo  contenente  le  controdeduzioni  e i
documenti  offerti  in comunicazione - nel termine di sessanta giorni
dalla    notificazione   del   ricorso»,   cosi'   determinando   una
ingiustificata  disparita'  di  disciplina  delle  conseguenze  della
tardiva  costituzione  del  ricorrente e di quella del resistente nel
processo tributario e violando i principi del giusto processo e della
parita' delle parti;
        che  la  questione  e'  manifestamente  infondata,  sotto  il
profilo  della  violazione  dell'art. 3  Cost.,  essendo  la  diversa
disciplina  delle  conseguenze  derivanti  dalla tardiva costituzione
evidente  riflesso  della  ben  diversa  posizione  che, specie in un
processo  di  tipo  impugnatorio  come  quello  tributario,  la legge
coerentemente attribuisce al ricorrente ed al resistente;
        che,  anche  quanto  alla  violazione dei principi del giusto
processo,  la  questione  e'  manifestamente  infondata,  potendo  la
tardiva  costituzione  del  convenuto  dar luogo, se cosi' prevede la
legge  e  nei  limiti  in  cui  lo  prevede,  a decadenze sia di tipo
assertivo  che  probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione
di contumacia, del tutto sconosciuta all'ordinamento.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 23  del  decreto  legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo tributario in
attuazione  della  delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della
legge  30 dicembre  1991,  n. 413),  in  relazione  all'art. 22 dello
stesso  decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
111  della  Costituzione,  dalla  Commissione tributaria regionale di
Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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